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Document 62012TB0163

    Causa T-163/12 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 23 aprile 2012 — Ternavsky/Consiglio ( «Procedimento sommario — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive nei confronti della Bielorussia — Congelamento di capitali e di risorse economiche — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Violazione dei requisiti di forma — Irricevibilità» )

    GU C 174 del 16.6.2012, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.6.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 174/24


    Ordinanza del presidente del Tribunale del 23 aprile 2012 — Ternavsky/Consiglio

    (Causa T-163/12 R)

    (Procedimento sommario - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti della Bielorussia - Congelamento di capitali e di risorse economiche - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Violazione dei requisiti di forma - Irricevibilità)

    2012/C 174/40

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Richiedente: Anatoly Ternavsky (Mosca, Russia) (rappresentanti: C. Rapin ed E. Van den Haute, avvocati)

    Resistente: Consiglio dell’Unione europea

    Oggetto

    Domanda di sospensione dell’esecuzione del punto 2 dell’allegato II della decisione di esecuzione 2012/171/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 87, pag. 95), e del punto 2 dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 265/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 87, pag. 37)

    Dispositivo

    1)

    La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

    2)

    Le spese sono riservate.


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