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Document 62011TN0614
Case T-614/11: Action brought on 2 December 2011 — Garner CAD Technic and Others v Commission
Causa T-614/11: Ricorso proposto il 2 dicembre 2011 — Garner CAD Technic e a./Commissione
Causa T-614/11: Ricorso proposto il 2 dicembre 2011 — Garner CAD Technic e a./Commissione
GU C 39 del 11.2.2012, p. 16–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 39/16 |
Ricorso proposto il 2 dicembre 2011 — Garner CAD Technic e a./Commissione
(Causa T-614/11)
(2012/C 39/33)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Garner CAD Technic GmbH (Weißling, Germania), GCT Design Organisation GmbH (Weißling), SG Aerospace GmbH (Weißling) (rappresentanti: R. Zehetmeier-Müller, M. Schweda, C. Wünschmann, F. Loose, I. Dörr e J. Eggers, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione europea C(2011) 275 def., del 26 gennaio 2011, relativa agli aiuti di Stato cui la Germania ha dato esecuzione C 7/10 (ex CP 250/2009 e NN 5/2010), a titolo della clausola di risanamento della legge sulla tassazione delle società [Körperschaftsteuergesetz (KStG)] [notificata con il numero C(2011) 275] (GU L 235, pag. 26); |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del loro ricorso le ricorrenti deducono, in sostanza, quanto segue.
1) |
Violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE: la deduzione delle perdite non costituisce un aiuto di Stato Le ricorrenti fanno valere, in particolare, che la clausola di risanamento prevista all’articolo 8c, paragrafo 1a, KStG non sortisce l’effetto selettivo presupposto dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, giacché non favorisce determinate imprese o produzioni. Inoltre, la clausola di risanamento non costituirebbe un’eccezione al sistema di riferimento, vigente nell’ordinamento tributario tedesco, del riporto in linea di principio illimitato delle perdite e della loro compensazione tra esercizi fiscali, bensì contribuirebbe a metterlo in atto. |
2) |
Violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE: assenza di selettività per mancanza di discriminazione tra operatori economici che si trovino, riguardo agli obiettivi perseguiti, in situazioni di fatto e di diritto analoghe Le ricorrenti allegano che dalla clausola di risanamento può trarre vantaggio qualunque impresa rivesta forma di società, alle stesse condizioni e senza margine di discrezionalità. Detta clausola è, a loro avviso, una misura generale di politica fiscale alla quale non si applica, per ciò stesso, il divieto di aiuti. |
3) |
Violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE: assenza di selettività perché la misura è giustificata in base alla struttura del regime fiscale di appartenenza Secondo le ricorrenti, anche ad accogliere la tesi della Commissione e ad ammettere la selettività della clausola di risanamento, la selettività è giustificata dai principi costituzionali della tassazione in funzione della capacità contributiva, del ripudio di una tassazione eccessiva e della tutela della proporzionalità. |
4) |
Violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE: alle ricorrenti non sono state elargite risorse statali Le ricorrenti contestano un’elargizione di risorse statali a loro favore. Affermano al riguardo, in particolare, che tramite la clausola di risanamento le società che hanno subito perdite non ricevono nessun nuovo vantaggio patrimoniale, ma solo non si vedono sottrarre una situazione patrimoniale preesistente e riconosciuta dalla legge, in applicazione del principio del riporto illimitato delle perdite e della loro compensazione tra esercizi fiscali. |
5) |
Errore manifesto di valutazione per insufficiente considerazione della normativa tributaria tedesca in vigore In particolare, la Commissione non avrebbe tenuto conto delle pertinenti norme tributarie tedesche; per questo la decisione impugnata sarebbe inficiata da gravi vizi. |