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Document 62011CN0576

Causa C-576/11: Ricorso proposto il 18 novembre 2011 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo

GU C 39 del 11.2.2012, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 39/9


Ricorso proposto il 18 novembre 2011 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-576/11)

(2012/C 39/16)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet e B. Simon, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che non avendo adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 23 novembre 2006, nella causa C-452/05, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 260, primo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

ordinare al Granducato di Lussemburgo di versare alla Commissione la penalità indicata in EUR 11 340 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza pronunciata il 23 novembre 2006 nella causa C-452/05, a decorrere dal giorno in cui sarà pronunciata la sentenza nella presente causa fino al giorno di esecuzione della sentenza pronunciata nella causa C-452/05;

ordinare al Granducato di Lussemburgo di versare alla Commissione l’importo forfettario giornaliero di EUR 1 248, a decorrere dal giorno della pronuncia della sentenza del 23 novembre 2006 nella causa C-452/05 fino al giorno della pronuncia della sentenza nella presente causa o fino al giorno di esecuzione della sentenza pronunciata nella causa C-452/05, se la sua attuazione si verificasse a una data anteriore;

condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la Commissione afferma che, come risulta dall’esame delle informazioni comunicate dalle autorità lussemburghesi, finora il Lussemburgo non ha dato piena esecuzione alla sentenza della Corte, e ciò quasi cinque anni dopo la pronuncia della citata sentenza. Il Lussemburgo non si è infatti conformato né alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 4, né a quelle dell’articolo 5, paragrafo 2. Infatti, in Lussemburgo, sei impianti di trattamento che servono agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 10 000 non sono ancora conformi ai requisiti di cui alla direttiva 91/271/CEE (1).


(1)  Direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40).


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