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Document 62011TN0473
Case T-473/11: Action brought on 30 August 2011 — Longevity Health Products v OHIM — Weleda Trademark (MENOCHRON)
Causa T-473/11: Ricorso proposto il 30 agosto 2011 — Longevity Health Products/UAMI — Weleda Trademark (MENOCHRON)
Causa T-473/11: Ricorso proposto il 30 agosto 2011 — Longevity Health Products/UAMI — Weleda Trademark (MENOCHRON)
GU C 311 del 22.10.2011, p. 45–45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 311/45 |
Ricorso proposto il 30 agosto 2011 — Longevity Health Products/UAMI — Weleda Trademark (MENOCHRON)
(Causa T-473/11)
2011/C 311/84
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Longevity Health Products, Inc. (Nassau, Bahamas) (rappresentante: avv. J. Korab)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Weleda Trademark AG (Arlesheim, Svizzera)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare ammissibile il ricorso della società Longevity Health Products, Inc.; |
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annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 6 luglio 2011, procedimento R 2345/2010-4, e respingere l’opposizione della Weleda Trademark AG avverso la registrazione del marchio comunitario CTM 005050752, e |
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condannare l’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «MENOCHRON» per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 35.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Weleda Trademark AG.
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo «MENODORON» per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 44.
Decisione della divisione d'opposizione: l’opposizione è stata accolta.
Decisione della commissione di ricorso: il ricorso è stato respinto.
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8 del regolamento n. 207/2009 (1), poiché non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).