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Document 52011XG0824(01)

    Avviso all'attenzione delle persone ed entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/273/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione 2011/515/PESC del Consiglio, e dal regolamento (UE) n. 442/2011 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2011 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti della Siria

    GU C 245 del 24.8.2011, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.8.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 245/2


    Avviso all'attenzione delle persone ed entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/273/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione 2011/515/PESC del Consiglio, e dal regolamento (UE) n. 442/2011 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2011 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti della Siria

    2011/C 245/02

    CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

    Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone ed entità che figurano nell'allegato della decisione 2011/273/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione di esecuzione 2011/515/PESC (1) del Consiglio, e nell'allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2011 (2) del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti della Siria.

    Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone ed entità che figurano nei suddetti allegati devono essere incluse nell'elenco delle persone ed entità soggette alle misure restrittive previste dalla decisione 2011/273/PESC e dal regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive nei confronti della Siria. I motivi che hanno determinato l'indicazione di queste persone ed entità sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

    Si richiama l'attenzione delle persone ed entità interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 442/2011, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 6 del regolamento).

    Le persone ed entità interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

    Consiglio dell'Unione europea

    Segretariato generale

    Coordinamento DG K

    Rue de la Loi/Wetstraat 175

    1048 Bruxelles/Brussel

    BELGIQUE/BELGIË

    Si richiama infine l'attenzione delle persone ed entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


    (1)  GU L 218 del 24.8.2011.

    (2)  GU L 218 del 24.8.2011, pag. 1.


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