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Document 62008TA0589

    Causa T-589/08: Sentenza del Tribunale 3 marzo 2011 — Evropaïki Dynamiki/Commissione ( «Appalti pubblici di servizi — Gara d’appalto — Prestazione di servizi informatici e di assistenza agli utenti relativi al sistema comunitario di scambio di quote di emissione — Rigetto dell’offerta — Criteri di attribuzione — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione — Parità di trattamento — Trasparenza» )

    GU C 113 del 9.4.2011, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.4.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 113/12


    Sentenza del Tribunale 3 marzo 2011 — Evropaïki Dynamiki/Commissione

    (Causa T-589/08) (1)

    (Appalti pubblici di servizi - Gara d’appalto - Prestazione di servizi informatici e di assistenza agli utenti relativi al sistema comunitario di scambio di quote di emissione - Rigetto dell’offerta - Criteri di attribuzione - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Parità di trattamento - Trasparenza)

    2011/C 113/24

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: N. Korogiannakis, P. Katsimani, M. Dermitzakis, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve e N. Bambara, agenti, assistiti dagli avv.ti P. Wytinck e B. Hoorelbeke)

    Oggetto

    Da un lato, domanda di annullamento della decisione della Commissione 13 ottobre 2008 che respinge l’offerta presentata della ricorrente per ciascuno dei tre lotti relativi alla gara d’appalto aperta DG ENV.C2/FRA/2008/0017 «Accordo quadro relativo al sistema di scambio delle quote di emissione CITL/CR» (2008/S 72-096229), nonché della decisione di aggiudicare l’appalto ad un altro offerente e, dall’altro lato, domanda di risarcimento dei danni

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    L’Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata alle spese.


    (1)  GU C 69 del 21.3.2009.


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