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Document 62006CA0263

    Causa C-263/06: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 28 febbraio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione) — Carboni e derivati Srl/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Riunione Adriatica di Sicurtà SpA (Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Dazio antidumping — Ghisa ematite originaria della Russia — Decisione n. 67/94/CECA — Determinazione del valore in dogana per l'applicazione di un dazio antidumping variabile — Valore di transazione — Vendite successive effettuate a prezzi diversi — Possibilità per l'autorità doganale di considerare il prezzo indicato in una vendita di beni avvenuta prima di quella sulla base della quale è stata effettuata la dichiarazione doganale)

    GU C 107 del 26.4.2008, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.4.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 107/2


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 28 febbraio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione) — Carboni e derivati Srl/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Riunione Adriatica di Sicurtà SpA

    (Causa C-263/06) (1)

    (Politica commerciale comune - Difesa contro le pratiche di dumping - Dazio antidumping - Ghisa ematite originaria della Russia - Decisione n. 67/94/CECA - Determinazione del valore in dogana per l'applicazione di un dazio antidumping variabile - Valore di transazione - Vendite successive effettuate a prezzi diversi - Possibilità per l'autorità doganale di considerare il prezzo indicato in una vendita di beni avvenuta prima di quella sulla base della quale è stata effettuata la dichiarazione doganale)

    (2008/C 107/03)

    Lingua processuale: l'italiano

    Giudice del rinvio

    Corte suprema di cassazione

    Parti

    Ricorrente: Carboni e derivati Srl

    Convenuti: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Riunione Adriatica di Sicurtà SpA

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte suprema di cassazione — Interpretazione dell'art. 147 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1), come modificato dal regolamento n. 1762/95 — Base di calcolo per determinare l'applicazione di un dazio antidumping — Possibilità per l'autorità doganale di prendere in considerazione il prezzo di una vendita di merci precedente a quella su cui è stata basata la dichiarazione in dogana — Ghisa ematite di origine russa

    Dispositivo

    Conformemente all'art. 1, n. 2, della decisione della Commissione 12 gennaio 1994, 67/94/CECA, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di ghisa ematite originaria del Brasile, della Polonia, della Russia e dell'Ucraina, le autorità doganali non possono determinare il valore doganale ai fini dell'applicazione del dazio antidumping istituito da tale decisione sulla base del prezzo fissato per le merci di cui trattasi in una vendita precedente a quella per la quale è stata resa la dichiarazione in dogana, qualora il prezzo dichiarato corrisponda a quello effettivamente pagato o da pagare da parte dell'importatore.

    Nel caso in cui le autorità doganali abbiano fondati dubbi sulla veridicità del valore dichiarato e tali dubbi persistano dopo che siano state richieste informazioni complementari e sia stata concessa all'interessato una ragionevole possibilità di far valere il proprio punto di vista riguardo ai motivi alla base di detti dubbi, ma non sia stato possibile dimostrare il prezzo effettivamente pagato o da pagare, le autorità doganali possono, ai sensi dell'art. 31 del regolamento del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, calcolare il valore doganale ai fini dell'applicazione del dazio antidumping istituito dalla decisione n. 67/94 facendo riferimento al prezzo concordato per le merci di cui trattasi nella vendita precedente più vicina a quella per la quale è stata resa la dichiarazione in dogana, della cui veridicità dette autorità non abbiano oggettivamente alcun motivo di dubitare.


    (1)  GU C 224 del 16.9.2006.


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