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Document 52006AR0395
Opinion of the Committee of the Regions on Community postal services
Parere del Comitato delle regioni — Servizi postali comunitari
Parere del Comitato delle regioni — Servizi postali comunitari
GU C 197 del 24.8.2007, p. 37–47
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 197/37 |
Parere del Comitato delle regioni — Servizi postali comunitari
(2007/C 197/07)
IL COMITATO DELLE REGIONI
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ritiene opportuno prorogare al 31 dicembre 2010 il termine del 2009 proposto per il completamento del mercato interno dei servizi postali nella direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità. A suo avviso occorre anche prevedere un periodo di transizione fino al 2012 per gli Stati che lo ritengano necessario. La Commissione dovrebbe chiarire in via preliminare gli aspetti giuridici delle diverse opzioni presentate per il finanziamento degli obblighi di servizio universale. Nella prossima relazione, e al più tardi entro il 31 dicembre 2010, la Commissione, dopo un'ampia consultazione delle parti interessate e degli studi in materia, includerà una valutazione dell'efficacia dei metodi di finanziamento proposti dalla direttiva e della rispondenza del campo di applicazione del servizio universale alle esigenze dei clienti, |
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è dell'avviso che la rete postale nel suo insieme, comprese le agenzie concesse in franchising, potrebbe non solo fornire servizi postali, ma anche fungere da piattaforma per offrire altri servizi pubblici: si risponderebbe così ad esigenze diffuse nelle aree rurali, montane o remote, garantendo l'accesso ai servizi essenziali per via telematica, |
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osserva che i nuovi operatori hanno creato nuovi posti di lavoro nei mercati liberalizzati e, indirettamente, nelle industrie dipendenti dal settore postale. Tuttavia, con la liberalizzazione del mercato della corrispondenza, il settore postale, un tempo regolato da garanzie sociali in materia di occupazione e di redditi, corre il rischio di precipitare in una situazione di precarietà e di bassi salari. |
I. Raccomandazioni politiche
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE relativa al pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari
COM(2006) 594 def. — 2006/0196 (COD).
IL COMITATO DELLE REGIONI
1. |
ritiene che la presenza di servizi postali efficienti sia essenziale per tutte le attività economiche e sociali e che essi costituiscano una componente fondamentale della comunicazione all'interno dell'UE; |
2. |
sottolinea il ruolo cruciale svolto dai servizi postali — e in particolare dalle disposizioni in materia di servizio universale intese a garantire la disponibilità di servizi postali di qualità elevata, affidabili ed economicamente accessibili, indipendentemente dalla posizione geografica o dalle condizioni finanziarie degli utenti — ai fini della coesione territoriale e sociale dell'Unione europea; |
3. |
ribadisce il proprio sostegno e impegno per il completamento del mercato unico europeo tramite una liberalizzazione regolamentata del mercato postale che garantisca in modo durevole la fornitura del servizio universale; |
4. |
ritiene che il calendario previsto per il completamento del mercato interno dei servizi postali entro il 2009, come proposto nella direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità, debba essere prorogato al 31 dicembre 2010 e prevedere anche un periodo di transizione fino al 2012 per gli Stati membri che lo ritengano necessario. La Commissione dovrebbe chiarire in via preliminare gli aspetti giuridici delle diverse opzioni presentate per il finanziamento degli obblighi di servizio universale. Nella prossima relazione, e al più tardi entro il 31 dicembre 2010, la Commissione, dopo un'ampia consultazione delle parti interessate e degli studi in materia, includerà una valutazione dell'efficacia dei metodi di finanziamento proposti dalla direttiva e della rispondenza del campo di applicazione del servizio universale alle esigenze dei clienti; |
5. |
ritiene che la regolamentazione delle operazioni postali a livello europeo e nazionale debba consistere in una serie di norme tali da assicurare la fornitura dei servizi universali ai consumatori, garantendo al tempo stesso alle imprese postali la possibilità di operare in modo flessibile per rispondere agli sviluppi del mercato e alle esigenze dei clienti; |
6. |
concorda sul fatto che l'impatto della globalizzazione, le richieste del mercato relative a un servizio di qualità elevata e i progressi tecnologici fanno sì che il settore dei servizi postali si trovi alle prese con una rapida trasformazione. Il Comitato sottolinea che un servizio postale universale di qualità elevata, moderno e tecnologicamente avanzato è un presupposto fondamentale per il completamento del mercato unico, nonché per la futura crescita economica e per l'inclusione sociale, visto che sono i consumatori e le piccole imprese delle aree urbane remote e isolate a fare particolare affidamento sui servizi postali. Tuttavia la tecnologia moderna ha anche creato nuovi mezzi di comunicazione, e se ne dovrebbe tenere conto nel definire il campo di applicazione del servizio universale; |
7. |
richiama l'attenzione sul processo in atto in diversi Stati membri per cui le spedizioni postali tradizionali vengono sostituite da nuove forme di comunicazione. Questa trasformazione ha determinato per gli operatori postali notevoli riduzioni del volume degli invii, che devono essere prese in considerazione nel definire il campo di applicazione e le forme di finanziamento dell'obbligo di servizio universale; |
8. |
raccomanda di prestare maggiore attenzione alla possibile perdita di posti di lavoro legata al processo di liberalizzazione, pur sottolineando che l'ingresso di nuovi concorrenti nel mercato potrebbe anche comportare, in aggiunta, notevoli possibilità occupazionali; |
9. |
propone che gli Stati membri e la Commissione europea esaminino ulteriormente la possibilità di avviare programmi di riqualificazione per gli attuali dipendenti delle poste che rischieranno di perdere il lavoro quando i monopoli dovranno affrontare la concorrenza delle nuove imprese sul mercato; |
10. |
osserva che i nuovi operatori hanno creato nuovi posti di lavoro nei mercati liberalizzati e, indirettamente, nelle industrie dipendenti dal settore postale. Tuttavia, con la liberalizzazione del mercato della corrispondenza, il settore postale, un tempo regolato da garanzie sociali in materia di occupazione e di redditi, corre il rischio di precipitare in una situazione di precarietà e di bassi salari; |
11. |
chiede che gli Stati membri e la Commissione prendano in esame le opportunità derivanti dalla concessione in franchising delle reti di agenzie postali, come è avvenuto in alcuni paesi nordici con risultati molto positivi. In tali paesi, la combinazione di un'agenzia postale in franchising con un altro tipo di attività economica si è rivelata un modo eccellente per offrire servizi postali adeguati alle esigenze dei clienti; |
12. |
ritiene che la rete postale nel suo insieme, comprese le agenzie concesse in franchising, potrebbe non solo fornire servizi postali, ma anche fungere da piattaforma per offrire altri servizi pubblici: ciò permetterebbe di rispondere ad esigenze diffuse nelle aree rurali, di montagna o remote, garantendo l'accesso ai servizi essenziali per via telematica; |
13. |
giudica necessario precisare se le informazioni da pubblicare di cui all'articolo 6 si riferiscano alle caratteristiche del servizio universale stabilite dalle autorità o alle condizioni del servizio per gli operatori del servizio universale. L'articolo dovrebbe essere modificato in modo da indicare chiaramente a quali soggetti si possano applicare le misure adottate dagli Stati membri; |
14. |
osserva che il nuovo articolo 7 introduce forme alternative di finanziamento, tra cui la compensazione pubblica tramite sovvenzioni statali dirette o, indirettamente, mediante il ricorso a procedure di appalto pubblico; |
15. |
chiede maggiori chiarimenti su tali alternative di finanziamento proposte all'articolo 7. A questo riguardo:
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16. |
ritiene che l'articolo 9 non tenga sufficientemente conto della diversità di situazioni esistenti nei vari Stati membri e di come ciò ostacoli l'adozione di soluzioni alternative. Il Comitato propone quindi che la direttiva consenta di combinare e coordinare diverse procedure di licenza e di autorizzazione in funzione delle caratteristiche di ciascuno Stato membro; |
17. |
ritiene che la sicurezza e la certezza di funzionamento di un'impresa designata come fornitrice di un servizio universale non debbano essere soggette a disposizioni più rigorose di quelle generalmente destinate alle imprese postali, altrimenti ne deriverebbero costi supplementari per il fornitore del servizio universale; |
18. |
concorda sul fatto che, in un ambiente pienamente competitivo, il principio secondo cui i prezzi riflettono le condizioni e i costi normali di mercato debba poter essere disatteso soltanto al fine di tutelare o promuovere gli obblighi di servizio pubblico stabiliti nelle varie normative nazionali, e che ciò sia importante tanto per garantire l'equilibrio finanziario del servizio universale quanto per limitare le distorsioni del mercato. Per questo motivo gli Stati membri dovrebbero mantenere, se possibile, tariffe uniformi per gli invii a tariffa unitaria, il servizio più frequentemente utilizzato dai consumatori e dalle piccole imprese; in aggiunta, questi principi non dovrebbero impedire ai fornitori del servizio universale di praticare su base volontaria tariffe uniformi nel campo del servizio universale; |
19. |
ritiene particolarmente importante che i principi di tariffazione del servizio universale siano conformi alle disposizioni dell'articolo 12 e vengano regolamentati in modo sufficientemente chiaro e univoco; |
20. |
raccomanda di chiarire che cosa si intenda con prezzi «correlati ai costi» e con l'affermazione che i prezzi devono stimolare l'aumento di efficienza. Inoltre, nel testo della direttiva e nel preambolo si dovrebbe affermare espressamente che le disposizioni tariffarie per il servizio universale non dovrebbero obbligare le imprese postali ad abbassare i prezzi solo perché una maggiore efficienza ha consentito loro di ottenere maggiori profitti; |
21. |
giudica particolarmente importante che i requisiti di ragionevolezza e di «correlazione ai costi» dei prezzi del servizio universale siano definiti in modo sufficientemente chiaro, evitando che siano utilizzati come strumento di controllo dei prezzi e garantendo invece che vengano considerati nel quadro dei principi del diritto della concorrenza; |
22. |
ritiene che la tariffazione dei servizi diversi dal servizio universale non debba essere soggetta ad una regolamentazione diretta; |
23. |
osserva che l'articolo 14, paragrafo 2, che tratta della contabilità proposta, è più uniforme della regolamentazione attuale, poiché non è necessario differenziare il servizio universale nella contabilità o nel calcolo dei costi se l'impresa postale non riceve un finanziamento esterno per la fornitura di tale servizio; |
24. |
ritiene che la direttiva dovrebbe affermare chiaramente il principio per cui un'impresa postale non è tenuta ad effettuare la separazione dei costi del servizio universale se lo Stato membro non ha introdotto un sistema di finanziamento per tale servizio o se esso è affidato alle forze del mercato; |
25. |
giudica inutile il principio stabilito all'articolo 14, paragrafo 8, secondo cui un'autorità nazionale di regolamentazione può esercitare la propria discrezionalità nell'applicazione di tale articolo, che prevede ad esempio di imporre l'obbligo di separazione contabile; ritiene anche che bisognerebbe sopprimere la facoltà dell'autorità nazionale di regolamentazione di non applicare le disposizioni dell'articolo in questione. In compenso, nel paragrafo si dovrebbe chiarire che l'obbligo di separare la contabilità non va applicato se uno Stato membro non ha istituito un meccanismo di finanziamento per la copertura del servizio universale, come previsto all'articolo 7, o se non ha designato alcun fornitore di servizio universale; |
26. |
giudica essenziale che i costi del servizio universale siano ripartiti e presi in considerazione qualora l'impresa designata a fornire il servizio universale sia anche tenuta ad applicare una tariffazione correlata ai costi. |
II. Proposte di emendamento
Emendamento 1
Considerando 12 della direttiva 97/67/CE
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del Comitato delle regioni |
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Motivazione
Gli effetti prodotti da una completa apertura del mercato non possono essere previsti da una proposta legislativa presentata dalla Commissione europea. La seconda frase del considerando, invece, costituisce una chiara indicazione giuridica.
Emendamento 2
Considerando 17 della direttiva 97/67/CE
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del Comitato delle regioni |
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Emendamento 3
Considerando 24 della direttiva 97/67/CE
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del Comitato delle regioni |
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Motivazione
La scelta di una progressiva liberalizzazione dei principi tariffari applicabili ai prestatori di servizi universali dovrebbe essere esaminata nelle sue conseguenze e affiancata, da una parte, dalla flessibilità necessaria a consentire al prestatore di servizio universale di far fronte alla concorrenza e, dall'altra, dalla possibilità di adattarsi alle richieste del mercato.
Emendamento 4
Articolo 3 della direttiva 97/67/CE
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del Comitato delle regioni |
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Emendamento 5
Articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 97/67/CE
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del Comitato delle regioni |
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Motivazione
La modifica è intesa a chiarire che gli Stati membri non sono più tenuti a designare un fornitore del servizio universale se viene stabilito che saranno le forze del mercato a garantire la prestazione di tale servizio.
Emendamento 6
Articolo 7 della direttiva 97/67/EC
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del Comitato delle regioni |
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Motivazione
L'emendamento è volto a stabilire la coerenza con l'emendamento 2 riguardante il considerando 17 della direttiva 97/67/CE. È necessario che la Commissione elabori una relazione sull'efficienza delle diverse possibilità alternative di finanziamento. Il settore riservato deve essere mantenuto negli stessi termini della direttiva 97/67/CE fino al 2012 per gli Stati membri che lo ritengano necessario.
Emendamento 7
Articolo 9 della direttiva 97/67/CE
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del Comitato delle regioni |
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Motivazione
Entro la fine del 2009 la Commissione pubblicherà un nuovo studio inteso a chiarire in che modo i servizi universali saranno garantiti in futuro agli utenti di tutta Europa, sia nelle zone urbane che in quelle rurali. Fino a quel momento va conservato lo status quo e mantenuto il settore riservato.
Emendamento 8
Articolo 19 della direttiva 97/67/CE
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del Comitato delle regioni |
Gli Stati membri assicurano che le imprese fornitrici di servizi postali stabiliscano procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, in particolare in caso di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio (comprese procedure per determinare di chi sia la responsabilità nei casi in cui sono coinvolti più operatori). |
Gli Stati membri assicurano che tutte le imprese fornitrici di servizi postali stabiliscano procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, in particolare in caso di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio (comprese procedure per determinare di chi sia la responsabilità nei casi in cui sono coinvolti più operatori). |
Motivazione
È importante garantire che le stesse procedure valgano per tutte le imprese fornitrici di servizi postali e non soltanto per quelle che forniscono il servizio universale.
Emendamento 9
Articolo 21 della direttiva 97/67/CE
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del Comitato delle regioni |
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Motivazione
Il comitato istituito conformemente all'articolo 21 viene informato delle misure adottate dagli Stati membri per garantire la fornitura del servizio universale e ne controlla gli sviluppi. È importante che di questo comitato facciano parte anche i rappresentanti degli enti locali e regionali, i quali potrebbero avere opinioni divergenti da quelle degli Stati membri.
Emendamento 10
Articolo 22, lettera a) della direttiva 97/67/CE
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del Comitato delle regioni |
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Motivazione
Il testo dovrebbe essere formulato in modo da indicare chiaramente che l'obbligo imposto alle imprese postali deve avere caratteristiche di ragionevolezza e di pertinenza, precisando che l'obbligo di notifica è limitato ai servizi che rientrano nel servizio universale.
Emendamento 11
Articolo 23 della direttiva 97/67/CE
Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del Comitato delle regioni |
Ogni tre anni, e per la prima volta non oltre il 31 dicembre 2011, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della direttiva, che includa adeguate informazioni relative allo sviluppo del settore, in particolare per quanto riguarda i modelli economici, sociali, occupazionali e gli aspetti tecnologici, nonché alla qualità dei servizi. Tale relazione è corredata di eventuali proposte al Parlamento europeo e al Consiglio. |
Ogni tre anni, e per la prima volta non oltre il 31 dicembre 2011, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della direttiva, che includa adeguate informazioni relative allo sviluppo del settore, in particolare per quanto riguarda i modelli economici, sociali, occupazionali e gli aspetti tecnologici, nonché alla qualità dei servizi. Tale relazione contiene anche un'analisi dettagliata degli effetti attuali e dei possibili effetti futuri della liberalizzazione sulle regioni, con particolare attenzione alle regioni di montagna con esigenze specifiche, ed è corredata di eventuali proposte al Parlamento europeo e al Consiglio. |
Motivazione
È importante che la relazione non tenga conto soltanto delle conseguenze della direttiva a livello degli Stati membri ma che prenda in esame anche gli effetti sulle regioni.
Bruxelles, 6 giugno 2007.
Il presidente
del Comitato delle regioni
Michel DELEBARRE
III. Procedura
Titolo |
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE relativa al pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari |
Riferimenti |
COM(2006) 594 def. — 2006/0196 (COD) |
Base giuridica |
Articolo 265, primo comma |
Base regolamentare |
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Data della consultazione da parte del Consiglio |
22 novembre 2006 |
Data della decisione del Presidente |
9 gennaio 2007 |
Commissione competente |
Commissione Politica economica e sociale (ECOS) |
Relatrice |
Elina LEHTO, sindaco di Lohja (FI/PSE) |
Nota di analisi |
5 febbraio 2007 |
Esame in commissione |
30 marzo 2007 |
Data dell'adozione in commissione |
30 marzo 2007 |
Esito del voto in commissione |
Adottato a maggioranza |
Data dell'adozione in sessione plenaria |
6 giugno 2007 |
Precedenti pareri del Comitato delle regioni |
Parere in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità (COM(2000) 319 def., CdR 309/2000 fin (1)) Parere in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a regole comuni per lo sviluppo dei servizi postali comunitari e al miglioramento della qualità del servizio (COM(95) 227 def., CdR 422/95 fin (2)) |
(1) GU C 144 del 16.5.2001, pag. 20.
(2) GU C 337 dell'11.11.1996, pag. 28.