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Document C2006/048/40

    Causa T-69/00: Sentenza del Tribunale di primo grado 14 dicembre 2005 — FIAMM SpA e FIAMM Technologies Inc./Consiglio e Commissione ( Responsabilità extracontrattuale della Comunità — Incompatibilità del regime comunitario d'importazione delle banane con le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) — Istituzione da parte degli Stati Uniti d'America di misure di ritorsione sotto forma di una sovrattassa doganale prelevata sulle importazioni provenienti dalla Comunità in virtù di un'autorizzazione dell'OMC — Decisione dell'organo per la risoluzione delle controversie dell'OMC — Effetti giuridici — Responsabilità della Comunità in mancanza di un comportamento illecito dei suoi organi — Nesso di causalità — Danno anormale e speciale )

    GU C 48 del 25.2.2006, p. 22–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    25.2.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 48/22


    Sentenza del Tribunale di primo grado 14 dicembre 2005 — FIAMM SpA e FIAMM Technologies Inc./Consiglio e Commissione

    (Causa T-69/00) (1)

    («Responsabilità extracontrattuale della Comunità - Incompatibilità del regime comunitario d'importazione delle banane con le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) - Istituzione da parte degli Stati Uniti d'America di misure di ritorsione sotto forma di una sovrattassa doganale prelevata sulle importazioni provenienti dalla Comunità in virtù di un'autorizzazione dell'OMC - Decisione dell'organo per la risoluzione delle controversie dell'OMC - Effetti giuridici - Responsabilità della Comunità in mancanza di un comportamento illecito dei suoi organi - Nesso di causalità - Danno anormale e speciale»)

    (2006/C 48/40)

    Lingua processuale: l'italiano

    Parti

    Ricorrenti: Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio SpA (FIAMM) (Montecchio Maggiore) e Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio Technologies, Inc. (FIAMM Technologies) (East Haven, Delaware, Stati Uniti) [rappresentanti: I. Van Bael, A. Cevese e F. Di Gianni, avvocati]

    Convenuti: Consiglio dell'Unione europea [rappresentanti: G. Maganza, J. Huber, F. Ruggeri Laderchi e S. Marquardt, agenti] e Commissione delle Comunità europee [rappresentanti: inizialmente sigg. P. Kuijper, L. Gussetti, V. Di Bucci, C. Brown e sig.ra E. Righini, successivamente sigg. Kuijper, Gussetti, Di Bucci e sig.ra Righini, agenti]

    Interveniente a sostegno dei convenuti: Regno di Spagna [rappresentanti: inizialmente sig.ra R. Silva de Lapuerta, successivamente sig. E. Braquehais Conesa, agenti]

    Oggetto della causa

    Ricorso diretto ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente causato dalla sovrattassa doganale il cui prelievo da parte degli Stati Uniti d'America sulle importazioni di batterie stazionarie delle ricorrenti è stato autorizzato dall'organo per la risoluzione delle controversie dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), a seguito dell'accertamento dell'incompatibilità del regime comunitario di importazione delle banane con gli accordi e i memorandum allegati all'accordo che istituisce l'OMC.

    Dispositivo della sentenza

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    Le ricorrenti sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio e dalla Commissione.

    3)

    Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.


    (1)  GU C 135 del 13.5.2000.


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