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Document C2006/022/22
Case T-396/03: Judgment of the Court of First Instance of 22 November 2005 — Vanhellemont v Commission (Officials — Staff committee — Elections for the Brussels local staff committee — Counting of votes cast — Action for annulment — Action for damages)
Causa T-396/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 22 novembre 2005 — Joseph Vanhellemont/Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Comitato del personale — Elezioni della sezione locale del comitato del personale della Commissione sita in Bruxelles — Spoglio delle schede di voto — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni)
Causa T-396/03: Sentenza del Tribunale di primo grado 22 novembre 2005 — Joseph Vanhellemont/Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Comitato del personale — Elezioni della sezione locale del comitato del personale della Commissione sita in Bruxelles — Spoglio delle schede di voto — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni)
GU C 22 del 28.1.2006, p. 11–11
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
28.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 22/11 |
Sentenza del Tribunale di primo grado 22 novembre 2005 — Joseph Vanhellemont/Commissione delle Comunità europee
(Causa T-396/03) (1)
(Dipendenti - Comitato del personale - Elezioni della sezione locale del comitato del personale della Commissione sita in Bruxelles - Spoglio delle schede di voto - Ricorso di annullamento - Ricorso per risarcimento danni)
(2006/C 22/22)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Joseph Vanhellemont (Merchtem, Belgio) [Rappresentante: avv. L. Vogel]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: J. Currall e H. Kraemer, agenti]
Oggetto della causa
Da un lato, una domanda di annullamento della decisione della Commissione 26 agosto 2003, che respinge il reclamo del ricorrente diretto all'organizzazione di un nuovo spoglio delle schede di voto delle elezioni, del dicembre 2002, della sezione locale del comitato del personale della Commissione sita in Bruxelles, nonché, se necessario, una domanda di annullamento delle decisioni contro le quali tale reclamo era diretto, e dall'altro, una domanda di risarcimento danni.
Dispositivo della sentenza
1) |
La decisione della Commissione di non intervenire a seguito delle contestazioni del ricorrente del 23 dicembre 2002 dirette all'organizzazione di un nuovo spoglio delle schede di voto, nell'ambito delle elezioni del dicembre 2002 della sezione locale del comitato del personale della Commissione sita in Bruxelles, è annullata. |
2) |
Il ricorso è respinto per il resto. |
3) |
La Commissione è condannata alle spese. |