This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C2005/193/36
Judgment of the Court of First Instance of 31 May 2005 in Case T-284/02 Triantafyllia Dionyssopoulou v Council of the European Union (Officials — Promotion — Article 45 of the Staff Regulations — Consideration of comparative merits — Taking into account of the actual duties performed during the reference period — Taking into account of age and seniority — Action for annulment — Action for compensation)
Sentenza del Tribunale di primo grado, 31 maggio 2005, nella causa T-284/02, Triantafyllia Dionyssopoulou contro Consiglio dell'Unione europea (Dipendenti — Promozione — Art. 45 dello Statuto — Esame comparativo dei meriti — Considerazione dell'effettiva attività svolta nel corso del periodo di riferimento — Considerazione dell'età e dell'anzianità — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni)
Sentenza del Tribunale di primo grado, 31 maggio 2005, nella causa T-284/02, Triantafyllia Dionyssopoulou contro Consiglio dell'Unione europea (Dipendenti — Promozione — Art. 45 dello Statuto — Esame comparativo dei meriti — Considerazione dell'effettiva attività svolta nel corso del periodo di riferimento — Considerazione dell'età e dell'anzianità — Ricorso di annullamento — Ricorso per risarcimento danni)
GU C 193 del 6.8.2005, p. 23–23
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
6.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 193/23 |
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
31 maggio 2005
nella causa T-284/02, Triantafyllia Dionyssopoulou contro Consiglio dell'Unione europea (1)
(Dipendenti - Promozione - Art. 45 dello Statuto - Esame comparativo dei meriti - Considerazione dell'effettiva attività svolta nel corso del periodo di riferimento - Considerazione dell'età e dell'anzianità - Ricorso di annullamento - Ricorso per risarcimento danni)
(2005/C 193/36)
Lingua processuale: il francese
Nella causa T-284/02, Triantafyllia Dionyssopoulou, ex dipendente del Consiglio dell'Unione europea, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentata dall'avv. J. Martin, contro Consiglio dell'Unione europea (agenti: sig.ra M. Sims e sig. F. Anton), avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento della decisione di non promuovere la ricorrente al grado C2 con riferimento all'esercizio di promozione 2001 e, dall'altro, una domanda di risarcimento dei danni che quest'ultima avrebbe subito in conseguenza di tale decisione, il Tribunale (Prima Sezione), composto dal sig. J.D. Cooke, presidente, dal sig. R. García-Valdecasas e dalla sig.ra I. Labucka, giudici; cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato, il 31 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |