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Document C2005/082/45
Case C-68/05 P: Appeal brought on 11 February 2005 by Koninklijke Coöperatie Cosun U.A. against the judgment delivered on 7 December 2004 by the Court of First Instance (Fifth Chamber) in Case T-240/02 Koninklijke Coöperatie Cosun U.A.v Commission of the European Communities
Causa C-68/05 P: Ricorso della Koninklijke Coöperatie Cosun U.A. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 7 dicembre 2004, causa T-240/02, Koninklijke Coöperatie Cosun U.A. contro Commissione delle Comunità europee, proposto l'11 febbraio 2005
Causa C-68/05 P: Ricorso della Koninklijke Coöperatie Cosun U.A. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 7 dicembre 2004, causa T-240/02, Koninklijke Coöperatie Cosun U.A. contro Commissione delle Comunità europee, proposto l'11 febbraio 2005
GU C 82 del 2.4.2005, p. 22–23
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
2.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/22 |
Ricorso della Koninklijke Coöperatie Cosun U.A. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 7 dicembre 2004, causa T-240/02, Koninklijke Coöperatie Cosun U.A. contro Commissione delle Comunità europee, proposto l'11 febbraio 2005
(Causa C-68/05 P)
(2005/C 82/45)
Lingua processuale: l'olandese
L'11 febbraio 2005, la Koninklijke Coöperatie Cosun U.A., rappresentata dai sigg. M.M. Slotboom e N.J. Helder, advocaat, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 7 dicembre 2004, causa T-240/02, Koninklijke Coöperatie Cosun U.A. contro Commissione delle Comunità europee.
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza impugnata; |
— |
in via principale, decidere essa stessa nel merito, annullando la decisione controversa; |
— |
in subordine, rinviare la causa al Tribunale, |
e condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese sostenute, sia in primo grado, sia in sede di impugnazione.
Motivi e principali argomenti:
Primo motivo
Violazione del diritto comunitario dovuta al fatto che il Tribunale ha dichiarato che il prelievo applicato sullo zucchero C non esportato non costituisce formalmente un diritto all'importazione o all'esportazione ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79.
Secondo motivo in subordine
Il Tribunale non ha dato atto del fatto che il prelievo applicato sullo zucchero C non esportato va certamente considerato come un diritto all'importazione ai fini dell'applicazione del regolamento n. 1430/79.
Questo motivo si articola nelle seguenti parti:
A. |
Il Tribunale non ha dato atto del fatto che il prelievo applicato sullo zucchero C non esportato deve essere considerato alla stregua di un dazio doganale, poiché ne ha le medesime finalità. |
B. |
Il Tribunale non ha dato atto del fatto che le modalità di fissazione dell'importo del prelievo applicato sullo zucchero C non esportato indicano che detto prelievo va considerato alla stregua di un dazio doganale. |
C. |
Il Tribunale non ha dato atto del fatto che le modalità di fissazione dell'importo da prelevare sullo zucchero C non esportato indicano che detto prelievo va considerato alla stregua di un dazio doganale. |
Terzo motivo in subordine
In sede di esame del secondo e del terzo motivo dedotti in subordine dalla Cosun nel suo ricorso, il Tribunale ha agito in violazione del diritto comunitario.
Questo motivo si articola nelle seguenti parti:
A. |
Il Tribunale, in sede di esame del secondo motivo dedotto in subordine dalla Cosun nel ricorso proposto dinanzi al detto Tribunale, ha esorbitato dai limiti della domanda. |
B. |
Il Tribunale ha ingiustamente omesso di esaminare il terzo motivo dedotto in subordine dalla Cosun. |
Quarto motivo in subordine
Violazione dei principi di uguaglianza, di certezza del diritto e di equità.