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Document C2005/082/45

    Causa C-68/05 P: Ricorso della Koninklijke Coöperatie Cosun U.A. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 7 dicembre 2004, causa T-240/02, Koninklijke Coöperatie Cosun U.A. contro Commissione delle Comunità europee, proposto l'11 febbraio 2005

    GU C 82 del 2.4.2005, p. 22–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    2.4.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 82/22


    Ricorso della Koninklijke Coöperatie Cosun U.A. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 7 dicembre 2004, causa T-240/02, Koninklijke Coöperatie Cosun U.A. contro Commissione delle Comunità europee, proposto l'11 febbraio 2005

    (Causa C-68/05 P)

    (2005/C 82/45)

    Lingua processuale: l'olandese

    L'11 febbraio 2005, la Koninklijke Coöperatie Cosun U.A., rappresentata dai sigg. M.M. Slotboom e N.J. Helder, advocaat, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) 7 dicembre 2004, causa T-240/02, Koninklijke Coöperatie Cosun U.A. contro Commissione delle Comunità europee.

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare la sentenza impugnata;

    in via principale, decidere essa stessa nel merito, annullando la decisione controversa;

    in subordine, rinviare la causa al Tribunale,

    e condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese sostenute, sia in primo grado, sia in sede di impugnazione.

    Motivi e principali argomenti:

    Primo motivo

    Violazione del diritto comunitario dovuta al fatto che il Tribunale ha dichiarato che il prelievo applicato sullo zucchero C non esportato non costituisce formalmente un diritto all'importazione o all'esportazione ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79.

    Secondo motivo in subordine

    Il Tribunale non ha dato atto del fatto che il prelievo applicato sullo zucchero C non esportato va certamente considerato come un diritto all'importazione ai fini dell'applicazione del regolamento n. 1430/79.

    Questo motivo si articola nelle seguenti parti:

    A.

    Il Tribunale non ha dato atto del fatto che il prelievo applicato sullo zucchero C non esportato deve essere considerato alla stregua di un dazio doganale, poiché ne ha le medesime finalità.

    B.

    Il Tribunale non ha dato atto del fatto che le modalità di fissazione dell'importo del prelievo applicato sullo zucchero C non esportato indicano che detto prelievo va considerato alla stregua di un dazio doganale.

    C.

    Il Tribunale non ha dato atto del fatto che le modalità di fissazione dell'importo da prelevare sullo zucchero C non esportato indicano che detto prelievo va considerato alla stregua di un dazio doganale.

    Terzo motivo in subordine

    In sede di esame del secondo e del terzo motivo dedotti in subordine dalla Cosun nel suo ricorso, il Tribunale ha agito in violazione del diritto comunitario.

    Questo motivo si articola nelle seguenti parti:

    A.

    Il Tribunale, in sede di esame del secondo motivo dedotto in subordine dalla Cosun nel ricorso proposto dinanzi al detto Tribunale, ha esorbitato dai limiti della domanda.

    B.

    Il Tribunale ha ingiustamente omesso di esaminare il terzo motivo dedotto in subordine dalla Cosun.

    Quarto motivo in subordine

    Violazione dei principi di uguaglianza, di certezza del diritto e di equità.


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