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Document C2004/251/49

    Causa T-295/04: Ricorso del Centro Provincial de Jóvenes Agricultores de Jaén contro il Consiglio dell'Unione europea, presentato il 22 luglio 2004

    GU C 251 del 9.10.2004, p. 27–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    9.10.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 251/27


    Ricorso del Centro Provincial de Jóvenes Agricultores de Jaén contro il Consiglio dell'Unione europea, presentato il 22 luglio 2004

    (Causa T-295/04)

    (2004/C 251/49)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Il 22 luglio 2004 il Centro Provincial de Jóvenes Agricultores de Jaén, con sede in Jaén (Spagna), rappresentato dall'avv. José Francisco Vázquez Medina, del foro di Jaén, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

    Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

    dichiarare la nullità – ipso iure – dell'art. 1, n. 7, del regolamento (CE) del Consiglio n. 864/04;

    riservare la decisione sulle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Il ricorrente impugna la disposizione sopra indicata, nella parte in cui include, esclusivamente per l'olio di oliva, la campagna 1999/2000, assieme alle altre tre previste per i restanti settori agricoli (2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003), ai fini della determinazione dell'aiuto diretto ai produttori.

    A sostegno delle sue pretese, il ricorrente fa valere che la disposizione impugnata, oltre a non esser motivata e a comportare una violazione dell'obbligo di motivazione degli atti, è discriminatoria per determinate regioni e per moltissimi agricoltori, dato che nella campagna 1999/2000 la produzione in Andalusia, e soprattutto in Jaén, è stata assai scarsa. In tal modo, posto che l'aiuto viene calcolato tenendo conto della detta campagna, gli olivicoltori di Jaén, insieme ad altri di Cordova e Granada, risulteranno, per questo solo fatto, gravemente danneggiati dal punto di vista economico e verranno dunque discriminati.

    Infine, la parte ricorrente deduce anche uno sviamento di potere.


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