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Document C2004/118/37

    Sentenza della Corte (seduta plenaria) 27 aprile 2004 nella causa C-159/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla House of Lords): Gregory Paul Turner contro Felix Fareed Ismail Grovit, Harada Ltd, Changepoint SA («Convenzione di Bruxelles — Procedimento avviato in uno Stato contraente — Procedimento avviato in un altro Stato contraente dal convenuto in un procedimento già esistente — Convenuto che agisce in mala fede e con lo scopo di ostacolare il procedimento già esistente — Compatibilità con la Convenzione dell'emanazione di un ordine contro il convenuto che impedisce di proseguire l'azione nell'altro Stato contraente»)

    GU C 118 del 30.4.2004, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    30.4.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 118/21


    SENTENZA DELLA CORTE

    (seduta plenaria)

    27 aprile 2004

    nella causa C-159/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla House of Lords): Gregory Paul Turner contro Felix Fareed Ismail Grovit, Harada Ltd, Changepoint SA (1)

    («Convenzione di Bruxelles - Procedimento avviato in uno Stato contraente - Procedimento avviato in un altro Stato contraente dal convenuto in un procedimento già esistente - Convenuto che agisce in mala fede e con lo scopo di ostacolare il procedimento già esistente - Compatibilità con la Convenzione dell'emanazione di un ordine contro il convenuto che impedisce di proseguire l'azione nell'altro Stato contraente»)

    (2004/C 118/37)

    Lingua processuale: l'inglese

    Nella causa C-159/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, in applicazione del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dalla House of Lords (Regno Unito) nella causa dinanzi ad essa pendente tra Gregory Paul Turner e Felix Fareed Ismail Grovit, Harada Ltd, Changepoint SA, domanda vertente sull'interpretazione della citata Convenzione 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e – testo modificato – pag. 77), dalla convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1) e dalla convenzione 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1), la Corte (seduta plenaria), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann (relatore), C.W.A. Timmermans, C. Gulmann, J.N. Cunha Rodrigues e A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. A. La Pergola, J.-P. Puissochet e R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 27 aprile 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

    La Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, quale modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica e dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, deve essere interpretata nel senso che essa osta all'emanazione di un ordine mediante il quale un organo giurisdizionale di uno Stato contraente vieta a una parte del procedimento dinanzi ad esso pendente di proporre o di proseguire un'azione giudiziaria dinanzi a un organo giurisdizionale di un altro Stato contraente, anche quando tale parte agisce in mala fede allo scopo di ostacolare il procedimento già esistente.


    (1)  GU C 169 del 13.7.2002


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