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Document C(2018)863

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/208 che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli agricoli e forestali

C/2018/0863 final

RELAZIONE

1.CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'espressione "veicoli agricoli e forestali" fa riferimento a un'ampia gamma di tipi di veicoli diversi dotati di almeno due assi, ad esempio trattori a carreggiata stretta, trattori extra larghi, trattori a cingoli, rimorchi agricoli e attrezzature intercambiabili trainate quali compressori, motozappe, macchine seminatrici e così via.

I requisiti di omologazione applicabili ai veicoli agricoli e forestali sono stabiliti dalla direttiva 2003/37/CE 1 e relative direttive di esecuzione, che sono state abrogate con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sostituite dal regolamento (UE) n. 167/2013 2 con i suoi quattro atti delegati e di esecuzione.

La Commissione europea desidera adeguare al progresso tecnico questo nuovo pacchetto legislativo, modificando il regolamento (UE) 2015/208 mediante l'aggiornamento di alcuni requisiti allo stato dell'arte, e correggere alcuni errori di natura redazionale a seguito delle osservazioni fatte pervenire dalle parti interessate e dagli Stati membri durante il primo periodo di attuazione. Più precisamente, il presente atto contiene riferimenti aggiornati ai regolamenti UNECE direttamente applicabili, migliori requisiti relativi all'impianto dello sterzo ai fini dell'allineamento con la normativa internazionale, requisiti di visibilità più rigorosi che dovrebbero ridurre il numero di incidenti stradali, gamme di frequenza opportune per le prove di compatibilità elettromagnetica, requisiti di sicurezza che consentano ai veicoli di raggiungere una larghezza massima fino a 3 m qualora tale dimensione sia necessaria per alloggiare pneumatici più larghi o attrezzi ingombranti destinati alla corretta esecuzione del lavoro nei campi, nonché correzioni e miglioramenti dei requisiti riguardanti rispettivamente le prove e l'utilizzo dei dispositivi meccanici di accoppiamento.

2.CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Nella fase di preparazione del presente atto la Commissione ha svolto le opportune consultazioni degli esperti, tra cui i soggetti industriali interessati, le parti sociali e gli Stati membri, in conformità all'articolo 7 del regolamento interno del comitato per i veicoli agricoli o forestali (ENTR/1644/04), adottato dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive sui trattori agricoli (CATP-AT) il 14 dicembre 2004 3 . Si segnala che il CATP-AT è stato creato a norma dell'articolo 20 della direttiva 2003/37/CE.

Il presente atto è stato oggetto di consultazione pubblica tramite il portale "Legiferare meglio" dal 5 dicembre 2017 al 1° maggio 2018; non sono pervenute osservazioni.

3.ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

a)Base giuridica

La base giuridica del presente atto delegato è costituita dal regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali.

b)Scelta dello strumento

Un regolamento è lo strumento appropriato per modificare il regolamento (UE) 2015/208.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 15.2.2018

che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/208 che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli agricoli e forestali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali 4 , in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, e l'articolo 49, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)I regolamenti UNECE che si applicano in via obbligatoria, di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/208 5 , sono aggiornati di frequente. A tale riguardo l'elenco dovrebbe essere integrato con una nota esplicativa al fine di chiarire che i costruttori sono autorizzati a usare i successivi supplementi delle serie di modifiche applicabili dei suddetti regolamenti UNECE, anche se non sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(2)È necessario correggere alcuni errori di natura redazionale nell'elenco dei regolamenti UNECE di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/208.

(3)Occorre apportare miglioramenti redazionali all'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2015/208 e inserire riferimenti precisi alle categorie di veicoli alle quali si applica l'allegato, ai fini della corretta attuazione da parte delle autorità nazionali.

(4)I requisiti relativi alla sterzatura di cui all'allegato V del regolamento delegato (UE) 2015/208 devono essere adeguati al progresso tecnico, in linea con la norma ISO 10998:2008 e con le prescrizioni di cui al regolamento UNECE n. 79, quale figura nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/208.

(5)I moderni veicoli agricoli e forestali sono esposti a segnali elettromagnetici la cui frequenza può raggiungere 2 000 MHz. L'allegato XV del regolamento delegato (UE) 2015/208 dovrebbe quindi essere modificato al fine di includere le gamme di frequenza opportune per le prove e poter essere allineato al regolamento UNECE n. 10, che contiene tali requisiti di prova e si applica in alternativa ai requisiti di cui all'allegato XV.

(6)Le moderne tecniche agricole richiedono l'uso di pneumatici più larghi per evitare la compattazione del suolo, nonché l'impiego di attrezzi più ingombranti. I requisiti relativi alle dimensioni e alle masse del rimorchio, di cui all'allegato XXI del regolamento delegato (UE) 2015/208, devono quindi essere adeguati per quanto riguarda la larghezza del veicolo conformemente a quanto già consentito in alcuni Stati membri.

(7)L'adeguamento dei requisiti relativi alle dimensioni comporta la necessità di adeguare alcuni dei requisiti di cui agli allegati del regolamento delegato (UE) 2015/208, segnatamente l'allegato VII relativo al campo visivo e ai tergicristalli, l'allegato XII relativo agli impianti di illuminazione, l'allegato XIV relativo alle parti esterne e agli accessori del veicolo, l'allegato XXVI relativo alle strutture protettive posteriori, l'allegato XXVII relativo alla protezione laterale e l'allegato XXVIII relativo alle piattaforme di carico, in quanto le loro disposizioni dipendono direttamente dalla larghezza ammissibile del veicolo.

(8)Secondo le stime, il numero degli incidenti mortali può essere notevolmente ridotto rendendo i veicoli agricoli e forestali più visibili mediante l'adeguamento dei requisiti relativi al potenziamento degli impianti di illuminazione appropriati, di cui all'allegato XII del regolamento delegato (UE) 2015/208.

(9)Al fine di consentire la corretta applicazione dei requisiti di prova di cui all'allegato XXXIV del regolamento delegato (UE) 2015/208, è necessario aggiornare una determinata formula matematica connessa a tale prova.

(10)Al fine di garantire la salvaguardia della sicurezza stradale, per quanto concerne i rimorchi e le attrezzature intercambiabili trainate a cui si applica il regolamento (UE) n. 167/2013 è opportuno adeguare i requisiti relativi ai dispositivi meccanici di accoppiamento di cui all'allegato XXXIV del regolamento delegato (UE) 2015/208 per consentire l'uso di dispositivi meccanici di accoppiamento a tre punti; si dovrebbero inoltre introdurre migliori specifiche in materia di dispositivi meccanici di accoppiamento sui veicoli trainati che rimorchiano altri veicoli.

(11)È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/208.

(12)Dal momento che contiene un certo numero di rettifiche al regolamento delegato (UE) 2015/208, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/208

Gli allegati I, V, VII, XII, XIV, XV, XXI, XXVI, XXVII, XXVIII e XXXIV del regolamento delegato (UE) 2015/208 sono modificati in conformità all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2
Rettifiche al regolamento delegato (UE) 2015/208

Gli allegati I, IV, XII e XXXIV del regolamento delegato (UE) 2015/208 sono rettificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15.2.2018

   Per la Commissione

   Il presidente
   Jean-Claude JUNCKER

(1)    Direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE (GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1).
(2)    Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).
(3)    https://circabc.europa.eu/sd/a/18f12b3e-2608-47a7-8b96-073fee056b25/19_en.pdf.
(4)    GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1.
(5)    Regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione, dell'8 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 42 del 17.2.2015, pag. 1).
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ALLEGATO I

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/208 

Gli allegati I, V, VII, XII, XIV, XV, XXI, XXVI, XXVII, XXVIII e XXXIV del regolamento delegato (UE) 2015/208 sono così modificati:

1.nell'allegato I è aggiunta la seguente nota dopo la tabella:

"Si applicano le disposizioni transitorie dei regolamenti UNECE elencati nella presente tabella, salvo nei casi in cui siano indicate specifiche date alternative nel presente regolamento. Si accetta inoltre la conformità alle prescrizioni di modifiche successive a quelle elencate nella presente tabella.";

2.nell'allegato V, la prima frase del punto 3.1.2 è sostituita dalla seguente:

"La forza sul comando dello sterzo occorrente per descrivere un cerchio del raggio di 12 m partendo dalla posizione rettilinea non deve superare 25 daN in caso di dispositivo di sterzo integro.";

3.nell'allegato VII, al punto 2 è aggiunta la seguente frase:

"Le prove e i criteri di accettazione stabiliti nella norma ISO 5721-2:2014 si applicano anche ai trattori di larghezza superiore a 2,55 m.";

4.l'allegato XII è così modificato:

(a)il punto 6.15.1 è sostituito dal seguente:

"6.15.1. Presenza: obbligatoria su tutti i veicoli la cui lunghezza supera i 4,6 m; facoltativa su tutti gli altri veicoli.";

(b)il punto 6.15.6 è sostituito dal seguente:

"6.15.6. Orientamento: verso il lato del veicolo. Se l'orientamento non cambia, il catadiottro può ruotare.";

(c)il punto 6.18.1 è sostituito dal seguente:

"6.18.1. Presenza: obbligatoria sui trattori di lunghezza superiore a 4,6 m. Obbligatoria sui rimorchi delle categorie R3 e R4 di lunghezza superiore a 4,6 m. Facoltativa su tutti gli altri veicoli.";

(d)al punto 6.18.4.3, l'ultimo paragrafo è sostituito dal seguente:

"Tuttavia, per i veicoli di lunghezza non superiore a 6 metri e per i telai cabinati, è sufficiente una luce di posizione laterale che si trovi nel primo terzo o nell'ultimo terzo della lunghezza del veicolo. Per i trattori è anche sufficiente una luce di posizione laterale che si trovi nel terzo intermedio della lunghezza del veicolo.";

(e)al punto 6.18.4.3 è aggiunto il seguente paragrafo:

"La luce di posizione laterale può costituire parte della superficie di uscita della luce in comune con il catadiottro laterale.";

(f)il punto 6.26.1 è sostituito dal seguente:

"6.26.1. Presenza:

obbligatoria sui veicoli di larghezza totale superiore a 2,55 metri;

facoltativa sui veicoli di larghezza totale non superiore a 2,55 metri.";

5.all'allegato XIV, il punto 2.1 è sostituito dal seguente:

"2.1.Il presente allegato si applica alle parti della superficie esterna che - a veicolo carico e munito degli pneumatici di diametro maggiore o dei cingoli di dimensioni verticali maggiori, non destinati alla protezione del suolo, per i quali il veicolo è omologato, con tutte le portiere, i finestrini, gli sportelli di accesso ecc. chiusi - risultano essere:";

6.l'allegato XV è così modificato:

a)nella parte 2, al punto 3.4.2.1, il numero "1 000" è sostituito dal numero "2 000" in entrambe le occorrenze;

b)la parte 5 è modificata come segue:

i)al punto 1.2 le ultime tre frasi sono soppresse;

ii)al punto 5.1.3, il numero "1 000" è sostituito dal numero "2 000";

iii)al punto 6.1, il numero "1 000" è sostituito dal numero "2 000";

iv)il punto 6.1.1 è sostituito dal seguente:

"6.1.1. Per confermare la conformità del veicolo ai requisiti della presente parte, il veicolo deve essere sottoposto a prova utilizzando fino a 14 frequenze della banda, ad esempio: 27, 45, 65, 90, 120, 150, 190, 230, 280, 380, 450, 600, 750, 900 e da 1 000 a 2 000 MHz, in conformità all'incremento specificato nella norma ISO 11451-1, terza edizione, 2005, e Amd 1:2008.";

v)al punto 7.1.2, il numero "1 000" è sostituito dal numero "2 000";

vi)al punto 7.4 è aggiunta la seguente frase:

"Il veicolo deve essere esposto alla radiazione elettromagnetica nella gamma di frequenze compresa tra 20 e 2 000 MHz con polarizzazione verticale.";

vii)il punto 7.4.2 è sostituito dal seguente:

"7.4.2. Forma dell'onda del segnale di prova

Modulazione del segnale di prova:

a) modulazione di ampiezza (AM), con una modulazione di 1 kHz e un indice di modulazione dell'80 % (m = 0,8 ± 0,04) nella gamma di frequenze compresa tra 20 e 1 000 MHz (quale definita nella figura 3 della presente parte), e

b) modulazione di impulsi (PM), con t = 577 μs e periodo = 4 600 μs, nella gamma di frequenze compresa tra 1 000 e 2 000 MHz, conformemente a quanto indicato nella norma ISO 11451-1, terza edizione, 2005, e Amd1:2008.";

viii)è inserito il seguente punto 7.4.4:

"7.4.4. Tempo di esposizione

Il tempo di esposizione per ciascuna frequenza di prova deve essere sufficiente a consentire al veicolo sottoposto a prova di rispondere in condizioni normali. In ogni caso, tale tempo non deve essere inferiore a 2 secondi.";

7.l'allegato XXI è così modificato:

a)il punto 2.1 è sostituito dal seguente:

"2.1.Le dimensioni massime dei veicoli appartenenti alle categorie T o C sono le seguenti:

2.1.1. lunghezza: 12 m;

2.1.2.larghezza: 2,55 m (senza considerare la parte convessa del fianco dello pneumatico nel punto di contatto con il terreno).

La larghezza può essere aumentata fino a un massimo di 3,00 m qualora ciò sia unicamente dovuto al montaggio degli pneumatici o dei cingoli di gomma o alle configurazioni con pneumatici gemellati necessari per la protezione del suolo, compresi i dispositivi antispruzzi, purché la larghezza della struttura permanente del veicolo sia limitata a 2,55 m e il veicolo omologato sia anche munito di almeno un treno di pneumatici o un insieme di cingoli di gomma con i quali la sua larghezza non superi i 2,55 m;

2.1.3.altezza: 4 m.";

b)sono inseriti i seguenti punti 2.3, 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3:

"2.3. Le dimensioni massime dei veicoli appartenenti alla categoria R sono le seguenti:

2.3.1. lunghezza: 12 m;

2.3.2. larghezza: 2,55 m (senza considerare la parte convessa del fianco dello pneumatico nel punto di contatto con il terreno).

La larghezza può essere aumentata fino a un massimo di 3,00 m qualora ciò sia unicamente dovuto a una delle seguenti circostanze:

a) l'uso di configurazioni di pneumatici per la protezione del suolo, purché il veicolo possa anche essere munito di almeno un treno di pneumatici con i quali la sua larghezza non superi i 2,55 m. La struttura del veicolo necessaria al trasporto non può essere superiore a 2,55 m. Se il veicolo può anche essere munito di almeno un treno di pneumatici con i quali la sua larghezza non superi i 2,55 m, i dispositivi antispruzzi, se presenti, sono tali che la larghezza del veicolo è limitata a 2,55 m;

b) la presenza di attrezzature necessarie al funzionamento del veicolo e nel rispetto delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*. La struttura del veicolo necessaria al trasporto non può superare i 2,55 m di larghezza;

2.3.3. altezza: 4 m.

_________________

*    Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24).";

8.nell'allegato XXVI, il punto 2.4.2 è sostituito dal seguente:

"2.4.2.la larghezza del dispositivo non deve superare in nessun punto la larghezza dell'asse posteriore misurata nei punti più esterni delle ruote, escluso il rigonfiamento degli pneumatici sul terreno. Il dispositivo non deve inoltre distare più di 10 cm da ciascuna estremità laterale. In presenza di più assi posteriori, la larghezza da considerare è quella dell'asse più largo. La larghezza del dispositivo non deve superare in nessun caso i 2,55 m;";

9.nell'allegato XXVII, al punto 2.1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"La larghezza del veicolo munito del dispositivo non deve superare la larghezza massima complessiva del veicolo o i 2,55 m (a seconda di quale sia il valore inferiore). La parte principale della sua superficie esterna non deve risultare incassata di più di 120 mm rispetto al piano più esterno (punto di massima larghezza) del veicolo.";

10.nell'allegato XXVIII, al punto 2, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

"- la larghezza non superi la larghezza massima complessiva del trattore non attrezzato o i 2,55 m (a seconda di quale sia il valore inferiore).";

11.nell'allegato XXXIV è inserito il seguente punto:

"2.9.    Qualora un veicolo trainato rimorchi un altro veicolo trainato, il dispositivo meccanico di accoppiamento del primo veicolo rispetta i requisiti relativi ai dispositivi meccanici di accoppiamento per trattori.".



ALLEGATO II

Rettifiche al regolamento delegato (UE) 2015/208 

Gli allegati I, IV, XII e XXXIV del regolamento (UE) n. 2015/208 sono così modificati:

1.l'allegato I è così rettificato:

(a)la riga sottostante alla riga del regolamento n. 5 è soppressa;

(b)la riga sottostante alla riga del regolamento n. 21 è soppressa;

(c)la riga sottostante alla riga del regolamento n. 75 è soppressa;

2.l'allegato IV è così rettificato:

(a)i punti 1.1, 1.2 e 2 sono soppressi;

(b)sono aggiunti i seguenti punti 2, 3 e 4:

"2.I requisiti della norma ISO 10998:2008, Amd 1 2014 devono applicarsi alla sterzatura dei veicoli appartenenti alle categorie Tb e Cb con velocità massima di progetto superiore a 40 km/h ma inferiore o uguale a 60 km/h.

3. L'azione sterzante dei trattori della categoria Cb deve essere conforme ai requisiti di cui al punto 3.9 dell'allegato XXXIII.

4. I requisiti concernenti la forza sul comando dello sterzo per i veicoli di cui al punto 1 devono essere i medesimi di quelli relativi ai veicoli di categoria N2 di cui alla sezione 6 del regolamento UNECE n. 79, come indicato nell'allegato I.

Nel caso dei veicoli dotati di sella e manubrio, devono applicarsi gli stessi requisiti concernenti la forza sul comando al centro dell'impugnatura.";

3.l'allegato XII è così rettificato:

(a)al punto 6.15.5, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

"L'angolo verticale sotto l'orizzontale può essere ridotto a 5° se l'altezza dal suolo del catadiottro è inferiore a 750 mm.";

(b)il titolo dell'appendice 3 è sostituito dal seguente:

Dimensioni, dimensione minima della superficie riflettente, requisiti cromatici e fotometrici minimi, identificazione e marcatura dei pannelli e fogli di segnalazione per i veicoli di larghezza superiore a 2,55 m";

4.l'allegato XXXIV è così rettificato:

a)al punto 3.4.1, la formula riferita a h2 è sostituita dalla seguente:

"h2 ≤ (((mla - 0,2 × mt) × 1 - (S × c))/(0,6 × (mlt - 0,2 × mt + S)))";

b)al punto 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b)attrezzature intercambiabili trainate delle categorie R1a o R2a destinate principalmente al trattamento di materiali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 167/2013;".

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