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Il principio di sussidiarietà è definito dall’articolo 5(3) del trattato sull’Unione europea. Esso mira a garantire che le decisioni siano adottate a un livello che sia il più vicino possibile al cittadino, verificando che l’azione da intraprendere a livello dell’Unione europea (UE) sia giustificata rispetto alle possibilità offerte dall’azione a livello nazionale, regionale o locale.
Concretamente è il principio per cui l’Unione europea (Unione) non interviene, se non nei settori di sua esclusiva giurisdizione, a meno che la sua azione non sia considerata più efficace di quella intrapresa al livello nazionale, regionale o locale.
Il principio di sussidiarietà è strettamente connesso al principio di proporzionalità, secondo cui l’azione intrapresa dall’Unione non deve andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi dei trattati. Un altro principio correlato, il principio di attribuzione, stabilisce che tutti gli ambiti delle politiche sui quali non vi sia esplicito accordo nei trattati da parte di tutti gli Stati membri rimangono di loro competenza.
Al trattato di Lisbona sono allegati due protocolli fondamentali:
In caso di mancato rispetto del principio di sussidiarietà, il Comitato europeo delle regioni o gli Stati membri possono rinviare un atto adottato direttamente alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
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