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Invenzioni biotecnologiche: protezione giuridica
SINTESI DI:
Direttiva 98/44/C — Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche
SINTESI
CHE COSA FA LA DIRETTIVA?
Armonizza le normative nazionali sui brevetti relativi a invenzioni biotecnologiche.
Specifica quali invenzioni sono brevettabili per motivi etici e quali non lo sono.
PUNTI CHIAVE
Nel 2012, la Commissione europea ha istituito un gruppo di esperti avente l’incarico di esaminare lo sviluppo tecnico e le implicazioni del diritto dei brevetti nel campo della biotecnologia e dell’ingegneria genetica. Il gruppo assiste la Commissione, ottemperando ai suoi obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/44/CE.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
È in vigore dal 30 luglio 1998. I paesi dell’Unione europea (UE) dovevano recepirla nel proprio diritto nazionale entro il 30 luglio 2000. Ad oggi le norme sono state implementate nella legislazione di tutti i paesi dell’UE.
CONTESTO
Protezione delle invenzioni biotecnologiche
TERMINI CHIAVE
* Materiale biologico: qualsiasi materiale contenente informazioni genetiche e in grado di riprodursi o di essere riprodotto in un sistema biologico.
* Procedimento biologico: un procedimento per la produzione di vegetali o di animali è essenzialmente biologico quando consiste integralmente in fenomeni naturali quali l’incrocio o la selezione.
ATTO
Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (GU L 213 del 30.7.1998, pagg. 13-21)
Ultimo aggiornamento: 21.03.2016