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Direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale
Norme di organizzazione del settore
Queste norme sono volte a creare un mercato del gas naturale concorrenziale, sicuro e sostenibile dal punto di vista ambientale.
I paesi dell’UE possono imporre obblighi relativi al servizio pubblico alle imprese del gas, concernenti:
I paesi dell’UE devono garantire che:
I paesi dell’UE sono responsabili del controllo della sicurezza degli approvvigionamenti e in particolare:
Per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento possono essere avviate collaborazioni regionali o internazionali.
I paesi dell’UE devono promuovere l’integrazione dei mercati nazionali a uno o più livelli regionali, quale primo passo verso l’integrazione di un mercato interno pienamente liberalizzato. Anche i sistemi isolati che formano «isole del gas» devono essere integrati. In tale contesto le autorità di regolamentazione nazionali collaborano con l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia.
Trasporto, stoccaggio e GNL
Separazione* e trasparenza della contabilità
A decorrere dal 3 marzo 2012, i paesi dell’UE dovevano separare i sistemi di trasporto dai gestori dei sistemi di trasporto. Ciò significa che le imprese attive nella produzione o nella fornitura di gas o elettricità non possono esercitare alcun diritto su un gestore del sistema di trasporto e viceversa.
I paesi dell’UE e le autorità competenti hanno il diritto di accedere alla contabilità delle imprese di gas naturale, mantenendo tuttavia la riservatezza di talune informazioni. Le imprese di gas naturale devono tenere conti separati per tutte le loro attività legate all’approvvigionamento di gas, come il trasporto e la distribuzione.
Designazione dei gestori dei sistemi di trasporto
Prima che un’impresa sia ufficialmente designata come gestore di sistemi di trasporto, deve essere certificata. L’elenco dei gestori di sistemi di trasporto designati dai paesi dell’UE viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Inoltre, se del caso, i paesi dell’UE devono designare uno o più gestori di sistemi di stoccaggio e GNL.
Compiti dei gestori dei sistemi di trasporto
I gestori del sistema sono tenuti a:
I gestori del sistema di trasporto devono costruire sufficiente capacità transfrontaliera per integrare l’infrastruttura europea di trasporto. Ogni anno presentano all’autorità di regolamentazione un piano decennale di sviluppo del sistema dove indicano le principali infrastrutture che devono essere costruite o rinnovate nonché gli investimenti da realizzare nel corso dei dieci anni successivi.
Distribuzione e fornitura
I paesi dell’UE devono designare i gestori del sistema di distribuzione o richiedere alle imprese che possiedono o sono responsabili dei sistemi di distribuzione di farlo.
I gestori del sistema di distribuzione sono tenuti principalmente a:
Il gestore del sistema di distribuzione deve essere indipendente sul piano giuridico rispetto alle altre attività non legate alla distribuzione.
Organizzazione dell’accesso al sistema
I paesi dell’UE o le autorità di regolamentazione competenti sono responsabili dell’organizzazione di un sistema di accesso dei terzi senza discriminazione ai sistemi di trasporto e distribuzione, basato su tariffe pubblicate. Devono inoltre garantire che i clienti idonei possano accedere a reti di gasdotti a monte. Devono altresì definire le condizioni per l’accesso agli impianti di stoccaggio e al linepack (lo stoccaggio di gas mediante compressione nei sistemi di trasporto e distribuzione del gas).
Norme aggiuntive per il mercato interno del gas naturale
La direttiva (UE) 2019/692 è intesa ad affrontare gli ostacoli al completamento del mercato interno del gas naturale derivanti dalla non applicazione delle norme del mercato dell’Unione ai gasdotti di trasporto da e verso i paesi terzi. Le modifiche introdotte dalla presente direttiva mirano ad assicurare che le norme applicabili ai gasdotti di trasporto che collegano due o più Stati membri siano applicabili all’interno dell’Unione ai gasdotti di trasporto che collegano l’Unione con i paesi terzi.
La direttiva è entrata in vigore dal 3 settembre 2009 e doveva diventare legge negli Stati membri entro il 3 marzo 2011.
Questa direttiva abrogava la direttiva 2003/55/CE in data 3 marzo 2011.
Le due comunicazioni della Commissione del 2007, sulle prospettive del mercato interno del gas e dell’elettricità e su un’indagine settoriale sui mercati del gas e dell’elettricità, sottolineavano l’insufficienza di norme e misure in vigore relativamente al mercato interno del gas e mostravano l’esigenza di adottare nuove norme.
Per ulteriori informazioni, consultare:
Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).
Modifiche successive alla direttiva 2009/73/CE sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Prospettive del mercato interno del gas e dell’elettricità [COM(2006) 841 def. del 10.1.2007].
Comunicazione della Commissione – Indagine a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003 nei settori europei del gas e dell’elettricità (Relazione finale) [COM(2006) 851 def. del 10.1.2007].
Ultimo aggiornamento: 17.05.2019