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Il regolamento stabilisce il totale ammissibile di catture (TAC) per il 2023 applicabili ai pescherecci dell’Unione europea (Unione) che pescano determinati stock ittici nel Mar Baltico, al fine di migliorare la loro sostenibilità o aiutare gli stock a rischio a ricostituirsi. Il regolamento si applica altresì alla pesca ricreativa* per alcune specie e modifica alcuni contingenti in altre acque fissate dal regolamento (UE) 2022/109 (si veda la sintesi).
Totale ammissibile di catture e loro ripartizione
Quote in base alla specie
I TAC per varie specie di pesci del Mar Baltico per il 2023 sono elencati nell’allegato al regolamento, riassunti brevemente come segue:
Attività di pesca ricreativa
La pesca ricreativa di merluzzo bianco continua a essere vietata nella principale zona di distribuzione del merluzzo bianco orientale e limitata a un merluzzo bianco per pescatore al giorno al di fuori del periodo di divieto per la riproduzione nella principale zona di distribuzione del merluzzo occidentale.
La pesca ricreativa di salmone continua a essere, in linea di principio, vietata (tranne quando e dove è ammessa la pesca commerciale diretta). Ogni salmone catturato accidentalmente deve essere immediatamente rilasciato in mare. Come eccezione, è ammesso un campione di salmone d’allevamento (salmone a pinne adipose) per pescatore al giorno, dopodiché la pesca del salmone va fermata per il resto del giorno.
Modifica al regolamento (UE) 2022/109
Il regolamento include un TAC per la busbana norvegese (Trisopterus esmarkii) e il mallotto (Mallotus villosus) e contingenti revisionati per il nasello (Merluccius merluccius).
È in vigore a partire dal 1o gennaio 2023, a eccezione del nasello (1o gennaio 2022), il mallotto (15 ottobre 2022) e la busbana norvegese (1o novembre 2022).
Per ulteriori informazioni, si veda:
Regolamento (UE) 2022/2090 del Consiglio, del 27 ottobre 2022, che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2023 e modifica il regolamento (UE) 2022/109 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 281 del 31.10.2022, pag. 1).
Regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 1).
Le modifiche successive al regolamento (UE) 2022/109 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 23.11.2022