Regolamento sul lobbismo: il registro obbligatorio per la trasparenza dell’Unione europea
SINTESI DI:
Accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio
QUAL È L’OBIETTIVO DELL’ACCORDO?
L’accordo punta a rafforzare la cultura comune della trasparenza, e a definire standard elevati per una rappresentanza di interessi trasparente ed etica a livello dell’Unione europea (Unione) stabilendo:
- un quadro comune per la cooperazione tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea (le «istituzioni firmatarie») per quanto riguarda i loro rapporti con i rappresentanti di interessi*;
- un registro per la trasparenza («il registro»), nel quale i rappresentanti di interessi devono registrarsi per poter svolgere determinate attività di rappresentanza di interessi (principio di condizionalità);
- un codice di condotta che i rappresentanti di interessi devono rispettare e requisiti di informazione ai quali si devono conformare per essere ammessi a essere iscritti;
- una procedura per vigilare sull’applicazione del codice di condotta, indagare su presunte violazioni di tale codice e intervenire in caso di inosservanza.
PUNTI CHIAVE
L’accordo:
- si applica a varie attività («attività contemplate») svolte dai rappresentanti d’interessi allo scopo di influenzare l’elaborazione o l’attuazione delle politiche o della legislazione, o i processi decisionali delle istituzioni firmatarie o di altre istituzioni, organi od organismi dell’Unione;
- identifica le attività contemplate che comprendono:
- l’organizzazione di o la partecipazione a riunioni, conferenze o eventi nonché l’instaurazione di contatti analoghi con le istituzioni dell’Unione;
- i contributi a consultazioni, audizioni o altre iniziative simili, o la partecipazione alle stesse;
- l’organizzazione di campagne di comunicazione, piattaforme, reti e iniziative a livello locale;
- la preparazione o il commissionamento di documenti orientativi e di sintesi, emendamenti, sondaggi di opinione, indagini, lettere aperte e altro materiale di comunicazione o informazione, come pure il commissionamento e lo svolgimento di ricerche;
- sono esenti attività quali:
- la prestazione di consulenza legale o altre attività professionali a clienti in circostanze specifiche;
- attività dei datori di lavoro e delle parti sociali in qualità di partecipanti al dialogo sociale;
- attività svolte da persone fisiche a titolo strettamente personale e non in associazione con altri;
- le riunioni spontanee, le riunioni a carattere puramente privato o sociale e le riunioni nell’ambito di un procedimento amministrativo istituito dai trattati o da atti giuridici dell’Unione.
- non riguarda le attività svolte dagli organi seguenti:
- le pubbliche autorità degli Stati membri, incluse le loro rappresentanze permanenti e ambasciate, a livello nazionale e subnazionale;
- le organizzazioni intergovernative, inclusi le agenzie e gli organi che emanano dalle stesse;
- inoltre, con alcune eccezioni, non riguarda le attività svolte dagli organi seguenti:
- le associazioni e reti di pubbliche autorità a livello dell’Unione, nazionale o subnazionale;
- le pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate;
- i partiti politici;
- le chiese e associazioni o comunità religiose, nonché le organizzazioni filosofiche e non confessionali.
Le istituzioni firmatarie convengono di applicare il principio di condizionalità, in base al quale la registrazione rappresenta una condizione preliminare necessaria affinché i rappresentanti d’interessi possano svolgere determinate attività contemplate. A tal fine adottano misure di condizionalità per mezzo di decisioni individuali nell’esercizio dei rispettivi poteri di organizzazione interna. Le istituzioni firmatarie possono inoltre adottare misure complementari di trasparenza per incoraggiare la registrazione e rafforzare il quadro comune.
I rappresentanti di interessi che presentano una domanda di registrazione sono tenuti a:
- fornire le informazioni di cui all’allegato II e ad accettare che tali informazioni siano rese disponibili pubblicamente, e in particolare:
- il loro nome, i recapiti, numero di dipendenti, rappresentante legale e interessi rappresentati, oltre alle organizzazioni di cui la persona registrata è membro ed entità ai quali la persona registrata è affiliata;
- le proposte legislative, politiche o iniziative dell’Unione interessate dalle attività contemplate, l’appartenenza a gruppi di esperti della Commissione e ad altri forum e piattaforme beneficiari del sostegno dell’Unione e l’appartenenza a raggruppamenti non ufficiali di parlamentari europei;
- informazioni finanziarie che comprendono, all’interno di fasce specifiche, i costi annuali delle loro attività, i costi per gli intermediari che svolgono attività per loro conto, le entrate dei singoli clienti (per gli intermediari) o il bilancio totale e le fonti di finanziamento (per le persone registrate che non rappresentano interessi commerciali);
- osservare il codice di condotta definito nell’allegato I all’accordo, con le sue 16 norme e principi, che richiedono alle persone registrate di:
- dichiarare gli interessi e gli obiettivi che promuovono e specificare i clienti o i membri che rappresentano;
- evitare di ottenere né cercare di ottenere informazioni in maniera disonesta, non indurre i deputati al Parlamento europeo, i membri della Commissione o i funzionari delle istituzioni dell’Unione a contravvenire alle disposizioni e alle norme di comportamento ad essi applicabili;
- non fare un uso indebito della loro registrazione a fini di lucro;
- assicurare che le informazioni che forniscono al momento della registrazione siano complete, aggiornate e accurate.
L’accordo prevede:
- un consiglio di amministrazione del registro, composto dai segretari generali delle istituzioni firmatarie, il quale:
- stabilisce le priorità annuali del registro nonché le previsioni di bilancio e la quota necessaria per l’attuazione di dette priorità;
- adotta la relazione annuale e sovrintende all’attuazione globale dell’accordo;
- un segretariato del registro composto da capi unità, o equivalenti, responsabili delle questioni relative alla trasparenza in ciascuna delle istituzioni firmatarie e dal rispettivo personale, il quale:
- definisce linee guida destinate alle persone registrate e presta assistenza tecnica e informatica ai richiedenti e alle persone registrate;
- decide in merito all’ammissibilità dei richiedenti e controlla i contenuti del registro;
- svolge indagini e applica provvedimenti in conformità con la procedura di cui all’allegato III dell’accordo.
Al consiglio di amministrazione e al segretariato del registro è conferito il potere di adottare, per conto delle istituzioni firmatarie, decisioni individuali riguardanti i richiedenti e le persone registrate.
Le istituzioni firmatarie provvedono a che siano disponibili per il segretariato del registro le risorse umane, amministrative, tecniche e finanziarie necessarie.
Altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione e gli Stati membri (per le loro rappresentanze permanenti) possono notificare al consiglio di amministrazione le misure mediante le quali decidono di subordinare determinate attività alla registrazione, o qualsiasi misura complementare di trasparenza adottata su base volontaria.
Le misure di condizionalità e le misure complementari di trasparenza adottate dalle istituzioni firmatarie e altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione europea o dagli Stati membri (per le loro rappresentanze permanenti) sono pubblicate sul sito web del registro.
L’accordo sostituisce il suo predecessore del 2014 e verrà sottoposto a riesame entro il 2 luglio 2025.
DA QUANDO È IN VIGORE L’ACCORDO?
È in vigore dal 1o luglio 2021.
CONTESTO
- L’accordo è integrato da una dichiarazione politica del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione:
- riconoscendo l’importanza del principio di condizionalità e sottolineando l’obiettivo di un approccio coordinato delle tre istituzioni, vale a dire rafforzare il quadro comune della trasparenza, stabilendo nel contempo standard elevati di rappresentanza degli interessi trasparente ed etica a livello dell’Unione;
- indicare le misure di condizionalità e le misure complementari di trasparenza già in essere per ciascuna delle istituzioni firmatarie, riconosciute coerenti con l’accordo.
- Inoltre, il 6 maggio 2021 il Consiglio ha adottato una decisione relativa alla regolamentazione dei contatti tra il segretariato generale del Consiglio e i rappresentanti di interessi.
- L’accordo sostituisce un accordo del 2014 tra il Parlamento europeo e la Commissione (con il Consiglio in qualità di osservatore) su un registro per la trasparenza per le organizzazioni, le persone giuridiche e i liberi professionisti che svolgono attività di concorso nell’elaborazione e attuazione delle politiche dell’Unione europea.
- Esso amplia la portata del registro precedente e rende la registrazione dei rappresentanti di interessi nel registro per la trasparenza un prerequisito per determinate attività di rappresentanza degli interessi, ad esempio incontrare determinati responsabili delle decisioni o personale delle istituzioni firmatarie o ottenere l’accesso ai locali delle istituzioni.
Per ulteriori informazioni, si veda:
TERMINI CHIAVE
Rappresentanti di interessi. Qualsiasi persona fisica o giuridica, o gruppo, associazione o rete formale o informale, che svolga attività di lobbismo (descritte nell’accordo come «attività contemplate»).
DOCUMENTO PRINCIPALE
Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell’11.6.2021, pag. 1).
DOCUMENTI CORRELATI
Dichiarazione politica del Parlamento europeo, del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione europea in occasione dell’adozione dell’accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell’11.6.2021, pag. 18).
Decisione (UE) 2021/929 del Consiglio, del 6 maggio 2021, relativa alla regolamentazione dei contatti tra il segretariato generale del Consiglio e i rappresentanti di interessi (GU L 207 dell’11.6.2021, pag. 19).
Ultimo aggiornamento: 29.09.2021