Attuazione delle norme sulla concorrenza dell’Unione europea: migliori pratiche relative ai procedimenti previsti dagli articoli 101 e 102 del TFUE
SINTESI DI:
Comunicazione della Commissione sulle migliori pratiche relative ai procedimenti previsti dagli articoli 101 e 102 del TFUE
QUAL È L’OBIETTIVO DELLA COMUNICAZIONE?
Fornisce orientamenti pratici sui procedimenti principali della Commissione europea per la gestione delle presunte violazioni degli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
- L’articolo 101 del TFUE vieta i cartelli* e i comportamenti anticoncorrenziali;
- L’articolo 102 bandisce ogni abuso di posizione dominante da parte delle imprese.
Aumentando la comprensione del processo di indagine della Commissione, la comunicazione si prefigge di incrementare l’efficienza delle indagini garantendo un elevato grado di trasparenza e di prevedibilità del processo.
PUNTI CHIAVE
La comunicazione spiega in che modo la Commissione applica:
L’allegato 1 della comunicazione riassume l’essenza della comunicazione sotto forma di diagramma di flusso.
Procedura
Fase dell’indagine
- i casi di presunto comportamento anticoncorrenziale possono essere:
- originati da una denuncia presentata da imprese, persone fisiche e giuridiche o anche dai paesi dell’Unione;
- avviati dalla Commissione stessa, che incoraggia pertanto i cittadini e le imprese a sottoporle informazioni in merito a presunte violazioni;
- in una valutazione iniziale, la Commissione:
- assegna il caso nell’ambito della rete europea della concorrenza;
- analizza se il caso merita indagini ulteriori;
- mette da parte alcuni casi in quanto ritenuti non meritevoli di ulteriori approfondimenti;
- si concentra sui casi che sembrano avere il più significativo impatto sul mercato interno e rischio di danni per i consumatori;
- informa i destinatari delle misure di indagine e del loro oggetto e delle loro finalità;
- informa i denuncianti dell’azione che intende intraprendere;
- avviando formalmente un procedimento, la Commissione:
- conferma che intende esaminare ulteriormente il caso;
- identifica e informa le parti oggetto del procedimento e descrive l’ambito dell’indagine;
- sottolinea che l’avvio del procedimento non implica alcun giudizio sull’esistenza di un’infrazione;
- la Commissione può:
- richiedere alle imprese e alle associazioni di imprese di fornire tutte le informazioni necessarie;
- tenere riunioni con le parti oggetto del procedimento, i denunzianti o i terzi;
- raccogliere dichiarazioni di persone fisiche o giuridiche dispongono di informazioni utili;
- procedere ad accertamenti presso i locali di un’impresa e presso altri locali;
- scambiare informazioni con le autorità nazionali garanti della concorrenza;
- organizzare riunioni sullo stato di avanzamento del procedimento con le imprese oggetto del procedimento nei momenti cruciali dello stesso;
- consentire alle parti di riesaminare le principali informazioni trasmesse quali ad esempio una versione non riservata della denuncia in una fase iniziale;
I possibili esiti della fase di indagine sono:
- l’adozione di una comunicazione degli addebiti al fine di adottare una decisione di divieto in relazione a tutte o ad alcune delle questioni individuate;
- la discussione di una possibile decisione di impegno con le imprese interessate, se lo desiderano, per risolvere i problemi di concorrenza individuati;
- la chiusura del procedimento se non vi sono motivi per portarlo avanti.
Procedure previste per la decisione di divieto
- Dopo un’indagine approfondita, la Commissione adotta, per garantire il diritto dell’impresa di essere sentita, una comunicazione degli addebiti. Questa valutazione preliminare delle presunte violazioni:
- informa le imprese delle accuse che devono affrontare, dando loro l’opportunità di rispondere;
- stabilisce le misure correttive che la Commissione intende imporre per porre termine all’infrazione;
- indica se la Commissione intende infliggere ammende alle imprese, come potrebbero essere calcolate e se possano essere ridotte;
- consente ai destinatari di accedere al fascicolo della Commissione e, se necessario, a determinate informazioni riservate;
- dà alle imprese il diritto di rispondere per iscritto;
- associa i denuncianti al procedimento fornendo loro una versione non riservata della comunicazione degli addebiti;
- dà alle parti interessate il diritto a un’audizione orale per sviluppare le loro argomentazioni scritte, integrare gli elementi di prova scritti o informare la Commissione di altre questioni rilevanti;
- è seguita da una comunicazione degli addebiti supplementare se emergono nuove prove rilevanti o se le imprese, che possono rispondere ai nuovi sviluppi, devono affrontare sanzioni più pesanti.
- Al termine del procedimento, la Commissione può:
- procedere all’adozione di una decisione che constata un’infrazione delle pertinenti norme in materia di concorrenza;
- revocare alcuni addebiti e continuare il procedimento con gli altri;
- chiudere il caso.
Procedure relative agli impegni
La Commissione:
- incoraggia le imprese a segnalare prima possibile il loro interesse a discutere in merito agli impegni;
- può accettare impegni da un’impresa che si offre volontaria per correggere il suo comportamento anticoncorrenziale;
- respinge gli impegni se ritiene che l’attività illecita meriti un’ammenda;
- non decide in merito alla violazione del diritto dell’Unione, se accetta gli impegni.
Il procedimento richiede alla Commissione di:
- formulare una valutazione preliminare, che sintetizza i fatti principali e individua le azioni che l’impresa dovrebbe intraprendere;
- dare alle imprese un mese di tempo per presentare impegni senza ambiguità e direttamente applicabili per modificare il loro comportamento o attuare modifiche strutturali;
- rendere pubblici gli impegni, prima che diventino vincolanti, affinché i terzi ed eventuali richiedenti possano reagire — procedimento noto come «test di mercato»;
- procedere con la procedura di divieto se un’impresa rifiuta di adattare i propri impegni alla luce del test di mercato o di nuove informazioni.
Procedura per il rigetto delle denunce
La Commissione:
- considera le denunce formali;
- le valuta alla luce delle circostanze di fatto e di diritto di un caso particolare;
- le può rigettare a causa di:
- insufficienza di motivi per agire
- mancanza di competenza o mancanza di prove per stabilire l’esistenza di un’infrazione
- informa il denunciante, che può ritirare gli addebiti o tentare di convincere la Commissione a continuare le sue indagini.
Adozione, notifica e pubblicazione delle decisioni
La Commissione comunica immediatamente alle imprese interessate l’adozione della decisione, pubblica un comunicato stampa e una versione non riservata sul sito internet della direzione generale della Concorrenza.
Ulteriori raccomandazioni
Le seguenti comunicazioni della Commissione sono anch’esse rilevanti per i procedimenti;
La comunicazione non riguarda i temi seguenti che sono coperti da raccomandazioni specifiche:
DA QUANDO SI APPLICA LA COMUNICAZIONE?
Viene applicata a partire dal 20 ottobre 2011.
CONTESTO
Si veda anche:
TERMINI CHIAVE
Cartello: un gruppo di due o più imprese che cercano di limitare la concorrenza mediante la fissazione dei prezzi, la limitazione dell’offerta o altre pratiche restrittive miranti al controllo dei prezzi di vendita.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Comunicazione della Commissione sulle migliori pratiche relative ai procedimenti previsti dagli articoli 101 e 102 del TFUE (GU C 308 del 20.10.2011, pag. 6).
DOCUMENTI CORRELATI
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 1: Regole applicabili alle imprese — Articolo 101 (ex articolo 81 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 88).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 1: Regole applicabili alle imprese — Articolo 102 (ex articolo 82 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 89).
Decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29).
Comunicazione della Commissione riguardante le regole per l’accesso al fascicolo istruttorio della Commissione nei casi relativi all’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE, degli articoli 53, 54 e 57 dell’accordo SEE e del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (GU L 325 del 22.12.2005, pag. 7).
Regolamento della Commissione (CE) n. 773/2004, del 7 aprile 2004, relativo allo svolgimento dei lavori da parte della Commissione ai sensi degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).
Le successive modifiche del regolamento (CE) n. 773/2004 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Comunicazione della Commissione relativa allo svolgimento dei lavori da parte della Commissione ai sensi degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 101 del 27.4.2004, pag. 65).
Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (regolamento comunitario sulle concentrazioni) (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).
Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 29.05.2020