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Trattato di Marrakech

 

SINTESI SUL:

Trattato di Marrakech sull’accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti e con disabilità visive

Decisione (UE) 2018/254 sulla conclusione del Trattato di Marrakech

QUAL È LO SCOPO DEL TRATTATO E DELLA DECISIONE?

Il Trattato di Marrakech mira a migliorare la reperibilità e gli scambi transfrontalieri di talune opere e altri materiali protetti in formati accessibili alle persone non vedenti, ipovedenti o con disabilità visive.

La decisione autorizza la conclusione del trattato da parte dell’UE.

Il trattato di Marrakech è stato recepito nel diritto dell’UE dalla direttiva (UE) 2017/1564 e dal regolamento (UE) 2017/1563.

PUNTI CHIAVE

Il Trattato di Marrakech prevede che le parti contraenti consentano eccezioni o limitazioni al diritto d’autore e ai relativi diritti di riprodurre e disseminare copie, in formati accessibili, di determinate opere e di altri materiali protetti, e assicura la circolazione internazionale di tali copie.

Beneficiari

Il Trattato è a beneficio di utenti affetti da disabilità che interferiscono con l’effettiva lettura del materiale stampato. Tra di esse vi sono non vedenti, o coloro che hanno disabilità di apprendimento, fisica o visiva che impedisce la lettura e le comprensione di materiale stampato, oppure difficoltà a tenere in mano e gestire libri o altro materiale stampato (beneficiari ai sensi del Trattato).

In tal senso, si fa riferimento a «testi, annotazioni e/o illustrazioni correlate, oltre che audiolibri pubblicati ovvero reperibili su qualsiasi supporto» mediatico.

Il Trattato riconosce anche il ruolo delle entità autorizzate che possono, senza scopo di lucro, produrre copie in formato accessibile di opere pubblicate, a fini di prestito non commerciale o distribuzione elettronica, purché l’accesso all’opera sia lecito, apportando solo le modifiche necessarie a rendere il lavoro accessibile e distribuendo copie per l’uso esclusivo da parte dei beneficiari.

Eccezioni o limitazioni al copyright, incluse importazioni e esportazioni

Il Trattato richiede alle parti di introdurre un’eccezione o una limitazione alle leggi nazionali sul copyright per consentire la riproduzione e la diffusione di copie in formato accessibile.

Inoltre, al fine di facilitare la circolazione internazionale di libri disponibili in copie in formato accessibile, il Trattato richiede alle parti di consentire l’importazione e l’esportazione di copie in formato accessibile a determinate condizioni:

  • una singola copia può essere importata senza l’autorizzazione del titolare dei diritti;
  • le copie in formato accessibile possono essere esportate da un’entità autorizzata a favore di un beneficiario o altra entità autorizzata per l’uso esclusivo delle opere da parte dei beneficiari.

Parti del Trattato

L’adesione al Trattato è aperta ai membri dell’ Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) e all’UE. Il Trattato impone all’OMPI di stabilire un «punto di accesso alle informazioni» onde consentire la condivisione volontaria delle informazioni e l’identificazione delle entità autorizzate. Stabilisce anche un’Assemblea delle Parti Contraenti il cui compito principale è quello di gestire e implementare il Trattato.

Ratifica UE

Il 13 settembre 2017 il regolamento (UE) 2017/1563 e la direttiva (UE) 2017/1564 hanno introdotto nel diritto dell’UE le nuove disposizioni obbligatorie in materia di norme sul diritto d’autore, in linea con il Trattato. Il 15 febbraio 2018 la decisione del Consiglio (UE) 2018/254 ha approvato la conclusione del Trattato prima della ratifica.

DA QUANDO SI APPLICA IL TRATTATO?

Il Trattato di Marrakech è entrato in vigore il 30 settembre 2016, tre mesi dopo il raggiungimento del numero richiesto di 20 aderenti al Trattato.

La decisione del Consiglio che approva la conclusione del Trattato è stata adottata il 15 febbraio 2018, con la successiva ratifica da parte dell’UE in data 12 ottobre 2018

CONTESTO GENERALE

Nel 2017 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che l’UE ha competenza esclusiva e che il Trattato di Marrakech può essere sottoscritto dall’UE senza che sia necessaria la partecipazione dei singoli paesi dell’’Unione.

Le parti aderenti al Trattato sono libere di attuare le disposizioni dello stesso tenendo conto dei propri sistemi giuridici e delle proprie pratiche, rispettando gli obblighi di prova in tre fasi stabiliti all’articolo 9, paragrafo 2 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche. Ai sensi della convenzione, un’eventuale eccezione o limitazione non deve essere in conflitto con il normale utilizzo del lavoro e non deve pregiudicare in modo ingiustificato gli interessi legittimi dell’autore.

Per ulteriori informazioni fare riferimento a:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Trattato di Marrakech sull’accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti e con disabilità visive (GU L 48, 21.2.2018, pagg. 3-11).

Decisione (EU) 2018/254 del Consiglio, del 15 febbraio 2018, sulla conclusione per conto dell’Unione Europea del Trattato di Marrakech sull’accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti e con disabilità visive (GU L 48, 21.2.2018, pagg. 1-2).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2017/1563 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativo allo scambio transfrontaliero tra l’Unione e Paesi terzi di copie in formato accessibile di talune opere e altri materiali protetti dal diritto d’autore e diritti connessi per il beneficio di persone non vedenti, ipovedenti o con altre disabilità visive (OJ L 242, 20.9.2017, pagg. 1-5).

Direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, su certi usi autorizzati di talune opere e altri materiali protetti dal diritto d’autore e diritti connessi a favore di persone non vedenti, ipovedenti o con altre disabilità visive, e che modifica la direttiva 2001/29/CE relativa all’armonizzazione di alcuni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi al contesto dell’informazione (OJ L 242, 20.9.2017, pagg. 6-13).

Decisione 2014/221/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla firma, per conto dell’Unione europea, del trattato di Marrakech per agevolare l’accesso ad opere pubblicate per le persone non vedenti, ipovedenti o con altre disabilità visive (GU L 115, 17.4.2014, pagg. 1-2).

Ultimo aggiornamento: 06.11.2018

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