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Fondo sociale europeo

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 1304/2013: il Fondo sociale europeo

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

  • Stabilisce i principi, le norme e gli standard per l’attuazione del Fondo sociale europeo (FSE).
  • Nel periodo 2014-2020, l’FSE si concentra su quattro principali aree di investimento:

PUNTI CHIAVE

Obiettivi generali

L’FSE investe nelle persone con l’obiettivo di migliorare le opportunità di occupazione e di istruzione in tutta l’UE. Nel periodo 2014-2020, esso mira a dedicare particolare attenzione ai gruppi vulnerabili, inclusi i giovani. Il regolamento descrive l’ambito di applicazione dell’FSE e la sua relazione con l’Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile (IOG).

Obiettivi tematici

L’FSE si concentra su una serie di obiettivi tematici tra cui:

Regioni ammissibili

Tutti gli Stati membri sono ammissibili ai finanziamenti dell’FSE. Possono fare richiesta, tramite i paesi dell’UE, un’ampia gamma di organizzazioni sia del settore pubblico sia del settore privato.

Priorità di bilancio

Per la prima volta, è stata stabilita per l’FSE una quota minima di finanziamento a titolo della politica di coesione, pari al 23,1 % e corrispondente a più di 80 miliardi di euro destinati ai progetti dell’FSE nel periodo di programmazione 2014-2020.

In ogni paese dell’UE, almeno il 20 % dell’FSE deve essere destinato all’inclusione sociale e alla lotta contro la povertà. Si tratta di aiutare la popolazione vulnerabile e i gruppi svantaggiati ad acquisire le competenze e ottenere i posti di lavoro di cui hanno bisogno per potersi integrare nel mercato del lavoro.

L’FSE deve fornire aiuti mirati per i giovani integrando la IOG con almeno 3,2 miliardi di euro. Questa iniziativa deve sostenere esclusivamente i giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione nelle regioni in cui il tasso di disoccupazione giovanile è superiore al 25 %.

Alla luce della necessità di affrontare i livelli persistentemente elevati di disoccupazione giovanile nell’UE, il regolamento (UE) 2015/779 modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013. Aumenta il livello dei prefinanziamenti iniziali versati ai programmi operativi sostenuti dall’IOG nel 2015 dall’1 % al 30 %.

Attenzione ai risultati

I programmi devono essere orientati ai risultati e basati sul principio di addizionalità*. Il meccanismo di concentrazione tematica (ovvero l’attuazione di misure molto mirate rivolte a un determinato gruppo destinatario) è fondamentale per avere un impatto reale sul territorio.

Attuazione

Gli accordi di partenariato e i programmi operativi, concordati tra i paesi dell’UE e la Commissione europea, definiscono il quadro per gli investimenti strategici a livello nazionale e regionale.

I partenariati pubblico-privati

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilisce che, in relazione a un’operazione di partenariato pubblico-privato («PPP»), un beneficiario può essere un organismo di diritto privato di uno Stato membro («partner privato»). Il partner privato (selezionato per attuare l’operazione) può essere sostituito come beneficiario durante l’attuazione, ove richiesto, nei termini e alle condizioni del PPP o dell’accordo di finanziamento sottostante tra il partner privato e l’istituto finanziario che cofinanzia l’operazione.

Il regolamento delegato (UE) 2015/1076 della Commissione stabilisce norme aggiuntive sulla sostituzione del beneficiario e sulle relative responsabilità. In caso di sostituzione di un beneficiario in un’operazione PPP finanziata da Fondi strutturali e d’investimento europei (fondi SIE), è necessario garantire che, dopo la sostituzione, il nuovo partner o organismo fornisca almeno lo stesso servizio e con lo stesso standard di qualità previsti dal contratto iniziale di PPP. Il regolamento stabilisce inoltre procedure riguardanti le proposte di sostituzione del partner privato e la conferma del partner privato, nonché i requisiti minimi da includere negli accordi di PPP finanziati dai fondi SIE.

DA QUANDO VIENE APPLICATO IL REGOLAMENTO?

È stato applicato dal sabato 21 dicembre 2013.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si consulti:

TERMINI CHIAVE

Principio di addizionalità: i finanziamenti dell’FSE non possono sostituire gli stanziamenti nazionali da parte di un paese dell’UE.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 470-486).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 1304/2013 sono state inserite nel testo originario. Questa versione consolidata ha solo un valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento delegato (UE) 2015/1076 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante norme aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 175, del 4.7.2015, pagg. 1-3)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell’ambito dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 87, del 22.3.2014, pagg. 1-48)

Decisione di esecuzione 2014/99/UE della Commissione, del martedì 18 febbraio 2014, che definisce l’elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nonché degli Stati membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2014-2020 (GU L 50, 20.2.2014, pagg. 22-34)

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pagg. 320-469)

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 08.05.2018

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