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Document 62014CO0078(01)

Ordinanza del vicepresidente della Corte dell’8 aprile 2014.
Commissione europea contro ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias.
Procedimento sommario – Impugnazione – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007‑2013) – Contratti relativi ai progetti Oasis e Perform – Sospensione dei pagamenti – Irregolarità accertate nell’ambito di audit relativi ad altri progetti – Condanna della Commissione europea a procedere ai pagamenti – Manifesta insolvenza del beneficiario – Fumus boni iuris – Danno grave ed irreparabile – Urgenza – Bilanciamento degli interessi.
Causa C‑78/14 P-R.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:239

ORDINANZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA CORTE

8 aprile 2014 ( *1 )

«Procedimento sommario — Impugnazione — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) — Contratti relativi ai progetti Oasis e Perform — Sospensione dei pagamenti — Irregolarità accertate nell’ambito di audit relativi ad altri progetti — Condanna della Commissione europea a procedere ai pagamenti — Manifesta insolvenza del beneficiario — Fumus boni iuris — Danno grave ed irreparabile — Urgenza — Bilanciamento degli interessi»

Nella causa C‑78/14 P-R,

avente ad oggetto la domanda di sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 278 TFUE, proposta il 17 febbraio 2014,

Commissione europea, rappresentata da D. Triantafyllou e B. Conte, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias, con sede in Atene (Grecia), rappresentata da V. Christianos, dikigoros,

convenuta,

IL VICEPRESIDENTE DELLA CORTE,

sentito il primo avvocato generale, P. Cruz Villalón,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

Con la sua impugnazione, depositata presso la cancelleria della Corte il 13 febbraio 2014, la Commissione europea ha chiesto alla Corte l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea ANKO/Commissione (T‑117/12, EU:T:2013:643, in prosieguo: la «sentenza impugnata»).

2

Con istanza depositata presso la cancelleria della Corte il 17 febbraio 2014, la Commissione ha chiesto alla Corte di sospendere l’esecuzione della sentenza impugnata fino alla pronuncia della sentenza sull’impugnazione. Con lettera depositata presso la cancelleria della Corte il 18 febbraio 2014, la Commissione ha altresì chiesto che tale domanda sia provvisoriamente accolta prima ancora che l’altra parte nel procedimento abbia presentato proprie osservazioni, fino alla pronuncia dell’ordinanza di chiusura del procedimento sommario.

3

Con ordinanza del 21 febbraio 2014, ai sensi dell’articolo 160, paragrafo 7, del regolamento di procedura della Corte, il vicepresidente della Corte ha deciso di sospendere l’esecuzione della sentenza impugnata fino alla pronuncia dell’ordinanza di chiusura del procedimento sommario prima ancora che l’altra parte nel procedimento abbia presentato proprie osservazioni. Quest’ultima, la ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (in prosieguo: la «ANKO»), ha presentato proprie osservazioni scritte sulla domanda di provvedimenti provvisori il 4 marzo 2014.

Fatti e sentenza impugnata

4

L’ANKO è una società di diritto greco, avente ad oggetto la commercializzazione e la produzione di prodotti in metallo nonché di prodotti, di dispositivi e di apparecchi elettronici e per le telecomunicazioni, che, a partire dall’anno 2006, ha partecipato all’esecuzione di vari progetti sovvenzionati dalla Comunità europea o dall’Unione europea.

5

Dal punto 2 della sentenza impugnata risulta che, sulla base del regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391, pag. 1), nel contesto definito dalla decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412, pag. 1), e, in particolare, del programma specifico «Cooperazione», la Commissione, agendo per conto della Comunità, concludeva, in data 19 dicembre 2007 e 21 gennaio 2008, rispettivamente con Siemens SA e FIMI Srl, in qualità di coordinatori dei due distinti consorzi di cui faceva parte l’ANKO, la convenzione di sovvenzione n. 215754 per il finanziamento del progetto intitolato «Un’architettura aperta per i servizi accessibili, l’integrazione e la standardizzazione» (in prosieguo: il «progetto Oasis») nonché la convenzione di sovvenzione n. 215952 per il finanziamento del progetto intitolato «Un sistema multiparametrico complesso per la valutazione e il monitoraggio effettivi e continui della capacità motoria nei casi di morbo di Parkinson e di altre malattie neurodegenerative» (in prosieguo: il «progetto Perform»).

6

Dal punto 3 della sentenza impugnata emerge che le condizioni generali comuni della convenzione di sovvenzione n. 215754 per il finanziamento del progetto Oasis e della convenzione di sovvenzione n. 215952 per il finanziamento del progetto Perform (in prosieguo, considerate congiuntamente, le «convenzioni di sovvenzione») sono previste all’allegato II di dette convenzioni (in prosieguo: l’«allegato II»). Al punto 46 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato altresì che, in base al punto II.5, paragrafo 3, lettera d), dell’allegato II, dopo la ricezione delle relazioni di cui al punto II.4 di detto allegato, in qualsiasi momento, la Commissione può sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti dell’importo destinato al beneficiario interessato:

se i lavori effettuati non sono conformi alle disposizioni della convenzione di sovvenzione;

se il beneficiario deve rimborsare allo Stato di cui è cittadino una somma indebitamente percepita a titolo di aiuto di Stato;

in caso di violazione delle disposizioni della convenzione di sovvenzione o di violazione sospetta o presunta delle sue disposizioni, in particolare in seguito ai controlli e agli audit previsti ai punti II.22 e II.23 dell’allegato II;

in caso di sospetta irregolarità commessa da uno o più beneficiari nell’esecuzione della convenzione di sovvenzione in questione, e

in caso di sospetta o accertata irregolarità commessa da uno o più beneficiari nell’esecuzione di un’altra convenzione di sovvenzione finanziata dal bilancio generale dell’Unione o da bilanci gestiti da quest’ultima. In tal caso, i pagamenti sono sospesi qualora l’irregolarità abbia carattere grave e sistematico, tale da poter incidere sull’esecuzione della convenzione di sovvenzione in questione.

7

La Commissione, ritenendo, in sostanza, che esistessero valide ragioni per sospettare un’eventuale violazione delle convenzioni di sovvenzione e, in particolare, del punto II.5, paragrafo 3, lettera d), dell’allegato II, alla luce dell’esistenza di irregolarità commesse dalla ANKO, sospendeva, con due lettere del 9 agosto 2011, a titolo di misura preventiva, la corresponsione alla società medesima dei pagamenti previsti dalle convenzioni in oggetto.

8

Con istanza depositata presso la cancelleria del Tribunale ex articolo 272 TFUE e alle clausole compromissorie contenute nelle convenzioni di sovvenzione in questione, l’ANKO chiedeva al Tribunale:

di dichiarare che la sospensione dei pagamenti imposta dalla Commissione per i progetti Oasis e Perform costituiva violazione dei propri obblighi contrattuali;

di «ordinare» alla Commissione di corrisponderle la somma di EUR 637 117,17 per il progetto Perform, oltre gli interessi previsti al punto II.5, paragrafo 5, dell’allegato II, a decorrere dalla notifica del ricorso;

di «ordinare» alla Commissione di riconoscere che l’ANKO non era tenuta a rimborsare all’istituzione medesima la somma di EUR 56 390 corrispostale per il progetto Oasis, e

di condannare la Commissione alle spese.

9

Al punto 79 della sentenza impugnata, il Tribunale accoglieva il motivo proposto dalla ANKO a sostegno del primo capo della domanda, secondo cui la Commissione avrebbe sospeso i pagamenti inerenti ai progetti Oasis e Perform in assenza di un fondamento normativo e in violazione delle convenzioni di sovvenzione relative a tali progetti. Al punto 93 di detta sentenza, esso accoglieva anche il secondo capo della domanda, «nella parte in cui tende alla condanna della Commissione a procedere al versamento delle somme il cui pagamento è stato sospeso in relazione al progetto Perform, senza che tale versamento pregiudichi l’ammissibilità delle spese dichiarate dalla [ANKO]». Per contro, al punto 98 della sentenza impugnata respingeva il terzo capo della domanda.

10

Ai punti 1 e 2 del dispositivo della sentenza impugnata si legge quanto segue:

«1)

La Commissione (...) è condannata a versare alla ANKO (...) le somme il cui pagamento è stato sospeso sulla base del punto II.5, paragrafo 3, lettera d), [dell’allegato II], senza che tale versamento pregiudichi l’ammissibilità delle spese dichiarate dalla ANKO (...) e l’attuazione delle conclusioni della relazione finale di verifica contabile 11-INFS-0035 da parte della Commissione. L’importo delle somme da versare deve essere compreso nei limiti del saldo del contributo finanziario disponibile al momento della sospensione dei pagamenti e dette somme devono essere aumentate degli interessi di mora che iniziano a decorrere, per ciascun periodo, alla scadenza del termine di pagamento di 105 giorni seguenti la ricezione delle relazioni corrispondenti da parte della Commissione. Il tasso di maggiorazione applicabile agli interessi è quello in vigore il primo giorno del mese di scadenza di pagamento, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

2)

Il ricorso è respinto per il resto».

Conclusioni delle parti

11

La Commissione chiede alla Corte:

di sospendere l’esecuzione della sentenza impugnata e

di condannare l’ANKO alle spese.

12

L’ANKO chiede alla Corte:

di respingere la domanda di sospensione dell’esecuzione e

di condannare la Commissione alle spese.

Sulla domanda di procedimento sommario

13

Occorre ricordare che, a norma dell’articolo 60, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, un ricorso contro una pronuncia del Tribunale non ha, in linea di principio, effetto sospensivo. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 278 TFUE, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata (ordinanza del presidente della Corte, Front national e Martinez/Parlamento, C‑486/01 P‑R e C‑488/01 P‑R, EU:C:2002:116, punto 71).

14

L’articolo 160, paragrafo 3, del regolamento di procedura dispone che le domande di provvedimenti provvisori debbono precisare «l’oggetto della causa, i motivi che provino l’urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto». Pertanto, la sospensione dell’esecuzione e gli altri provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice del procedimento sommario se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie in fatto e in diritto (fumus boni iuris) e che gli stessi sono urgenti, in quanto occorre, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del richiedente, che essi siano emanati e producano i loro effetti prima della decisione nel procedimento principale. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che le domande di provvedimenti provvisori devono essere respinte qualora manchi uno dei suddetti presupposti. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco (ordinanza del presidente della Corte Technische Glaswerke Ilmenau/Commissione, C‑404/04 P‑R, EU:C:2005:267, punti 10 e 11 nonché giurisprudenza ivi citata).

15

Per quanto concerne il presupposto relativo all’esistenza del fumus boni iuris, occorre ricordare che esso è soddisfatto qualora, nella fase del procedimento sommario, sussista una controversia giuridica importante la cui soluzione non si imponga immediatamente, sicché, prima facie, l’impugnazione non è priva di serio fondamento (v., in tal senso, ordinanze del presidente della Corte Publishers Association/Commissione, 56/89 R, EU:C:1989:238, punto 31, nonché Commissione/Artegodan e a., C‑39/03 P‑R, EU:C:2003:269, punto 40). Infatti, poiché la finalità del procedimento sommario consiste nel garantire la piena efficacia della futura decisione definitiva, al fine di evitare una lacuna nella tutela giuridica fornita dalla Corte, il giudice del procedimento sommario deve limitarsi a valutare «prima facie» la fondatezza dei motivi dedotti nell’ambito della controversia sul merito al fine di stabilire se esista un probabilità di successo del ricorso sufficientemente elevata [ordinanza del vicepresidente della Corte Commissione/Germania, C‑426/13 P(R), EU:C:2013:848, punto 41].

16

Nel caso di specie, la Commissione propone un unico motivo d’impugnazione che si articola su cinque capi basati, sostanzialmente, su violazioni delle condizioni contrattuali applicabili alle convenzioni di sovvenzione e, segnatamente, del punto II.5, paragrafo 3, lettera d), dell’allegato II. Più specificamente, il primo capo di tale motivo attiene al preteso errore commesso dal Tribunale nell’ambito dell’interpretazione di detta clausola contrattuale e della sua applicazione ai fini della valutazione della natura «grave e sistematica» delle irregolarità in questione, quale motivo di sospensione dei pagamenti previsti dalle convenzioni di sovvenzione; il secondo all’erronea valutazione dell’esistenza del rischio del ripetersi di dette irregolarità; il terzo all’erroneità delle deduzioni effettuate dal Tribunale in base a talune rettifiche ad hoc e alle restituzioni di somme effettuate dalla ANKO; il quarto all’erronea interpretazione, da parte del Tribunale, dell’allegato II per quanto concerne la possibilità, per i beneficiari della sovvenzione, di utilizzare un metodo di calcolo delle spese basato sui costi medi e sull’applicazione di tale possibilità a spese fittizie anziché reali, nonché sullo snaturamento delle relative prove, e, infine, il quinto alla confusione, operata dal Tribunale, tra le condizioni di sospensione dei pagamenti e le condizioni di ammissibilità delle spese dichiarate.

17

A tal proposito, va osservato che tali singoli capi dell’unico motivo di impugnazione sollevano questioni complesse la cui soluzione non si impone immediatamente. Infatti, l’esame da parte del Tribunale della controversia oggetto dell’impugnazione proposta dalla Commissione ha richiesto la valutazione, ad opera del Tribunale, di un complesso di elementi costituito da questioni di diritto, nonché dalla qualifica giuridica, dalla valutazione e dall’accertamento dei fatti, posto che tutte queste questioni sono strettamente connesse tra loro. Di conseguenza, la valutazione sulla ricevibilità e sulla fondatezza delle censure formulate nell’ambito di tale impugnazione richiede un esame approfondito, cosicché, nella fase del presente procedimento sommario, si deve ritenere che non sia del tutto assente la probabilità che detta impugnazione trovi accoglimento nel merito.

18

Più specificamente, occorre rilevare che, con il quarto capo del motivo di impugnazione, la Commissione sostiene che, ammettendo la validità di taluni costi del personale dichiarati dalla ANKO rispetto alle clausole contrattuali e, in particolare, al punto II.14, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato II il quale a talune condizioni autorizza la presa in considerazione dei costi medi del personale del prestatore, ai punti da 71 a 75 della sentenza impugnata il Tribunale ha ignorato la portata di tali clausole contrattuali nella parte in cui, sebbene quest’ultime consentano il ricorso a un metodo di calcolo delle spese fondato su una media, ciò vale unicamente nella misura in cui il calcolo di detta media venga effettuato in base a costi del personale reali e non fittizi. L’utilizzo di una «media» in applicazione delle clausole in questione non potrebbe convalidare tali costi fittizi, dovendo detta media essere stabilita sulla base di costi reali. In ogni caso, in realtà l’ANKO avrebbe prodotto dinanzi al Tribunale degli elementi di prova fondati non già su costi «medi», bensì su costi specifici e individualizzati. Di conseguenza, la sentenza impugnata sarebbe viziata, da un lato, da un errore di diritto relativo all’interpretazione delle clausole contrattuali in questione e, dall’altro, da uno snaturamento, da parte del Tribunale, degli elementi di prova presentati dalla ANKO.

19

L’ANKO contesta il fatto che gli argomenti dedotti dalla Commissione nell’ambito del quarto capo del motivo di impugnazione rivelino l’esistenza del fumus boni iuris. A suo dire, tale tesi è manifestamente infondata per quanto concerne l’asserito snaturamento delle prove e irricevibile quanto al resto, in quanto la Commissione cercherebbe, in realtà, di rimettere in discussione le valutazioni di fatto svolte dal Tribunale.

20

Si deve rilevare che l’esame di detto quarto capo del motivo di impugnazione dedotto dalla Commissione evidenzia un netto contrasto tra l’istituzione e il Tribunale riguardo al metodo di calcolo dei costi in questione da parte della ANKO e, pertanto, riguardo alla loro qualifica rispetto alle disposizioni delle convenzioni di sovvenzione e può richiedere un’analisi dettagliata sia delle clausole contrattuali in base a cui il Tribunale ha convalidato il metodo di calcolo adottato dalla ANKO sia degli elementi di prova da essa prodotti in tale contesto dinanzi al Tribunale e che quest’ultimo avrebbe asseritamente snaturato. Considerata la natura tecnica di tale contrasto, si deve rilevare che, nella fase del procedimento sommario, tale capo del motivo di impugnazione solleva effettivamente questioni giuridiche importanti, la cui soluzione non si impone immediatamente, in particolare per quanto concerne l’asserito snaturamento degli elementi di prova dedotti, sicché, prima facie, l’impugnazione non è priva di serio fondamento, secondo la giurisprudenza richiamata supra al punto 15.

21

Peraltro, nell’ipotesi di accoglimento del quarto capo nell’emananda sentenza di merito, esso potrebbe rimettere in discussione la conclusione formulata dal Tribunale, ai punti 78 e 79 della sentenza impugnata – secondo cui non ricorrerebbero le condizioni richieste per l’applicazione del punto II.5, paragrafo 3, lettera d), dell’allegato II e, di conseguenza, la Commissione avrebbe violato le convenzioni di sovvenzione procedendo alla sospensione dei pagamenti disposta su tale fondamento – al pari della conclusione formulata ai punti 88 e 93 della sentenza impugnata in base a detti punti 78 e 79, secondo la quale le somme il cui pagamento era stato sospeso dalla Commissione avrebbero dovuto essere corrisposte alla ANKO, oltre gli interessi di mora. Il fumus boni iuris accertato riguardo al quarto capo del motivo è, dunque, pertinente nel caso di specie ai fini della concessione della sospensione dell’esecuzione richiesta dalla Commissione.

22

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre concludere che, nel caso di specie, ricorre la condizione relativa al fumus boni iuris.

23

Per quanto concerne la condizione relativa all’urgenza, spetta alla parte che chiede l’adozione di provvedimenti provvisori fornire la prova che essa non può attendere l’esito del procedimento relativo al ricorso principale senza subire un danno grave e irreparabile [v., in tal senso, ordinanze del presidente della Corte Matra/Commissione, C‑225/91 R, EU:C:1991:460, punto 19, nonché SCK e FNK/Commissione, C‑268/96 P(R), EU:C:1996:381, punto 30]. Per stabilire la sussistenza di un siffatto danno grave e irreparabile, non è necessario esigere che il verificarsi del danno sia dimostrato con assoluta certezza, bensì che quest’ultimo sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità [ordinanza del vicepresidente della Corte EMA/InterMune UK e a., C‑390/13 P(R), EU:C:2013:795, punto 38 e giurisprudenza ivi citata].

24

La Commissione si basa, a tal proposito, sul danno finanziario che subirebbe in caso di esecuzione della sentenza impugnata. Per dimostrarne la natura irreparabile, essa si richiama al fatto che tale sentenza è esecutiva, in conformità all’articolo 280 TFUE, nonché al fatto che detta sentenza la condanna a corrispondere alla ANKO le «somme il cui pagamento è stato sospeso sulla base del punto II.5, paragrafo 3, lettera d), [dell’allegato II]», oltre gli interessi di mora. Essa sostiene di rischiare, pertanto, di trovarsi in qualsiasi momento di fronte a provvedimenti di esecuzione forzata di tale condanna. Peraltro, la Commissione afferma che, in particolare secondo le informazioni comunicatele dalla stessa ANKO, la società medesima si trova «sull’orlo del fallimento» e in Grecia è oggetto di procedure di insolvenza, da cui risulterebbe che non possiede beni patrimoniali tali da soddisfare i propri creditori.

25

L’ANKO contesta tali argomenti. Le affermazioni della Commissione relative al suo stato finanziario sarebbero «del tutto prive di fondamento» e si baserebbero su elementi di prova inefficaci, inesatti e inammissibili. L’ANKO deduce altri elementi di prova a sostegno della propria tesi secondo cui essa sarebbe assolutamente solvibile e proseguirebbe normalmente le proprie attività commerciali. Peraltro, l’articolo 1 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, allegato ai Trattati UE, FUE e CEEA, escluderebbe il rischio di un’esecuzione forzata a carico della Commissione in assenza di un’autorizzazione al pignoramento dei beni e degli averi dell’Unione rilasciata dalla Corte.

26

A tal proposito, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, quando il danno invocato è di tipo finanziario, i provvedimenti provvisori richiesti si giustificano, in linea di principio, qualora risulti che, in caso di mancata adozione di tali provvedimenti, la parte richiedente si troverebbe in una situazione tale da mettere in pericolo la sua solidità economica prima che intervenga la decisione che conclude il procedimento nel merito, o che le sue quote di mercato potrebbero risultare alterate in modo significativo [v., in tal senso, ordinanze del presidente della Corte Camar/Commissione e Consiglio, C‑43/98 P(R), EU:C:1998:166, punto 36, nonché del vicepresidente della Corte EDF/Commissione, C‑551/12 P(R), EU:C:2013:157, punto 54]. Orbene, il danno finanziario invocato dalla Commissione nel caso di specie non corrisponde a nessuna di queste due ipotesi.

27

Tuttavia, si deve rilevare che il danno finanziario che la Commissione subirebbe in caso di esecuzione della sentenza impugnata, seppur differente da quello descritto nelle ordinanze richiamate al punto precedente, sarebbe nondimeno irreparabile, tenuto conto delle specifiche circostanze della specie, nell’ipotesi in cui l’ANKO si trovasse realmente in una situazione finanziaria prossima al fallimento. Infatti, in tal caso, la corresponsione alla ANKO delle somme indicate nel dispositivo della sentenza impugnata rischierebbe di implicarne la perdita irreversibile per il bilancio dell’Unione.

28

Orbene, nonostante le confutazioni dell’ANKO in proposito, gli elementi di prova forniti dalla Commissione riguardo alla situazione finanziaria di detta società rafforzano la sua tesi. A tal proposito, la Commissione, senza essere contraddetta ex adverso, rileva che è stato avviato un procedimento di concordato con i creditori di detta società su domanda della stessa e che, nell’ambito di tale procedimento, il Protodikeio Athinon (Tribunale di primo grado di Atene) ha ritenuto che la situazione finanziaria della ANKO fosse talmente compromessa che il suo patrimonio non bastava a coprire le spese procedurali connesse a una dichiarazione di fallimento.

29

La Commissione, senza essere contraddetta al riguardo dalla ANKO, fa infatti riferimento alla normativa greca in materia di fallimento e, più specificamente, all’articolo 6, paragrafo 2, della legge 3588/2007, a norma del quale il giudice fallimentare è tenuto a respingere la domanda propostagli ove sia dimostrato che, sebbene ricorrano le condizioni per la dichiarazione di fallimento, il patrimonio del debitore non basterà a coprire le spese procedurali. In caso di rigetto per tale ragione, il giudice fallimentare dispone la registrazione del nome o, a seconda dei casi, della ragione sociale del debitore nel registro generale del commercio nonché nei registri dei fallimenti al fine di dare pubblicità ufficiale allo stato finanziario del debitore, ove detta registrazione viene cancellata decorso il termine di tre anni. Orbene, il certificato emesso il 20 gennaio 2014 dalla cancelleria del Protodikeio Athinon, allegato alla domanda di sospensione dell’esecuzione, attesta che, sebbene il procedimento avviato su domanda della ANKO non si sia concluso e quest’ultima non sia stata dichiarata fallita, nel registro generale del commercio nonché nei registri dei fallimenti è stata nondimeno iscritta una menzione relativa a tale società, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’articolo 8, paragrafo 3, della legge 3588/2007.

30

Di conseguenza risulta in modo univoco da tale certificato – valido fino al 20 gennaio 2017 – letto nel combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 2, della legge 3588/2007, da un lato, che l’ANKO si trova in una situazione finanziaria manifestamente vicina al fallimento, poiché il giudice fallimentare ha ritenuto che il suo patrimonio non bastasse a coprire neppure le spese procedurali, e dall’altro, come corollario, che l’argomento di detta società, secondo cui il certificato redatto dalla cancelleria del Protodikeio Athinon non farebbe che confermare che essa non è stata dichiarata fallita, non può trovare accoglimento. Del resto, da tale certificato risulta che l’ANKO è tuttora iscritta nei registri in questione.

31

Peraltro, gli elementi di prova forniti dalla ANKO, i quali attestano che essa non fa emergere nessun inadempimento sia in materia di contributi previdenziali sia in ambito tributario e continua a sottoscrivere accordi commerciali, non bastano per invalidare la conclusione che emerge dal certificato della cancelleria del Protodikeio Athinon, prodotto dalla Commissione.

32

Per quanto concerne l’argomento della ANKO basato sulla mancanza di un rischio immediato di esecuzione forzata, alla luce del tenore dell’articolo 1 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, l’esistenza della sentenza impugnata basta, tuttavia, a dimostrare che la Commissione non può attendere l’esito del procedimento relativo al ricorso principale senza subire un danno irreparabile e che il verificarsi del danno dedotto è prevedibile con un sufficiente grado di probabilità, secondo la giurisprudenza citata al punto 23 della presente ordinanza. Infatti, così come l’adozione da parte di uno Stato membro di provvedimenti giuridicamente vincolanti basta a rendere il rischio del danno che può derivare dal recupero di un aiuto statale prevedibile con un grado di probabilità sufficiente a soddisfare la condizione relativa all’urgenza [v., in tal senso, ordinanza del vicepresidente della Corte Francia/Commissione, C‑574/13 P(R), EU:C:2014:36, punti da 22 a 26], il carattere esecutivo della sentenza impugnata comporta la stessa conseguenza nell’ambito del presente procedimento.

33

Per quanto attiene alla gravità del danno dedotto dalla Commissione, dalla domanda di procedimento sommario, complessivamente considerata e, segnatamente, dai suoi punti 5 e 6, risulta che tale danno consiste nel fatto che detta istituzione debba corrispondere alla ANKO, in conformità al punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata, le «somme il cui pagamento è stato sospeso sulla base del punto II.5, paragrafo 3, lettera d), [dell’allegato II]», aumentate degli interessi di mora. Sebbene il punto 1 di tale dispositivo non precisi l’esatto importo che deve essere corrisposto alla ANKO dalla Commissione, il Tribunale ha accolto, in sostanza, il secondo capo della domanda di tale società, volto alla corresponsione della somma di EUR 637 117,17, oltre interessi di mora, come rilevato dalla Commissione nella sua domanda di procedimento provvisori.

34

Occorre rilevare che il fatto che la Commissione e, pertanto, le finanze pubbliche dell’Unione subiscano la perdita di una somma di denaro di tale entità, di un importo obiettivamente non trascurabile, deve essere considerato costituire un danno grave ai fini del presente procedimento sommario.

35

Di conseguenza, si deve rilevare che ricorre anche la condizione relativa all’urgenza.

36

Infine, per quanto attiene alla ponderazione degli interessi in gioco, l’ANKO sostiene che la Commissione le ha causato un danno irreparabile, privandola di preziose liquidità durante un periodo cruciale per la sua esistenza, laddove da vari anni essa esegue con successo contratti per conto di detta istituzione. Essa insiste altresì sul fatto che la somma dovutale è trascurabile rispetto al bilancio della Commissione nel settore de quo, ma presenta un’importanza di gran lunga maggiore per la propria impresa. Infatti, la somma di EUR 637 117,17 rappresenterebbe soltanto lo 0,007% del bilancio destinato dalla Commissione ai soli progetti di sviluppo tecnologico realizzati nell’ambito del settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, il quale ammonterebbe a EUR 9,05 miliardi per gli anni dal 2007 al 2013. Per contro, siffatta somma rappresenterebbe lo 0,953% del fatturato della ANKO relativo agli anni dal 2007 al 2012, che era di EUR 66 835 051,14.

37

A tal proposito, il fatto che l’ANKO sia privata della possibilità di ottenere l’immediata esecuzione della sentenza impugnata e, dunque, di percepire subito le somme in questione, non può privarla in via definitiva né può privare i suoi creditori, se del caso, del beneficio dei propri diritti qualora l’impugnazione fosse successivamente respinta. Inoltre, dal dispositivo della sentenza impugnata emerge che sono dovuti interessi di mora sull’importo in capitale, cosicché si deve ritenere che la corresponsione di tali interessi compensi, all’occorrenza, il danno connesso a un ritardo nell’esecuzione della sentenza.

38

Per contro, come rilevato supra al punto 27, l’immediata esecuzione della sentenza impugnata, prima ancora che sia emessa la sentenza di chiusura del procedimento di impugnazione, potrebbe arrecare un danno irreparabile agli interessi finanziari dell’Unione difesi dalla Commissione. La sospensione dell’esecuzione richiesta è dunque necessaria per garantire l’effetto utile di quest’ultima sentenza ove giungesse ad annullare la sentenza impugnata.

39

Tale conclusione non è inficiata dalla tesi dedotta dalla ANKO, basata sul raffronto tra le proprie risorse e quelle mobilitate dalla Commissione nel contesto del settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione. Infatti, considerata l’assenza del rischio che l’ANKO venga privata in via definitiva degli importi in questione nel caso di specie – il che non è contestato da quest’ultima – mentre la Commissione, dal canto suo, tenuto conto della situazione finanziaria di detta società, incorre in un rischio non trascurabile di non essere definitivamente più in grado di recuperare questi stessi importi in caso di annullamento della sentenza impugnata da parte della Corte, la tesi della ANKO non è di natura tale da far tendere la ponderazione degli interessi a suo favore.

40

Infine, se ANKO afferma che rischia di subire un danno irreparabile in assenza dell’immediata esecuzione della sentenza impugnata, in quanto sarebbe privata di preziose liquidità durante un periodo cruciale per la sua esistenza, dall’esame della condizione relativa all’urgenza, svolto supra ai punti da 23 a 35, emerge certamente che l’ANKO si trova in una situazione vicina al fallimento, cosicché tale affermazione gode di una certa credibilità. Tuttavia, non è possibile dedurne che l’interesse dell’ANKO all’esecuzione immediata della sentenza impugnata – la quale dovrebbe consentirle di percepire una somma che, secondo le sue stesse affermazioni, rappresenta soltanto circa l’1% del suo fatturato realizzato nel periodo in questione – debba prevalere sull’interesse connesso alla tutela delle finanze dell’Unione, difeso dalla Commissione. Infatti, proprio a causa della situazione finanziaria compromessa della ANKO, accertata nella presente ordinanza, deve prevalere l’interesse dell’Unione a che non venga corrisposto denaro pubblico a una società che presenta un considerevole rischio di trovarsi nell’incapacità di rimborsarlo con interessi di mora, qualora essa vi fosse obbligata dalla sentenza di chiusura del procedimento di impugnazione o da un’eventuale successiva sentenza del Tribunale.

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Alla luce di tali considerazioni, nell’interesse della buona amministrazione della giustizia, occorre sospendere l’esecuzione della sentenza impugnata fino alla pronuncia della sentenza di chiusura del procedimento di impugnazione.

 

Per questi motivi, il vicepresidente della Corte così provvede:

 

1)

L’esecuzione della sentenza del Tribunale dell’Unione europea ANKO/Commissione (T‑117/12) è sospesa fino alla pronuncia della sentenza di chiusura del procedimento di impugnazione nella causa C‑78/14 P.

 

2)

Le spese sono riservate.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il greco.

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