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Document 62012CJ0383

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 novembre 2013.
Environmental Manufacturing LLP contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
Impugnazione - Marchio comunitario - Opposizione - Marchio figurativo rappresentante una testa di lupo - Opposizione del titolare dei marchi figurativi internazionali e nazionali contenenti gli elementi denominativi "WOLF Jardin" e "Outils WOLF" - Impedimenti relativi alla registrazione - Pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 8, paragrafo 5 - Modifica del comportamento economico del consumatore medio - Onere della prova.
Causa C-383/12 P.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:741

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

14 novembre 2013 ( *1 )

«Impugnazione — Marchio comunitario — Opposizione — Marchio figurativo rappresentante una testa di lupo — Opposizione del titolare dei marchi figurativi internazionali e nazionali contenenti gli elementi denominativi “WOLF Jardin” e “Outils WOLF” — Impedimenti relativi alla registrazione — Pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 5 — Modifica del comportamento economico del consumatore medio — Onere della prova»

Nella causa C‑383/12 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta l’8 agosto 2012,

Environmental Manufacturing LLP, con sede in Stowmarket (Regno Unito), rappresentata da M. Atkins, solicitor, K. Shadbolt, advocate, e S. Malynicz, barrister,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da A. Folliard-Monguiral, in qualità di agente,

convenuto in primo grado,

Société Elmar Wolf, con sede in Wissembourg (Francia), rappresentata da N. Boespflug, avocat,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, E. Juhász (relatore), A. Rosas, D. Šváby e C. Vajda, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 maggio 2013,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la sua impugnazione, la Environmental Manufacturing LLP (in prosieguo: la «Environmental Manufacturing») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 22 maggio 2012, Environmental Manufacturing/UAMI – Wolf (Rappresentazione di una testa di lupo) (T‑570/10) (in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 6 ottobre 2010 (procedimento R 425/2010-2), relativa ad una procedura di opposizione (in prosieguo: la «decisione controversa»).

Contesto normativo

2

Il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1), entrato in vigore il 13 aprile 2009, ha codificato il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), e l’ha abrogato.

3

L’articolo 8 del regolamento n. 207/2009, rubricato «Impedimenti relativi alla registrazione», ai paragrafi 1, lettera b), e 5, dispone quanto segue:

«1.   In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se:

(...)

b)

a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

(...)

5.   In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore [e] se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio comunitario anteriore, quest’ultimo sia [un] marchio che gode di notorietà nella Comunità o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi».

4

L’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento n. 40/94 era redatto in modo identico alle disposizioni corrispondenti del regolamento n. 207/2009.

Fatti

5

Il 9 marzo 2006, il dante causa della Environmental Manufacturing ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario all’UAMI per un segno figurativo rappresentante una testa di lupo per l’immissione in commercio dei prodotti rientranti nella classe 7 dell’Accordo di Nizza, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, corrispondenti alla descrizione seguente: «Macchine per la lavorazione professionale ed industriale di scarti di legno e materiali verdi; chippatrici e trinciatrici per legno professionali e industriali».

6

In seguito alla pubblicazione della domanda nel Bollettino dei marchi comunitari n. 38/2006, del 18 settembre 2006, la Société Elmar Wolf (in prosieguo: la «Elmar Wolf») ha proposto opposizione alla registrazione del marchio richiesto per detti prodotti.

7

L’opposizione era basata su diversi marchi figurativi anteriori francesi e internazionali. I motivi dedotti a sostegno di detta opposizione erano quelli di cui all’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento n. 40/94.

8

Il 24 settembre 2007, il dante causa della Environmental Manufacturing ha ceduto a quest’ultima la predetta domanda di registrazione. Il 2 ottobre 2007 la Environmental Manufacturing ha chiesto, conformemente all’articolo 43 del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 42 del regolamento n. 207/2009), che la Elmar Wolf fornisse prove dell’uso dei marchi anteriori. Quest’ultima ha quindi presentato pertinente documentazione.

9

Il 25 gennaio 2010 la divisione d’opposizione dell’UAMI ha respinto l’opposizione fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, con la motivazione che non esisteva alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto. La divisione d’opposizione ha respinto anche l’opposizione fondata sull’articolo 8, paragrafo 5, di tale regolamento, con la motivazione che la Elmar Wolf non aveva fornito prove dell’esistenza di un qualsiasi pregiudizio alla notorietà dei marchi anteriori o di un indebito vantaggio tratto dai medesimi.

10

Il 23 marzo 2010 la Elmar Wolf ha proposto ricorso contro tale decisione, la quale è stata annullata con la decisione controversa. Per quanto riguarda l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, la seconda commissione di ricorso ha considerato che i marchi anteriori godessero di una elevata notorietà in tre Stati membri. Ha poi considerato che sussistesse un certo grado di somiglianza tra i marchi di cui trattasi e che il pubblico di riferimento avrebbe potuto stabilire un nesso tra i segni, tenuto conto del carattere distintivo e della notorietà dei marchi anteriori e della somiglianza fra i prodotti cui si riferiscono i marchi di cui trattasi. Infine, la commissione di ricorso ha concluso, riferendosi agli argomenti dedotti dalla Elmar Wolf, che il marchio richiesto avrebbe potuto diluire l’immagine unica dei marchi anteriori e trarre indebito vantaggio dal loro carattere distintivo o dalla loro notorietà.

Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

11

La Environmental Manufacturing ha proposto innanzi al Tribunale un ricorso di annullamento della decisione controversa. A sostegno di tale ricorso, ha dedotto due motivi vertenti, l’uno, su una violazione dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 e, l’altro, su una violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, di tale regolamento.

12

Il Tribunale, ai punti da 16 a 24 della sentenza impugnata, ha respinto in quanto infondato il primo motivo.

13

Per quanto riguarda il secondo motivo, al punto 47 della sentenza impugnata, il Tribunale ha osservato che la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che il pubblico di riferimento potesse stabilire un nesso fra i segni rappresentati dai due marchi in conflitto.

14

Per quanto riguarda il rischio di diluizione, il Tribunale ha poi precisato, ai punti 48 e 49 della sentenza impugnata, che, secondo la Environmental Manufacturing, il titolare del marchio anteriore deve far valere e provare che l’uso del marchio posteriore avrà un impatto sul comportamento dei consumatori dei prodotti contrassegnati dal marchio anteriore o che esiste un serio rischio che ciò avverrà in futuro. Ha anche precisato che la Environmental Manufacturing sostiene che la commissione di ricorso ha omesso di accertare detto impatto nella fattispecie, che la Elmar Wolf avrebbe dovuto presentare argomenti che spiegassero concretamente come la diluizione le avrebbe recato pregiudizio e che la semplice menzione di una diluizione non bastava a giustificare l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

15

Ai punti da 50 a 54 della sentenza impugnata il Tribunale ha considerato quanto segue:

«50

[L]’impedimento alla registrazione relativo al rischio di diluizione, come previsto all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, contribuisce, con gli altri impedimenti relativi alla registrazione elencati al detto articolo, a preservare la funzione prima del marchio, ovvero la sua funzione di origine. Quanto al rischio di diluizione, tale funzione è compromessa quando risulta indebolita l’idoneità del marchio anteriore a identificare come provenienti dal titolare di detto marchio i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e viene utilizzato, per il fatto che l’uso del marchio posteriore fa disperdere l’identità del marchio anteriore e la corrispondente presa esercitata [su]lla mente del pubblico. Ciò si verifica, in particolare, quando il marchio anteriore non è più in grado di suscitare un’associazione immediata con i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato (sentenza [del 27 novembre 2008,] Intel Corporation, [C-252/07, Racc. pag. I-8823], punto 29).

51

Dalla [citata] sentenza Intel Corporation emerge che spetta al titolare del marchio anteriore che si avvale della protezione accordata all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 dimostrare che l’uso del marchio posteriore arrecherebbe pregiudizio al carattere distintivo del suo marchio anteriore. A tal fine, il titolare del marchio anteriore non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una violazione effettiva e attuale del suo marchio. Quando, infatti, è prevedibile che dall’uso che il titolare del marchio posteriore [possa fare] del proprio marchio deriverà una tale violazione, il titolare del marchio anteriore non può essere obbligato ad attendere che questa si avveri per poter far vietare detto uso. Egli deve tuttavia dimostrare l’esistenza di elementi che permettano di concludere per un rischio serio che la violazione abbia luogo in futuro (sentenza Intel Corporation, [citata], punti 37, 38 e 71).

52

A tale scopo, il titolare del marchio anteriore deve addurre elementi che permettono di concludere prima facie nel senso di un rischio futuro non ipotetico di pregiudizio (…). A una tale conclusione si può pervenire segnatamente in base a deduzioni logiche risultanti da una disamina delle probabilità e tenendo conto delle pratiche abituali nel settore commerciale pertinente, nonché di tutte le altre circostanze del caso di specie (…).

53

Non si può tuttavia esigere che, oltre a tali elementi, il titolare del marchio anteriore dimostri un effetto ulteriore dell’arrivo del marchio posteriore sul comportamento economico del consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio anteriore è registrato. Infatti, una tale condizione non figura né all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 né nella sentenza Intel Corporation[, citata].

54

Quanto al punto 77 della sentenza Intel Corporation, [citata], dalla scelta dei termini “ne consegue” e dalla struttura del punto 81 della medesima sentenza emerge che la modifica del comportamento economico del consumatore, cui si riferisce la [Environmental Manufacturing] a sostegno della sua censura, è dimostrata poiché il titolare del marchio anteriore è riuscito a provare, conformemente al punto 76 di detta sentenza, che risulta indebolita l’idoneità di tale marchio a identificare come provenienti dal suo titolare i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e viene utilizzato, per il fatto che l’uso del marchio posteriore fa disperdere l’identità del marchio anteriore e la corrispondente presa [su]lla mente del pubblico».

16

Ai punti da 56 a 65 della sentenza impugnata, il Tribunale ha verificato la corretta applicazione nel caso di specie, da parte della commissione di ricorso, dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 e dei principi soprammenzionati.

17

Al punto 66 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso, da un lato, che la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto che l’uso del marchio richiesto fosse idoneo a recare pregiudizio al carattere distintivo dei marchi anteriori e, dall’altro, che la censura della Environmental Manufacturing relativa alla necessità di dimostrare gli effetti economici dell’accostamento tra i marchi in conflitto non poteva essere accolta.

18

Al punto 67 della sentenza impugnata il Tribunale ha osservato che, «[p]oiché la commissione di ricorso ha dunque correttamente applicato l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 a causa del rischio di diluizione occasionato dal marchio richiesto, non occorre esaminare il rischio [che la Environmental Manufacturing tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori (parassitismo)] su cui parimenti si fonda la decisione [controversa]».

19

Ciò considerato, il Tribunale ha disatteso il secondo motivo in quanto infondato e respinto il ricorso nel suo complesso.

Conclusioni delle parti

20

Con la sua impugnazione, la Environmental Manufacturing chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata, di statuire definitivamente sulla controversia e di condannare l’UAMI e la Elmar Wolf alle spese.

21

L’UAMI chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare la Environmental Manufacturing alle spese.

22

La Elmar Wolf chiede alla Corte, in via principale, di respingere l’impugnazione e, in subordine, di rinviare la causa al Tribunale, nonché di condannare la Environmental Manufacturing a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Elmar Wolf.

Sull’impugnazione

23

A sostegno della sua impugnazione, la Environmental Manufacturing fa valere un solo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

Argomenti delle parti

24

La Environmental Manufacturing fa valere che, in seguito alla citata sentenza Intel Corporation, la prova che l’uso del marchio posteriore rechi o possa recare pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore richiede che siano dimostrati una modifica del comportamento economico del consumatore medio dei prodotti per i quali il marchio anteriore è registrato dovuta all’uso del marchio posteriore o un rischio serio che una tale modifica si produca in futuro. Una tale prova sarebbe pertanto necessaria per dimostrare la diluizione di un marchio anteriore.

25

La Environmental Manufacturing censura il Tribunale per non aver preteso detta prova concludendo che è sufficiente che risulti indebolita l’idoneità del marchio anteriore a identificare come provenienti dal titolare di detto marchio i prodotti per i quali è stato registrato in quanto l’uso del marchio posteriore fa disperdere l’identità del marchio anteriore e la corrispondente presa esercitata sulla mente del pubblico.

26

La Environmental Manufacturing ritiene che il Tribunale, nella sua analisi, non abbia preso in considerazione la giurisprudenza della Corte secondo cui un effetto sul comportamento economico dei consumatori implica un effetto sulle loro scelte commerciali. La Environmental Manufacturing fa valere che un tale effetto potenziale o reale deve essere esaminato nell’ambito di un ricorso presentato in base all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 e che, siccome tale questione non è stata né esaminata né provata, il Tribunale avrebbe dovuto respingere l’argomento secondo cui vi era stata diluizione ai sensi di detta disposizione.

27

L’UAMI ammette che la prova di un pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, richiede la prova di una modifica effettiva o eventuale del comportamento economico del consumatore medio dei prodotti per i quali i marchi anteriori sono registrati. Fa tuttavia valere che la modifica del comportamento economico del consumatore medio e la dispersione dell’identità del marchio anteriore costituiscono condizioni che non sono né indipendenti né cumulative e che fanno in realtà parte di un unico e medesimo requisito.

28

L’UAMI ritiene che la condizione secondo cui l’uso del marchio posteriore deve comportare una dispersione dell’identità del marchio anteriore e della corrispondente presa sulla mente del pubblico, esposta ai punti 29 e 76 della citata sentenza Intel Corporation, sia semplicemente un’espressione della modifica del comportamento economico del consumatore medio. Esso sostiene che una tale modifica avverrà quando, nella percezione di tale consumatore, il valore economico del marchio rinomato soffrirà dell’uso di un segno posteriore. Affinché il comportamento economico del consumatore venga influenzato, basterebbe che tale consumatore consideri il marchio rinomato meno attraente, meno prestigioso o meno esclusivo a causa dell’uso del segno posteriore contestato.

29

L’UAMI sostiene che la sentenza impugnata è fondata sulla premessa corretta secondo cui «una modifica del comportamento economico del consumatore medio dei prodotti per i quali il marchio anteriore è registrato» presuppone che venga dimostrato, come nella fattispecie, che «l’uso del marchio posteriore fa disperdere l’identità del marchio anteriore e la corrispondente presa esercitata sulla mente del pubblico». Quest’ultima affermazione sarebbe semplicemente una spiegazione della premessa.

30

L’UAMI è dell’avviso che la dispersione dell’identità e della presa sulla mente del pubblico significhino che il valore economico del marchio rinomato subisce un impatto negativo e che la percezione del pubblico e il suo «comportamento economico» rappresenterebbero, dunque, le due facce di una medesima medaglia. L’UAMI aggiunge che la conclusione esposta al punto 62 della sentenza impugnata è l’espressione della modifica probabile del comportamento economico del consumatore dei prodotti contrassegnati dai marchi anteriori che ci si può aspettare dall’uso simultaneo del segno contestato.

31

La Elmar Wolf ricorda che la commissione di ricorso ha constatato, ai punti 36 e 38 della decisione controversa, che l’uso del marchio di cui viene chiesta la registrazione può comportare un rischio di diluizione e far insorgere un vantaggio indebito dal marchio anteriore. Essa rileva che il Tribunale, mentre ha dichiarato al punto 66 della sentenza impugnata che il marchio la cui registrazione è richiesta può recare pregiudizio al carattere distintivo dei marchi anteriori, non ha esaminato, per ragioni di economia procedurale, il vantaggio indebitamente tratto da tale carattere distintivo.

32

Per quanto riguarda il rispetto dell’asserito criterio complementare e distinto elaborato dalla citata sentenza Intel Corporation, la Elmar Wolf fa valere che il Tribunale ha correttamente osservato che l’argomento tratto dalla necessità di dimostrare gli effetti economici dell’accostamento tra i marchi in conflitto non può essere accolto.

33

La Elmar Wolf considera che le circostanze su cui si basa l’analisi della Corte nella citata sentenza Intel Corporation riguardano il caso in cui i prodotti o i servizi contrassegnati dal marchio anteriore non siano simili ai prodotti o ai servizi contrassegnati dal marchio posteriore, mentre la presente causa riguarda prodotti identici o perlomeno simili. Pertanto, i criteri elaborati dalla Corte nella citata sentenza Intel Corporation non sono applicabili nella fattispecie.

Giudizio della Corte

34

Secondo la giurisprudenza della Corte, la prova che l’uso del marchio posteriore rechi o possa recare pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore richiede che siano dimostrati una modifica del comportamento economico del consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio anteriore è registrato dovuta all’uso del marchio posteriore o un rischio serio che una tale modifica si produca in futuro (citata sentenza Intel Corporation, punti 77 e 81 nonché punto 6 del dispositivo).

35

È vero che il punto 77 della citata sentenza Intel Corporation è introdotto dai termini «[n]e consegue che» e che tale punto segue immediatamente l’esame della questione dell’indebolimento della capacità di identificazione e della dispersione dell’identità del marchio anteriore e, pertanto, potrebbe essere considerato come meramente esplicativo del punto che lo precede. Tuttavia, il medesimo testo, riprodotto al punto 81 e nel dispositivo di tale sentenza, è autonomo. Il fatto che figuri nel dispositivo di detta sentenza sottolinea la sua importanza.

36

Il tenore testuale della giurisprudenza soprammenzionata è esplicito. Ne deriva che, senza fornire la prova che una tale condizione sia soddisfatta, non può essere constatato il pregiudizio o il rischio di pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore previsto all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

37

La nozione di «modifica del comportamento economico del consumatore medio» pone una condizione di natura oggettiva. La modifica non può essere dedotta unicamente da elementi soggettivi quali la mera percezione dei consumatori. Il semplice fatto che questi ultimi notino la presenza di un nuovo segno simile ad un segno anteriore non basta di per sé a determinare l’esistenza di un pregiudizio o di un rischio di pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, nei limiti in cui tale somiglianza non crei confusione nella loro mente.

38

Orbene, il Tribunale, al punto 53 della sentenza impugnata, non ha proceduto all’esame della condizione posta dalla citata sentenza Intel Corporation e ha commesso pertanto un errore di diritto.

39

Il Tribunale ha constatato, al punto 62 della sentenza impugnata, che «il fatto che concorrenti usino segni aventi una certa somiglianza per prodotti identici o simili compromette l’associazione immediata che il pubblico di riferimento fa tra i segni e i prodotti di cui trattasi, circostanza che può pregiudicare l’idoneità del marchio anteriore a identificare i prodotti per cui è stato registrato come provenienti dal titolare di detto marchio».

40

Tuttavia, nella citata sentenza Intel Corporation, la Corte ha chiaramente espresso la necessità di pretendere uno standard di prova più elevato per poter constatare il pregiudizio o il rischio di pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

41

Accettare il criterio proposto dal Tribunale potrebbe, peraltro, portare ad una situazione in cui operatori economici si appropriano indebitamente di taluni segni, circostanza che potrebbe nuocere alla concorrenza.

42

Certo, il regolamento n. 207/2009 e la giurisprudenza della Corte non richiedono la prova di un pregiudizio effettivo, ma ammettono anche il rischio serio di un tale pregiudizio e consentono l’uso di deduzioni logiche.

43

Tuttavia, deduzioni di tal tipo non possono risultare da semplici supposizioni bensì, come lo stesso Tribunale ha rilevato al punto 52 della sentenza impugnata citando una sentenza anteriore del Tribunale, devono essere basate su «una disamina delle probabilità e tene[r] conto delle pratiche abituali nel settore commerciale pertinente, nonché di tutte le altre circostanze del caso di specie».

44

Eppure, il Tribunale non ha censurato l’assenza di una tale analisi, non tenendo conto della giurisprudenza citata nella propria sentenza.

45

Per quanto riguarda l’argomento della Elmar Wolf secondo cui il criterio elaborato dalla Corte nella citata sentenza Intel Corporation riguarda prodotti o servizi non simili ai prodotti e ai servizi contrassegnati da un marchio posteriore e non sarebbe pertanto applicabile nella fattispecie, basta rilevare che, tenuto conto della sua formulazione generale, la giurisprudenza citata ai punti 77 e 81 nonché al punto 6 del dispositivo di tale sentenza non può essere interpretata nel senso che la medesima si limiti alle circostanze di fatto che riguardano prodotti o servizi non simili ai prodotti o ai servizi contrassegnati da un marchio posteriore.

46

Ciò premesso, deve essere constatato che l’impugnazione è fondata.

47

Occorre, di conseguenza, annullare la sentenza impugnata.

48

Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando la Corte annulla una decisione del Tribunale, essa può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.

49

Nella presente causa non sono soddisfatte le condizioni affinché la Corte possa statuire definitivamente sulla controversia.

50

Occorre quindi rinviare la causa al Tribunale e riservare le spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 22 maggio 2012, Environmental Manufacturing/UAMI – Wolf (Rappresentazione di una testa di lupo) (T‑570/10), è annullata.

 

2)

La causa è rinviata al Tribunale dell’Unione europea.

 

3)

Le spese sono riservate.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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