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Document 62012CJ0177

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 ottobre 2013.
    Caisse nationale des prestations familiales contro Salim Lachheb e Nadia Lachheb.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Lussemburgo).
    Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Prestazione familiare – Bonus per figlio a carico – Normativa nazionale che prevede la concessione di una prestazione quale attribuzione d’ufficio per figlio a carico – Divieto di cumulo delle prestazioni familiari.
    Causa C‑177/12.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:689

    SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

    24 ottobre 2013 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale — Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Prestazione familiare — Bonus per figlio a carico — Normativa nazionale che prevede la concessione di una prestazione quale attribuzione d’ufficio per figlio a carico — Divieto di cumulo delle prestazioni familiari»

    Nella causa C‑177/12,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Cour de cassation (Lussemburgo), con decisione del 29 marzo 2012, pervenuta in cancelleria il 17 aprile 2012, nel procedimento

    Caisse nationale des prestations familiales

    contro

    Salim Lachheb,

    Nadia Lachheb,

    LA CORTE (Quinta Sezione),

    composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, E. Juhász, A. Rosas (relatore), D. Šváby e C. Vajda, giudici,

    avvocato generale: M. Wathelet

    cancelliere: A. Calot Escobar

    vista la fase scritta del procedimento,

    considerate le osservazioni presentate:

    per la Caisse nationale des prestations familiales, da A. Rodesch, avocat;

    per S. e N. Lachheb, da C. Rimondini, avocat;

    per la Commissione europea, da V. Kreuschitz e G. Rozet, in qualità di agenti,

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 18 TFUE e 45 TFUE, degli articoli 1, lettera u), sub i), 3 e 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005 (GU L 117, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), nonché dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Caisse nationale des prestations familiales (Cassa nazionale per le prestazioni familiari; in prosieguo: la «CNPF») e i sigg. Lachheb, residenti francese di cui uno lavora in Lussemburgo e l’altra in Francia, in merito ad una decisione della CNPF di inserire una prestazione denominata «bonus per figlio a carico» nella base di calcolo volta a determinare l’importo delle prestazioni familiari a favore dei sigg. Lachheb, a carico dello Stato lussemburghese.

    Contesto normativo

    Il diritto dell’Unione

    3

    I considerando 1, 5, 8 e 10 del regolamento n. 1408/71 sono così formulati:

    «considerando che le norme di coordinamento delle legislazioni nazionali sulla sicurezza sociale si inseriscono nel quadro della libera circolazione delle persone e devono contribuire al miglioramento del loro tenore di vita e condizioni di lavoro;

    (...)

    considerando che è opportuno, nel quadro di questo coordinamento, garantire all’interno della Comunità ai lavoratori cittadini degli Stati membri, nonché ai rispettivi aventi diritto e ai loro superstiti, la parità di trattamento di fronte alle diverse legislazioni nazionali;

    (...)

    considerando che è opportuno assoggettare i lavoratori subordinati e autonomi che si spostano all’interno della Comunità al regime di sicurezza sociale di un unico Stato membro, in modo che vengano evitati i cumuli di legislazioni nazionali applicabili e le complicazioni che possono derivarne;

    (...)

    considerando che per garantire nel modo migliore la parità di trattamento di tutti i lavoratori occupati sul territorio di uno Stato membro è opportuno determinare come legislazione applicabile, in via generale, la legislazione dello Stato membro sul territorio del quale l’interessato esercita la sua attività subordinata o autonoma».

    4

    L’articolo 1 del regolamento in parola enuncia le definizioni applicabili nel proprio ambito.

    5

    L’articolo 1, lettera u), del suddetto regolamento così dispone:

    «i)

    il termine “prestazioni familiari” designa tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari nel quadro di una delle legislazioni previste all’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), esclusi gli assegni speciali di nascita o di adozione di cui all’allegato II;

    ii)

    il termine “assegni familiari” designa le prestazioni periodiche in denaro concesse esclusivamente in funzione del numero ed eventualmente dell’età dei familiari».

    6

    L’articolo 3, paragrafo 1, del medesimo regolamento recita:

    «Le persone alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento».

    7

    A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 1408/71, quest’ultimo si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti le prestazioni familiari.

    8

    In forza del suo articolo 4, paragrafo 2, tale regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell’armatore concernenti le prestazioni di cui al paragrafo 1.

    9

    L’articolo 5 del regolamento di cui trattasi è redatto nei seguenti termini:

    «Gli Stati membri menzionano, in dichiarazioni notificate e pubblicate conformemente all’articolo 97, le legislazioni e i regimi di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, le prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all’articolo 4, paragrafo 2 bis, le prestazioni minime di cui all’articolo 50, nonché le prestazioni di cui agli articoli 77 e 78».

    10

    Sotto il titolo «Norme generali», l’articolo 13 del medesimo regolamento così dispone:

    «1.   Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14 quater e 14 septies. Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo.

    2.   Con riserva degli articoli da 14 a 17:

    a)

    la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;

    (...)».

    11

    L’articolo 73 del regolamento n. 1408/71 prevede quanto segue:

    «Il lavoratore subordinato o autonomo soggetto alla legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di questo, fatte salve le disposizioni dell’allegato VI».

    12

    L’articolo 76 del suddetto regolamento è del seguente tenore:

    «1.   Quando, nel corso dello stesso periodo, per lo stesso familiare ed a motivo dell’esercizio di un’attività professionale, determinate prestazioni familiari sono previste dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio i familiari risiedono, il diritto alle prestazioni familiari dovute a norma della legislazione di un altro Stato membro, all’occorrenza in applicazione dell’articolo 73 o 74, è sospeso a concorrenza dell’importo previsto dalla legislazione del primo Stato membro.

    2.   Se non viene inoltrata una richiesta di prestazioni nello Stato membro nel cui territorio i familiari risiedono, l’istituzione competente dell’altro Stato membro può applicare le disposizioni del paragrafo 1 come se fossero erogate prestazioni nel primo Stato membro».

    13

    L’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1612/68 così dispone:

    «1.   Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.

    2.   Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali».

    14

    L’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1), nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97 (in prosieguo: il «regolamento n. 574/72»), prevede quanto segue:

    «a)

    Il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della legislazione di uno Stato membro, per la quale l’acquisizione del diritto a dette prestazioni od assegni non è subordinata a condizioni di assicurazione o di occupazione od attività subordinata o autonoma, è sospeso quando, durante lo stesso periodo e per il medesimo familiare, sono dovute prestazioni ai sensi della sola legislazione nazionale di un altro Stato membro oppure in applicazione degli articol[i] 73, 74, 77 e 78 del regolamento [n. 1408/71], ed a concorrenza dell’importo di dette prestazioni.

    b)

    Se, tuttavia, un’attività professionale è esercitata nel territorio del primo Stato membro:

    i)

    nel caso delle prestazioni dovute ai sensi della sola legislazione nazionale di un altro Stato membro oppure ai sensi degli articoli 73 o 74 del regolamento, dalla persona che ha diritto alle prestazioni familiari o dalla persona a cui sono versate, è sospeso il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della sola legislazione nazionale di detto altro Stato membro oppure ai sensi di detti articoli fino a concorrenza dell’importo degli assegni familiari previsti dalla legislazione dello Stato membro sul cui territorio risiede il membro della famiglia. Le prestazioni versate dallo Stato membro sul cui territorio risiede il membro della famiglia sono a carico di questo stesso Stato membro;

    (...)».

    15

    Va rilevato, da un lato, che il regolamento n. 1408/71 è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1), e, dall’altro, che il regolamento n. 574/72 è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004 (GU L 284, pag. 1); questi nuovi regolamenti sono divenuti applicabili il 1o maggio 2010, a norma dell’articolo 91 del regolamento n. 883/2004 e dell’articolo 97 del regolamento n. 987/2009. Tuttavia, in considerazione dell’epoca dei fatti in esame nel procedimento principale, questi ultimi rimangono disciplinati dai regolamenti nn. 1408/71 e 574/72.

    Il diritto lussemburghese

    16

    La legge del 21 dicembre 2007, relativa all’adozione della legge sul bonus per figlio a carico (Mémorial A 2007, pag. 3949), ha modificato, con decorrenza dal 2008, il sistema della detrazione d’imposta per figlio a carico previsto dalla normativa lussemburghese. Sotto il titolo II, all’articolo 5, la suddetta legge così dispone:

    «È adottata la legge del 21 dicembre 2007 sul bonus per figlio a carico.

    Gli articoli della summenzionata legge sono del seguente tenore:

    “Art. 1 Per qualsiasi figlio che vive o presso il nucleo familiare comune del padre e della madre o presso il nucleo familiare di colui, tra il padre o la madre, che ne garantisce da solo l’istruzione e il mantenimento, e che dà diritto agli assegni familiari conformemente all’articolo 1 della legge modificata del 19 giugno 1985, relativa agli assegni familiari e all’istituzione della Caisse nationale des prestations familiales [(Mémorial A 1985, pag. 680)], è concesso un bonus per figlio a carico a titolo di attribuzione d’ufficio della detrazione d’imposta prevista all’articolo 122 della legge modificata del 4 dicembre 1967, relativa all’imposta sul reddito.

    Art. 2. Il bonus per figlio a carico è fissato in [EUR] 922,5 annui. Esso viene versato nel corso dell’anno fiscale cui si riferisce secondo modalità da determinare dal regolamento granducale di cui all’articolo 6.

    Il versamento viene effettuato dalla [CNPF] con effetto liberatorio a favore dell’avente diritto agli assegni familiari definito all’articolo 5, commi 1 e 4, oppure, nel caso del minore di cui uno dei genitori garantisce da solo l’istruzione e il mantenimento, al genitore assegnatario di cui all’articolo 5, comma 2, prima frase, della legge modificata del 19 giugno 1985, relativa alle prestazioni familiari e all’istituzione della Caisse nationale des prestations familiales, congiuntamente al versamento degli assegni familiari.

    (...)

    Art. 4. Sono inoltre applicabili, ai fini dell’esecuzione della presente legge, fatti salvi gli eventuali adattamenti terminologici necessari, gli articoli 23, commi 2 e 3, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 della legge modificata del 19 giugno 1985, relativa agli assegni familiari e all’istituzione della Caisse nationale des prestations familiales, e gli articoli 208, comma 4, 273, comma 5, 276, 278, commi l e 2, 291, 292 bis, 302, comma 4, 311, 333, 334, comma 1, del code des assurances sociales [Codice delle assicurazioni sociali].

    Art. 5. Alla prima frase del comma 1 dell’articolo 6 della legge modificata del 19 giugno 1985, relativa agli assegni familiari e all’istituzione della Caisse nationale des prestations familiales, sono aggiunte le parole “del bonus per figlio a carico”, intercalate dopo “di inizio dell’anno scolastico”.

    Art. 6. Le modalità di applicazione della presente legge possono essere precisate con regolamento granducale.

    (...)».

    17

    L’articolo 29 della legge del 19 giugno 1985, relativa agli assegni familiari e all’istituzione della Caisse nationale des prestations familiales, cui rinvia, ai fini della propria attuazione, l’articolo 4 della legge del 21 dicembre 2007, sul bonus per figlio a carico, in seguito all’entrata in vigore della legge del 13 maggio 2008, sull’istituzione di uno statuto unico (Mémorial A 2008, pag. 790), è divenuto l’articolo 317 del code de la sécurité sociale (Codice della previdenza sociale). Ai sensi del citato articolo 29:

    «In ogni caso, ogni figlio dà diritto soltanto a una prestazione della medesima natura.

    Si provvede, mediante regolamento granducale, alla prevenzione o alla limitazione del cumulo, a concorrenza dell’assegno più elevato, delle prestazioni previste nel presente libro con quelle previste ai medesimi fini da un regime non lussemburghese».

    18

    L’articolo 1 del regolamento granducale del 19 dicembre 2008, che fissa le modalità di pagamento del bonus per figlio a carico a decorrere dal 2009 (Mémorial A 2008, pag. 3305; in prosieguo: il «regolamento granducale del 19 dicembre 2008»), adottato in attuazione dell’articolo 6 della legge del 21 dicembre 2007, sul bonus per figlio a carico, prevede quanto segue:

    «A decorrere dal 1o gennaio 2009, il bonus per figlio a carico è corrisposto in rate mensili di [EUR] 76,88 per figlio, per ciascun mese nel corso del quale il figlio beneficiario, previsto all’articolo 1 della legge del 21 dicembre 2007, sul bonus per figlio a carico, dà diritto agli assegni familiari integrali. (...)

    In deroga al comma 1, il bonus è inserito nel complemento differenziale a concorrenza dell’importo di [EUR] 76,88 per figlio, per ciascun mese nel corso del quale il figlio beneficiario dà diritto a prestazioni familiari differenziali concesse a titolo di iscrizione obbligatoria alla previdenza sociale lussemburghese. Il complemento differenziale è versato annualmente o semestralmente dietro presentazione di un attestato di avvenuto pagamento delle prestazioni non lussemburghesi percepite durante il periodo di riferimento.

    Il versamento del bonus è effettuato secondo le stesse modalità previste per gli assegni familiari».

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    19

    I sigg. Lachheb risiedono con i loro figli a Mondelange (Francia). Dal fascicolo presentato alla Corte emerge, da un lato, che il sig. Lachheb svolge un’attività subordinata in Lussemburgo mentre sua moglie lavora in Francia e, dall’altro, che in forza della normativa lussemburghese i sigg. Lachheb hanno diritto al versamento di un «complemento differenziale» da parte della CNPF, il cui importo corrisponde alla differenza tra le prestazioni familiari alle quali hanno diritto nei confronti dello Stato in cui il sig. Lachheb occupa un impiego, ossia il Granducato di Lussemburgo, e quelle loro spettanti a carico del loro Stato di residenza, ossia la Repubblica francese.

    20

    Su opposizione dei sigg. Lachheb, il comitato direttivo della CNPF ha confermato una decisione del presidente di quest’ultima che, a partire dall’aprile 2009, aveva tenuto conto del bonus per figlio a carico, dovuto ai sigg. Lachheb conformemente alla normativa lussemburghese, per il calcolo del complemento differenziale previsto dall’articolo 1, secondo comma, del regolamento granducale del 19 dicembre 2008.

    21

    Su ricorso dei sigg. Lachheb, il Conseil arbitral de la sécurité sociale (Consiglio arbitrale per la previdenza sociale) ha riformato tale decisione con sentenza del 7 febbraio 2011, rifiutando, in base all’articolo 95 della Costituzione, di applicare il regolamento granducale del 19 dicembre 2008 in quanto non conforme alle legge del 21 dicembre 2007, sul bonus per figlio a carico, poiché tale legge garantisce che le detrazioni d’imposta per figli che danno diritto agli assegni familiari siano corrisposte sotto forma di bonus per figlio a carico a titolo di attribuzione d’ufficio. Il suddetto Conseil arbitral ha dichiarato che i sigg. Lachheb avevano diritto di mantenere, a decorrere dall’aprile 2009, il bonus per figlio a carico previsto a titolo di attribuzione d’ufficio della detrazione d’imposta.

    22

    Avverso tale sentenza la CNPF ha proposto ricorso in cassazione dinanzi al giudice del rinvio, deducendo cinque motivi, di cui i primi tre vertono sulla violazione, sul diniego di applicazione, sull’errata applicazione o sull’errata interpretazione degli articoli 1, lettera u), sub i), 3, paragrafo 1, 4, paragrafo 1, lettera h), e 76, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 nonché dell’articolo 10 del regolamento n. 574/72.

    23

    Il giudice del rinvio osserva che il bonus per figlio a carico previsto dalla normativa lussemburghese viene considerato da quest’ultima come una prestazione familiare cui si applicano le norme sul divieto di cumulo previste in materia.

    24

    Secondo tale giudice, il meccanismo del complemento differenziale, ripreso dal diritto dell’Unione e al quale si riferisce il regolamento granducale del 19 dicembre 2008, è pertinente se è applicato ad una prestazione qualificata come prestazione familiare ai sensi degli articoli 1, lettera u), sub i), e 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 1408/71. Per contro, se il meccanismo del complemento differenziale viene applicato ad agevolazioni non costituenti prestazioni previdenziali ai sensi del citato regolamento, detta applicazione, che avrebbe l’effetto di privare una parte dei lavoratori frontalieri che si spostano da altri Stati membri in Lussemburgo per svolgervi un’attività professionale del pagamento integrale del bonus per figlio a carico, mentre quest’ultimo sarebbe assegnato integralmente ai lavoratori residenti in Lussemburgo, rischierebbe di costituire una misura discriminatoria ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 1612/68, degli articoli 18 TFUE e 45 TFUE nonché dell’articolo 3 del regolamento n. 1408/71.

    25

    Nutrendo dubbi in merito alla qualificazione come prestazione familiare, ai sensi degli articoli 1, lettera u), sub i), e 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 1408/71, di una prestazione come il bonus per figlio a carico previsto dalla normativa lussemburghese, la Cour de cassation lussemburghese ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se una prestazione come quella prevista dalla legge del 21 dicembre 2007, sul bonus per figlio a carico, costituisca una prestazione familiare ai sensi degli articoli 1, lettera u), sub i), e 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento [n. 1408/71].

    2)

    In caso di risposta negativa alla prima questione, se gli articoli 18 [TFUE] e 45 [TFUE], [l’articolo] 7 del regolamento [n. 1612/68] o [l’articolo] 3 del regolamento [n. 1408/71] ostino ad una normativa nazionale del tipo di quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale la concessione di una prestazione come quella prevista dalla legge del 21 dicembre 2007, sul bonus per figlio a carico, ai lavoratori che esercitano la loro attività professionale nel territorio dello Stato membro interessato, e che risiedono con i loro familiari nel territorio di un altro Stato membro, è sospesa fino a concorrenza dell’importo delle prestazioni familiari previste per i loro familiari dalla legislazione dello Stato membro di residenza, in quanto la normativa nazionale impone l’obbligo di applicare alla prestazione considerata le norme sul divieto di cumulo delle prestazioni familiari previste [all’articolo] 76 del regolamento [n. 1408/71] e [all’articolo] 10 del regolamento [n. 574/72]».

    Sulle questioni pregiudiziali

    Sulla prima questione

    26

    Con la sua prima questione, il giudice del rinvio intende sapere se gli articoli 1, lettera u), sub i), e 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 1408/71 debbano essere interpretati nel senso che una prestazione, quale il bonus per figlio a carico istituito dalla legge del 21 dicembre 2007, sul bonus per figlio a carico, costituisca una prestazione familiare ai sensi del suddetto regolamento.

    27

    Va preliminarmente ricordato che, in base al tenore letterale dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, che menziona espressamente le «legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale», l’ambito di applicazione ratione materiae di tale regolamento si estende a tutte le legislazioni degli Stati membri relative ai settori di sicurezza sociale elencati alle lettere da a) a h) di questa stessa disposizione.

    28

    Più in particolare, la Corte ha ripetutamente statuito che la distinzione fra prestazioni escluse dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71 e prestazioni che vi rientrano è basata essenzialmente sugli elementi costitutivi di ciascuna prestazione, segnatamente sulle sue finalità e sui presupposti per la sua attribuzione, e non sul fatto che essa sia o no qualificata previdenziale da una normativa nazionale (v. sentenza del 16 luglio 1992, Hughes, C-78/91, Racc. pag. I-4839, punto 14). Inoltre, la Corte ha avuto modo di precisare che caratteristiche puramente formali non devono essere considerate come elementi costitutivi ai fini della classificazione delle prestazioni (v. sentenza dell’11 settembre 2008, Petersen, C-228/07, Racc. pag. I-6989, punto 21 e giurisprudenza ivi citata). Ne consegue che il fatto che una prestazione rientri nel diritto tributario nazionale non è decisivo per la valutazione dei suoi elementi costitutivi.

    29

    Ai fini di tale valutazione occorre esaminare, in primo luogo, se il bonus per figlio a carico, come quello in esame nel procedimento principale, debba essere considerato una «prestazione di sicurezza sociale» ai sensi del regolamento n. 1408/71.

    30

    Secondo una giurisprudenza costante, una prestazione può essere considerata di natura previdenziale se è attribuita ai beneficiari prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione definita ex lege, e se si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 (v., in particolare, sentenza del 21 luglio 2011, Stewart, C-503/09, Racc. pag. I-6497, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

    31

    Come fatto valere dalla CNPF e dalla Commissione, la prestazione di cui trattasi nel procedimento principale, da una parte, è concessa automaticamente quando un figlio è a carico e per compensare gli oneri connessi al mantenimento del medesimo e, dall’altra, essa corrisponde ad un importo forfettario, attribuito automaticamente, senza alcun nesso con i redditi o le imposte dovute dal richiedente. Pertanto, una prestazione come quella in esame nel procedimento principale costituisce certamente una prestazione previdenziale.

    32

    Peraltro, la Corte ha già dichiarato che le modalità di finanziamento di una prestazione sono irrilevanti per la sua qualificazione come prestazione previdenziale, come attesta il fatto che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71, le prestazioni non contributive non sono escluse dall’ambito di applicazione dello stesso regolamento (v. sentenza Hughes, cit., punto 21). Del pari, la Corte ha già avuto modo di precisare che il meccanismo giuridico a cui lo Stato membro fa ricorso per attuare la prestazione non rileva ai fini della qualificazione di quest’ultima come prestazione previdenziale (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2001, Offermanns, C-85/99, Racc. pag. I-2261, punto 46).

    33

    In secondo luogo, occorre determinare esattamente la natura della prestazione di cui trattasi nel procedimento principale. Per distinguere tra le varie categorie di prestazioni previdenziali, occorre prendere in considerazione il rischio coperto da ogni prestazione (sentenza del 18 luglio 2006, De Cuyper, C-406/04, Racc. pag. I-6947, punto 27).

    34

    Più in particolare, ai sensi dell’articolo 1, lettera u), sub i), del regolamento n. 1408/71, «i termini “prestazioni familiari” designano tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari». A tal riguardo, la Corte ha dichiarato che le prestazioni familiari sono destinate ad aiutare socialmente i lavoratori aventi carichi familiari, facendo partecipare la collettività ai carichi stessi (v. sentenze del 4 luglio 1985, Kromhout, 104/84, Racc. pag. 2205, punto 14, nonché del 19 settembre 2013, Hliddal e Bornand, C‑216/12 e C‑217/12, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

    35

    L’espressione «compensare i carichi familiari», che compare all’articolo 1, lettera u), sub i), del regolamento n. 1408/71, dev’essere interpretata nel senso che essa riguarda, in particolare, un contributo pubblico al bilancio familiare, destinato ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli (sentenze Offermanns, cit., punto 41, e del 7 novembre 2002, Maaheimo, C-333/00, Racc. pag. I-10087, punto 25).

    36

    Nel procedimento principale è giocoforza constatare, come sottolineato dalla CNPF e dalla Commissione, nonché come emerge dal fascicolo presentato alla Corte, che il bonus per figlio a carico, corrisposto per ogni figlio a carico, rappresenta un contributo pubblico al bilancio familiare destinato ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento dei figli e costituisce dunque una prestazione familiare ai sensi dell’articolo 1, lettera u), sub i), del regolamento n. 1408/71.

    37

    A tal riguardo, la circostanza che il contributo pubblico al bilancio familiare assuma la forma di una prestazione in denaro corrisposta in base al diritto tributario nazionale, e che il bonus per figlio a carico abbia origine in una detrazione d’imposta per figlio a carico, non rimette in discussione la qualificazione come «prestazione familiare» di una siffatta prestazione, in virtù dei principi ricordati al punto 32 della presente sentenza.

    38

    Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che una prestazione, quale il bonus per figlio a carico in esame nel procedimento principale, costituisce una prestazione familiare a norma dell’articolo 1, lettera u), sub i), del regolamento n. 1408/71.

    39

    Occorre dunque rispondere alla prima questione dichiarando che gli articoli 1, lettera u), sub i), e 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 1408/71 devono essere interpretati nel senso che una prestazione, quale il bonus per figlio a carico istituito dalla legge del 21 dicembre 2007, sul bonus per figlio a carico, costituisce una prestazione familiare ai sensi del suddetto regolamento.

    Sulla seconda questione

    40

    Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione.

    Sulle spese

    41

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

     

    Gli articoli 1, lettera u), sub i), e 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, devono essere interpretati nel senso che una prestazione, quale il bonus per figlio a carico istituito dalla legge del 21 dicembre 2007, sul bonus per figlio a carico, costituisce una prestazione familiare ai sensi del suddetto regolamento.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il francese.

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