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Document 62010CJ0338

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 marzo 2012.
Grünwald Logistik Service GmbH (GLS) contro Hauptzollamt Hamburg-Stadt.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg.
Dumping — Dazio antidumping istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati originari della Cina — Regolamento (CE) n. 1355/2008 — Validità — Regolamento (CE) n. 384/96 — Articolo 2, paragrafo 7, lettera a) — Determinazione del valore normale — Paese non retto da un’economia di mercato — Obbligo della Commissione di dar prova di diligenza nel determinare il valore normale in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato.
Causa C‑338/10.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:158

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

22 marzo 2012 ( *1 )

«Dumping — Dazio antidumping istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati originari della Cina — Regolamento (CE) n. 1355/2008 — Validità — Regolamento (CE) n. 384/96 — Articolo 2, paragrafo 7, lettera a) — Determinazione del valore normale — Paese non retto da un’economia di mercato — Obbligo della Commissione di dar prova di diligenza nel determinare il valore normale in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato»

Nella causa C-338/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht Hamburg (Germania), con decisione dell’11 maggio 2010, pervenuta in cancelleria il 7 luglio 2010, nel procedimento

Grünwald Logistik Service GmbH (GLS)

contro

Hauptzollamt Hamburg-Stadt,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dai sigg. E. Juhász, G. Arestis (relatore), T. von Danwitz e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 settembre 2011,

considerate le osservazioni presentate:

per la Grünwald Logistik Service GmbH (GLS), da K. Landry e F. Eckard, Rechtsanwälte;

per il Consiglio dell’Unione europea, da B. Driessen, in qualità di agente, assistito da G. Berrisch, Rechtsanwalt;

per la Commissione europea, da T. Maxian Rusche e H. van Vliet, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 ottobre 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità del regolamento (CE) n. 1355/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (GU L 350, pag. 35; in prosieguo: il «regolamento definitivo»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra la Grünwald Logistik Service GmbH (in prosieguo: la «GLS») e lo Hauptzollamt Hamburg-Stadt (Ufficio doganale centrale della città di Amburgo), in merito all’applicazione da parte dell’amministrazione finanziaria di un dazio antidumping provvisorio sulle conserve di mandarini che la ricorrente nel procedimento principale ha importato dalla Cina.

Contesto normativo

3

Le disposizioni che disciplinano l’applicazione di misure antidumping da parte dell’Unione europea sono contenute nel regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 2117/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005 (GU L 340, pag. 17; in prosieguo: il «regolamento di base»).

4

L’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base prevede quanto segue:

«Nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un’economia di mercato (...), il valore normale è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato oppure al prezzo per l’esportazione da tale paese terzo ad altri paesi, compresa la Comunità, oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nella Comunità per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto.

Un paese terzo ad economia di mercato viene opportunamente selezionato, tenendo debitamente conto di tutte le informazioni attendibili di cui si disponga al momento della scelta. Si deve inoltre tener conto dei termini e, se lo si ritiene opportuno, viene utilizzato un paese terzo ad economia di mercato sottoposto alla stessa inchiesta.

Le parti interessate sono informate subito dopo l’apertura dell’inchiesta in merito al paese terzo ad economia di mercato che si prevede di utilizzare e hanno dieci giorni di tempo per presentare osservazioni».

5

A termini del quarantaduesimo considerando del regolamento (CE) n. 642/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (GU L 178, pag. 19; in prosieguo: il «regolamento provvisorio»), si è deciso a titolo provvisorio di determinare il valore normale per tutti i produttori esportatori costituenti il campione su altra base equa, nella fattispecie sui prezzi effettivamente pagati o pagabili nell’Unione per un prodotto simile, come disposto dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

6

Il cinquantottesimo considerando del regolamento provvisorio contiene le statistiche indicate di seguito relative al volume delle importazioni del prodotto di cui trattasi provenienti dalla Cina:

«Volume delle importazioni

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

PI

dalla RPC (in tonnellate)

51 193

65 878

49 584

61 456

56 108».

7

Il periodo dell’inchiesta, come emerge dal dodicesimo considerando del regolamento provvisorio, ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2006 e il 30 settembre 2007.

8

Al diciottesimo considerando del regolamento definitivo si conclude che, in assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando dal trentottesimo al quarantacinquesimo del regolamento provvisorio, relativi alla determinazione del valore normale. Inoltre, il ventiseiesimo considerando del regolamento definitivo conferma i risultati indicati nel cinquantottesimo considerando del regolamento provvisorio relativi al volume delle importazioni del prodotto di cui trattasi.

9

Il diciassettesimo considerando del regolamento definitivo così recita:

«Dopo l’istituzione delle misure provvisorie, tutti e tre i produttori esportatori cinesi inseriti nel campione che hanno collaborato all’inchiesta e due importatori indipendenti nella Comunità hanno contestato l’utilizzo dei prezzi dell’industria comunitaria per il calcolo del valore normale. Essi hanno affermato che il valore normale avrebbe dovuto essere calcolato sulla base dei costi di produzione della [Cina], tenendo conto degli adeguamenti necessari relativi alle differenze tra i mercati dell’[Unione] e della [Cina]. A tale proposito si osserva che l’utilizzo di informazioni provenienti da paesi non retti da un’economia di mercato e in particolare da società a cui non è stato concesso il [trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato] non è conforme all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Tale argomentazione è pertanto respinta. È stato inoltre affermato che si sarebbero potuti utilizzare come soluzione ragionevole i dati sui prezzi d[i] tutti gli altri paesi importatori o le informazioni pubblicate a riguardo, tenendo conto della mancata collaborazione del paese di riferimento. Tale informazione è tuttavia generale, al contrario dei dati utilizzati dalla Commissione, e non sarebbe stato possibile effettuare una verifica e un controllo incrociato della sua esattezza conformemente all’articolo 6, paragrafo 8, del regolamento di base. Tale argomentazione è pertanto respinta. Non è stata presentata alcuna ulteriore argomentazione che potesse mettere in dubbio la conformità della metodologia seguita dalla Commissione all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base e in particolare il fatto che essa costituisse nella fattispecie l’unica base ragionevole disponibile per calcolare il valore normale».

10

L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento definitivo così dispone:

«1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di mandarini, compresi tangerini e satsuma (o sazuma), clementine, wilking e altri ibridi simili di agrumi, preparati o conservati, senza alcole aggiunto, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, quali definiti alla voce 2008 della NC, originari della Repubblica popolare cinese, classificabili ai codici NC 2008 30 55, 2008 30 75 ed ex 2008 30 90 (codici TARIC 2008 30 90 61, 2008 30 90 63, 2008 30 90 65, 2008 30 90 67, 2008 30 90 69).

2.   L’importo del dazio antidumping definitivo applicabile ai prodotti di cui al paragrafo 1 e fabbricati dalle seguenti società è fissato come segue:

Società

EUR/t di peso netto del prodotto

Codice addizionale TARIC

Yichang Rosen Foods Co., Ltd, Yichang, Zhejiang

531,2

A886

Huangyan No 1 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang

361,4

A887

Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd, Sanmen, Zhejiang e il suo produttore collegato Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd, Dangyang City, Provincia di Hubei

490,7

A888

Produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta, non inclusi nel campione, figuranti nell’allegato

499,6

A889

Tutte le altre società

531,2

A999».

».

11

L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento definitivo dispone quanto segue:

«Gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituit[o] dal regolamento [provvisorio] sono riscossi in via definitiva in ragione dell’aliquota del dazio provvisorio».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

12

La GLS è una società che importa nell’Unione conserve di mandarini provenienti dalla Cina.

13

Con dichiarazione del 30 luglio 2008 la GLS ha dichiarato l’importazione di una partita di conserve di mandarini classificati con il codice 2008 3055 900 della nomenclatura combinata. Con dichiarazione del 9 ottobre 2008 la GLS ha immesso in libera pratica la partita. Dopo l’adozione del regolamento provvisorio e prima dell’adozione del regolamento definitivo, lo Hauptzollamt Hamburg-Stadt ha applicato un dazio antidumping provvisorio sotto forma di costituzione di una garanzia. Con lettera del 1o dicembre 2008 la GLS ha presentato un reclamo avverso tale misura. Il 30 aprile 2009, a seguito del rigetto del suo reclamo, la GLS ha proposto ricorso dinanzi al Finanzgericht Hamburg.

14

Il Finagericht Hamburg ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se una normativa antidumping emanata dalla Commissione (…) conformemente al regolamento [di base] sia priva di efficacia in quanto è stata adottata prendendo come riferimento, senza ulteriori accertamenti al riguardo, un valore normale determinato su “altra base equa” (nella specie sui prezzi effettivamente pagati o pagabili nella Comunità per un prodotto simile) dopo che nel paese di riferimento, individuato in un primo momento in quanto tale dalla Commissione, erano state contattate senza successo due società — di cui una non aveva reagito affatto e l’altra, dichiaratasi dapprima disposta a cooperare, non aveva più risposto dopo l’invio del questionario — e la Commissione era stata indirizzata dalle parti nel procedimento verso un altro possibile paese di riferimento».

15

Con ordinanza del 15 giugno 2011 la Corte ha chiesto alla Commissione di produrre, inter alia, le statistiche dell’Eurostat, per gli anni dal 2005 al 2008, disponibili al 18 dicembre 2008, relative alle importazioni nella Comunità dei prodotti «classificabili ai codici NC [nomenclatura combinata] 2008 30 55, 2008 30 75 ed ex 2008 30 90», menzionati all’articolo 1 del regolamento definitivo.

16

Dando seguito alla misura istruttoria menzionata, la Commissione ha comunicato alla Corte le seguenti statistiche riguardanti le importazioni dei prodotti citati (espresse in tonnellate):

«Volume imp.

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007 (PI)

RPC

51 282,60

65 895,00

49 590,20

61 456,30

56 157,20

Israele

4 247,00

3 536,20

4 045,20

3 634,90

4 674,00

Swaziland

3 903,10

3 745,30

3 785,70

3 841,00

3 155,50

Turchia

2 794,30

3 632,30

3 021,40

2 273,80

2 233,60

Thailandia

235,80

457,90

485,10

532,50

694,80».

Sulla questione pregiudiziale

17

Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento definitivo sia invalido avendo la Commissione determinato il valore normale del prodotto di cui trattasi sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili nell’Unione per un prodotto simile, senza aver dato prova di tutta la necessaria diligenza al fine di fissare tale valore a partire dai prezzi praticati per lo stesso prodotto in un paese terzo retto da un’economia di mercato, in violazione degli obblighi di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

18

Occorre ricordare che, in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento definitivo, gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio sono riscossi in via definitiva in ragione dell’aliquota del dazio provvisorio. Ciò considerato, dal momento che la GLS non può invocare nessun effetto giuridico discendente dal regolamento provvisorio (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 1990, Neotype Techmashexport/Commissione e Consiglio, C-305/86 e C-160/87, Racc. pag. I-2945, punto 13 e giurisprudenza ivi citata), deve ritenersi che la questione pregiudiziale verta esclusivamente sulla validità del regolamento definitivo.

19

In primo luogo, occorre sottolineare che, in materia di dumping, la determinazione del valore normale costituisce una delle tappe fondamentali che devono consentire di accertare l’esistenza di un eventuale dumping. L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base enuncia il principio generale secondo il quale il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nei paesi esportatori.

20

In secondo luogo, occorre rilevare che, a termini dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un’economia di mercato, in deroga alle norme di cui ai paragrafi 1-6 del medesimo articolo, il valore normale, in linea di principio, è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato. Infatti, tale disposizione mira ad evitare che vengano presi in considerazione prezzi e costi vigenti in paesi non retti da un’economia di mercato in quanto tali parametri non sono la risultante normale delle forze che si esercitano sul mercato (v. sentenza del 29 maggio 1997, Rotexchemie, C-26/96, Racc. pag. I-2817, punto 9).

21

In virtù dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), secondo comma, del regolamento di base, un paese terzo ad economia di mercato viene opportunamente selezionato, tenendo debitamente conto di tutte le informazioni attendibili di cui si disponga al momento della scelta. Spetta infatti alle istituzioni dell’Unione, in considerazione delle alternative possibili, cercare di individuare un paese terzo nel quale il prezzo del prodotto simile si formi in circostanze che siano il più possibile paragonabili a quelle del paese esportatore, sempreché si tratti di un paese ad economia di mercato.

22

L’esercizio del potere discrezionale delle istituzioni dell’Unione è soggetto al sindacato giurisdizionale. Per quanto attiene alla scelta del paese di riferimento, occorre verificare, in particolare, se dette istituzioni abbiano omesso di prendere in considerazione elementi essenziali al fine di accertare l’adeguatezza del paese prescelto e se gli elementi del fascicolo siano stati esaminati con tutta la diligenza richiesta perché possa ritenersi che il valore normale sia stato determinato in maniera idonea ed equa (sentenza del 22 ottobre 1991, Nölle, C-16/90, Racc. pag. I-5163, punti 12 e 13).

23

In terzo luogo, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale delle importazioni in provenienza da paesi non retti da un’economia di mercato è determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato oppure al prezzo per l’esportazione da tale paese terzo ad altri paesi, compresa l’Unione, oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa.

24

Emerge, pertanto, dal tenore letterale e dalla sistematica della medesima disposizione che il metodo principale di determinazione del valore normale nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un’economia di mercato è quello del «prezzo o [del] valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato» oppure «[del] prezzo per l’esportazione da tale paese terzo ad altri paesi, compresa [l’Unione]». In mancanza, viene definito un metodo sussidiario secondo il quale il valore in parola è determinato «su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile [nell’Unione] per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto».

25

L’uso di tali espressioni all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base dimostra che l’obiettivo della priorità accordata al metodo principale, previsto da tale disposizione, è quello di ottenere una determinazione equa del valore normale nel paese di esportazione mediante la scelta di un paese terzo nel quale il prezzo di un prodotto simile si formi in circostanze che siano il più possibile paragonabili a quelle del paese di esportazione, purché si tratti di un paese ad economia di mercato.

26

Ne consegue che il potere discrezionale di cui dispongono le istituzioni dell’Unione nella scelta del paese di riferimento non le autorizza a venir meno all’obbligo di scegliere un paese terzo ad economia di mercato, qualora ciò sia possibile. Infatti, come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 97 delle sue conclusioni, esse possono sottrarsi alla regola generale, enunciata all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base per la determinazione del valore normale dei prodotti provenienti da paesi non retti da economia di mercato, fondandosi su un’altra base equa, solo nell’ipotesi in cui tale regola generale non possa essere applicata.

27

Ciò considerato, conformemente alla giurisprudenza rammentata al precedente punto 22, spetta alla Corte, nell’ambito dell’esame della validità del regolamento definitivo, verificare se le istituzioni dell’Unione non abbiano omesso di prendere in considerazione elementi essenziali e se gli elementi del fascicolo siano stati esaminati con tutta la diligenza richiesta.

28

Nel caso di specie, il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato non è stato concesso ad alcun produttore esportatore cinese e il valore normale è determinato per tutti questi produttori esportatori conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base su un’altra base equa, ovverosia sulla base di dati verificati in loco presso i produttori dell’Unione che hanno collaborato all’inchiesta. I considerando diciassettesimo e diciottesimo del regolamento definitivo, che confermano le conclusioni del regolamento provvisorio, precisano che non è stata presentata alcuna argomentazione che potesse mettere in dubbio il metodo per la determinazione del valore normale. In particolare, si afferma che non si sarebbero potuti utilizzare come soluzione ragionevole i dati sui prezzi di tutti gli altri paesi importatori o le informazioni pubblicate al riguardo, tenendo conto della mancata collaborazione del paese di riferimento, a motivo del fatto che non sarebbe stato possibile accertare l’esattezza di tali informazioni, conformemente all’articolo 6, paragrafo 8, del regolamento di base. A termini del quarantesimo considerando del regolamento provvisorio, la Commissione ha continuato a cercare potenziali paesi di riferimento e, a tal fine, ha chiesto infruttuosamente la collaborazione di due società thailandesi.

29

A tal proposito, la Commissione, nell’avviso di apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (GU 2007, C 246, pag. 15), ha dichiarato che, secondo le informazioni contenute nella denuncia, il prodotto di cui trattasi non è fabbricato in quantità considerevole al di fuori dell’Unione e della Cina e che le parti interessate erano invitate a presentare le loro osservazioni sull’adeguatezza del paese di riferimento, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), terzo comma, del regolamento di base. Il quarantunesimo considerando del regolamento provvisorio fa menzione del fatto che due produttori esportatori cinesi e un’associazione di importatori hanno contestato il metodo di calcolo del valore normale basato sui prezzi pagati o pagabili nell’Unione, senza tuttavia proporre altre soluzioni adeguate.

30

Tuttavia, l’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, che assegna priorità al metodo principale, previsto da tale norma, consistente nel determinare il valore normale in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato, impone alle istituzioni dell’Unione di esaminare con tutta la necessaria diligenza le informazioni di cui dispongono — tra le quali figurano in particolare le statistiche dell’Eurostat — al fine di selezionare il paese di riferimento, nell’accezione della suddetta disposizione.

31

In particolare, l’obiettivo di tale medesima disposizione, consistente nel cercare di individuare un paese di riferimento nel quale il prezzo del prodotto simile si formi in circostanze che siano il più possibile paragonabili a quelle del paese esportatore, sarebbe compromesso se la nozione di «informazioni attendibili di cui si disponga», ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, fosse limitata alle informazioni fornite dal denunciante nella sua denuncia o ai dati successivamente comunicati dalle parti interessate nell’ambito dell’inchiesta.

32

Come ha osservato l’avvocato generale ai paragrafi 101 e 102 delle sue conclusioni, la Commissione deve esaminare d’ufficio tutte le informazioni disponibili dal momento che il suo ruolo in un’inchiesta antidumping non è quello di arbitro, la cui competenza sia limitata a decidere unicamente alla luce delle informazioni e degli elementi di prova forniti dalle parti dell’inchiesta. A tal proposito, occorre osservare che l’articolo 6, paragrafi 3 e 4, del regolamento di base autorizza la Commissione a chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni nonché di effettuare tutte le verifiche e i controlli necessari.

33

Risulta dalle statistiche dell’Eurostat comunicate alla Corte e menzionate al punto 16 della presente sentenza che nel periodo compreso tra gli anni 2002/2003 e 2006/2007 si sono avute nell’Unione importazioni non trascurabili dei prodotti classificati ai codici NC 2008 30 55, 2008 30 75 ed ex 2008 30 90, menzionati all’articolo 1 del regolamento definitivo, provenienti da paesi terzi retti da un’economia di mercato. Si tratta, in particolare, di importazioni provenienti da Israele, Swaziland, Turchia e Thailandia.

34

Ciò considerato, poiché i dati dell’Eurostat disponibili al momento dell’inchiesta forniscono indizi secondo cui prodotti paragonabili al prodotto di cui trattasi sono fabbricati in paesi terzi retti da un’economia di mercato in quantitativi che non sono trascurabili, la Commissione avrebbe dovuto esaminare d’ufficio se uno di tali paesi potesse costituire un paese di riferimento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. La Commissione non poteva limitarsi ad inviare un solo questionario a due imprese thailandesi e a dedurre dalla loro mancata risposta l’impossibilità di determinare il valore normale a partire dai prezzi praticati in un paese terzo retto da un’economia di mercato. Da un lato, si deve constatare che le importazioni provenienti dalla Thailandia erano nettamente inferiori a quelle provenienti da Israele, Swaziland e Turchia. Pertanto, il rifiuto di collaborare da parte delle imprese thailandesi non dispensava affatto la Commissione dall’esame dei dati disponibili relativi ad altri paesi terzi ad economia di mercato. Dall’altro lato, occorre constatare che il diciassettesimo considerando del regolamento definitivo si limita ad affermare che il calcolo del valore normale effettuato in base ai prezzi nell’Unione costituiva l’unica base ragionevole di calcolo, senza esporre i motivi per i quali nessuno dei paesi terzi sopra menzionati, retti da un’economia di mercato, diverso dalla Thailandia, poteva essere selezionato quale paese di riferimento, facendo emergere che le istituzioni dell’Unione non hanno esaminato con la necessaria diligenza gli elementi risultanti dai dati statistici dell’Eurostat.

35

Infine, deve essere respinto l’argomento della Commissione, dedotto in udienza, secondo il quale le statistiche dell’Eurostat prodotte a seguito della misura istruttoria della Corte riguarderebbero in gran parte le importazioni di pompelmi e arance, dal momento che esse facevano riferimento ai prodotti rientranti cumulativamente nei tre codici di cui trattasi della nomenclatura combinata. Infatti, da un lato, le statistiche che si è chiesto di produrre si riferivano «al prodotto di cui trattasi», vale a dire ai prodotti menzionati all’articolo 1 del regolamento definitivo. Dall’altro lato, il confronto tra le statistiche riprodotte al cinquantottesimo considerando del regolamento provvisorio relative alle importazioni del «prodotto di cui trattasi» provenienti dalla Cina e le statistiche comunicate alla Corte nel corso del presente procedimento rivela che queste ultime riguardavano esclusivamente le importazioni del prodotto di cui trattasi.

36

Ciò considerato, occorre dichiarare che la Commissione e il Consiglio, nei limiti in cui hanno determinato il valore normale del prodotto di cui trattasi sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili nell’Unione per un prodotto simile, senza aver dato prova di tutta la necessaria diligenza al fine di fissare tale valore a partire dai prezzi praticati per lo stesso prodotto in un paese terzo retto da un’economia di mercato, hanno violato gli obblighi di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

37

Pertanto, si deve rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che il regolamento definitivo è invalido.

Sulle spese

38

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

Il regolamento (CE) n. 1355/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese, è invalido.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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