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Document 62000CJ0257
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 9 January 2003. # Nani Givane and Others v Secretary of State for the Home Department. # Reference for a preliminary ruling: Immigration Appeal Tribunal - United Kingdom. # Freedom of movement for workers - Regulation (EEC) No 1251/70 - Right of workers to remain in the territory of a Member State after having been employed in that State - Right of residence of members of the family of a deceased worker - Requirement of the worker's continuous residence for at least two years. # Case C-257/00.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 gennaio 2003.
Nani Givane e a. contro Secretary of State for the Home Department.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Immigration Appeal Tribunal - Regno Unito.
Libera circolazione dei lavoratori - Regolamento (CE) n. 1251/70 - Diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver ivi svolto attività di lavoro dipendente - Diritto di soggiorno dei membri della famiglia di un lavoratore deceduto - Condizione di residenza ininterrotta del lavoratore da almeno due anni.
Causa C-257/00.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 gennaio 2003.
Nani Givane e a. contro Secretary of State for the Home Department.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Immigration Appeal Tribunal - Regno Unito.
Libera circolazione dei lavoratori - Regolamento (CE) n. 1251/70 - Diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver ivi svolto attività di lavoro dipendente - Diritto di soggiorno dei membri della famiglia di un lavoratore deceduto - Condizione di residenza ininterrotta del lavoratore da almeno due anni.
Causa C-257/00.
Raccolta della Giurisprudenza 2003 I-00345
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:8
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 9 gennaio 2003. - Nani Givane e a. contro Secretary of State for the Home Department. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Immigration Appeal Tribunal - Regno Unito. - Libera circolazione dei lavoratori - Regolamento (CE) n. 1251/70 - Diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver ivi svolto attività di lavoro dipendente - Diritto di soggiorno dei membri della famiglia di un lavoratore deceduto - Condizione di residenza ininterrotta del lavoratore da almeno due anni. - Causa C-257/00.
raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-00345
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Diritto di rimanere nel territorio di uno Stato membro dopo aver occupato ivi un posto di lavoro - Diritto di soggiorno dei familiari di un lavoratore deceduto - Requisito di residenza ininterrotta del lavoratore da almeno due anni - Periodo che deve precedere immediatamente il decesso
[Regolamento (CEE) della Commissione n. 1251/70, art. 3, n. 2, primo trattino]
$$L'art. 3, n. 2, primo trattino, del regolamento n. 1251/70, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere nel territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego, il quale dispone che i familiari di un lavoratore deceduto nel periodo dell'attività lavorativa prima di aver acquisito il diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro ospitante hanno il diritto di rimanervi permanentemente purché il lavoratore, al momento del decesso, abbia risieduto ininterrottamente nel territorio di tale Stato membro da almeno due anni, dev'essere interpretato nel senso che il periodo di due anni di residenza ininterrotta dev'essere immediatamente precedente il decesso del lavoratore.
( v. punto 50 e dispositivo )
Nel procedimento C-257/00,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Immigration Appeal Tribunal (Regno Unito) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Nani Givane e altri
e
Secretary of State for the Home Department,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 29 giugno 1970, n. 1251, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (GU L 142, pag. 24),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, sigg. C.W.A. Timmermans, D.A.O. Edward, P. Jann e A. Rosas (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. S. Alber
cancelliere: sig. R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il governo del Regno Unito, dal sig. J. E. Collins, in qualità di agente, assistito dal sig.ra E. Grey, barrister;
- per il governo tedesco, dal sig. W.-D. Plessing, in qualità di agente;
- per Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra N. Yerrell, in qualità di agente,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 maggio 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ordinanza 28 aprile 2000, pervenuta alla Corte il 26 giugno seguente, l'Immigration Appeal Tribunal ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, cinque questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 29 giugno 1970, n. 1251, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego (GU L 142, pag. 24).
2 Tali questioni sono sorte nell'ambito di una controversia tra la sig.ra Givane e altri, cittadini indiani, familiari di un lavoratore deceduto, cittadino portoghese, ed il Secretary of State for the Home Department (in prosieguo: il «Secretary of State») avente ad oggetto il diniego, da parte di quest'ultimo, di concedere loro il permesso di soggiorno a tempo indeterminato nel territorio del Regno Unito.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 L'art. 48, n. 1, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 39, n. 1, CE), garantisce la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità. Il successivo n. 3, lett. d), della detta disposizione precisa che la libera circolazione implica il diritto di rimanere, alle condizioni che costituiranno oggetto di regolamenti di applicazione stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro dopo avervi occupato un impiego.
4 Gli artt. 1-5 del regolamento n. 1251/70 così recitano:
«Articolo 1
Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai cittadini di uno Stato membro che siano stati occupati in qualità di lavoratori dipendenti nel territorio di un altro stato membro, nonché ai familiari definiti all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità.
Articolo 2
1. Ha diritto di rimanere a titolo permanente nel territorio di uno Stato membro:
a) il lavoratore che, al momento in cui cessa la propria attività, ha raggiunto l'eta riconosciuta valida dalla legislazione di questo Stato agli effetti dei diritti alla pensione di vecchiaia ed ha ivi occupato un impiego almeno durante gli ultimi dodici mesi e risieduto ininterrottamente da più di tre anni;
b) il lavoratore che, essendo residente senza interruzione nel territorio di tale Stato da più di due anni, cessa di esercitarvi un'attività subordinata a seguito d'inabilita permanente al lavoro.
Se tale inabilita è dovuta ad infortunio sul lavoro o malattia professionale che diano diritto ad una pensione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione di tale Stato, non è prescritta alcuna condizione di durata della residenza;
c) il lavoratore che, dopo tre anni di occupazione e di residenza ininterrotte nel territorio di tale Stato, esercita un'attività subordinata nel territorio di un altro Stato membro, ma conserva la sua residenza nel territorio del primo Stato ove ritorna di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana.
I periodi d'occupazione così compiuti nel territorio dell'altro Stato membro sono considerati, ai fini dell'acquisizione dei diritti di cui alle precedenti lettere a) e b), come periodi di attività nel territorio dello Stato di residenza.
2. Non si esigono i requisiti di durata di residenza e d'occupazione di cui al paragrafo 1 a) e quello di durata di residenza di cui al paragrafo 1 b) se il coniuge del lavoratore è cittadino dello Stato membro considerato, oppure ha perso la cittadinanza di tale Stato a seguito di matrimonio con il lavoratore.
Articolo 3
1. I familiari di un lavoratore, definiti all'articolo 1 del presente regolamento, con esso residenti nel territorio di uno Stato membro, hanno diritto di rimanervi, a titolo permanente, se il lavoratore ha acquisito, a norma dell'articolo 2, il diritto di rimanere sul territorio di questo Stato, e ciò anche dopo il suo decesso.
2. Tuttavia, se il lavoratore è deceduto nel periodo dell'attività lavorativa prima di aver acquisito il diritto di rimanere nel territorio di detto Stato, i suoi familiari hanno il diritto di rimanervi a titolo permanente a condizione:
- che il lavoratore, al momento del decesso, abbia risieduto ininterrottamente nel territorio di tale Stato membro da almeno due anni;
- oppure che il decesso sia dovuto ad infortunio sul lavoro od a malattia professionale;
- oppure che il coniuge superstite sia cittadino dello Stato di residenza o abbia perduto la cittadinanza di tale Stato in seguito a matrimonio col detto lavoratore.
Articolo 4
1. La continuità della residenza prevista dall'articolo 2, paragrafo 1, e dall'articolo 3, paragrafo 2, (...) non è infirmata da assenze temporanee non superiori complessivamente a tre mesi all'anno (...).
(...)
Articolo 5
1. Per l'esercizio del diritto di rimanere, il beneficiario dispone di un periodo di due anni dal momento in cui il diritto è stato acquisito a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 a) e b), e dell'articolo 3. Durante questo periodo egli può lasciare il territorio dello Stato membro senza che ciò comporti alcun pregiudizio per il detto diritto.
2. Nessuna formalità e imposta al beneficiario ai fini dell'esercizio del diritto di rimanere».
5 Per quanto attiene alla definizione della nozione di «familiare», l'art. 1 del regolamento n. 1251/70 rinvia all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2). Ai termini del n. 1 di quest'ultima disposizione, hanno diritto di stabilirsi con il lavoratore cittadino di uno Stato membro che sia occupato nel territorio di un altro Stato membro, qualunque sia la loro cittadinanza:
a) il coniuge ed i loro discendenti minori di anni 21 o a carico;
b) gli ascendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico.
La normativa nazionale
6 Le pertinenti disposizioni nazionali sono costituite dall'Immigration Act 1971 e dall'Immigration Act 1988 (leggi del 1971 e del 1988 in materia di immigrazione), dall'Immigration (European Economic Area) Order 1994 (decreto del 1994 relativo all'immigrazione di soggetti provenienti dallo Spazio economico europeo) nonché le United Kingdom Immigration Rules (House of Commons Paper 395) (disposizioni in materia di immigrazione emanate dal Parlamento del Regno Unito nel 1994; in prosieguo: le «Immigration Rules»), nel testo in vigore all'epoca dei fatti nella causa principale; le menzionate disposizioni disciplinano l'ingresso ed il soggiorno nel Regno Unito.
7 Dall'Immigration Act 1971 e dalle Immigration Rules risulta che alle persone che non sono in possesso della cittadinanza del Regno Unito non è consentito, in linea generale, l'ingresso o il soggiorno nel detto Stato membro se non previo ottenimento di apposita autorizzazione.
8 L'art. 7, n. 1, dell'Immigration Act 1988, che istituisce a favore delle persone che esercitano diritti derivanti dalla normativa comunitaria una deroga espressa al regime generale che prevede la concessione di un permesso di soggiorno, così recita:
«Non è soggetto alle disposizioni dell'[Immigration Act 1971] in materia di permesso di ingresso e di soggiorno (...) colui che, nelle medesime condizioni, avrebbe il diritto di ingresso e di soggiorno nel Regno Unito in forza della normativa comunitaria, diritto azionabile ai sensi dell'art. 2, n. 2, della European Communities Act 1972».
9 Il punto 257, lett. v), delle Immigration Rules prevede che saranno autorizzati a soggiornare nel Regno Unito a tempo indeterminato i familiari di un cittadino dello Spazio economico europeo (come definito nell'Immigration European Economic Area Order 1994) che sia deceduto nel corso della propria vita lavorativa dopo aver risieduto ininterrottamente nel Regno Unito per almeno due anni ovvero il cui decesso sia dovuto ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale.
Causa principale e questioni pregiudiziali
10 Il sig. Givane, cittadino portoghese, faceva ingresso nel Regno Unito il 15 aprile 1992 al fine di svolgervi un'attività economica come chef di cucina, ottenendo un permesso di residenza di cinque anni. Egli risiedeva senza soluzione di continuità nel Regno Unito sino al 10 aprile 1995, data in cui si recava in India al fine di soggiornarvi per un periodo di sei mesi.
11 Il 16 febbraio 1996 il sig. Givane faceva ritorno nel Regno Unito accompagnato dal coniuge, sig.ra Givane, e dai tre figli, Vashuben, Vinodbhai e Subashkumar, tutti e quattro di cittadinanza indiana, ricorrenti nella causa principale. Il sig. Givane era in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato ai cittadini dell'Unione europea, valido sino al 21 luglio 2002, laddove i familiari avevano ottenuto un permesso d'ingresso rilasciato ai familiari dei cittadini dello Spazio economico europeo («EEA Family Permit»).
12 L'11 novembre 1997 il sig. Givane decedeva a causa di insufficienza renale ed epatite cronica. Tali malattie non venivano considerate, nella specie, quali malattie professionali. Il Secretary of State veniva informato del decesso nel giugno del 1998.
13 I ricorrenti nella causa principale presentavano domanda di permesso di soggiorno a tempo indeterminato nel Regno Unito ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 1251/70, facendo valere il diritto di soggiorno riconosciuto ai familiari di un lavoratore deceduto. Il 21 agosto 1998 il Secretary of State respingeva la domanda sulla base del rilievo che, alla data del decesso, il sig. Givane non soddisfaceva il requisito, previsto dalla detta disposizione, di residenza ininterrotta nello Stato membro ospitante da almeno due anni. A parere del Secretary of State, tale periodo di residenza deve collocarsi immediatamente prima del decesso del lavoratore.
14 Avverso tale decisione i ricorrenti nella causa principale proponevano ricorso dinanzi all'Immigration Adjudicator (Regno Unito). Il ricorso veniva respinto con decisione 26 giugno 1999, sulla base del rilievo che, ai termini dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 1251/70, il sig. Givane avrebbe dovuto risiedere nel Regno Unito per un periodo ininterrotto di due anni immediatamente precedente il suo decesso.
15 Tale decisione veniva impugnata dai ricorrenti nella causa principale dinanzi all'Immigration Appeal Tribunal. A loro parere, l'art. 3, n. 2, del regolamento di cui trattasi esige unicamente che il sig. Givane abbia risieduto senza soluzione di continuità nel Regno Unito per un periodo di due anni in un momento qualsiasi prima della sua morte. Orbene, tale requisito sarebbe soddisfatto in considerazione del periodo compreso tra l'aprile del 1992 e l'aprile del 1995.
16 L'Immigration Appeal Tribunal, ritenendo che la controversia dinanzi ad esso pendente richiedesse l'interpretazione dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 1251/70, sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l'art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1251/70 richieda che il periodo di due anni di residenza ininterrotta sia compiuto in epoca immediatamente precedente al decesso del lavoratore, o se sia sufficiente un periodo di residenza ininterrotta compiuto in un qualsiasi momento precedente della vita del lavoratore.
2) Qualora il detto periodo di due anni di residenza non debba immediatamente precedere il decesso del lavoratore, se i diritti, acquisiti dal lavoratore per effetto di un siffatto periodo di due anni di residenza, possano essere conservati anche dopo assenze dallo Stato membro ospitante di durata superiore ai tre mesi previsti dall'art. 4, n. 1 (che hanno l'effetto di interrompere la continuità della residenza nello Stato ospitante di cui trattasi).
3) Qualora la questione sub 2) sia risolta in senso affermativo, se sia soggetto a qualche limitazione il diritto di conservare i benefici derivanti da precedenti periodi di residenza ininterrotta malgrado successive interruzioni della residenza.
4) Qualora la questione sub 3) sia risolta in senso affermativo, quali siano tali limitazioni e quali fattori debbano essere valutati da un giudice nazionale per stabilire se i diritti derivanti da precedenti periodi di residenza siano venuti meno a causa di interruzioni della continuità della residenza.
5) Se i familiari di un lavoratore deceduto possano far valere i benefici, di cui all'art. 3, n. 2, qualora il periodo di dieci mesi di assenza del lavoratore rappresenti meno di un terzo del precedente periodo di residenza ininterrotta e meno di un quinto del tempo complessivo trascorso dal lavoratore nello Stato ospitante prima del suo decesso».
Sulla prima questione
17 Con la prima questione il giudice di rinvio chiede, sostanzialmente, se l'art. 3, n. 2, primo trattino, del regolamento n. 1251/70 debba essere interpretato nel senso che il periodo di residenza di due anni previsto dalla detta disposizione deve essere immediatamente precedente la data del decesso del lavoratore, ovvero se sia sufficiente che quest'ultimo abbia compiuto tale periodo di residenza anche in un'epoca passata.
Osservazioni presentate alla Corte
18 I ricorrenti nella causa principale non si sono espressi nel corso del procedimento dinanzi alla Corte. I loro argomenti possono essere desunti dall'ordinanza di rinvio.
19 Dall'ordinanza si ricava, infatti, che i ricorrenti sostengono che la loro richiesta di soggiorno a tempo indefinito nel Regno Unito deve essere accolta, avendo il sig. Givane risieduto senza soluzione di continuità nel Regno Unito nel periodo compreso tra l'aprile del 1992 e l'aprile del 1995, vale a dire per un periodo superiore a due anni. La locuzione «a condizione (...) che il lavoratore, al momento del decesso, abbia risieduto ininterrottamente», di cui all'art. 3, n. 2, primo trattino, del regolamento n. 1251/70, non istituirebbe alcun requisito ulteriore quanto al periodo in cui tale residenza ininterrotta debba collocarsi.
20 I ricorrenti nella causa principale sostengono che tale interpretazione è conforme alle finalità tanto dell'art. 48 del Trattato CE quanto del regolamento n. 1251/70. Essi precisano che se il sig. Givane, lasciando definitivamente l'India, avesse considerato l'ipotesi di un decesso per cause naturali nei due anni successivi e fosse stato a conoscenza della possibilità che venisse applicata un'interpretazione come quella accolta dal Secretary of State, sarebbe stato dissuaso dall'esercizio del proprio diritto di libera circolazione in considerazione delle ripercussioni negative che ne sarebbero derivate al benessere dei propri familiari.
21 I ricorrenti nella causa principale riconoscono tuttavia che, nel caso in cui i due anni di residenza ininterrotta abbiano preceduto un periodo di assenza del lavoratore dallo Stato membro ospitante superiore a tre mesi, tale assenza deve essere soggetta ad una qualche limitazione, dettata da criteri di ragionevolezza e da considerazioni di proporzionalità.
22 I governi del Regno Unito e tedesco, nonché la Commissione, ritengono che l'art. 3, n. 2, primo trattino, del regolamento n. 1251/70 debba essere interpretato nel senso che il periodo di due anni di residenza ininterrotta deve essere immediatamente precedente il decesso del lavoratore.
23 I detti governi si fondano al riguardo sul tenore letterale dell'art. 3, n. 2, primo trattino, del regolamento n. 1251/70, segnatamente sulla locuzione «al momento del decesso» e «risieduto ininterrottamente». Il soggiorno ininterrotto inizierebbe nel momento in cui il lavoratore fa ingresso nel territorio dello Stato membro interessato e terminerebbe, ai sensi dell'art. 4 del regolamento medesimo, quando il lavoratore si assenta per un periodo superiore a tre mesi. Il governo del Regno Unito ritiene tale interpretazione avvalorata dalle versioni francese («depuis au moins 2 années») e tedesca («seit mindestens 2 Jahren») della disposizione stessa. Peraltro, il governo tedesco rileva che il termine «ininterrotto» è utilizzato in altri contesti del regolamento n. 1251/70, in particolare all'art. 2, n. 1, lett. a) e b), disposizioni in cui farebbe riferimento a durate minime di soggiorno collocate immediatamente prima del fatto generatore.
24 I detti governi si richiamano parimenti agli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1251/70, il quale sarebbe diretto a garantire che il diritto di rimanere nello Stato membro ospitante, di cui all'art. 48, n. 3, lett. b), del Trattato CE, possa essere esercitato solamente quando gli interessati abbiano instaurato un legame sostanziale con lo Stato stesso, ivi realizzando una sorta di «radicamento». A parere dei detti governi, la necessità di una determinata stabilità del soggiorno si tradurrebbe, nella specie, nella condizione, al momento del decesso del lavoratore, di un soggiorno ininterrotto non inferiore ai due anni nel territorio dello Stato membro di cui trattasi.
25 I governi tedesco e del Regno Unito ritengono, inoltre, che l'interpretazione dei ricorrenti nella causa principale introdurrebbe criteri supplementari e incerti che non risulterebbero dal regolamento n. 1251/70.
26 La Commissione ritiene del tutto possibile interpretare l'art. 3, n. 2, del regolamento n. 1251/70 nell'uno o nell'altro senso senza stravolgere il tenore di tale disposizione. Essa sostiene che, in considerazione delle versioni inglese, spagnola, portoghese e svedese della disposizione stessa, si può ritenere del tutto sufficiente, affinché sorga il diritto di residenza, che il lavoratore abbia risieduto nel territorio dello Stato membro ospitante ininterrottamente per un periodo di due anni in un'epoca qualsiasi rispetto alla data del suo decesso, mentre le versioni tedesca, francese e italiana implicherebbero che il periodo di residenza debba essere in corso al momento del decesso del lavoratore. Secondo la Commissione, solamente quest'ultimo gruppo di versioni linguistiche esaminate risulterebbe compatibile con tutte le versioni linguistiche del regolamento n. 1251/70. Tali versioni dovrebbero conseguentemente prevalere al fine di assicurare un'uniformità di interpretazione della disposizione di cui trattasi.
27 Secondo la Commissione, tale interpretazione verrebbe parimenti avvalorata dal fatto che il periodo di due anni sarebbe espressamente connesso alla situazione del lavoratore «al momento del decesso». Qualora il periodo di due anni avesse potuto terminare in un momento qualsiasi del passato del lavoratore medesimo, sarebbe stato superfluo stabilire una connessione con il momento del decesso, essendo ovvio che il periodo di residenza di un lavoratore deceduto non può andare oltre la data del decesso.
28 La Commissione sostiene inoltre che, anche qualora il periodo di residenza di due anni non dovesse precedere immediatamente il decesso del lavoratore, l'art. 3, n. 2, del regolamento n. 1251/70 non risulterebbe di alcuna utilità ai ricorrenti nella causa principale. La Commissione rileva, al riguardo, che il n. 1 di tale disposizione fa espresso riferimento ai familiari di un lavoratore «con esso residenti nel territorio di uno Stato membro». L'intento del legislatore comunitario sarebbe consistito nel garantire che i familiari stessi abbiano instaurato un legame sufficiente con lo Stato membro ospitante prima che venga loro riconosciuto il diritto di soggiornarvi continuativamente.
La soluzione della Corte
29 Si deve ricordare, in limine, che, nell'ambito della libera circolazione dei lavoratori, l'art. 48, n. 3, lett. b), del Trattato CE riconosce ai cittadini degli Stati membri il diritto di rimanere nel territorio di uno Stato membro dopo avervi svolto attività di lavoro dipendente, alle condizioni che costituiranno oggetto di regolamenti di applicazione stabiliti dalla Commissione. I requisiti relativi all'acquisizione del diritto del lavoratore di rimanere nello Stato membro ospitante sono indicate all'art. 2 del regolamento n. 1251/70. Il requisito fondamentale ai fini dell'acquisizione di tale diritto consiste, nel caso normale di cui all'art. 2, n. 1, lett. a), in un certo radicamento nello Stato membro ospitante, il quale si traduce in un periodo di tre anni di residenza ininterrotta ed in un periodo di occupazione di dodici mesi precedente il pensionamento per raggiungimento dei limiti di età previsti dalla normativa dello Stato medesimo ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia.
30 Il diritto di rimanere nello Stato ospitante, riconosciuto ai familiari di un lavoratore, discende dai diritti che l'art. 48 del Trattato CE attribuisce al lavoratore stesso. Infatti, l'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1251/70 precisa che i familiari del lavoratore con esso residenti nel territorio di uno Stato membro hanno il diritto di rimanere a titolo permanente nel territorio del medesimo qualora il lavoratore abbia acquisito, a norma dell'art. 2, il diritto di rimanere nel territorio dello Stato stesso.
31 Il decesso del lavoratore trasforma il diritto di rimanere dei familiari in un diritto autonomo. L'art. 3, n. 2, del regolamento n. 1251/70 prevede che, qualora il lavoratore sia deceduto nel corso della propria attività lavorativa e prima di aver acquisito il diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro ospitante ai sensi dell'art. 2 del detto regolamento, i suoi familiari hanno il diritto di rimanervi a titolo permanente a condizione che il lavoratore, al momento del decesso, abbia risieduto ininterrottamente nel territorio di tale Stato membro da almeno due anni.
32 Nella causa principale il regolamento n. 1251/70 trova quindi applicazione nei confronti del sig. Givane, avendo questi risieduto nel Regno Unito in qualità di lavoratore ai sensi sia dell'art. 48 del Trattato CE sia del regolamento n. 1251/70.
33 Non è stato contestato dinanzi alla Corte che i ricorrenti nella causa principale siano familiari del sig. Givane ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 1251/70, in combinato disposto con l'art. 10 del regolamento n. 1612/68.
34 Ai fini della soluzione della prima questione, occorre anzitutto esaminare il tenore letterale dell'art. 3, n. 2, primo trattino, del regolamento n. 1251/70 e, in particolare, la locuzione «da almeno due anni» ivi contenuta. Si deve rilevare che le parti nella causa principale giungono, per quanto riguarda l'interpretazione letterale di tale disposizione, a conclusioni opposte.
35 Si deve rilevare, in proposito, che, se è pur vero che il tenore dell'art. 3, n. 2, primo trattino, del regolamento n. 1251/70 nelle versioni francese («depuis au moins 2 années»), tedesca («seit mindestens 2 Jahren») e italiana («da almeno 2 anni»), vale a dire la maggior parte delle versioni linguistiche esistenti alla data dell'emanazione del regolamento stesso, implica che il periodo di residenza ininterrotta di due anni debba proseguire sino alla data del decesso del lavoratore, il tenore delle altre versioni linguistiche di tale disposizione è più vago. Le versioni spagnola («un minimo de dos años»), danese («i mindst 2 aar»), greca (« o oov »), inglese («for at least two years»), olandese («gedurende ten minste 2 jaren»), portoghese («pelo menos 2 anos»), finlandese («vähintään kaksi vuotta») e svedese («under minst två år») appaiono piuttosto neutre quanto al nesso cronologico tra la residenza ininterrotta di due anni e la data del decesso del lavoratore.
36 Si deve ricordare che, come affermato dalla Corte nella sentenza 2 aprile 1998, causa C-296/95, EMU Tabac e a. (Racc. pag. I-1605, punto 36), a tutte le versioni linguistiche va riconosciuto, in via di principio, lo stesso valore, che non può variare in rapporto al numero dei cittadini degli Stati membri in cui è parlata una certa lingua.
37 Secondo costante giurisprudenza, le varie versioni linguistiche di una disposizione comunitaria vanno interpretate in modo uniforme e pertanto, in caso di divergenza fra le versioni stesse, la disposizione in parola dev'essere interpretata in funzione dell'economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte (v. sentenze 27 ottobre 1977, causa 30/77, Bouchereau, Racc. pag. 1999, punto 14; 7 dicembre 1995, causa C-449/93, Rockfon, Racc. pag. I-4291, punto 28; 17 dicembre 1998, causa C-236/97, Codan, Racc. pag. I-8679, punto 28, e 13 aprile 2000, causa C-420/98, W.N., Racc. pag. I-2847, punto 21).
38 L'interpretazione letterale della locuzione «da almeno 2 anni», di cui all'art. 3, n. 2, primo trattino, del regolamento n. 1251/70, non è idonea a risolvere in termini univoci la questione sottoposta, ragion per cui occorre ricollocare tale nozione nel suo contesto ed interpretarla in funzione della ratio e della finalità della disposizione di cui trattasi.
39 Si deve necessariamente rilevare che l'interpretazione secondo cui il periodo di due anni deve essere immediatamente precedente il decesso del lavoratore appare avvalorata dall'economia generale dell'art. 3 del regolamento n. 1251/70 in combinato disposto con il successivo art. 4, n. 1.
40 In primo luogo, tale periodo di due anni è espressamente collegato alla locuzione «al momento del decesso». Se tale periodo potesse cessare in un qualsiasi momento del lasso di tempo trascorso dal lavoratore nello Stato membro ospitante, sarebbe stato superfluo operare una siffatta connessione con il detto momento.
41 In secondo luogo, il menzionato periodo di due anni deve essere «ininterrotto». Ai sensi dell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1251/70, ai fini della continuità della residenza di cui al precedente art. 3, n. 2, primo trattino, restano irrilevanti assenze temporanee del lavoratore non superiori, complessivamente, a tre mesi all'anno. Risulta, a contrario, che assenze più lunghe producono l'effetto di interrompere il periodo di residenza ininterrotta.
42 In terzo luogo, all'art. 2, n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 1251/70, il termine «ininterrotto» fa parimenti riferimento ad una durata minima di soggiorno collocata immediatamente prima dell'evento generatore del diritto del lavoratore a rimanere nel territorio dello Stato membro ospitante.
43 Si deve inoltre rilevare che il termine di due anni previsto dall'art. 5, n. 1, del regolamento n. 1251/70 non è pertinente nella specie. Tale disposizione si limita, infatti, a prevedere il periodo durante il quale l'interessato deve provvedere a richiedere il beneficio del diritto di rimanere a tempo indeterminato nello Stato membro ospitante rispetto al momento in cui tale diritto è sorto. Si tratta, in realtà, di un termine di prescrizione. Va rilevato, del resto, che, almeno per quanto attiene al periodo precedente il decesso del sig. Givane, il diritto di rimanere a tempo indefinito nel Regno Unito non è sorto né in capo al medesimo né in capo ai ricorrenti nella causa principale.
44 L'interpretazione secondo cui il periodo di due anni dev'essere immediatamente precedente il decesso del lavoratore è parimenti compatibile con gli obiettivi dell'art. 48 del Trattato CE e del regolamento n. 1251/70.
45 Si deve rilevare che tali disposizioni mirano a garantire la libera circolazione dei lavoratori consentendo loro il ricongiungimento da parte dei familiari. Come rammentato dalla Corte nella propria giurisprudenza, il legislatore comunitario ha riconosciuto l'importanza di garantire la tutela della vita familiare ai cittadini degli Stati membri ed il diritto di soggiorno dei familiari (v. in tal senso, in particolare, sentenza 11 luglio 2002, causa C-60/00, Carpenter, Racc. pag. I-6279, punto 38). Riconoscere, in linea di principio, ai familiari di un lavoratore, in caso di decesso prematuro di quest'ultimo, il diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro ospitante, risponde all'interesse del lavoratore stesso e della sua famiglia.
46 L'esercizio del diritto di soggiorno è tuttavia soggetto alle limitazioni e alle condizioni previste dal Trattato CE nonché dalle relative disposizioni di attuazione. Ai fini del mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari di un lavoratore deceduto nel corso della propria vita lavorativa, l'art. 3, n. 2, primo trattino, del regolamento n. 1251/70 prevede che il lavoratore al momento del decesso abbia ininterrottamente risieduto nel territorio dello Stato membro ospitante da almeno due anni. Tale requisito è diretto a realizzare un collegamento sostanziale fra tale Stato, da un lato, ed il lavoratore e i suoi familiari, dall'altro, nonché a garantire un determinato livello di integrazione dei familiari stessi nel tessuto sociale di cui trattasi.
47 Infatti, la sussistenza di un collegamento sostanziale tra lo Stato membro ospitante e il lavoratore interessato non potrebbe essere garantita se il diritto di rimanere nel territorio di uno Stato membro, di cui all'art. 3, n. 2, primo trattino, del regolamento n. 1251/70, venisse acquisito per effetto di un periodo di soggiorno di almeno due anni nello Stato medesimo trascorso in un momento qualsiasi della vita del lavoratore stesso, anche in un lontano passato.
48 Risolvere tale problema nel senso proposto dai ricorrenti nella causa principale (v. supra, punto 21), ovverosia che l'uscita del lavoratore dallo Stato membro ospitante per un periodo superiore a tre mesi debba essere assoggettata a determinate limitazioni, produrrebbe l'effetto di introdurre nel regolamento n. 1251/70 criteri che non risultano espressamente dalle disposizioni del medesimo. La sussistenza e l'applicazione di tali criteri supplementari, inoltre poco chiari, potrebbero essere fonte di incertezza riguardo alla posizione giuridica dei lavoratori e dei rispettivi familiari, laddove il detto regolamento deve consentire di individuare e stabilire con certezza i loro diritti.
49 Si deve aggiungere che, ove il legislatore comunitario avesse inteso che fossero presi in considerazione periodi di residenza più lontani rispetto alla data del decesso del lavoratore, avrebbe dovuto essere a tal fine introdotto, nella lettera del regolamento n. 1251/70, una delimitazione nel tempo espressa al riguardo nonché requisiti relativi ai familiari del lavoratore interessato, quali la data del matrimonio del medesimo. Si deve del resto rilevare che dagli atti di causa risulta come i ricorrenti nella causa principale non avessero risieduto con il sig. Givane durante il suo primo periodo di occupazione e di residenza di quasi tre anni nel Regno Unito.
50 Alla luce delle suesposte considerazioni, la prima questione dev'essere risolta nel senso che l'art. 3, n. 2, primo trattino, del regolamento n. 1251/70 dev'essere interpretato nel senso che il periodo di due anni di residenza ininterrotta previsto da tale disposizione deve essere immediatamente precedente il decesso del lavoratore.
51 In considerazione della soluzione della prima questione, non occorre procedere alla soluzione della seconda, terza, quarta e quinta questione pregiudiziale.
Sulle spese
52 Le spese sostenute dai governi del Regno Unito e tedesco, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall'Immigration Appeal Tribunal con ordinanza 28 aprile 2000, dichiara:
L'art. 3, n. 2, primo trattino, del regolamento (CEE) della Commissione 29 giugno 1970, n. 1251, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere nel territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego, dev'essere interpretato nel senso che il periodo di due anni di residenza ininterrotta previsto da tale disposizione dev'essere immediatamente precedente il decesso del lavoratore.