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Document 61997CJ0042

Sentenza della Corte del 23 febbraio 1999.
Parlamento europeo contro Consiglio dell'Unione europea.
Decisione del Consiglio 96/664/CE - Promozione della diversità linguistica della Comunità nella società dell'informazione - Fondamento giuridico.
Causa C-42/97.

Raccolta della Giurisprudenza 1999 I-00869

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1999:81

61997J0042

Sentenza della Corte del 23 febbraio 1999. - Parlamento europeo contro Consiglio dell'Unione europea. - Decisione del Consiglio 96/664/CE - Promozione della diversità linguistica della Comunità nella società dell'informazione - Fondamento giuridico. - Causa C-42/97.

raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-00869


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Industria - Azioni necessarie ad assicurare la competitività dell'industria - Decisione del Consiglio relativa all'adozione di un programma pluriennale per promuovere la diversità linguistica della Comunità nella società dell'informazione - Base giuridica - Art. 130 del Trattato - Effetti accessori o secondari sulla cultura - Irrilevanza

(Trattato CE, artt. 128 e 130; decisione del Consiglio 96/664/CE)

Massima


Il Consiglio ha potuto validamente adottare la decisione 96/664, relativa all'adozione di un programma pluriennale per la promozione della diversità linguistica della Comunità nella società dell'informazione, sul solo fondamento dell'art. 130 del Trattato, disposizione che consente alla Comunità di adottare misure specifiche destinate a sostenere le azioni condotte negli Stati membri al fine di assicurare la competitività dell'industria della Comunità.

A tale riguardo la formulazione del titolo di un atto non può di per sé determinarne il fondamento giuridico e, nella fattispecie, l'espressione «per la promozione della diversità linguistica», che figura nel titolo della decisione, non può essere isolata dall'atto considerato nel suo insieme e interpretata autonomamente. Ora, non risulta dal fine e dal contenuto di tale decisione che essa riguarda, in maniera indissociabile, al tempo stesso l'industria e la cultura. Anche se non è contestato che il programma di cui trattasi avrà effetti benefici sulla diffusione delle opere culturali, in particolare migliorando gli strumenti disponibili per i lavori di traduzione, si tratta tuttavia solo di effetti indiretti e accessori rispetto agli effetti diretti richiesti che sono di natura economica, i quali non giustificano che la decisione sia basata anche sull'art. 128 del Trattato.

Una tale interpretazione è del resto compatibile con la lettera stessa dell'art. 128, n. 4, del Trattato, secondo cui la Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge ai sensi di altre disposizioni del Trattato. Risulta infatti da questa disposizione che le descrizioni degli aspetti culturali di un'azione comunitaria non comportano necessariamente il ricorso all'art. 128 come fondamento giuridico, allorché la cultura non costituisce una componente essenziale e indissociabile dall'altra componente sulla quale è basata l'azione di cui trattasi, ma è solo ad essa accessoria o secondaria.

Parti


Nella causa C-42/97,

Parlamento europeo, rappresentato dai signori Johann Schoo, capodivisione presso il servizio giuridico, e Norbert Lorenz, membro dello stesso servizio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,$

ricorrente,

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai signori Bjarne Hoff-Nielsen, capodivisione presso il servizio giuridico, e Frédéric Anton, membro dello stesso servizio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Alessandro Morbilli, direttore generale della direzione «Affari giuridici» della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,$

convenuto,

avente ad oggetto l'annullamento della decisione del Consiglio 21 novembre 1996, 96/664/CE, riguardante l'adozione di un programma pluriennale per la promozione della diversità linguistica della Comunità nella società dell'informazione (GU L 306, pag. 40),

LA CORTE,

composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente della Quarta e Sesta Sezione facente funzione di presidente, G. Hirsch e P. Jann, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, J.L. Murray, L. Sevón (relatore), M. Wathelet, R. Schintgen e K.M. Ioannou, giudici,

avvocato generale: A. La Pergola

cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 17 marzo 1998,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 5 maggio 1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 31 gennaio 1997, il Parlamento europeo ha chiesto, ai sensi dell'art. 173, terzo comma, del Trattato CE, l'annullamento della decisione del Consiglio 21 novembre 1996, 96/664/CE, riguardante l'adozione di un programma pluriennale per la promozione della diversità linguistica della Comunità nella società dell'informazione (GU L 306, pag. 40; in prosieguo: la «decisione controversa»), in quanto questa decisione, oltre all'art. 130 del Trattato CE, avrebbe dovuto avere come fondamento giuridico anche l'art. 128 dello stesso Trattato.

2 L'art. 128 del Trattato stabilisce:

«1. La Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.

2. L'azione della Comunità è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori:

- miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei;

- conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea;

- scambi culturali non commerciali;

- creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.

(...)

4. La Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge ai sensi di altre disposizioni del presente trattato.

5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, il Consiglio adotta:

- deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato delle regioni, azioni d'incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Il Consiglio delibera all'unanimità durante tutta la procedura di cui all'articolo 189 B;

- deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, raccomandazioni».

3 L'art. 130, nn. 1 e 3, del Trattato prevede:

«1. La Comunità e gli Stati membri provvedono affinché siano assicurate le condizioni necessarie alla competitività dell'industria della Comunità.

A tal fine, nell'ambito di un sistema di mercati aperti e concorrenziali, la loro azione è intesa:

- ad accelerare l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali;

- a promuovere un ambiente favorevole all'iniziativa ed allo sviluppo delle imprese di tutta la Comunità, segnatamente delle piccole e medie imprese;

- a promuovere un ambiente favorevole alla cooperazione tra imprese;

- a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d'innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico.

(...)

3. La Comunità contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 attraverso politiche ed azioni da essa attuate ai sensi di altre disposizioni del presente trattato. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, può decidere misure specifiche, destinate a sostenere le azioni svolte negli Stati membri al fine di realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 1.

Il presente titolo non costituisce una base per l'introduzione da parte della Comunità di qualsivoglia misura che possa comportare distorsioni di concorrenza».

4 I primi tre `considerando' della decisione controversa sono così formulati:

«considerando che l'avvento della società dell'informazione apre all'industria, e in particolare all'industria del settore linguistico, nuove prospettive per la comunicazione e per gli scambi sui mercati europei e mondiali, caratterizzati da una grande diversità linguistica e culturale;

considerando che l'industria e tutti gli altri operatori interessati devono elaborare soluzioni specifiche e adeguate per sormontare le barriere linguistiche se vogliono beneficiare pienamente dei vantaggi del mercato interno e restare concorrenziali sui mercati mondiali;

considerando che il settore privato in questo campo è costituito principalmente di piccole e medie imprese (PMI) , le quali incontrano notevoli difficoltà nel rivolgersi ai vari mercati nelle differenti lingue e devono pertanto essere sostenute, soprattutto se si tiene conto della loro capacità di offrire occupazione».

5 Inoltre nel quarto `considerando' si rileva la necessità di stimolare l'uso delle tecnologie, degli strumenti e dei metodi che riducono il costo del trasferimento dell'informazione tra persone.

6 Il sesto `considerando' indica che l'avvento della società dell'informazione potrebbe permettere ai cittadini europei un più ampio accesso all'informazione e offrire loro un'eccezionale opportunità di beneficiare della ricchezza e della diversità culturali e linguistiche dell'Europa.

7 Il settimo `considerando', dal canto suo, precisa «che le politiche in materia linguistica sono di competenza degli Stati membri, nel rispetto del diritto comunitario; che, tuttavia, la promozione dello sviluppo degli strumenti di trattamento della lingua e della loro utilizzazione è un settore d'attività in cui è necessaria un'azione comunitaria per permettere la realizzazione di sostanziali economie di scala e la coesione tra le diverse zone linguistiche; che le azioni da svolgere sul piano comunitario devono essere proporzionate agli obiettivi da raggiungere e riguardare soltanto i campi che si prestano alla realizzazione di un valore aggiunto per la Comunità».

8 Gli altri `considerando' fanno riferimento in particolare:

- alla necessità, per la Comunità, di tener conto degli aspetti culturali e linguistici della società dell'informazione (nono `considerando');

- al fatto che è essenziale offrire ai cittadini un equo accesso all'informazione (undicesimo `considerando');

- al fatto che le lingue che rimangono fuori dalla società dell'informazione correrebbero il rischio di una più o meno rapida emarginazione (dodicesimo `considerando').

9 L'art. 1, primo comma, della decisione controversa stabilisce:

«E' adottato un programma comunitario le cui finalità sono:

- accrescere all'interno della Comunità la conoscenza di servizi multilingui che si avvalgono di tecnologie, risorse e standard linguistici e promuoverne la fornitura;

- creare condizioni favorevoli allo sviluppo delle industrie nel settore linguistico;

- ridurre i costi del trasferimento delle informazioni tra le lingue, in particolare nell'interesse delle PMI;

- contribuire alla promozione della diversità linguistica della Comunità».

10 Ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lett. b), della decisione controversa, si intende per «"industrie del settore linguistico": le società, istituzioni e operatori professionali che forniscono o permettono la fornitura di servizi mono o multilingui in settori quali il reperimento delle informazioni, la traduzione, l'ingegneria linguistica e i dizionari elettronici».

11 L'art. 2, primo comma, della decisione controversa prevede:

«Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 sono intraprese, secondo le linee d'azione di cui all'allegato I e le modalità di attuazione del programma specificate nell'allegato III, le seguenti azioni:

- sostegno alla creazione di una struttura di servizi per le risorse linguistiche e incoraggiamento delle associazioni interessate a tale creazione;

- incentivazione dell'uso di tecnologie, risorse e norme linguistiche e della loro integrazione nelle applicazioni informatiche;

- promozione dell'utilizzazione di strumenti linguistici avanzati nel settore pubblico comunitario e degli Stati membri;

- misure di accompagnamento».

12 L'allegato I della decisione controversa descrive quattro linee di azione che corrispondono ai quattro trattini del primo comma dell'art. 2 della decisione.

13 La prima linea d'azione è intitolata «Sostegno alla creazione di una struttura di servizi per le risorse linguistiche e incoraggiamento delle associazioni interessate a tale creazione» ed ha come obiettivo di «sostenere, per tutte le lingue europee, la realizzazione di una infrastruttura europea delle risorse multilingui e di stimolare la creazione di risorse linguistiche elettroniche». Si precisa inoltre che «la maggior parte delle imprese attive nel settore sono PMI, spesso novatrici ed efficienti, ma con mezzi finanziari insufficienti per il livello di investimenti richiesto».

14 La seconda linea d'azione è intitolata «Stimolo all'utilizzazione di tecnologie, risorse e norme linguistiche e della loro integrazione nelle applicazioni informatiche» ed ha come obiettivo «di suscitare una mobilitazione dell'industria del settore linguistico stimolando il trasferimento delle tecnologie e la domanda mediante un numero limitato di progetti dimostrativi a costi ripartiti, capaci di esercitare un effetto catalizzatore in taluni settori chiave».

15 La terza linea d'azione è intitolata «Promozione dell'utilizzazione di strumenti linguistici avanzati nel settore pubblico comunitario e degli Stati membri» ed ha come obiettivo «di promuovere la cooperazione tra le amministrazioni degli Stati membri e le istituzioni comunitarie per ridurre il costo della comunicazione multilingue nel settore pubblico europeo, in particolare centralizzando l'impiego di strumenti linguistici avanzati».

16 La quarta linea d'azione riguarda le misure di accompagnamento, in particolare, la promozione di norme tecniche che rispondano ai bisogni linguistici degli utenti, l'organizzazione della concertazione e del coordinamento tra i principali attori che concorrono allo sviluppo di una società dell'informazione multilingue.

17 L'art. 3 della decisione controversa prevede che una durata triennale del programma a decorrere dal giorno dell'adozione della decisione e stabilisce l'importo del finanziamento del programma da parte della Comunità in 15 milioni di ECU.

18 Ai sensi dell'art. 4, la Commissione è responsabile dell'attuazione del programma e del suo coordinamento con gli altri programmi comunitari.

19 L'art. 6 della decisione controversa prevede:

«1. La Commissione si assicura che le azioni di cui alla presente decisione siano subordinate ad un'effettiva stima preliminare, al controllo e alla successiva valutazione.

2. Durante l'attuazione dei progetti e dopo il loro completamento la Commissione valuta il modo in cui sono stati realizzati nonché l'impatto della loro attuazione onde accertare se gli obiettivi originari sono stati conseguiti.

Nel far ciò la Commissione analizza in particolare in quale misura il gruppo bersaglio delle PMI abbia beneficiato dei progetti realizzati».

20 Dal fascicolo risulta che la Commissione in data 8 novembre 1995 ha presentato al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio riguardante l'adozione di un programma pluriennale per la promozione della diversità linguistica della Comunità nella società dell'informazione (GU 1996, C 364, pag. 5; in prosieguo: il «programma MLIS»). Questa proposta è stata preceduta da una comunicazione intitolata «La società dell'informazione multilingue». Il fondamento giuridico proposto è l'art. 130, n. 3, del Trattato.

21 Adito dal Consiglio per consultazione, il Parlamento si è pronunciato, nella sua risoluzione del 21 giugno 1996 (GU C 198, pag. 248), per il doppio fondamento giuridico degli artt. 128, nn. 1 e 2, e 130, n. 3. Esso ha inoltre proposto diversi emendamenti sottolineando l'aspetto culturale del programma MLIS.

22 Il Parlamento ha proposto in particolare di aggiungere al preambolo della decisione un certo numero di `considerando'. Secondo la proposta del Parlamento, i primi `considerando' della decisione avrebbero dovuto essere così formulati:

«considerando che il mantenimento e la promozione della diversità linguistica europea rientrano nella conservazione e nella salvaguardia del patrimonio culturale ai sensi dell'articolo 128 del trattato;

considerando che, nella società dell'informazione, gli aspetti culturali e sociali rivestono altrettanta importanza degli interessi economici».

23 Il Parlamento ha anche proposto di spostare l'obiettivo inteso a «promuovere la diversità linguistica della Comunità nella società globale dell'informazione» per inserirlo nella prima frase dell'art. 1, cioè al primo posto.

24 Nella sua proposta modificata del 2 ottobre 1996 (GU C 364, pag. 11) la Commissione ha tuttavia mantenuto l'art. 130, n. 3, del Trattato come unico fondamento giuridico dell'atto. Essa ha motivato il rigetto del doppio fondamento giuridico con il fatto che «il principale obiettivo è di incoraggiare azioni industriali intese a fornire servizi multilingui. Questo è sufficiente per scegliere un fondamento giuridico (130). Esistono aspetti o effetti culturali e sociali ma ciò non deve portare ad un doppio fondamento giuridico». Essa ha respinto anche gli emendamenti collegati alla modifica del fondamento giuridico.

25 Poiché il Consiglio ha adottato la decisione controversa sul solo fondamento dell'art. 130 del Trattato, il Parlamento ha introdotto il presente ricorso d'annullamento.

26 Il ricorso del Parlamento è basato sulla considerazione secondo cui la ricchezza linguistica della Comunità fa parte del patrimonio culturale di cui la Comunità ha il compito di assicurare la conservazione e la salvaguardia ai sensi dell'art. 128, n. 2, secondo trattino, del Trattato. Ora, il programma MLIS, mirando alla «promozione della diversità linguistica della Comunità», perseguirebbe un obiettivo culturale e avrebbe dovuto quindi essere adottato anche sulla base di tale art. 128, oltre che del fondamento giuridico preso in considerazione.

27 Più in particolare, il Parlamento rileva che la menzione della «promozione» nel titolo della decisione controversa dimostra che si tratta di un'azione di incentivazione ai sensi dell'art. 128, n. 5, del Trattato, che va ben oltre l'obbligo derivante dal n. 4 dello stesso articolo, che si limita a richiedere che la Comunità tenga conto degli aspetti culturali nelle azioni che svolge ai sensi di altre disposizioni del Trattato.

28 Nell'ambito dell'analisi del fine della decisione controversa, il Parlamento mette in evidenza taluni dei `considerando' di quest'ultima, in particolare il secondo, dal quale risulta che il programma ha come finalità di «sormontare le barriere linguistiche», il nono, in base al quale «la Comunità dovrebbe tener conto degli aspetti culturali e linguistici della società dell'informazione», e il dodicesimo, che precisa che «le lingue che rimangono fuori della società dell'informazione correrebbero il rischio di una più o meno rapida emarginazione». Secondo il Parlamento, la tecnologia, quale è concepita nell'ambito del programma MLIS, non è che uno strumento della cultura, un mezzo che apre l'accesso alla cultura.

29 Per quanto riguarda il contenuto della decisione controversa, il Parlamento constata che l'art. 2, terzo trattino, di quest'ultima riguarda il settore pubblico della Comunità e degli Stati membri e ne deduce che questa partecipazione del settore pubblico oltrepassa il campo d'applicazione dell'art. 130 del Trattato, che riguarda esclusivamente la promozione della competitività delle imprese.

30 Il Consiglio invece, mediante un'analisi della comunicazione della Commissione che ha preceduto il programma MLIS, sostiene che la logica di quest'ultimo è innanzi tutto economica e industriale. L'obiettivo sarebbe di ridurre i costi delle imprese collegati alle traduzioni pur mantenendo la diversità linguistica necessaria per la vitalità dell'industria comunitaria. La diversità linguistica andrebbe a beneficio di tutti i cittadini europei, ma questo aspetto culturale sarebbe solo un'«esternalità» del programma, il cui fine sarebbe industriale.

31 Il Consiglio analizza anche le quattro finalità del programma, di cui sottolinea l'ordine di presentazione all'art. 1 ed il carattere puramente economico e industriale. Per quanto riguarda in particolare la quarta ed ultima finalità («contribuire alla promozione della diversità linguistica della Comunità»), nulla dimostrerebbe che essa sia culturale, separabile e non accessoria. Infatti, nell'ambito del sostegno dell'industria linguistica, la promozione della diversità linguistica potrebbe avere solo un oggetto economico, industriale o commerciale. Anche se si ammettesse che questa finalità fosse culturale, il fatto che essa non abbia costituito oggetto di un articolo distinto e che la modifica proposta dal Parlamento e mirante ad una tale qualificazione sia stata respinta dimostra che essa non è separabile. Infine, anche se si ammettesse che tale finalità fosse separabile, essa sarebbe solo accessoria e non inciderebbe sull'oggetto principale del programma, il che sarebbe dimostrato dal fatto che nemmeno il Consiglio ha accolto l'emendamento proposto dal Parlamento e mirante a far riconoscere agli aspetti culturali e sociali la stessa importanza accordata agli interessi economici.

32 Infine, per quanto riguarda il contenuto della decisione controversa, il Consiglio ritiene che ciascuna delle disposizioni sia direttamente ed esclusivamente collegabile ad una o più azioni di cui all'art. 130, n. 1, del Trattato. Per quanto riguarda in particolare la terza linea d'azione, relativa alla promozione dell'utilizzazione di strumenti linguistici avanzati nel settore pubblico comunitario e degli Stati membri, esso sostiene che quest'ultima mira, conformemente a questa disposizione, a favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo tecnologico, da un lato, nonché ad incoraggiare un ambiente favorevole allo sviluppo delle imprese della Comunità, dall'altro. Pertanto nulla giustificherebbe il ricorso all'art. 128 come fondamento giuridico complementare.

33 Secondo il Consiglio, il programma MLIS non rientrerebbe nei settori di cui all'art. 128, n. 2, del Trattato. I beneficiari diretti del programma non sarebbero operatori culturali quali i romanzieri, gli autori di teatro, i traduttori letterari menzionati dal Consiglio, ma operatori economici o istituzionali. Infine la lingua non sarebbe un elemento della cultura nel contesto della decisione. Gli argomenti del Parlamento sarebbero fondati su una base erronea e su termini isolati dal loro contesto.

34 Nel caso in cui la Corte annullasse la decisione controversa, il Consiglio chiede il mantenimento degli effetti di quest'ultima fino all'adozione di una nuova decisione. Il Parlamento invece chiede di limitare il mantenimento degli effetti alle misure adottate sulla base della decisione controversa prima della data della sentenza nella presente causa. Infatti, il mantenimento degli effetti futuri priverebbe la sentenza della Corte del suo effetto utile e dissuaderebbe la Commissione dal presentare immediatamente una nuova proposta.

Sulla fondatezza del ricorso

35 In via preliminare occorre osservare che non vi è contestazione circa l'art. 130 del Trattato in quanto fondamento giuridico della decisione controversa. Occorre quindi esaminare, nell'ambito del presente ricorso, solo se questa avrebbe dovuto essere basata anche sull'art. 128 del Trattato, oltre che sul fondamento giuridico adottato.

36 Costituisce giurisprudenza costante il fatto che, nell'ambito del sistema di competenze della Comunità, la scelta della base giuridica di un atto deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale. Tra detti elementi figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto (v., in particolare, sentenze 26 marzo 1996, causa C-271/94, Parlamento/Consiglio, Racc. pag. I-1689, punto 14, e 28 maggio 1998, causa C-22/96, Parlamento/Consiglio, Racc. pag. I-3221, punto 23).

37 Occorre rilevare che la formulazione del titolo di un atto non può di per sé determinarne il fondamento giuridico e, nella fattispecie, che l'espressione «per la promozione della diversità linguistica», che figura nel titolo della decisione controversa, non può essere isolata dall'atto considerato nel suo insieme e interpretata autonomamente.

38 Al fine di determinare se fosse richiesto il doppio fondamento giuridico indicato dal Parlamento, occorre esaminare se dal fine e dal contenuto della decisione controversa, quali risultano dalla sua stessa formulazione, derivi che essa riguarda, in maniera indissociabile, al tempo stesso l'industria e la cultura (v., in tal senso, sentenza 11 giugno 1991, causa C-300/89, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I-2867, punto 13).

39 A tale riguardo non è sufficiente che la decisione controversa persegua una doppia finalità o che dall'analisi del suo contenuto risulti l'esistenza di una duplice componente.

40 Infatti, se dall'esame della decisione risulta che la sua componente «industriale» è identificabile come principale o preponderante, mentre la componente «culturale» è solo accessoria, ne deriva che il fondamento giuridico adeguato era unicamente l'art. 130 del Trattato.

41 Una tale interpretazione è compatibile con la lettera stessa dell'art. 128, n. 4, del Trattato, secondo cui la Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge ai sensi di altre disposizioni del Trattato.

42 Risulta infatti da questa disposizione che le descrizioni degli aspetti culturali di un'azione comunitaria non comportano necessariamente il ricorso all'art. 128 come fondamento giuridico, allorché la cultura non costituisce una componente essenziale e indissociabile dall'altra componente sulla quale è basata l'azione di cui trattasi, ma è solo ad essa accessoria o secondaria.

43 E' importante quindi nella fattispecie verificare se la cultura sia una componente essenziale della decisione controversa allo stesso titolo dell'industria, indissociabile da quest'ultima, o se il «centro di gravità» della decisione si trovi nella dimensione industriale dell'azione comunitaria.

44 A tale riguardo occorre constatare innanzi tutto che dalla formulazione della decisione controversa nonché da un certo numero di `considerando' del suo preambolo risulta che i beneficiari direttamente interessati dal programma MLIS sono le imprese. Il primo `considerando' menziona le industrie del settore linguistico, alle quali l'avvento della società dell'informazione apre nuove prospettive, il secondo `considerando' riguarda la situazione dell'industria e di tutti gli altri operatori interessati nel mercato interno e nei mercati mondiali, mentre il terzo `considerando' riguarda il settore privato, cioè essenzialmente piccole e medie imprese, le quali incontrano difficoltà nel sormontare le barriere linguistiche e nel restare concorrenziali quando si rivolgono ai mercati di lingue diverse.

45 Il quarto `considerando' riguarda tuttavia il trasferimento dell'informazione tra persone ed il sesto l'accesso dei cittadini europei all'informazione. Inoltre il decimo e undicesimo `considerando' fanno riferimento ai cittadini europei per esprimere, da un lato, la necessità di fare in modo che essi abbiano pari opportunità di partecipare alla società dell'informazione e, dall'altro, l'importanza di fornire loro l'informazione nella loro lingua.

46 La formulazione generale di questi `considerando' non consente tuttavia di identificare i cittadini come beneficiari direttamente interessati dal programma, così come lo sono gli operatori economici descritti ai primi `considerando'.

47 Infatti, i cittadini sono considerati come beneficiari della diversità linguistica in generale, nel contesto della società dell'informazione. Per contro, gli operatori economici, più in particolare le piccole e medie imprese, sono considerati come beneficiari delle azioni concrete che saranno svolte in conformità alle linee d'azione del programma previsto dalla decisione.

48 La conclusione che si trae dalla lettura di questi `considerando', secondo cui le piccole e medie imprese sono considerate come i principali beneficiari della decisione controversa, è corroborata dalla formulazione dell'art. 6, n. 2, secondo comma, di quest'ultima, che le identifica come il «gruppo bersaglio» del programma e impone alla Commissione di esaminare in particolare in quale misura esse abbiano beneficiato dei progetti realizzati, non essendo del resto richiesta alcuna verifica di questo tipo per quanto riguarda i cittadini europei.

49 Inoltre, occorre rilevare che, se taluni dei `considerando' fanno riferimento agli aspetti culturali della società dell'informazione, quali il sesto ed il nono `considerando', risulta tuttavia dalla loro formulazione che essi esprimono constatazioni o intenti generali che non consentono di considerarli come finalità del programma in quanto tali. Il sesto `considerando' infatti non esprime un obiettivo ma constata che l'emergenza della società dell'informazione può offrire ai cittadini un'occasione di accedere alla ricchezza e alla diversità culturali e linguistiche dell'Europa, mentre il nono `considerando' fa presente che «la Comunità dovrebbe tener conto degli aspetti culturali e linguistici della società dell'informazione», il che è solo una ripetizione del contenuto dell'art. 128, n. 4, del Trattato.

50 Per quanto riguarda il rischio di emarginazione delle lingue che resterebbero escluse dalla società dell'informazione, menzionata al dodicesimo `considerando', occorre constatare che questo non esprime un rischio di ordine specificamente culturale. Infatti l'emarginazione delle lingue può essere intesa come la perdita di un elemento del patrimonio culturale, ma anche come la creazione di una disparità di trattamento tra operatori economici della Comunità, più o meno avvantaggiati a seconda che la lingua che essi utilizzano benefici o meno di una diffusione rilevante.

51 L'art. 1 della decisione controversa presenta anche la finalità del programma come una finalità di natura economica. Infatti il secondo e terzo trattino del primo comma menzionano, a titolo degli obiettivi perseguiti, la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo delle industrie nel settore linguistico e la riduzione dei costi del trasferimento dell'informazione per le piccole e medie imprese.

52 Per quanto riguarda l'obiettivo di «contribuire alla promozione della diversità linguistica nella Comunità», espresso all'ultimo trattino dell'art. 1, primo comma, esso non può essere considerato isolatamente, ma deve essere esaminato unitamente agli altri obiettivi enunciati in tale comma.

53 A tale riguardo occorre constatare che esso non esprime una finalità culturale perseguita in quanto tale, ma solo uno degli aspetti del programma il cui carattere principale e preponderante è di ordine industriale. Infatti, la lingua è considerata in tale contesto non come un elemento del patrimonio culturale, ma in quanto oggetto o strumento dell'attività economica.

54 Occorre infine sottolineare che il Consiglio ha rifiutato la proposta del Parlamento di collocare questo obiettivo all'inizio dell'art. 1 della decisione, manifestando così il suo intento di non spostare il «centro di gravità» della decisione, ma di mantenere il suo carattere essenzialmente economico e industriale.

55 Per quanto riguarda il contenuto della decisione controversa, occorre rilevare che le azioni di cui all'art. 2 e le linee di azione di cui all'allegato I riguardano sviluppi di infrastruttura, l'uso di tecnologie e di risorse, la riduzione dei costi mediante la centralizzazione degli strumenti disponibili o la promozione di norme tecniche in materia linguistica.

56 Non si può ritenere che tali azioni abbiano come effetto diretto di migliorare la diffusione della cultura, di conservare o salvaguardare un patrimonio culturale di rilevanza europea o di incentivare la creazione artistica e letteraria ai sensi dell'art. 128, n. 2, del Trattato.

57 Anzi, queste azioni hanno per effetto principale di evitare che delle imprese spariscano dal mercato o siano pregiudicate nella loro competitività a causa dei costi della comunicazione connessi alla diversità linguistica.

58 Per quanto riguarda più in particolare la linea d'azione di cui all'art. 2, primo comma, terzo trattino, della decisione controversa, cioè la promozione dell'utilizzazione di strumenti linguistici avanzati nel settore pubblico comunitario e degli Stati membri, occorre osservare che, in conformità del diciassettesimo `considerando', essa mira a ridurre il costo dello sviluppo e dell'utilizzo degli strumenti linguistici. Essa è anche giustificata dal «ruolo catalizzatore svolto dal settore pubblico ai fini di una più rapida ed estesa adozione di norme comuni» e dall'intento di incoraggiare la convergenza per quanto riguarda l'evoluzione futura degli strumenti linguistici indicati al punto 3 dell'allegato I della decisione.

59 Non si può concludere dall'esame dei suddetti elementi che questa linea d'azione abbia un carattere specificamente culturale. Anzi, considerata unitamente alle altre linee d'azione, essa va vista come uno degli elementi di un programma globale che mira innanzi tutto alla razionalizzazione dello sviluppo degli strumenti linguistici ed all'attuazione rapida di infrastrutture multilingui.

60 Anche se una tale linea d'azione riguarda il settore pubblico, non si può contestare che essa rientra in maniera preponderante negli obiettivi di cui all'art. 130, n. 1, del Trattato, che si tratti di accelerare l'adattamento dell'industria alle trasformazioni culturali, di promuovere un ambiente favorevole all'iniziativa e allo sviluppo delle imprese della Comunità o dell'obiettivo di «favorire un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche di innovazione, di ricerca o di sviluppo tecnologico».

61 Da questa analisi risulta che l'oggetto del programma, cioè la promozione della diversità linguistica, è considerato un elemento di natura essenzialmente economica ed accessoriamente come veicolo della cultura o come elemento di cultura in quanto tale.

62 Non è infatti contestato che il programma avrà effetti benefici sulla diffusione delle opere culturali, in particolare migliorando gli strumenti disponibili per i lavori di traduzione. Il Consiglio ne ha giustamente tenuto conto, conformemente all'art. 128, n. 4, del Trattato, ed ha menzionato questi effetti sulla cultura in taluni dei `considerando' della decisione controversa.

63 Si tratta tuttavia solo di effetti indiretti e accessori rispetto agli effetti diretti voluti che sono di natura economica, i quali non giustificano che la decisione sia basata anche sull'art. 128 del Trattato.

64 In conclusione, da tutta la decisione controversa, in particolare dagli obiettivi enunciati nei `considerando' e all'art. 1, nonché dalle azioni considerate all'art. 2 e all'allegato I risulta che essa è stata giustamente basata unicamente sull'art. 130 del Trattato.

65 Il ricorso quindi va respinto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

66 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Il Consiglio ha concluso per la condanna del Parlamento alle spese. Poiché quest'ultimo è risultato soccombente nei suoi motivi occorre condannarlo alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) Il Parlamento europeo è condannato alle spese.

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