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Document 61993CJ0367
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 11 August 1995. # F. G. Roders BV and others v Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen. # References for a preliminary ruling: Tariefcommissie - Netherlands. # Excise duties on wine - Discriminatory internal taxation - Benelux system. # Joined cases C-367/93 to C-377/93.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'11 agosto 1995.
F.G. Roders BV e altri contro Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen.
Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Tariefcommissie - Paesi Bassi.
Accise sul vino - Tributi interni discriminatori - Regime Benelux.
Cause riunite C-367/93 a C-377/93.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'11 agosto 1995.
F.G. Roders BV e altri contro Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen.
Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Tariefcommissie - Paesi Bassi.
Accise sul vino - Tributi interni discriminatori - Regime Benelux.
Cause riunite C-367/93 a C-377/93.
Raccolta della Giurisprudenza 1995 I-02229
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1995:261
SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DELL'11 AGOSTO 1995. - F. G. RODERS BV E ALTRI CONTRO INSPECTEUR DER INVOERRECHTEN EN ACCIJNZEN. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TARIEFCOMMISSIE - PAESI BASSI. - ACCISE SUL VINO - TRIBUTI INTERNI DISCRIMINATORI - REGIME BENELUX. - CAUSE RIUNITE C-367/93 A C-377/93.
raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-02229
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Disposizioni fiscali ° Tributi interni ° Disposizioni del Trattato ° Applicazione al territorio degli Stati del Benelux ° Vini di frutta o di uva prodotti in tali Stati ° Prodotti nazionali ai sensi dell' art. 95 ° Regime tributario che attribuisce un trattamento di favore ai vini di uva prodotti in Lussemburgo ° Ammissibilità ° Regime tributario che attribuisce un trattamento di favore ai vini di frutta prodotti in uno degli Stati del Benelux ° Divieto ° Giustificazione ° Normativa necessaria al funzionamento del regime Benelux ° Mancanza
(Trattato CEE, artt. 95 e 233; protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo, art. 1, n. 1, secondo comma; regolamento del Consiglio n. 541/70, art. 2)
2. Disposizioni fiscali ° Tributi interni ° Divieto di discriminazione tra prodotti importati e prodotti nazionali similari ° Prodotti similari ° Nozione ° Interpretazione ° Criteri ° Vini di frutta, da un lato, e vini rossi, sherry, madera, vermut e champagne, dall' altro
(Trattato CEE, art. 95, primo comma)
3. Disposizioni fiscali ° Tributi interni ° Divieto di imposizioni atte a proteggere indirettamente altre produzioni ° Funzione ° Criteri di valutazione ° Disincentivo per il consumo delle merci importate
(Trattato CEE, art. 95, secondo comma)
4. Questioni pregiudiziali ° Interpretazione ° Efficacia nel tempo delle sentenze di interpretazione ° Efficacia retroattiva ° Limitazione da parte della Corte ° Presupposti ° Sentenza che riguarda l' interpretazione dell' art. 95 del Trattato e la sua applicazione nell' ambito del Benelux ° Insussistenza dei presupposti ° Onerosità, per lo Stato membro interessato, delle conseguenze finanziarie della sentenza ° Criterio non determinante
(Trattato CEE, artt. 95 e 177)
5. Disposizioni fiscali ° Tributi interni ° Tributi incompatibili con il diritto comunitario ° Rimborso ° Modalità ° Applicazione del diritto nazionale ° Presupposti ° Presa in considerazione dell' eventuale trasferimento del tributo ° Ammissibilità
(Trattato CEE, art. 95)
1. Nell' ambito dell' applicazione dell' art. 95 del Trattato, per la quale è essenziale la definizione della nozione di "prodotti nazionali", il Belgio, i Paesi Bassi ed il Lussemburgo vanno considerati alla stregua di un territorio unico per quanto riguarda le accise sul vino poiché sono stati unificati aliquote e criteri di applicazione delle accise riscosse nei detti Stati sulle bevande fermentate a base di frutta e sulle bevande fermentate spumanti ed è stata stabilita un' aliquota comune ed un' aliquota aggiuntiva applicabile in Belgio e nei Paesi Bassi, e poiché i medesimi Stati hanno istituito un regime unificato di riscossione delle accise con un meccanismo di compensazione tra le parti.
Ne consegue che tutti i vini di frutta o di uva prodotti negli Stati del Benelux devono essere considerati come prodotti nazionali ai sensi dell' art. 95 del Trattato.
Anche se il trattamento fiscale di favore riservato dagli Stati del Benelux ai vini di uva prodotti nel Lussemburgo rispetto ai vini importati non è, quindi, in contrasto con il Trattato e, segnatamente, con il suo art. 95, vista la deroga di cui all' art. 1, n. 1, secondo comma, del protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo, allegato al Trattato, prorogata con l' art. 2 del regolamento n. 541/70, relativo all' agricoltura del Granducato del Lussemburgo, e con altri regolamenti successivi, gli Stati del Benelux non potevano, su questa base, privilegiare i vini di frutta diversa dall' uva prodotti nel loro territorio a scapito di bevande similari provenienti da un altro Stato membro della Comunità.
Tale discriminazione fiscale dei prodotti importati non può giustificarsi in base all' art. 233 del Trattato, in quanto non può essere considerata necessaria al funzionamento del regime istituito nell' ambito del Benelux. Infatti, uno Stato membro non può avvalersi della detta disposizione per sottrarsi agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 95 quando ciò non sia indispensabile al buon funzionamento del regime Benelux.
2. Per valutare la nozione di similarità ai sensi dell' art. 95, primo comma, del Trattato, nozione cui va data un' interpretazione estensiva, si deve accertare se i prodotti considerati presentino proprietà analoghe e rispondano alle stesse esigenze dei consumatori, e ciò in funzione di un criterio non di rigorosa identità, ma di analogia e di comparabilità nell' utilizzazione. Per quanto riguarda, più in particolare, la valutazione del carattere di similarità tra vini di frutta e vini di uva, occorre prendere in considerazione, in primo luogo, un complesso di caratteristiche obiettive delle due categorie di bevande, quali la loro origine, i loro processi di fabbricazione, le loro qualità organolettiche, in particolare il gusto e la gradazione alcolica e, in secondo luogo, il fatto che le due categorie di bevande possono o meno rispondere alle stesse esigenze dei consumatori.
La Corte ha già stabilito, in base ai detti criteri, che i vini rossi da tavola e i vini di frutta vanno considerati come prodotti similari.
Per quanto riguarda, da un lato, i vini rossi di qualità prodotti in una regione determinata, i vini liquorosi di tipo sherry e madera e il vermut e, dall' altro, lo champagne, spetta al giudice nazionale valutare, alla luce dei criteri sopra menzionati, se prodotti del genere e, rispettivamente, i vini di frutta tranquilli la cui gradazione alcolica non eccede il 15% vol. e i vini di frutta spumanti la cui gradazione alcolica non eccede il 15% vol. siano similari, tenuto conto della circostanza che, per i vini liquorosi, il vermut e lo champagne, si riscontrano differenze sensibili in ordine alle modalità di consumo, alle qualità organolettiche e ai processi di fabbricazione.
3. L' art. 95, secondo comma, del Trattato ha la funzione di inibire qualsiasi forma di protezionismo fiscale indiretto nel caso di prodotti che, senza essere similari, ai sensi del primo comma, a prodotti nazionali, nondimeno si trovino con taluni di essi in un rapporto di concorrenza anche parziale, indiretta o potenziale.
La valutazione della compatibilità di un onere fiscale con la detta disposizione deve avvenire alla luce dell' incidenza di tale onere sul rapporto di concorrenza fra i prodotti di cui trattasi e va quindi stabilito, in particolare, se quest' onere sia o meno tale da influenzare il mercato considerato diminuendo il consumo potenziale dei prodotti importati a vantaggio dei prodotti nazionali concorrenti. A tale riguardo, si deve tener conto della differenza esistente tra i prezzi di vendita dei prodotti di cui trattasi e dell' incidenza di tale differenza sulla scelta del consumatore, nonché dell' evoluzione del consumo degli stessi prodotti.
4. L' interpretazione di una norma di diritto comunitario data dalla Corte nell' esercizio della competenza ad essa attribuita dall' art. 177 del Trattato chiarisce e precisa, quando ve ne sia bisogno, il significato e la portata della norma, quale deve, o avrebbe dovuto, essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne risulta che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa, se, per il resto, sono soddisfatte le condizioni che consentono di portare alla cognizione dei giudici competenti una controversia relativa all' applicazione di detta norma.
Alla luce di tali principi, la limitazione degli effetti di una sentenza interpretativa è assolutamente eccezionale e va presa in considerazione soltanto in presenza di circostanze ben precise, quando vi è un rischio di gravi ripercussioni economiche dovute in particolare all' elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base della normativa ritenuta validamente vigente, e quando risulta che i singoli e le autorità nazionali sono stati indotti ad un comportamento non conforme alla normativa comunitaria in ragione di una obiettiva e rilevante incertezza relativa alla portata delle disposizioni comunitarie, incertezza cui hanno eventualmente contribuito gli stessi comportamenti tenuti da altri Stati membri o dalla Commissione.
Non ricorrono tali presupposti nel caso di una sentenza riguardante il trattamento fiscale differenziato dei vini di frutta nazionali e di prodotti importati similari o concorrenti nonché l' applicazione dell' art. 95 del Trattato nell' ambito del regime Benelux. Infatti, l' interpretazione di tale disposizione, così come la questione della sua applicabilità diretta, costituiscono oggetto di una ormai consolidata, ampia e dettagliata giurisprudenza che non lascia sussistere alcun dubbio circa la portata della stessa, tanto più quando lo Stato membro di cui trattasi è stato oggetto di un procedimento per inadempimento nell' ambito del quale gli è stata contestata l' incompatibilità della sua normativa in materia con l' art. 95.
La limitazione dell' efficacia di una sentenza del genere non può peraltro giustificarsi esclusivamente con le conseguenze finanziarie che potrebbero derivare ad un governo dall' illegittimità di un tributo. In caso contrario, le violazioni di maggiore gravità sarebbero trattate più favorevolmente poiché sono quelle che possono comportare implicazioni finanziarie di maggiore rilevanza per gli Stati membri e la considerazione di soli elementi di questa natura porterebbe ad una sostanziale riduzione della tutela giurisdizionale dei diritti che i contribuenti traggono dalla normativa fiscale comunitaria.
5. Per quanto riguarda il rimborso di tributi nazionali riscossi in violazione dell' art. 95 del Trattato, e sebbene il diritto comunitario non escluda che si tenga conto del fatto che l' onere di tali tributi ha potuto essere trasferito su altri operatori economici o sui consumatori, spetta agli Stati membri garantire il rimborso dei tributi indebitamente riscossi conformemente al loro diritto nazionale, secondo modalità che non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano analoghe impugnazioni di diritto nazionale e che, comunque, non devono rendere praticamente impossibile l' esercizio dei diritti attribuiti dall' ordinamento giuridico comunitario.
Nei procedimenti riuniti da C-367/93 a C-377/93,
aventi ad oggetto undici domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla Tariefcommissie (Paesi Bassi) nelle cause dinanzi ad essa pendenti tra
F.G. Roders BV (C-367/93, C-368/93, C-369/93 e C-370/93)
e
Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen,
tra
RSK Internationale Expeditie- en Vervoeronderneming BV (C-371/93 e C-372/93)
e
Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen,
tra
Damco van Swieten BV (C-373/93 e C-377/93)
e
Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen,
tra
VGL Internationale Expeditie BV (C-374/93 e C-375/93)
e
Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen,
e tra
Zaans Veem BV (C-376/93)
e
Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen,
domande vertenti sull' interpretazione dell' art. 95 del Trattato CEE,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori F.A. Schockweiler, presidente di sezione, P.J.G. Kapteyn, G.F. Mancini, C.N. Kakouris e J.L. Murray (relatore), giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° dal signor H. Bijker, Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen,
° per le società RSK Internationale Expeditie- en Vervoeronderneming BV, Damco van Swieten BV, VGL Internationale Expeditie BV e Zaans Veem BV, dal signor J.G. Olijve, consulente fiscale;
° per il governo olandese, dal signor A. Bos, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
° per il governo portoghese, dai signori Luís Fernandes, direttore del servizio giuridico presso la direzione generale delle Comunità europee del ministero degli Affari esteri, e Angelo Cortesão Seiça Neves, giurista presso la medesima direzione generale, in qualità di agenti;
° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Enrico Traversa e Pieter Van Nuffel, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della F.G. Roders BV, rappresentata dai signori P. Kavelaars, R.J.J.M. Keijsers e H.C. de Bie, consulenti fiscali, della RSK Internationale Expeditie- en Vervoeronderneming BV, della Damco van Swieten BV, della VGL Internationale Expeditie BV e della Zaans Veem BV, del governo olandese, rappresentato dal signor J.W. de Zwaan, consigliere giuridico aggiunto presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo portoghese e della Commissione all' udienza dell' 8 dicembre 1994,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 19 gennaio 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con undici ordinanze 7 luglio 1993, pervenute in cancelleria il 30 luglio successivo, la Tariefcommissie ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione dell' art. 95 del medesimo Trattato.
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di controversie sorte tra alcuni importatori di bevande alcoliche e l' ufficio dell' Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen (ispettore per i dazi doganali e le accise) di Amsterdam, relative alle accise sul vino e alle accise speciali sul vino riscosse su vini importati da altri Stati membri.
3 In forza della convenzione di unificazione delle accise e dei contributi per la garanzia dei prodotti in metallo prezioso (Staatsblad 1951, 215, in prosieguo: la "convenzione di unificazione"), conclusa tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi il 18 febbraio 1950, le aliquote ed i criteri di applicazione delle accise sulle bevande fermentate a base di frutta e sulle bevande fermentate spumanti sono stati unificati. Infatti, gli artt. 9, 9 bis e 10 della convenzione d' unificazione, quali risultano dal sesto protocollo del 26 gennaio 1976 (Tractatenblad 1976, 46) prevedono un' accisa comune per i tre Stati e un' accisa aggiuntiva riscossa nei Paesi Bassi e in Belgio sia alla produzione sia all' importazione. Ai sensi dell' art. 18 della medesima convenzione, vengono adottati nei Paesi Bassi e nell' Unione economica belgo-lussemburghese provvedimenti che garantiscono l' unificazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative alla riscossione delle accise per le quali è previsto un regime comune. Ai sensi dell' art. 19, n. 2, le accise riscosse da una delle parti contraenti su merci soggette ad un regime comune di accise, che vengono spedite dal suo territorio a quello dell' altra parte contraente, competono a quest' ultima. Le compensazioni tra le parti sono effettuate in base a disposizioni stabilite dai ministri competenti.
4 In conformità di tali disposizioni, le accise comuni sui prodotti importati da altri Stati potevano essere riscosse, a seconda del punto di ingresso nel territorio del Benelux, dalle autorità doganali competenti per territorio. Un calcolo delle accise riscosse secondo tali modalità veniva effettuato periodicamente tra le parti.
5 In base all' art. 9 bis, n. 3, della convenzione di unificazione, nella versione figurante nel sesto protocollo, i ministri competenti degli Stati contraenti hanno concordato un' esenzione totale o parziale dalle accise per le bevande fermentate di frutta, diversa dall' uva fresca o secca, fabbricate nel Benelux o importate in tale territorio.
6 I vini d' uva lussemburghesi erano anch' essi esentati dalle accise nell' ambito del Benelux. Tale esenzione era originariamente fondata sull' art. 6 della convenzione di unione economica belgo-lussemburghese del 25 luglio 1921 (Raccolta dei trattati della Società delle Nazioni, 1922, pag. 224). Essa è stata poi ripresa nel trattato che istituisce l' Unione economica Benelux (Raccolta dei trattati delle Nazioni Unite, 381, pag. 165), il quale prevedeva all' art. 80, n. 2, nella versione del sesto protocollo sopra menzionato, che i vini naturali prodotti nel Lussemburgo, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari di tale Stato, con uva fresca raccolta nel suo territorio, non potevano essere assoggettati all' accisa e all' accisa aggiuntiva di cui alla convenzione di unificazione.
7 All' epoca dei fatti in esame nei ricorsi principali, era in vigore il settimo protocollo della convenzione di unificazione del 14 settembre 1984 (Tractatenblad 1984, 122), per quanto riguarda le aliquote delle accise. Le aliquote stabilite figuravano anche nella legge olandese 30 maggio 1963, in materia di accise sulle sostanze alcoliche (Staatsblad 240, in prosieguo: la "legge del 1963"), più volte modificata.
8 La legge del 1963, nel testo in vigore all' epoca dei fatti, distingueva, agli artt. 4 e 5, tra vini tranquilli, da una parte, comprendenti sia i vini di uva con un tenore alcolico non superiore al 22% vol., sia i vini di frutta con un tenore alcolico non superiore di fatto al 15% vol., e, dall' altra, vini spumanti, comprendenti sia i vini spumanti a base di uva sia i vini spumanti a base di frutta diversa dall' uva. I prodotti che non rientrano in tali categorie, in particolare per una gradazione alcolica superiore a quella indicata, sono considerati "sostanze alcoliche" e, come tali, sottoposti ad un' accisa sull' alcool, più elevata.
9 Tutti i vini tranquilli, fabbricati o importati nei Paesi Bassi, sono soggetti, in via di principio, ad un' accisa sul vino e ad un' accisa speciale sul vino (art. 2, nn. 2 e 3, della legge del 1963). Del pari, tutti i vini spumanti sono, in via di principio, soggetti ad un' accisa sui vini spumanti e ad un' accisa speciale sui vini spumanti (art. 2, nn. 4 e 5, della legge del 1963). Tuttavia, in forza degli artt. 85a e 88d della legge del 1963, i vini di frutta tranquilli sono stati esentati dalle accise a condizione che soddisfino alcune prescrizioni in materia di etichettatura e imballaggio. I vini di frutta spumanti sono stati invece assoggettati ad un' accisa di aliquota inferiore rispetto a quella applicata ai vini spumanti di uva. Inoltre, i vini spumanti di uva importati sono stati sottoposti all' accisa sul vino, mentre i vini spumanti di frutta importati ne sono stati esentati.
10 L' 11 gennaio 1991 l' Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen di Amsterdam respingeva undici reclami presentati contro l' applicazione delle accise sul vino e delle accise speciali sul vino riscosse all' atto dell' importazione dagli altri Stati membri dei seguenti prodotti:
° madera, originario del Portogallo, con un tenore alcolico del 18% (causa C-367/93);
° vino rosso, originario della Francia, con un tenore alcolico del 12% (cause C-368/93, C-372/93 e C-375/93);
° champagne, originario della Francia, con un tenore alcolico del 12% (cause C-369/93, C-373/93 e C-377/93);
° vermut, originario dell' Italia, con un tenore alcolico del 13,5% (causa C-370/93);
° sherry, originario della Spagna, con un tenore alcolico del 17% (cause C-371/93, C-374/93 e C-376/93).
Nei reclami proposti, gli importatori, che non avevano potuto fruire delle esenzioni previste per i vini di frutta, hanno fatto valere che la normativa olandese, applicando una tassazione differenziata ai vini di uva e ai vini di frutta, era incompatibile con l' art. 95 del Trattato.
11 Gli importatori hanno proposto ricorso contro ciascuna delle decisioni di rigetto. In questo contesto la Tariefcommissie ha deciso di sospendere i procedimenti ed ha chiesto alla Corte di risolvere le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se sia incompatibile con l' art. 95 del Trattato la riscossione dell' accisa sul vino di cui trattasi all' importazione nei Paesi Bassi di [prodotto controverso], originario di [Stato membro in causa] con tenore alcolico del [percentuale controversa], tenuto conto in particolare del trattamento del vino di frutta nella disciplina delle accise vigente nei Paesi Bassi all' epoca dei fatti di causa e considerato il fatto che i Paesi Bassi fanno parte del Benelux.
2) In caso di soluzione affermativa della prima questione, quale efficacia nel tempo debba essere attribuita ad una tale decisione".
12 Con ordinanza 6 settembre 1993 la Corte ha disposto, ai sensi dell' art. 43 del regolamento di procedura, la riunione delle cause C-367/93, C-368/93, C-369/93, C-370/93, C-371/93, C-372/93, C-373/93, C-374/93, C-375/93, C-376/93 e C-377/93 ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento e della sentenza.
Sulla prima questione
13 In via preliminare si deve ricordare che, anche se non spetta alla Corte, nell' ambito dell' art. 177 del Trattato, pronunciarsi sulla compatibilità di una normativa nazionale con il diritto comunitario, essa è però competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi di interpretazione del diritto comunitario che possono consentirgli di valutare tale compatibilità ai fini della soluzione della causa di cui è investito (v. in particolare sentenza 8 ottobre 1992, causa C-143/91, Van der Tas, Racc. pag. I-5045, punto 12).
14 Con la prima questione la Corte è chiamata ad interpretare il primo e il secondo comma dell' art. 95 del Trattato CEE. Tali disposizioni prevedono quanto segue:
"Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari.
Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni".
15 Come emerge da una giurisprudenza costante, l' art. 95, nel suo insieme, è inteso a garantire la libera circolazione delle merci fra gli Stati membri in normali condizioni di concorrenza, mediante l' eliminazione di ogni forma di protezione che possa risultare dall' applicazione di tributi interni discriminatori nei confronti delle merci originarie di altri Stati membri. Detta disposizione deve quindi garantire l' assoluta neutralità dei tributi interni riguardo alla concorrenza fra merci nazionali e merci importate (v. sentenza 11 dicembre 1990, causa C-47/88, Commissione/Danimarca, Racc. pag. I-4509, punto 9).
16 Risulta dalle ordinanze di rinvio che il giudice a quo si interroga in particolare sulla nozione di prodotti nazionali che figura nell' art. 95 e, in caso di applicazione del primo comma, sull' eventuale similarità dei prodotti di cui trattasi con i vini di frutta che beneficiano di esenzione. Qualora risultasse che i prodotti controversi non sono similari ai prodotti nazionali, occorrerebbe valutare l' applicabilità del secondo comma dell' art. 95.
Sulla nozione di prodotti nazionali
17 Un elemento essenziale dell' applicazione dell' art. 95 risiede nella definizione della nozione di "prodotti nazionali".
18 Il governo olandese osserva al riguardo che, nel caso di specie, tale definizione dipende dal rapporto esistente tra l' art. 95 e la disciplina Benelux sopra menzionata. Esso ricorda che, ai sensi dell' art. 233 del Trattato, le disposizioni del diritto comunitario non ostano all' esistenza e al perfezionamento dell' unione costituita tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi nella misura in cui gli obiettivi di tale unione non sono raggiunti in applicazione del Trattato. La Corte avrebbe interpretato tale disposizione ravvisandovi lo scopo di evitare che l' applicazione del diritto comunitario abbia l' effetto di disintegrare quell' unione regionale o di impedirne lo sviluppo. L' art. 233 consentirebbe quindi ai tre Stati membri interessati di applicare le norme vigenti nell' ambito della loro unione in deroga alle norme comunitarie, tutte le volte che detta unione precorra l' attuazione del mercato comune (sentenza 16 maggio 1984, causa 105/83, Pakvries, Racc. pag. 2101, punto 11).
19 Il governo olandese sostiene quindi che, visto lo stato di unificazione delle accise cui sono pervenuti il Belgio, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi, questi tre Stati membri vanno considerati come un unico Stato membro ai fini dell' applicazione dell' art. 95 del Trattato. Di conseguenza, vista l' importanza della produzione di vino di frutta e di vino di uva in seno agli Stati del Benelux, il vino di uva andrebbe considerato alla stregua di un prodotto nazionale. Poiché il vino di frutta e il vino di uva sono entrambi prodotti nazionali, non sussisterebbe discriminazione ai sensi dell' art. 95 del Trattato.
20 Si deve constatare, in proposito, che il Belgio, i Paesi Bassi e il Lussemburgo vanno considerati alla stregua di un territorio unico per quanto riguarda le accise sul vino. Infatti, come emerge dai punti 3 e seguenti della presente sentenza, la convenzione di unificazione ha unificato le aliquote ed i criteri di applicazione delle accise sulle bevande fermentate a base di frutta e sulle bevande fermentate spumanti, stabilendo un' aliquota comune ed un' aliquota aggiuntiva applicabile in Belgio e nei Paesi Bassi. Gli Stati del Benelux hanno inoltre istituito un regime unificato di riscossione delle accise con un meccanismo di compensazione tra le parti.
21 Ne consegue che tutti i vini di frutta o di uva prodotti negli Stati del Benelux vanno considerati come prodotti nazionali ai sensi dell' art. 95 del Trattato.
22 Il trattamento fiscale particolare di cui beneficiavano i vini lussemburghesi di uva nel territorio del Benelux, rispetto ai vini importati, non era in contrasto il Trattato. Infatti, in forza dell' art. 1, n. 1, secondo comma, del protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo, allegato al Trattato CEE, il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi applicavano il regime di cui all' art. 6, terzo comma, della convenzione di unione economica belgo-lussemburghese del 25 luglio 1921. Questa deroga è stata prorogata con l' art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1970, n. 541, relativo all' agricoltura del Granducato del Lussemburgo (GU L 68, pag. 3) e con altri regolamenti successivi. Tali esenzioni fiscali sono state soppresse il 1 gennaio 1993, in forza dell' art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 22 gennaio 1990, n. 204, relativo all' agricoltura del Granducato del Lussemburgo (GU L 22, pag. 11).
23 Mentre è vero, quindi, che gli Stati del Benelux non hanno trasgredito l' art. 95 stabilendo un trattamento di favore nei confronti dei vini di uva prodotti nel Lussemburgo, essi non potevano tuttavia privilegiare i vini di frutta prodotti in uno dei tre Stati del Benelux a scapito di bevande eventualmente similari provenienti da un altro Stato membro della Comunità.
24 Orbene, come emerge dai punti 3-5, i vini di frutta prodotti nel Benelux beneficiavano di un trattamento fiscale di favore rispetto ai vini di uva importati, ritenuti similari ai vini di frutta dalla Commissione e dalle ricorrenti nelle cause principali.
25 Tale discriminazione fiscale dei prodotti importati non può essere considerata necessaria al funzionamento del regime istituito nell' ambito del Benelux e pertanto giustificata a norma dell' art. 233 del Trattato.
Sulla similarità dei prodotti di cui trattasi
26 Occorre quindi valutare se i diversi vini di uva considerati nelle cause principali siano similari ai vini di frutta, ai sensi dell' art. 95, primo comma, del Trattato.
27 Conformemente ad una giurisprudenza costante della Corte, che ha dato un' interpretazione estensiva della nozione di similarità, quest' ultima va valutata esaminando se i prodotti di cui si tratta presentino proprietà analoghe e rispondano alle stesse esigenze dei consumatori, con un criterio quindi non di rigorosa identità, ma di analogia e di comparabilità nell' utilizzazione. Per quanto riguarda, più in particolare, la valutazione del carattere di similarità tra vini di frutta e vini di uva, la Corte ha precisato che va preso in considerazione, in primo luogo, un complesso di caratteristiche obiettive delle due categorie di bevande, quali la loro origine, i loro processi di fabbricazione, le loro qualità organolettiche, in particolare il gusto e la gradazione alcolica, e, in secondo luogo, il fatto che le due categorie di bevande possono o meno rispondere alle stesse esigenze dei consumatori (v. sentenza 4 marzo 1986, causa 106/84, Commissione/Danimarca, Racc. pag. 833, punto 12).
28 Nel caso di specie, tali criteri vanno applicati successivamente ai vini rossi, ai vini liquorosi di tipo sherry e madera, al vermut e allo champagne.
29 Per quanto riguarda i vini rossi, deve essere operata una distinzione tra i vini da tavola, di cui alle cause C-368/93 e C-372/93, e i vini rossi di qualità prodotti in una regione determinata, oggetto della causa C-375/93.
30 Nella sentenza 4 marzo 1986, Commissione/Danimarca, citata, la Corte ha affermato, ai punti 14 e 15, che i vini da tavola, sia di frutta sia di uva, sono ottenuti dallo stesso genere di prodotti base, ossia da prodotti agricoli, e secondo lo stesso processo, ossia la fermentazione naturale. Essa ha inoltre osservato che le due categorie di vini presentano caratteristiche organolettiche analoghe, in particolare per quanto riguarda il gusto e la gradazione alcolica, e rispondono alle stesse esigenze dei consumatori in quanto possono prestarsi alle stesse modalità di consumo, sia come bevanda dissetante e rinfrescante, sia per accompagnare i pasti.
31 Alla luce dei criteri stabiliti dalla Corte, spetta al giudice nazionale valutare se i vini rossi di qualità prodotti in una regione determinata debbano anch' essi essere considerati similari ai vini di frutta, ai sensi dell' art. 95, primo comma, del Trattato.
32 Per quanto riguarda i vini di tipo liquoroso, oggetto delle cause C-371/93, C-374/93 e C-376/93 (sherry) e della causa C-367/93 (madera), va confermata la distinzione con i vini da tavola poiché vengono abitualmente consumati come aperitivi o come vini da dessert e rispondono quindi a esigenze diverse dei consumatori. Occorre peraltro osservare che la gradazione alcolica dello sherry (ossia il 17% vol.) e del madera (18% vol.) è superiore a quella dei vini di frutta (15% vol.), che beneficiano di un trattamento privilegiato.
33 Il vermut, dal canto suo, che è oggetto della causa C-370/93, ha una gradazione alcolica del 13,5% vol. e potrebbe pertanto essere equiparato ai vini di frutta tranquilli la cui gradazione alcolica non eccede il 15% vol. Occorre tuttavia tener conto della circostanza che il vermut non è fabbricato a partire dalle stesse materie prime dei vini di frutta in quanto viene aggiunto al vino di uva non solo dell' alcol etilico, ma anche una composizione di erbe, in quantità minima, che dà al vermut un gusto particolare. Ne consegue che le qualità organolettiche del vermut non corrispondono a quelle dei vini di frutta tranquilli e che queste due categorie di bevande rispondono ad esigenze diverse dei consumatori.
34 Spetta al giudice nazionale, fatti salvi gli accertamenti che è tenuto a fare quanto all' esistenza di vini di frutta aventi caratteristiche analoghe, valutare se il vino di cui trattasi possa essere considerato similare.
35 Per quanto riguarda lo champagne, oggetto delle cause C-369/93, C-373/93 e C-377/93, si deve anzitutto constatare che, se è vero che i vini spumanti di frutta e lo champagne sono ottenuti dallo stesso genere di prodotti base, essi non sono tuttavia prodotti con lo stesso procedimento. Mentre lo champagne è reso spumante attraverso un processo naturale, cioè attraverso una seconda fermentazione alcolica in bottiglia, i vini spumanti di frutta necessitano dell' aggiunta di biossido di carbonio, con un processo di fermentazione che non è quindi naturale. Inoltre, le qualità organolettiche dello champagne non sono paragonabili a quelle dei vini spumanti di frutta. Infine, queste due categorie di bevande non rispondono alle stesse esigenze dei consumatori, soprattutto per il fatto che il consumo di champagne è abitualmente associato ad occasioni particolari.
36 Alla luce di tali criteri, spetta al giudice nazionale valutare se lo champagne oggetto delle cause C-369/93, C-373/93 e C-377/93 possa essere considerato come un prodotto similare ai vini spumanti di frutta la cui gradazione alcolica non eccede il 15% vol.
Sull' applicazione dell' art. 95, secondo comma
37 Benché una normativa nazionale quale quella all' origine delle cause principali sia compatibile con l' art. 95, primo comma, per quanto riguarda lo sherry, il madera, il vermut e lo champagne, potrebbe nondimeno essere in contrasto con il secondo comma della medesima disposizione. E' quindi opportuno fornire al giudice di rinvio tutti gli elementi per stabilire la compatibilità della normativa in questione con tale disposizione.
38 La Corte ha già constatato al riguardo che l' art. 95, secondo comma, ha la funzione di inibire qualsiasi forma di protezionismo fiscale indiretto nel caso di prodotti che, senza essere similari, ai sensi del primo comma, a prodotti nazionali, nondimeno si trovino con taluni di essi in un rapporto di concorrenza anche parziale, indiretta o potenziale (v. sentenza 9 luglio 1987, causa 356/85, Commissione/Belgio, Racc. pag. 3299, punto 7).
39 Inoltre, per giurisprudenza costante, la valutazione della compatibilità di un onere fiscale con l' art. 95, secondo comma, deve avvenire alla luce dell' incidenza di tale onere sul rapporto di concorrenza fra i prodotti di cui trattasi. E' quindi essenziale stabilire se quest' onere sia o meno tale da influenzare il mercato di cui trattasi diminuendo il consumo potenziale dei prodotti importati a vantaggio dei prodotti nazionali concorrenti (v. sentenza Commissione/Belgio, citata, punto 15). A tale riguardo, il giudice a quo deve tener conto della differenza esistente tra i prezzi di vendita dei prodotti considerati e dell' incidenza di tale differenza sulla scelta del consumatore, nonché dell' evoluzione del consumo degli stessi prodotti.
40 La prima questione sottoposta dalla Tariefcommissie deve essere quindi risolta dichiarando che:
° uno Stato membro non può invocare l' art. 233 del Trattato per sottrarsi agli obblighi ad esso incombenti in forza dell' art. 95 del medesimo Trattato, quando ciò non sia indispensabile per il buon funzionamento del regime Benelux;
° l' art. 95, primo comma, del Trattato CEE va interpretato nel senso che, alla luce dei criteri stabiliti dalla Corte, spetta al giudice proponente valutare se:
° prodotti quali, da un lato, il vino rosso da tavola, il vino rosso di qualità prodotto in regioni determinate, lo sherry, il madera e il vermut e, dall' altro, i vini di frutta tranquilli con una gradazione alcolica che non eccede il 15% vol. siano similari;
° prodotti quali lo champagne e i vini spumanti di frutta con gradazione alcolica non superiore al 15% vol. siano similari;
° l' art. 95, secondo comma, del Trattato CEE va interpretato nel senso che la valutazione della compatibilità di un onere fiscale deve avvenire alla luce dell' incidenza di tale onere sul rapporto di concorrenza fra i vari prodotti controversi, cosicché si deve stabilire in particolare se quest' onere sia o meno tale da influenzare il mercato di cui trattasi diminuendo il consumo potenziale dei prodotti importati a vantaggio dei prodotti nazionali concorrenti. A tale riguardo, il giudice proponente deve tener conto della differenza esistente tra i prezzi di vendita dei prodotti in questione e dell' incidenza di tale differenza sulla scelta del consumatore, nonché dell' evoluzione del consumo degli stessi prodotti.
Sulla seconda questione
41 Con la seconda questione la Corte è chiamata a decidere se, in caso di soluzione affermativa della prima questione, si debbano limitare gli effetti della presente sentenza nel tempo.
42 Si deve ricordare in proposito che, secondo una giurisprudenza costante, l' interpretazione di una norma di diritto comunitario data dalla Corte nell' esercizio della competenza ad essa attribuita dall' art. 177 del Trattato chiarisce e precisa, quando ve ne sia bisogno, il significato e la portata della norma, quale deve, o avrebbe dovuto, essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore. Ne risulta che la norma così interpretata può e deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa, se, per il resto, sono soddisfatte le condizioni che consentono di portare alla cognizione dei giudici competenti una controversia relativa all' applicazione di detta norma (v. sentenza 27 marzo 1980, causa 61/79, Denkavit italiana, Racc. pag. 1205, punto 16).
43 Alla luce di tali principi, la limitazione degli effetti di una sentenza contenente una pronuncia su una domanda di interpretazione è assolutamente eccezionale (v., in particolare, sentenza Denkavit italiana, citata, punto 17). Infatti la Corte ha fatto ricorso a tale soluzione soltanto in presenza di circostanze ben precise, quando vi era un rischio di gravi ripercussioni economiche dovute in particolare all' elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla base della normativa ritenuta validamente vigente, e quando risultava che i singoli e le autorità nazionali erano stati indotti ad un comportamento non conforme alla normativa comunitaria in ragione di una obiettiva e rilevante incertezza relativa alla portata delle disposizioni comunitarie, incertezza cui avevano eventualmente contribuito gli stessi comportamenti tenuti da altri Stati membri o dalla Commissione (v., in particolare, sentenza 16 luglio 1992, causa C-163/90, Legros e a., Racc. pag. I-4625).
44 Nel caso di specie non vi è alcun elemento tale da giustificare una deroga al principio della retroattività delle sentenze interpretative.
45 Si deve infatti constatare che l' interpretazione dell' art. 95, così come la questione della sua applicabilità diretta, costituiscono oggetto di una ormai consolidata, ampia e dettagliata giurisprudenza che non lascia sussistere alcun dubbio circa la portata di tale disposizione (v., in particolare, sentenza 27 maggio 1981, cause riunite 142/80 e 143/80, Essevi e Salengo, Racc. pag. 1413, punto 33). Si deve inoltre osservare che il 17 ottobre 1990 la Commissione aveva avviato nei confronti del Regno dei Paesi Bassi un procedimento per inadempimento, contestando appunto a tale Stato l' incompatibilità della normativa che è oggetto delle cause principali con l' art. 95 del Trattato. Tale procedimento è stato poi interrotto avendo i Paesi Bassi adottato la nuova normativa in materia, entrata in vigore il 1 gennaio 1993.
46 Il governo olandese sottolinea peraltro la gravità del danno economico che subirebbe qualora la sentenza fosse immediatamente applicabile. Esso rileva inoltre che ne deriverebbe un ingiusto vantaggio per i contribuenti interessati che hanno già trasferito tale tributo sui loro clienti, ai quali non restituiranno tale importo qualora venisse loro rimborsato.
47 Questi argomenti non possono essere accolti.
48 Da un lato, le conseguenze finanziarie che potrebbero derivare ad un governo dall' illegittimità di un tributo non hanno mai giustificato, di per sé, la limitazione dell' efficacia di una sentenza della Corte (v. sentenza 31 marzo 1992, causa C-200/90, Dansk Denkavit e Poulsen Trading, Racc. pag. I-2217). Del resto, se così non fosse, le violazioni di maggiore gravità sarebbero trattate più favorevolmente dal momento che sono queste che possono comportare implicazioni finanziarie di maggiore rilevanza per gli Stati membri. Inoltre, limitare gli effetti di una sentenza basandosi soltanto su considerazioni di questa natura porterebbe ad una sostanziale riduzione della tutela giurisdizionale dei diritti che i contribuenti traggono dalla normativa fiscale comunitaria.
49 D' altro canto, si deve ricordare che, conformemente ad una giurisprudenza costante, sebbene il diritto comunitario non escluda che si tenga conto del fatto che l' onere dei tributi indebitamente riscossi ha potuto essere trasferito su altri operatori economici o sui consumatori, spetta agli Stati membri garantire il rimborso dei tributi riscossi in violazione dell' art. 95, conformemente al loro diritto nazionale, secondo modalità che non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano analoghe impugnazioni di diritto nazionale e che, comunque, non devono rendere praticamente impossibile l' esercizio dei diritti attribuiti dall' ordinamento giuridico comunitario (v. sentenza 27 febbraio 1980, causa 68/79, Just, Racc. pag. 501, punto 27).
50 La seconda questione va quindi risolta nel senso che gli effetti della presente sentenza non devono essere limitati nel tempo.
Sulle spese
51 Le spese sostenute dal governo olandese, dal governo portoghese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Tariefcommissie con ordinanze 7 luglio 1993, dichiara:
1) Uno Stato membro non può invocare l' art. 233 del Trattato CEE per sottrarsi agli obblighi ad esso incombenti in forza dell' art. 95 del medesimo Trattato, quando ciò non sia indispensabile per il funzionamento del regime Benelux.
2) L' art. 95, primo comma, del Trattato CEE va interpretato nel senso che spetta al giudice proponente valutare, alla luce dei criteri stabiliti dalla Corte, se:
° prodotti quali, da un lato, il vino rosso da tavola, il vino rosso di qualità prodotto in regioni determinate, lo sherry, il madera e il vermut e, dall' altro, i vini di frutta tranquilli con una gradazione alcolica che non eccede il 15% vol. siano similari;
° prodotti quali lo champagne e i vini spumanti di frutta con gradazione alcolica non superiore al 15% vol. siano similari.
3) L' art. 95, secondo comma, del Trattato CEE va interpretato nel senso che la valutazione della compatibilità di un onere fiscale deve avvenire alla luce dell' incidenza di tale onere sul rapporto di concorrenza fra i vari prodotti controversi, cosicché si deve stabilire in particolare se quest' onere sia o meno tale da influenzare il mercato di cui trattasi diminuendo il consumo potenziale dei prodotti importati a vantaggio dei prodotti nazionali concorrenti. A tale riguardo, il giudice proponente deve tener conto della differenza esistente tra i prezzi di vendita dei prodotti in questione e dell' incidenza di tale differenza sulla scelta del consumatore, nonché dell' evoluzione del consumo degli stessi prodotti.
4) Gli effetti della presente sentenza non devono essere limitati nel tempo.