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Document 61991CJ0031

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 1º aprile 1993.
Alois Lageder SpA e altri contro Amministrazione delle finanze dello Stato.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di Cassazione - Italia.
Vino - V.q.p.r.d. - DOC e DOCG - Lista provvisoria - Importi compensativi monetari - Errore dell'amministrazione nazionale - Prescrizione - Legittimo affidamento.
Cause riunite C-31/91 a C-44/91.

Raccolta della Giurisprudenza 1993 I-01761

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1993:132

61991J0031

SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 1. APRILE 1993. - SPA ALOIS LAGEDER E ALTRI CONTRO AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - ITALIA. - VINO - V.Q.P.R.D. - D.O.C. E D.O.C.G. - LISTA PROVVISORIA - IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI - ERRORE DELL'AMMINISTRAZIONE NAZIONALE - PRESCRIZIONE - LEGITTIMO AFFIDAMENTO. - CAUSE RIUNITE C-31/91 A C-44/91.

raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-01761


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Vino ° Vini di qualità prodotti in regioni determinate ° Lista provvisoria comunitaria che rinvia alle menzioni attribuite dallo Stato membro produttore ° Vini italiani ° Regolamento n. 1311/73 ° Ammissione dei soli vini a denominazione di origine controllata (DOC) e a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG)

[Regolamento (CEE) della Commissione n. 1311/73, art. 1]

2. Risorse proprie delle Comunità europee ° Ricupero dei dazi all' importazione o all' esportazione ° Importi compensativi monetari ° Assenza di normativa comunitaria ° Applicazione del diritto nazionale ° Presupposti

3. Diritto comunitario ° Principi ° Tutela del legittimo affidamento ° Ambito di applicazione ° Autorità nazionali incaricate di applicare il diritto comunitario ° Autorità incompetenti e che agiscono sulla base di un' interpretazione errata della normativa comunitaria ° Mancanza di legittimo affidamento

[Regolamenti (CEE) della Commissione n. 1769/72 e n. 1311/73]

Massima


1. L' art. 1, del regolamento n. 1311/73, relativo alla lista provvisoria dei vini di qualità prodotti in regioni determinate come pure all' identificazione di questi vini nel documento di accompagnamento nel settore vitivinicolo, deve essere interpretato nel senso che solo i vini a denominazione di origine controllata (DOC) e a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), durante il periodo in cui detto testo era in vigore, vale a dire tra il 22 maggio ed il 31 agosto 1973, potevano aspirare in Italia alla qualifica di vini di qualità prodotti in regioni determinate.

2. In mancanza di norme comunitarie applicabili, durante il periodo in cui si sono svolti i fatti della causa principale, al ricupero, da parte dell' amministrazione nazionale, a seguito di un' interpretazione iniziale errata da parte dei suoi servizi della normativa comunitaria, di importi compensativi monetari, spetta al giudice nazionale applicare le disposizioni della normativa interna relativa alla prescrizione dei dazi all' esportazione a torto non reclamati nei confronti del debitore a seguito di un errore commesso dall' amministrazione nazionale, purché dette disposizioni si applichino in maniera non discriminatoria ai crediti nazionali e ai crediti comunitari e non pregiudichino né la portata né l' efficacia del diritto comunitario.

3. L' autorità nazionale incaricata di rilasciare i documenti di accompagnamento VA2 per i vini meritevoli della menzione "vini di qualità prodotti in regioni determinate" nel contesto dell' organizzazione comune del settore vinicolo è tenuta all' osservanza del principio del legittimo affidamento. Tuttavia, nell' ipotesi in cui un siffatto documento sia stato emesso da un' autorità nazionale non abilitata a tal fine e che, sulla base di un' erronea interpretazione della normativa comunitaria applicabile, non abbia reclamato il pagamento di importi compensativi monetari, previsto da quest' ultima, non può essere sorto in capo alle parti interessate alcun legittimo affidamento, malgrado la loro buona fede.

Parti


Nei procedimenti riuniti da C-31/91 a C-44/91,

aventi ad oggetto quattordici domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla Corte di cassazione italiana nelle cause dinanzi ad essa pendenti tra

SpA Alois Lageder

Srl Divit (precedentemente Vinexport SpA)

Ditta Josef Nidermayr

SpA Schenk

Ditta Josef Brigl

Srl W. Walch

SpA Castello Rametz

Srl Cooperative Cavit

Cantina Vini J. Hofstaetter Sas

Ditta Alton Lindner

Snc H. Mumelter e C.

SpA Girelli

Snc Josef Stimpfl

Azienda Vinicola Liberio Todesca

e

Amministrazione delle finanze dello Stato,

domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1973, n. 1311, relativo alla lista provvisoria dei v.q.p.r.d., come pure all' identificazione di questi vini nel documento di accompagnamento (GU L 132, pag. 20),

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori Rodríguez Iglesias, presidente di sezione, R. Joliet e D.A.O. Edward, giudici,

avvocato generale: M. Darmon

cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate

° per la SpA Alois Lageder, la Srl Divit, la Ditta Josef Nidermayr, la SpA Schenk, la Ditta Josef Brigl, la Srl W. Walch, la SpA Castello Rametz, la Srl Cooperative Cavit, la Cantina Vini J. Hofstaetter Sas, la Ditta Alton Lindner, la Snc H. Mumelter e C., la SpA Girelli, la Snc Josef Stimpfl e l' Azienda Vinicola Liberio Todesca, dagli avv.ti S. Giammarco, del foro di Trento, e G. Cavasola, del foro di Roma,

° per il governo italiano, dal prof. L. Ferrari Bravo, capo del contenzioso diplomatico presso il ministero degli Affari esteri, e dal signor I.M. Braguglia, avvocato dello Stato, in qualità di agente,

° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor E. De March, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dal signor G. Marchesini, patrocinante in Cassazione,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali del governo italiano e della Commissione all' udienza del 4 giugno 1992,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 15 settembre 1992,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanze 26 febbraio 1990, pervenute alla Corte il 28 gennaio 1991, la Corte di cassazione ha sollevato, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali identiche in quattordici cause dinanzi ad essa pendenti in merito all' interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1973, n. 1311, relativo alla lista provvisoria dei v.q.p.r.d., come pure all' identificazione di questi vini nel documento di accompagnamento (GU L 132, pag. 20).

2 Dette questioni sono state sollevate nel contesto delle controversie tra le società Alois Lageder, Divit (precedentemente Vinexport SpA), Ditta Josef Nidermayr, Schenk, Ditta Josef Brigl, W. Walch, Castello Rametz, Cooperative Cavit, Cantina Vini J. Hofstaetter, Ditta Alton Lindner, H. Mumelter e C., Girelli, Josef Stimpfl e Azienda Vinicola Liberio Todesca (in prosieguo: le "ricorrenti nel giudizio principale") e l' Amministrazione delle finanze dello Stato (in prosieguo: l' "Amministrazione") in merito alla riscossione a posteriori degli importi compensativi monetari (in prosieguo: gli "ICM") su vini di produzione italiana da essi esportati in Germania fra il giugno e l' agosto 1973.

3 Dal fascicolo di causa emerge che, al momento dell' esportazione i vini de quibus erano corredati di documenti di accompagnamento del tipo VA2, redatti dall' Istituto agrario S. Michele (in prosieguo: l' "Istituto"), certificanti la loro natura di v.q.p.r.d. (vini di qualità prodotti in regioni determinate). Per queste ragioni, le ricorrenti nel giudizio principale non hanno pagato gli ICM.

4 Tuttavia, nel 1977, l' Amministrazione ha constatato che i vini esportati non potevano, ai sensi dell' art. 1 del regolamento n. 1311/73, sopracitato, essere indicati come v.q.p.r.d., in quanto essi non erano considerati dalla normativa italiana come vini meritevoli della menzione "Denominazione di origine controllata" (in prosieguo: "DOC") o "Denominazione di orgine controllata e garantita" (in prosieguo: "DOCG"). Pertanto, in considerazione del fatto che solo i vini v.q.p.r.d. non sono soggetti agli ICM, l' Amministrazione ha preteso il pagamento a posteriori di questi importi.

5 A tal fine, nel 1977, l' Amministrazione ha emesso ingiunzioni di pagamento, affermando che, ai sensi del regolamento n. 1311/73, l' Istituto non era più legittimato a rilasciare i documenti di accompagnamento VA2 a far data dal 22 maggio 1973 e che la lista provvisoria di vini v.q.p.r.d. su cui l' Istituto si era basato non era più valida a partire da questa stessa data.

6 Le ingiunzioni di pagamento, notificate nel 1978, sono state impugnate dalle ricorrenti nel giudizio principale dinanzi al Tribunale di Trento. Esse hanno fatto valere che l' interpretazione del regolamento n. 1311/73 data dall' Amministrazione era erronea e che in conformità ai principi in materia di prescrizione e di legittimo affidamento, l' Amministrazione non aveva né diritto né interesse al recupero degli ICM parecchi anni dopo che l' esportazione avesse avuto luogo. Il Tribunale di Trento ha annullato le ingiunzioni di pagamento. In seguito all' appello dell' Amministrazione, questa sentenza è stata annullata dalla Corte d' appello di Trento, che ha ritenuto che gli ICM fossero dovuti. Le ricorrenti nel giudizio principale hanno successivamente proposto ricorso dinanzi alla Corte di cassazione.

7 Al fine di risolvere la controversia, la Corte di cassazione ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

"1) Se l' art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1973, n. 1311, si debba intendere nel senso che soltanto i vini italiani che avevano ottenuto già, con decreto presidenziale, la denominazione DOC, potevano essere considerati ° nella Comunità ° come vini di qualità, in quanto dal 1 aprile 1973 o (al più tardi) dal 22 maggio 1973 soltanto tali vini avevano diritto di essere compresi nella lista di cui all' art. 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 817/70.

In alternativa, se l' espressione 'comprende i vini' di cui al citato art. 1 del regolamento (CEE) n. 1311/73, vada interpretata nel senso che [fino al 31 agosto 1973, almeno, e cioè fino all' entrata in vigore del regolamento (CEE) 16 agosto 1973, n. 2247] veniva ancora mantenuta in vigore la lista provvisoria emanata nel 1970 ai sensi del regolamento (CEE) 25 agosto 1970, n. 1704, tenuto conto che, con regolamento del Consiglio 26 luglio 1971, n. 1627, fu stabilito che fino a quando gli Stati membri non avessero adottato le disposizioni nazionali relative alle condizioni di produzione e comunque non oltre il 31 agosto 1973, sarebbero stati considerati come v.q.p.r.d. i vini figuranti in un elenco stabilito secondo la procedura prevista dall' art. 7 del regolamento n. 24 purché conformi alle altre disposizioni del regolamento.

In altri termini, si chiede di sapere se il regolamento n. 1311/73 ha costituito un' anticipata applicazione, almeno dal 22 maggio 1973, del regime definitivo, ovvero ha conservato il regime transitorio, nel senso di costituire una mera intergrazione della lista del 1970, con la menzione dei vini che avevano conseguito (o avrebbero conseguito in futuro) il riconoscimento nazionale di vino DOC.

2) Tenuto conto che il presupposto di applicazione degli importi compensativi monetari è quello di neutralizzare le possibili turbative sui mercati agricoli, in seguito a misure monetarie degli Stati membri, se sussista il diritto e l' interesse dell' amministrazione finanziaria dello Stato membro a riscuotere importi compensativi monetari (che costituiscono entrate o risorse proprie della Comunità) a distanza di alcuni anni dall' operazione di esportazione, quando tali importi, originariamente dovuti, non siano stati riscossi per errore della stessa amministrazione in ordine all' interpretazione dei regolamenti comunitari e/o della documentazione prodotta dall' esportatore.

3) Se la riscossione, a distanza di alcuni anni dall' operazione, degli importi compensativi dovuti, ma non riscossi per le ragioni indicate nel punto 2 contrasti con un principio comunitario di affidamento in ordine all' esattezza delle operazioni svolte dall' organismo che ha rilasciato il documento di accompagnamento ed all' interpretazione più favorevole all' esportatore, da parte dell' amministrazione delle finanze, all' atto dell' esportazione, effettuata in buona fede dall' operatore, che assume di non potersi più rivalere sull' importatore straniero".

8 Per una più ampia illustrazione della normativa comunitaria in materia, dei fatti relativi alla causa principale, dello svolgimento del procedimento, nonché delle osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

In ordine alla prima questione

9 La prima questione è intesa a sapere, sostanzialmente, se, all' epoca dei fatti, solo i vini italiani denominati DOC oppure DOCG potessero beneficiare del regime v.q.p.r.d.

10 Occorre ricordare che il regolamento (CEE) del Consiglio 28 aprile 1970, n. 816, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 99, pag. 1) si applica a tutti i vini, mentre il regolamento (CEE) del Consiglio di pari data, n. 817/70, che stabilisce disposizioni particolari relativi ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 99, pag. 20), istituisce un regime particolare per i v.q.p.r.d. Questi regolamenti sono entrati in vigore il 1 giugno 1970.

11 Il regolamento n. 817/70 prevedeva un regime di identificazione dei vini qualificabili come v.q.p.r.d. (art. 12, n. 1), l' obbligo di indicare la denominazione v.q.p.r.d. sui documenti di accompagnamento (art. 12, n. 4, terzo comma) nonché la redazione di un elenco provvisorio di v.q.p.r.d. nell' attesa dell' armonizzazione delle normative nazionali al fine della redazione di una lista definitiva, al più tardi il 31 agosto 1973 [art. 17 e art. 1, terzo comma, quale aggiunto al regolamento n. 817/70 dal regolamento (CEE) del Consiglio 26 luglio 1971, n. 1627, che modifica i regolamenti (CEE) n. 816/70 e n. 817/70 per quanto riguarda alcune misure transitorie nel settore vitivinicolo, GU L 170, pag. 3].

12 L' ultima modifica recata al regime provvisorio dell' elenco v.q.p.r.d., previsto dall' art. 1, terzo comma, del regolamento n. 817/70, è entrata in vigore il 22 maggio 1973 ai sensi del regolamento n. 1311/73, sopracitato. L' art. 1 di quest' ultimo regolamento dispone che la lista provvisoria dei v.q.p.r.d. comprende solo i vini "che hanno diritto, secondo la legislazione dello Stato membro produttore, alle menzioni previste per ciascuno di questi Stati membri nell' art. 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 817/70".

13 Orbene, l' art. 12, n. 2, lett. c), del regolamento n. 817/70 cita esclusivamente i vini di produzione italiana DOC e DOCG.

14 A norma del regolamento (CEE) della Commissione 16 agosto 1973, n. 2247, relativo al controllo dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 230, pag. 12), il regolamento (CEE) n. 1311/73 è stato abrogato (art. 4) ed il regime definitivo dei vini v.q.p.r.d., quale previsto dal regolamento n. 817/70, è entrato in vigore il 1 settembre 1973 (art. 5).

15 Ne consegue che, durante il periodo dal 22 maggio 1973 al 31 agosto 1973, periodo che corrisponde a quello dei fatti nella causa principale, solo i vini italiani denominati DOC e DOCG meritavano la menzione di v.q.p.r.d., in conformità alle norme del regolamento n. 1311/73.

16 Le ricorrenti nel giudizio principale sostengono tuttavia che il fatto che i loro vini non avessero ricevuto le menzioni DOC o DOCG non ostava a che essi beneficiassero del regime v.q.p.r.d. In proposito, esse osservano che l' elenco provvisorio dei vini di qualità di cui all' allegato III B del regolamento (CEE) della Commissione 25 agosto 1970, n. 1704, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1022/70, che stabilisce per un periodo transitorio i certificati di accompagnamento per taluni vini (GU L 190, pag. 15), su cui risultavano i loro vini, rimaneva in vigore fino al 31 agosto 1973, data dell' entrata in vigore del regime v.q.p.r.d. definitivo. Peraltro, l' Istituto era pur sempre l' autorità legittimata a rilasciare documenti di accompagnamento VA2, dal momento che esso era specificamente indicato a tal fine sull' elenco di cui all' allegato III C dello stesso regolamento.

17 E' pacifico che il regime provvisorio dei v.q.p.r.d. ha subito svariate modifiche tra il 1971 ed il 1973, e che l' elenco provvisorio dei vini v.q.p.r.d., di cui all' art. 1, terzo comma, del regolamento n. 817/70 era, in via di principio, valido fino al 31 agosto 1973. Tuttavia, fin dal momento dell' entrata in vigore del regolamento n. 1311/73, vale a dire il 22 maggio 1973, il requisito necessario per il riconoscimento della qualità di v.q.p.r.d. per i vini italiani era l' attribuzione della menzione DOC o DOCG da parte dello Stato italiano. A partire da quel momento, gli altri elenchi provvisori non erano più applicabili.

18 Per quanto riguarda i documenti di accompagnamento, è vero che la durata della validità del regolamento n. 1022/70, integrato dal regolamento n. 1704/70, è stata prorogata più volte. Tuttavia, dalle disposizioni del regolamento (CEE) della Commissione 7 marzo 1973, n. 734, che modifica il regolamento (CEE) n. 1022/70 in seguito all' istituzione di un regime di documenti di accompagnamento nel settore vitivinicolo (GU L 69, pag. 31), che ha prorogato il regolamento n. 1022/70 per l' ultima volta, emerge che le norme di quest' ultimo regolamento erano applicabili solo fino al 31 marzo 1973.

19 Infatti, ai sensi dell' art. 2 del citato regolamento n. 1311/73, il regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1972, n. 1769, che stabilisce nel settore vitivinicolo i documenti di accompagnamento e gli obblighi dei produttori e dei commercianti diversi dai rivenditori al minuto (GU L 191, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 22 dicembre 1972, n. 2814 (GU L 297, pag. 1), che ha istituito il regime definitivo dei documenti da accompagnamento VA2 a partire dal 1 aprile 1973, era applicabile all' epoca dei fatti.

20 Dalle considerazioni che precedono, risulta che la tesi delle ricorrenti nel giudizio principale non può essere accolta.

21 Occorre pertanto risolvere la prima questione proposta dalla Corte di cassazione dichiarando che l' art. 1 del regolamento n. 1311/73 deve essere interpretato nel senso che solo i vini a denominazione di origine controllata (DOC) e a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), durante il periodo in cui detta normativa era in vigore, vale a dire tra il 22 maggio ed il 31 agosto 1973, potevano aspirare in Italia alla qualifica di v.q.p.r.d.

In ordine alla seconda questione

22 Con questa questione il giudice proponente intende sapere, nel caso in cui fossero dovuti gli ICM non riscossi al momento dell' esportazione, se gli interessati possano invocare la prescrizione del diritto dell' Amministrazione di procedere a posteriori alla loro riscossione a seguito dell' interpretazione erronea della disciplina comunitaria, effettuata in un primo tempo.

23 Le ricorrenti nel giudizio principale sostengono che il fatto di pretendere il pagamento degli ICM diversi anni dopo che è stata effettuata un' operazione è contrario alla ratio del regime degli ICM, che è inteso a neutralizzare le possibili perturbazioni sui mercati agricoli in seguito a provvedimenti monetari adottati dagli Stati membri.

24 Questo argomento non può essere accolto.

25 Infatti, come è stato osservato tanto dal governo italiano quanto dalla Commissione, la prescrizione è applicabile solo nel caso in cui essa sia espressamente prevista. Orbene, le sole norme che potrebbero rilevare in proposito sono contenute nel regolamento (CEE) del Consiglio 27 luglio 1979, n. 1697, relativo al ricupero dei dazi all' importazione o dei dazi all' esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l' obbligo di effettuarne il pagamento (GU L 197, pag. 1).

26 Tuttavia, all' epoca dei fatti della causa principale questo regolamento non era in vigore e pertanto non è applicabile alla fattispecie (v. sentenza 12 novembre 1981, cause 212-217/80, Salumi, Racc. pag. 2735, punto 15 della motivazione).

27 Ne consegue, come la Corte ha affermato nella sua sentenza 27 marzo 1980, cause 66, 127 e 128/79, Salumi (Racc. pag. 1237, punto 18 della motivazione) che è compito dell' ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, se non vi sono disposizioni comunitarie in materia, stabilire le modalità e le condizioni di riscossione degli oneri finanziari comunitari in generale, e dei prelievi agricoli in particolare, nonché designare le autorità incaricate della riscossione ed il giudice competente a conoscere delle controversie cui tale riscossione possa dar luogo, purché dette modalità e condizioni non rendano il sistema di riscossione delle tasse e degli oneri comunitari meno efficace di quello relativo alle tasse ed agli oneri nazionali dello stesso tipo.

28 Inoltre, come la Corte ha affermato al punto 20 della motivazione della citata sentenza 27 marzo 1980, Salumi, la legislazione nazionale deve essere applicata in modo non discriminatorio rispetto ai procedimenti di risoluzione delle controversie dello stesso genere, ma puramente nazionali, e le modalità di procedura non possono avere l' effetto di rendere praticamente impossibile l' esercizio dei diritti attribuiti dalle norme comunitarie.

29 Si deve pertanto risolvere la seconda questione proposta dalla Corte di cassazione nel senso che, in mancanza di norme comunitarie applicabili durante il periodo in cui si sono svolti i fatti della causa principale, spetta al giudice nazionale applicare le disposizioni della normativa interna relativa alla prescrizione dei dazi all' esportazione a torto non reclamati nei confronti del debitore, a seguito di un errore commesso dall' amministrazione nazionale, purché dette disposizioni si applichino in maniera non discriminatoria ai crediti nazionali e ai crediti comunitari e non pregiudichino né la portata né l' efficacia del diritto comunitario.

In ordine alla terza questione

30 Con tale questione il giudice proponente chiede, sostanzialmente, se l' autorità nazionale che ha rilasciato i documenti di accompagnamento VA2 a causa di un suo errore nell' interpretazione dei regolamenti comunitari, e che di conseguenza non ha reclamato il pagamento degli ICM dovuti, sia tenuta ad osservare il principio del legittimo affidamento e, conseguentemente, se l' applicazione di detto principio le impedisca, in un caso analogo a quello in esame nella causa principale di riscuotere gli ICM quattro anni dopo l' avvenuta esportazione.

31 Le ricorrenti nel giudizio principale fanno valere il loro legittimo affidamento nell' esattezza delle operazioni effettuate dall' Istituto e nell' interpretazione più favorevole all' esportatore inizialmente data dall' amministrazione: per tale motivo, a loro parere, esse erano dispensate dall' obbligo di pagare gli ICM.

32 Occorre innanzi tutto ricordare che (v. supra punto 19), ai sensi dell' art. 2 del citato regolamento n. 1311/73, all' epoca dei fatti il citato regolamento n. 1769/72, che istituisce il regime definitivo dei documenti di accompagnamento VA2, era applicabile. Ai sensi dell' art. 4 di quest' ultimo regolamento, la Commissione ha pubblicato il 17 maggio ed il 26 giugno 1973, l' elenco degli organismi competenti per i documenti di accompagnamento nel settore vitivinicolo (GU C 31, pag. 20 e GU C 50, pag. 2). Orbene, da questo elenco risulta che solo il "ministero Agricoltura e foreste, servizio repressioni frodi ° Roma", era competente a tal fine per l' Italia.

33 Occorre ricordare inoltre che il principio della tutela del legittimo affidamento fa parte dell' ordinamento giuridico comunitario (v. sentenza 3 maggio 1978, causa 112/77, Toepfer/Commissione, Racc. pag. 1019) e che l' osservanza dei principi generali del diritto comunitario si impone ad ogni autorità nazionale incaricata di applicare quest' ultimo (v. sentenza 27 settembre 1979, causa 230/78, Eridania, Racc. pag. 2749). Di conseguenza, l' autorità nazionale incaricata di applicare il regime provvisorio dei certificati di accompagnamento per i vini meritevoli della menzione v.q.p.r.d. è tenuta ad osservare i principi di tutela del legittimo affidamento degli operatori economici.

34 La Corte ha tuttavia dichiarato che una prassi di uno Stato membro non conforme alla normativa comunitaria non può mai dar luogo ad un legittimo affidamento in capo all' operatore economico che beneficia della situazione così creatasi (v. sentenza 15 dicembre 1982, causa 5/82, Maizena, Racc. pag. 4601, punto 22 della motivazione).

35 Ne consegue che il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato avverso una precisa disposizione di un atto normativo di diritto comunitario e che il comportamento di un' autorità nazionale incaricata di applicare il diritto comunitario che sia in contrasto con quest' ultimo non può autorizzare l' operatore economico a considerarsi legittimato a fare assegnamento su di un trattamento contrastante col diritto comunitario (v. sentenza 26 aprile 1988, causa 316/86, Kruecken, Racc. pag. 2213, punto 24 della motivazione).

36 Ne deriva che il fatto che un' autorità nazionale rilasci certificati di accompagnamento VA2 per vini italiani non riconosciuti come vini DOC o DOCG, mentre un' altra autorità nazionale era esclusivamente abilitata a tal fine, ai sensi dei regolamenti n. 1311/73 e n. 1769/72, non può dar luogo, in capo all' esportatore, ad un legittimo affidamento nell' esonero dall' obbligo di pagare gli ICM, di cui all' art. 1, terzo comma, del regolamento n. 1311/73 ed all' art. 4 del regolamento n. 1769/72.

37 Di conseguenza, gli argomenti delle ricorrenti nel giudizio principale non possono essere accolti.

38 Occorre pertanto risolvere la terza questione proposta dalla Corte di cassazione nel senso che l' autorità nazionale incaricata di rilasciare i documenti di accompagnamento VA2 per i vini meritevoli della menzione v.q.p.r.d. nel contesto dell' organizzazione comune del settore vinicolo è tenuta all' osservanza del principio del legittimo affidamento. Tuttavia, nell' ipotesi in cui un documento di accompagnamento VA2 sia stato emesso da un' autorità nazionale non abilitata a tal fine e che, sulla base di un' erronea interpretazione della normativa comunitaria applicabile, non abbia reclamato il pagamento degli ICM, previsto da quest' ultima, non può essere sorto, in capo alle parti interessate, alcun legittimo affidamento, malgrado la loro buona fede.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

39 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale a cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Corte di cassazione con ordinanze del 26 febbraio 1990, dichiara:

1) L' art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1973, n. 1311, relativo alla lista provvisoria dei v.q.p.r.d. come pure all' identificazione di questi vini nel documento di accompagnamento nel settore vitivinicolo, deve essere interpretato nel senso che solo i vini a denominazione di origine controllata (DOC) e a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), durante il periodo in cui detto testo era in vigore, vale a dire tra il 22 maggio ed il 31 agosto 1973, potevano aspirare in Italia alla qualifica di v.q.p.r.d.

2) In mancanza di norme comunitarie applicabili durante il periodo in cui si sono svolti i fatti della causa principale, spetta al giudice nazionale applicare le disposizioni della normativa interna relativa alla prescrizione dei dazi all' esportazione a torto non reclamati nei confronti del debitore a seguito di un errore commesso dall' amministrazione nazionale, purché dette disposizioni si applichino in maniera non discriminatoria ai crediti nazionali e ai crediti comunitari e non pregiudichino né la portata né l' efficacia del diritto comunitario.

3) L' autorità nazionale incaricata di rilasciare i documenti di accompagnamento VA2 per i vini meritevoli della menzione v.q.p.r.d. nel contesto dell' organizzazione comune del settore vinicolo è tenuta all' osservanza del principio del legittimo affidamento. Tuttavia, nell' ipotesi in cui un documento di accompagnamento VA2 sia stato emesso da un' autorità nazionale non abilitata a tal fine e che, sulla base di un' erronea interpretazione della normativa comunitaria applicabile, non abbia reclamato il pagamento degli ICM, previsto da quest' ultima, non può essere sorto in capo alle parti interessate alcun legittimo affidamento, malgrado la loro buona fede.

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