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Document 61990CJ0313

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 marzo 1993.
    Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (CIRFS) e altri contro Commissione delle Comunità europee.
    Aiuto di Stato - Obbligo di notifica previa.
    Causa C-313/90.

    Raccolta della Giurisprudenza 1993 I-01125

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1993:111

    61990J0313

    SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DEL 24 MARZO 1993. - COMITE INTERNATIONAL DE LA RAYONNE ET DES FIBRES SYNTHETIQUES E ALTRI CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - AIUTI STATALI - OBBLIGO DI NOTIFICA PREVENTIVA. - CAUSA C-313/90.

    raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-01125
    edizione speciale svedese pagina I-00083
    edizione speciale finlandese pagina I-00095


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Procedura ° Intervento ° Eccezione d' irricevibilità non sollevata dal convenuto ° Inammissibilità

    [Statuto (CEE) della Corte di giustizia, art. 37, terzo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 93, n. 4]

    2. Ricorso d' annullamento ° Atti impugnabili ° Atti che producono effetti giuridici definitivi ° Decisione recante rifiuto di assoggettare un aiuto di Stato al procedimento di esame della compatibilità degli aiuti nuovi con il mercato comune

    (Trattato CEE, art. 173)

    3. Ricorso d' annullamento ° Persone fisiche o giuridiche ° Atti che le riguardano direttamente e individualmente ° Decisione il cui destinatario sia uno Stato membro e che escluda un aiuto di Stato dalla sfera di applicazione dell' obbligo di notifica ° Ricorso di un' associazione di cui fanno parte i principali produttori internazionali del settore interessato e che ha sostenuto un ruolo attivo presso la Commissione a proposito degli aiuti nel detto settore ° Ricevibilità

    (Trattato CEE, art. 173, secondo comma)

    4. Aiuti concessi dagli Stati ° Norme da applicare ad un determinato settore esposte dalla Commissione in una comunicazione ("disciplina") ed accettate dagli Stati membri ° Efficacia vincolante ° Modifica implicita ad opera di una decisione individuale ° Inammissibilità ° Creazione di un precedente ° Inammissibilità

    Massima


    1. Ai sensi dell' art. 37, terzo comma, dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia, e dell' art. 93, n. 4, del regolamento di procedura, l' interveniente accetta il procedimento nello stato in cui questo si trova al momento dell' intervento e le conclusioni dell' istanza d' intervento possono avere ad oggetto soltanto l' adesione alle conclusioni di una delle parti. L' interveniente non è quindi legittimato a proporre un' eccezione d' irricevibilità non sollevata nelle conclusioni del convenuto.

    2. Poiché equivale ad un rifiuto di instaurare il procedimento previsto dall' art. 93, n. 2, del Trattato, una decisione della Commissione secondo la quale un aiuto di Stato non è soggetto all' obbligo di notifica produce effetti giuridici definitivi e può essere impugnata con un ricorso d' annullamento ai sensi dell' art. 173 del Trattato.

    3. Sebbene abbia come destinatario lo Stato membro interessato, la decisione della Commissione secondo la quale un aiuto di Stato esula dalla sfera d' applicazione dell' obbligo di notifica previsto dall' art. 93, n. 3, del Trattato riguarda direttamente e individualmente, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato, un' associazione di cui fanno parte i principali produttori internazionali del settore interessato e che ha intrapreso varie iniziative riguardo alla politica di ristrutturazione in tale settore, segnatamente in veste di interlocutore della Commissione per l' adozione delle linee direttrici in fatto di aiuti, ed ha attivamente condotto trattative con gli uffici della Commissione circa l' aiuto considerato.

    4. Le norme da applicare agli aiuti erogati dagli Stati in un determinato settore, esposte dalla Commissione in una comunicazione relativa alla sua politica in materia ("disciplina") ed accettate dagli Stati membri, hanno efficacia vincolante. Esse costituiscono un atto di portata generale non modificabile implicitamente con una decisione individuale, la quale non può essere invocata successivamente, in forza dei principi di parità di trattamento e di tutela del legittimo affidamento, per giustificare una nuova inosservanza delle predette norme.

    Parti


    Nella causa C-313/90,

    Comité international de la rayonne e des fibres synthétiques (CIRFS), associazione di diritto francese, con sede in Parigi, ed altri, con gli avv.ti Michel Walbroeck e Alexandre Vandencasteele, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. E. Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

    ricorrente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori T. Cusak, consigliere giuridico, e M. Nolin, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor R. Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    sostenuta da

    Repubblica francese, rappresentata dalla signora Edwige Belliard, vicedirettore degli affari giuridici presso il ministero degli Affari esteri, e il signor Géraud de Bergues, vice primo segretario degli Affari esteri, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Francia, 9, boulevard du Prince Henri,

    e

    Allied Signal Inc., società di diritto statunitense, con sede in Morristown, New Jersey (Stati Uniti),

    Allied Signal Fibers Europe SA, società anonima di diritto francese, con sede in Parigi, con gli avv.ti Jacques Ferry e Alain Piquemal, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. Gaston Vogel, 9, rue Pierre d' Aspelt,

    intervenienti,

    avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione 1 agosto 1990, con la quale la Commissione ha dichiarato che non sussisteva l' obbligo di notificare previamente l' aiuto erogato dal governo francese alla società Allied Signal per la costruzione di un' unità di produzione di filati di poliestere ad alta tenacità nella regione di Longwy e che essa riteneva soddisfacente il contenuto e l' intensità di tale aiuto, e, per quanto necessario, della lettera 4 ottobre 1990, con la quale Sir Leon Brittan, vicepresidente della Commissione, ha confermato la suddetta presa di posizione,

    LA CORTE (Quinta Sezione),

    composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente di sezione, M. Zuleeg, R. Joliet, J.C. Moitinho de Almeida e D.A.O. Edward, giudici,

    avvocato generale: C.O. Lenz

    cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale

    vista la relazione d' udienza,

    sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 9 luglio 1992,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 17 settembre 1992,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 12 ottobre 1990, il Comité international de la rayonne e des fibres synthétiques (in prosieguo: il "CIRFS"), associazione di diritto francese, la AKZO NV (in prosieguo: la "AKZO"), società di diritto olandese, la Hoechst Aktiengesellschaft (in prosieguo: la "Hoechst"), società di diritto tedesco, la Imperial Chemical Industries plc (in prosieguo: la "ICI"), società di diritto inglese, e la SNIA Fibre SpA (in prosieguo: la "SNIA Fibre"), società di diritto italiano, hanno proposto, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento di una decisione della Commissione 1 agosto 1990 e, per quanto necessario, di una lettera di Sir Leon Brittan, vicepresidente della Commissione, 4 ottobre 1990. Nella decisione impugnata la Commissione ha ritenuto che non sussisteva l' obbligo di notificare previamente l' aiuto erogato dal governo francese alla società Allied Signal per la creazione di un' unità di produzione di fibre di poliestere ad alta tenacità nella regione di Longwy e che il contenuto e l' intensità di tale aiuto fossero soddisfacenti. Nella lettera suddetta Sir Leon Brittan ha confermato tale punto di vista.

    Ambito normativo ed antefatti

    2 Con decisione 10 ottobre 1984, 85/18/CEE, concernente la delimitazione delle zone che possono beneficiare del regime "Prime d' aménagement du territoire" (Premio per l' assetto territoriale) in Francia (GU 1985, L 11, pag. 28), la Commissione ha autorizzato la concessione di sovvenzioni per l' assetto territoriale in determinate zone della Francia metropolitana, tra cui la regione di Longwy, nel dipartimento Meurthe-et-Moselle. Tuttavia, ai sensi dell' art. 7, tale decisione non pregiudica l' osservanza delle norme specifiche esistenti o future applicabili in determinati settori.

    3 Il 19 luglio 1977 la Commissione aveva inviato agli Stati membri una lettera intitolata "Aiuti al settore delle fibre sintetiche". In tale lettera si rilevava, in particolare che (1) "l' industria delle fibre sintetiche è caratterizzata nella CEE da capacità produttive che eccedono ampiamente gli sbocchi", che "la Commissione (...) ritiene che gli Stati membri debbano astenersi già ora, e per un periodo di due anni (...) dal prendere nuove decisioni relative alla concessione di aiuti che comportino un aumento delle capacità produttive esistenti (...). Per quanto concerne gli aiuti regionali, l' astensione dovrebbe valere anche nei casi in cui (...) gli aiuti regionali sono concessi automaticamente e non sono soggetti a notifica previa". La lettera precisava, inoltre, che alla Commissione avrebbero dovuto essere sottoposti tutti i progetti di aiuti che gli Stati membri si proponessero di erogare, aventi o no l' effetto di aumentare le capacità. E' pacifico che gli Stati membri si sono dichiarati d' accordo con la "disciplina" considerata nella detta lettera.

    4 Dopo aver ricevuto le risposte degli Stati membri, la Commissione inviava loro, nel 1978, un memorandum contenente talune precisazioni riguardo all' interpretazione da dare alla predetta disciplina, in particolare quanto al campo di applicazione della stessa, il quale "si estendeva alle fibre acriliche, di poliestere e di poliammide destinate tanto all' impiego tessile che all' impiego industriale" (2). E' pacifico che gli Stati membri destinatari del memorandum non contestavano allora tale definizione della sfera di applicazione della disciplina.

    5 La disciplina così istituita veniva prorogata ogni due anni ed il campo di applicazione della stessa veniva, all' occorrenza, ampliato. La versione in vigore al momento della proposizione del ricorso era quella enunciata nella comunicazione della Commissione 8 luglio 1989 (GU C 173, pag. 5). In tale comunicazione, intitolata "Aiuti alle industrie comunitarie delle fibre sintetiche", si annunciava segnatamente che la Commissione "continuerà a considerare a priori sfavorevolmente i progetti di aiuto da parte degli Stati membri (...), che determinino l' aumento della capacità produttiva netta delle società del settore delle fibre sintetiche che (...) comprende tutte le fibre e filati acrilici, di poliestere, di polipropilene e di poliammide, nonché la testurizzazione di questi filamenti, indipendentemente dalla natura o dal tipo di prodotto, comprendendo così tutti gli impieghi finali".

    6 Risulta dagli atti di causa che nel 1989 il CIRFS apprendeva che la Allied Signal Inc., società di diritto statunitense, e la sua controllata francese, Allied Signal Fibers Europe SA (in prosieguo: la "Allied Signal"), si erano messe in contatto con i governi spagnolo, austriaco e francese al fine di esaminare la possibilità d' ottenere una sovvenzione per la creazione di un' unità di produzione di filati di poliestere ad applicazione industriale. Il CIRFS ne informava la Commissione chiedendole d' intervenire presso i governi interessati. Inoltre, esso si metteva direttamente in contatto con i detti governi e con i rappresentanti della Allied Signal, informandoli che, a suo avviso, ogni aiuto in tale settore sarebbe stato incompatibile con la disciplina in vigore.

    7 Le trattative fra la Allied Signal, da una parte, e i governi spagnolo e austriaco, dall' altra, non avevano esito positivo e quindi tali governi non concedevano alcuna sovvenzione.

    8 Il 20 giugno 1990 il CIRFS chiedeva alla Commissione d' intervenire presso le autorità francesi affinché queste ultime non erogassero sovvenzioni alla Allied Signal. Il 29 giugno 1990 la AKZO, essendo venuta a conoscenza del fatto che il governo francese aveva deciso di concedere alla Allied Signal una sovvenzione per l' assetto territoriale per la costruzione, nella zona di Longwy, di una fabbrica di fibre di poliestere destinate all' impiego industriale, vale a dire, la fornitura ai fabbricanti europei di pneumatici, scriveva a Sir Leon Brittan, vicepresidente della Commissione incaricato delle questioni di concorrenza, allo scopo di manifestargli la sua preoccupazione riguardo alla concessione del detto aiuto e di sollecitare le sue eventuali osservazioni in merito.

    9 Il 1 agosto 1990 la Commissione inviava al CIRFS una lettera in cui rilevava che l' aiuto in discussione costituiva un' applicazione dello schema regionale del "premio per l' assetto territoriale", che la decisione di concederlo era stata comunicata all' impresa "prima dell' ultimo ampliamento della disciplina in materia di fibre sintetiche" e che, pertanto, non sussisteva alcun obbligo di notifica previa.

    10 Con lettera 4 ottobre 1990, indirizzata alla AKZO, Sir Leon Brittan confermava la detta presa di posizione, rilevando che, se era vero che la disciplina istituita in materia era stata redatta in termini abbastanza generali, la Commissione l' aveva interpretata, prima del luglio 1989, in modo più restrittivo, nel senso che si applicava solamente nel settore delle fibre destinate all' impiego tessile.

    11 I ricorrenti hanno allora proposto il ricorso in esame.

    12 Con ordinanza 20 marzo 1991, la Corte ha autorizzato l' intervento della Repubblica francese, della Allied Signal e della Allied Signal Fibers Europe, a sostegno delle conclusioni della Commissione.

    13 Con lettera 7 gennaio 1993, la AKZO ha comunicato alla Corte che intendeva rinunciare agli atti, in base all' art. 78 del regolamento di procedura. Con ordinanza 18 febbraio 1993, il presidente della Quinta Sezione ha ordinato la cancellazione della causa C-313/90 dal ruolo della Corte, nella parte in cui essa concerne il ricorso proposto dalla AKZO.

    14 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

    L' oggetto del ricorso

    15 In via preliminare occorre determinare l' oggetto del ricorso.

    16 Nelle loro conclusioni i ricorrenti chiedono l' annullamento della decisione della Commissione 1 agosto 1990 e della lettera di Sir Leon Brittan 4 ottobre 1990. Sostengono che, contrariamente a quanto ritiene la Commissione, l' aiuto controverso rientra nella sfera di applicazione della disciplina e, pertanto, doveva essere notificato previamente ai sensi dell' art. 93, n. 2, del Trattato.

    17 Risulta da quest' ultima disposizione che l' obbligo di notifica previa ha lo scopo di consentire alla Commissione di decidere se sia o no il caso di avviare il procedimento di cui all' art. 93, n. 2, del Trattato stesso. Di conseguenza, la decisione della Commissione, secondo la quale l' aiuto controverso non era soggetto a tale obbligo, equivale ad un rifiuto di instaurare il procedimento ex art. 93, n. 2, per la ragione che si trattava di un aiuto esistente, già autorizzato previamente con la citata decisione 85/18.

    18 Da tali precisazioni si evince che il ricorso deve essere interpretato come diretto all' annullamento del rifiuto della Commissione di instaurare il procedimento previsto dall' art. 93, n. 2, quale è stato espresso nelle due comunicazioni soprammenzionate.

    Sulla ricevibilità

    19 Le intervenienti hanno sollevato un' eccezione d' irricevibilità, adducendo essenzialmente che i ricorrenti non sono legittimati ad agire a norma dell' art. 173, secondo comma, del Trattato. I ricorrenti contestano la legittimazione degli intervenienti a sollevare tale eccezione.

    20 A questo proposito, occorre ricordare che la Commissione si è limitata, nelle sue conclusioni, a chiedere che il ricorso sia respinto e non ha mai contestato la legittimazione ad agire dei ricorrenti. Anzi, essa ha sostenuto che il negare ai concorrenti di un' impresa che ha beneficiato di un aiuto il diritto d' impugnare una decisione con cui la Commissione si rifiuti di avviare il procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato creerebbe una grave lacuna nel sistema di tutela giuridica previsto dall' art. 164 dello stesso Trattato.

    21 Per quanto riguarda la legittimazione delle intervenienti ad eccepire l' irricevibilità del ricorso, si deve osservare che, ai sensi dell' art. 37, terzo comma, dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia, le conclusioni dell' istanza d' intervento possono avere ad oggetto soltanto l' adesione alle conclusioni di una delle parti. Inoltre, a tenore dell' art. 93, n. 4, del regolamento di procedura, l' interveniente accetta il procedimento nello stato in cui questo si trova all' atto del suo intervento.

    22 Ne consegue che gli intervenienti non erano legittimati ad eccepire l' irricevibilità del ricorso, e la Corte non è quindi tenuta a procedere all' esame dei motivi da essi dedotti.

    23 Tuttavia, trattandosi di un' eccezione di irricevibilità per motivi di ordine pubblico occorre esaminare d' ufficio la ricevibilità del ricorso, ai sensi dell' art. 92, n. 2, del regolamento di procedura (v., segnatamente, sentenza 11 luglio 1990, cause riunite C-305/86 e C-160/87, Neotype Techmashexport/Commissione e Consiglio, Racc. pag. I-2945).

    24 A tale scopo, va ricordato in primo luogo che un atto può essere impugnato ai sensi dell' art. 173 del Trattato solamente se produce effetti giuridici (v. sentenza 31 marzo 1971, "AETS", causa 22/70, Commissione/Consiglio, Racc. pag. 263).

    25 A questo proposito, si deve anzitutto osservare che la Commissione, ritenendo che il progetto d' aiuto non fosse soggetto alla procedura di notifica previa prevista dall' art. 93, n. 3, del Trattato, ha considerato, da una parte, che l' aiuto non rientrava nell' ambito di applicazione della disciplina e, dall' altra, che in quanto sovvenzione per l' assetto territoriale contemplata dalla citata decisione 85/18, esso costituiva un aiuto esistente.

    26 Va poi rilevato che la decisione impugnata non costituisce un provvedimento avente natura meramente preparatoria, contro la cui eventuale illegittimità la possibilità di impugnare la decisione che chiude il procedimento garantirebbe una tutela sufficiente. Infatti, la decisione recante rifiuto di instaurare il procedimento previsto dall' art. 93, n. 2, del Trattato ha carattere definitivo ed è, quindi, impossibile qualificarla come mero provvedimento preparatorio.

    27 Si deve quindi concludere che la decisione controversa comporta effetti giuridici definitivi ed è pertanto impugnabile ai sensi dell' art. 173 del Trattato.

    28 In secondo luogo, tenuto conto del fatto che destinataria della detta decisione è la Repubblica francese e non i ricorrenti, occorre accertare se questi ultimi siano direttamente ed individualmente riguardati, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato.

    29 E' pacifico che il CIRFS, associazione di cui fanno parte i principali produttori internazionali di fibre sintetiche, ha intrapreso, nell' interesse di questi ultimi, varie iniziative a proposito della politica di ristrutturazione di tale settore. In particolare, è stato l' interlocutore della Commissione per quanto riguarda l' istituzione della disciplina, nonché la proroga e l' adeguamento della stessa. Inoltre, durante il procedimento che ha preceduto il presente giudizio, il CIRFS ha attivamente trattato con la Commissione, in particolare presentandole osservazioni scritte e tenendosi in stretto contatto con gli uffici competenti.

    30 La decisione impugnata incide quindi sulla posizione del CIRFS in veste di negoziatore della disciplina. Ne consegue che il ricorso è ricevibile per quanto riguarda il CIRFS (v. sentenza 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Van der Kooy e a./Commissione, Racc. pag. 219).

    31 Trattandosi di un unico ricorso, non occorre esaminare la legittimazione degli altri ricorrenti.

    Nel merito

    32 Allo scopo di dimostrare che il ricorso è infondato, il governo francese e la Allied Signal osservano che un' impresa terza non ha il diritto di contestare l' interpretazione data dalla Commissione e dagli Stati membri ai termini della disciplina. Le intervenienti hanno ricordato, infatti, che i principali destinatari di una disciplina in materia di aiuti sono gli Stati membri e che, secondo la giurisprudenza della Corte (v. sentenza 24 febbraio 1987, causa 310/85, Deufil/Commissione, Racc. pag. 901), tale disciplina è costituita da regole meramente indicative, le quali definiscono le linee di condotta che la Commissione intende seguire dopo aver ricevuto dagli Stati membri la conferma del loro assenso ai termini ed alla portata delle sue comunicazioni.

    33 Tale argomento non può essere accolto.

    34 In primo luogo, infatti, la presente causa deve essere distinta dalla citata causa Deufil/Commissione. Quest' ultima verteva essenzialmente sulla questione se la disciplina allora controversa potesse comportare una deroga alle norme del Trattato, mentre in questa sede si tratta del se una disciplina possa avere efficacia vincolante. Il ragionamento seguito nella sentenza Deufil/Commissione non può essere trasposto alla presente fattispecie.

    35 In secondo luogo, occorre osservare che nel caso di specie le norme enunciate nella disciplina ed accettate dagli Stati membri hanno, in particolare, l' effetto di revocare riguardo a determinati aiuti, rientranti nel campo di applicazione della disciplina stessa, l' autorizzazione precedentemente concessa e, pertanto, di qualificarli nuovi e di assoggettarli all' obbligo di notifica previa.

    36 Ne consegue che il fatto che la disciplina sia il risultato di un accordo tra gli Stati membri e la Commissione non può modificare né il significato oggettivo dei suoi termini né la sua efficacia vincolante.

    37 Occorre pertanto esaminare i motivi dedotti dai ricorrenti.

    38 Con il primo motivo i ricorrenti sostengono che, al tempo in cui il governo francese afferma di aver adottato la sua decisione, vale a dire nel giugno 1989, la disciplina si applicava alle fibre ad impiego industriale. A loro avviso, la disciplina è stata applicata sin dal 1977 al settore delle fibre sintetiche destinate tanto all' impiego industriale che a quello tessile. A questo proposito, essi si basano, in particolare, sul testo della disciplina del 19 luglio 1977, che non fa alcuna distinzione a seconda delle diverse destinazioni delle fibre, e sul memorandum del 1978, nel quale la Commissione ha precisato che il campo di applicazione della disciplina si estendeva alle fibre acriliche, di poliestere e di poliammide destinate tanto all' impiego tessile che all' uso industriale.

    39 Nel controricorso e all' udienza la Commissione ha fatto valere che la disciplina era stata istituita per evitare l' incremento della produzione in settori nei quali sussisteva già una sovrapproduzione ed un eccesso di capacità produttiva. Orbene, solamente nel settore delle fibre sintetiche destinate all' uso tessile vi sarebbe stata una capacità superiore al fabbisogno. Tuttavia, la Commissione ha anche ammesso di aver precisato, in un primo tempo, che la sfera di applicazione della disciplina si estendeva alle fibre acriliche, di poliestere e di poliammide destinate tanto all' impiego tessile che all' uso industriale. Inoltre, all' udienza la Commissione ha ammesso, alla luce del citato testo del memorandum del 1978, che la disciplina si applicava, a quel tempo, ad ogni tipo di fibra.

    40 Si deve, pertanto, concludere che nel 1977, all' epoca dell' entrata in vigore della disciplina, erano ricompresi nella sua sfera di applicazione tutti i tipi di fibre sintetiche, comprese le fibre destinate all' impiego industriale.

    41 Rimane da stabilire se il campo di applicazione della disciplina sia stato successivamente modificato, in modo da escluderne, al tempo dei fatti di causa, le fibre ad impiego industriale.

    42 A questo proposito la Commissione fa valere che la disciplina è stata modificata con una decisione del giugno 1988, con la quale essa ha autorizzato la concessione di un aiuto ad un produttore tedesco di fibre sintetiche, vale a dire la società Faserwerk Bottrop, per la creazione di una nuova unità di produzione di fibre discontinue ultrafini e non filate di poliestere e di polietilene; la decisione era basata sulla constatazione che la detta unità di produzione non poteva rifornire il settore tradizionale dell' industria tessile e dell' abbigliamento, che, a parere della Commissione, era il solo settore contemplato dalla disciplina. Secondo la Commissione, tale decisione ha costituito una modifica implicita della disciplina, di cui essa ha dovuto in seguito tener conto per rispettare il principio di parità di trattamento. Inoltre, la Commissione ritiene che il CIRFS abbia preso atto di tale modifica implicita, in particolare chiedendo, nella prospettiva del rinnovo della disciplina nel 1989, l' estensione della stessa ai filati ad alta tenacità, vale a dire ad applicazione industriale.

    43 Tale argomento non può essere accolto.

    44 A questo proposito va osservato che un atto di portata generale non può essere modificato implicitamente da una decisione individuale.

    45 Si deve poi rilevare che né il principio di parità di trattamento né quello di tutela del legittimo affidamento possono essere invocati per giustificare il ripetersi di una non corretta interpretazione di un atto.

    46 Infine, la reazione del CIRFS, che chiedeva l' estensione della sfera di applicazione della disciplina al settore dei filati ad alta tenacità, non può incidere sull' interpretazione oggettiva da dare a tale atto.

    47 Si deve, quindi, concludere che la sfera di applicazione della disciplina non è stata modificata dalla decisione Bottrop né dalla reazione che a seguito di questa, il CIRFS può aver manifestato.

    48 Il governo francese ha sostenuto altresì, che il campo di applicazione della disciplina era stato modificato nel periodo intercorrente tra la data dell' adozione della stessa e la data dell' erogazione dell' aiuto controverso. Rileva, infatti, che nella lettera 7 luglio 1987, vertente sul rinnovo della disciplina per il periodo 1987-1989, la Commissione ha fatto osservare che "la domanda comunitaria di fibre e di filati sintetici ad impiego tessile è destinata nel migliore dei casi a ristagnare nel prossimo futuro" (3). Il governo francese ne trae la conclusione che, sino al momento dell' entrata in vigore delle norme definite nella lettera 6 giugno 1989, che ricomprendono indiscutibilmente le fibre ad applicazione industriale nel campo di applicazione della disciplina, esso poteva a buon diritto ritenere che l' aiuto controverso esulasse da quest' ultima.

    49 Questo argomento deve essere respinto.

    50 Infatti, tenuto conto del fatto che la disciplina era stata applicata già nel 1977 al settore delle fibre sintetiche tanto per l' impiego tessile che ad uso industriale, è da escludere che la sua sfera di applicazione possa venir limitata da una considerazione, espressa in una lettera, in ordine alla situazione economica del settore.

    51 Si deve, quindi, concludere che la disciplina si applica e si è sempre applicata al settore delle fibre sintetiche destinate all' impiego industriale. Ne consegue che l' aiuto controverso era soggetto all' obbligo di notifica previa, senza che sia necessario stabilire la data precisa dalla sua concessione.

    52 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, deve essere annullata la decisione con la quale la Commissione si è rifiutata di instaurare il procedimento previsto dall' art. 93, n. 2, del Trattato nei confronti dell' aiuto concesso dalla Repubblica francese alla Allied Signal per la costruzione, nella regione di Longwy, di una fabbrica di fibre di poliestere, comunicata al CIRFS con lettera della Commissione 1 agosto 1990.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    53 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché è rimasta soccombente, la Commissione dev' essere condannata alle spese, tranne quelle relative al procedimento sommario, che sono a carico dei ricorrenti.

    54 Ai sensi dell' art. 69, n. 4, primo e secondo comma, la Repubblica francese, da una parte, e la Allied Signal e la Allied Fibers Europe, dall' altra, sopporteranno le proprie spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Quinta Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) E' annullata la decisione con la quale la Commissione si è rifiutata di instaurare il procedimento previsto dall' art. 93, n. 2, del Trattato CEE nei confronti di un aiuto concesso dalla Repubblica francese alla società Allied Signal, comunicata al CIRFS con lettera 1 agosto 1990.

    2) La Commissione è condannata alle spese, tranne quelle relative al procedimento sommario, che sono a carico dei ricorrenti. Le intervenienti sopporteranno le proprie spese.

    Top