This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 61982CJ0239
Judgment of the Court of 21 February 1984. # Allied Corporation and others v Commission of the European Communities. # Anti-dumping duties. # Joined cases 239/82 and 275/82.
Sentenza della Corte del 21 febbraio 1984.
Allied Corporation ed altri contro Commissione delle Comunità europee.
Dazi antidumping.
Cause riunite 239 e 275/82.
Sentenza della Corte del 21 febbraio 1984.
Allied Corporation ed altri contro Commissione delle Comunità europee.
Dazi antidumping.
Cause riunite 239 e 275/82.
Raccolta della Giurisprudenza 1984 -01005
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1984:68
SENTENZA DELLA CORTE DEL 21 FEBBRAIO 1984. - ALLIED CORPORATION ED ALTRI CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA'EUROPEE. - DAZI ANTIDUMPING. - CAUSE RIUNITE 239 E 275/82.
raccolta della giurisprudenza 1984 pagina 01005
edizione speciale spagnola pagina 00365
edizione speciale svedese pagina 00519
edizione speciale finlandese pagina 00499
Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 . RICORSO D ' ANNULLAMENTO - PERSONE FISICHE O GIURIDICHE - ATTI CHE LE RIGUARDANO DIRETTAMENTE E INDIVIDUALMENTE - REGOLAMENTO CHE ISTITUISCE DEI DAZI ANTIDUMPING - PRODUTTORI ED ESPORTATORI DEI PAESI TERZI - IMPORTATORI
( TRATTATO CEE , ART . 173 , ALL . 2 ; REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 3017/79 , ART . 2 E 13 , N . 1 )
2.POLITICA COMMERCIALE COMUNE - DIFESA CONTRO LE PRATICHE DI DUMPING - IMPEGNO DI RIVEDERE I PREZZI - DENUNZIA - IMPOSIZIONE DI DAZI ANTIDUMPING PROVVISORI - PRESUPPOSTI - PRESA IN CONSIDERAZIONE DI FATTI NUOVI
( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 3017/79 , ART . 10 , N . 6 )
1 . GLI ATTI CHE ISTITUISCONO DAZI ANTIDUMPING , A NORMA DEL REGOLAMENTO N . 3017/79 , POSSONO RIGUARDARE DIRETTAMENTE ED INDIVIDUALMENTE , AI SENSI DELL ' ART . 173 , 2* COMMA DEL TRATTATO , LE IMPRESE PRODUTTRICI ED ESPORTATRICI CHE POSSONO DIMOSTRARE DI ESSERE STATE INDIVIDUATE NEGLI ATTI DELLA COMMISSIONE O DEL CONSIGLIO O COINVOLTE NELLE INDAGINI PREPARATORIE . DIVERSO E IL CASO DELL ' IMPORTATORE STABILITO NELLA COMUNITA IL QUALE NON SIA PRESO IN CONSIDERAZIONE DA TALI ATTI E CHE SIA COLPITO DAL REGOLAMENTO CHE ISTITUISCE DEI DAZI ANTIDUMPING SOLO IN QUANTO RIENTRA OBIETTIVAMENTE NEL CAMPO D ' APPLICAZIONE DELLO STESSO .
2.DALL ' ART . 10 N . 6 DEL REGOLAMENTO N . 3017/79 SI DESUME CHE , QUALORA L ' IMPEGNO DI REVISIONE DEI PREZZI , ASSUNTO IN OCCASIONE DI UN PROCEDIMENTO ANTIDUMPING , SIA STATO DENUNZIATO , LA COMMISSIONE DEVE ADOTTARE IL PIU PRESTO POSSIBILE PROVVEDIMENTI PROVVISORI SE RITIENE CHE CIO CORRISPONDA AGLI INTERESSI DELLA COMUNITA . UNA NUOVA INDAGINE NON E NECESSARIA , DATO CHE LA COMMISSIONE DEVE NORMALMENTE PROVVEDERE BASANDOSI SUI DATI RACCOLTI ALL ' EPOCA IN CUI E STATO SOTTOSCRITTO L ' IMPEGNO DENUNZIATO .
L ' IMPRESA LA QUALE , NEL MOMENTO IN CUI DENUNZIA L ' IMPEGNO , RITENGA CHE ESISTANO RAGIONI PER RIESAMINARE IL SUO CASO E PER ESENTARLA , NONOSTANTE LA DENUNZIA , DA QUALSIASI DAZIO ANTIDUMPING , DEVE SOTTOPORRE ALLA COMMISSIONE ADEGUATI ELEMENTI DI PROVA .
NELLE CAUSE RIUNITE 239 E 275/82 ,
ALLIED CORPORATION , SOCIETA DI DIRITTO DELLO STATO DEL NEW JERSEY ( STATI UNITI ), CON SEDE IN MORRISTOWN ( NEW JERSEY ), CON GLI AVVOCATI AMAND D ' HONDT , FRANCOIS VAN DER MENSBRUGGHE E EDMOND LEBRUN , DEL FORO DI BRUXELLES , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L ' AVV . TONY BIEVER , 83 , BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE-CHARLOTTE ,
AVV . MICHEL LEVY MORELLE , DEL FORO DI BRUXELLES , NELLA SUA QUALITA DI CURATORE DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA DEMUFERT , SOCIETA ANONIMA DI DIRITTO BELGA , CON SEDE IN BRUXELLES , CON GLI AVVOCATI D ' HONDT , VAN DER MENSBRUGGHE E LEBRUN , CON L ' AVV . MICHEL MAHIEU , DEL FORO DI BRUXELLES , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L ' AVV . BIEVER ,
TRANSCONTINENTAL FERTILIZER COMPANY , SOCIETA DI DIRITTO DELLO STATO DELLA PENNSYLVANIA ( STATI UNITI ), CON SEDE IN FILADELFIA ( PENNSYLVANIA ), CON GLI AVVOCATI D ' HONDT , VAN DER MENSBRUGGHE E LEBRUN , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO , PRESSO L ' AVV . BIEVER ,
KAISER ALUMINIUM AND CHEMICAL CORPORATION , SOCIETA DI DIRITTO DELLO STATO DEL DELAWARE ( STATI UNITI ), CON SEDE IN WILMINGTON ( DELAWARE ), CON GLI AVVOCATI D ' HONDT , VAN DER MENSBRUGGHE E LEBRUN , E CON GLI AVVOCATI ANTHONY HOOPER , BARRISTER , DI INNER TEMPLE , E ANTHONY PHILIP BENTLEY , BARRISTER , DI LINCOLN ' S INN , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO L ' AVV . BIEVER ,
RICORRENTI ,
CONTRO
COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , RAPPRESENTATA DAL SUO CONSIGLIERE GIURIDICO PETER GILSDORF , IN QUALITA DI AGENTE , ASSISTITO DALL ' AVV . DANIEL JACOB , DEL FORO DI BRUXELLES , E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . ORESTE MONTALTO , MEMBRO DEL SUO SERVIZIO GIURIDICO , EDIFICIO JEAN MONNET , KIRCHBERG ,
CONVENUTA ,
CAUSE AVENTI AD OGGETTO L ' ANNULLAMENTO DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 19 LUGLIO 1982 , N . 1976 , ' CHE ISTITUISCE UN DAZIO PROVVISORIO ANTIDUMPING SU TALUNE IMPORTAZIONI DI CONCIMI CHIMICI ORIGINARI DEGLI STATI UNITI D ' AMERICA ' , NONCHE DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 18 AGOSTO 1982 , N . 2302 , CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO N . 1976/82 , E IL RISARCIMENTO DEI DANNI ,
1 CON ATTO DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 22 SETTEMBRE 1982 , LA SOCIETA DI DIRITTO DELLO STATO DEL NEW JERSEY ( USA ) ALIED CORPORATION , CON SEDE IN MORRISTOWN ( IN PROSIEGUO ' ALLIED ' ), LA SOCIETA ANONIMA DI DIRITTO BELGA DEMUFERT , CON SEDE IN BRUXELLES , ATTUALMENTE IN STATO DI FALLIMENTO ( IN PROSIEGUO ' DEMUFERT ' ) E LA SOCIETA DI DIRITTO DELLO STATO DELLA PENNSYLVANIA ( USA ) TRANSCONTINENTAL FERTILIZER COMPANY , CON SEDE IN FILADELFIA ( IN PROSIEGUO ' TRANSCONTINENTAL ' ), HANNO PROPOSTO A QUESTA CORTE , IN FORZA DELL ' ART . 173 , 2* COMMA , DEL TRATTATO CEE , UN RICORSO INTESO ALL ' ANNULLAMENTO DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 19 LUGLIO 1982 , N . 1976 , CHE ISTITUISCE UN DAZIO ANTIDUMPING PROVVISORIO SU TALUNE IMPORTAZIONI DI CONCIMI CHIMICI ORIGINARI DEGLI STATI UNITI D ' AMERICA ( GU L 214 , PAG . 7 ), E DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 18 AGOSTO 1982 , N . 2302 , RECANTE MODIFICA DEL SUDDETTO REGOLAMENTO ( GU L 246 , PAG . 5 ), ADOTTATO IN FORZA DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 20 DICEMBRE 1979 , N . 3017 , RELATIVO ALLA DIFESA CONTRO LE IMPORTAZIONI OGGETTO DI DUMPING O DI SOVVENZIONI DA PARTE DI PAESI NON MEMBRI DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA ( GU L 339 , PAG . 1 ) NONCHE ALLA CONDANNA DELLA COMMISSIONE AL RISARCIMENTO DEI DANNI .
2 CON ATTO DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 15 OTTOBRE 1982 , LA SOCIETA DI DIRITTO DELLO STATO DEL DELAWARE ( USA ) KAISER ALUMINIUM AND CHEMICAL CORPORATION , CON SEDE IN WILMINGTON ( IN PROSIEGUO ' KAISER ' , HA PROPOSTO ALLA CORTE UN RICORSO AVENTE LO STESSO OGGETTO . I RICORSI SONO STATI RIUNITI AI FINI DEL PROCEDIMENTO E DELLA SENTENZA CON ORDINANZA 15 DICEMBRE 1982 .
LE NORME VIGENTI E L ' OGGETTO DEI RICORSI
3 SI DEVE RICORDARE CHE , IN SEGUITO AD UNA DENUNCIA PRESENTATA DALL ' ORGANIZZAZIONE RAPPRESENTATIVA DELL ' INDUSTRIA EUROPEA DEI CONCIMI AZOTATI E FOSFATICI , LA COMMISSIONE INIZIAVA , NEL 1980 , UN PROCEDIMENTO D ' INCHIESTA RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI TALUNI CONCIMI CHIMICI ORIGINARI DEGLI STATI UNITI D ' AMERICA ED ISTITUIVA , COL SUO REGOLAMENTO N . 2182/80 ( GU L 212 , PAG . 43 ), UN DAZIO ANTIDUMPING PROVVISORIO SUI PRODOTTI IN QUESTIONE .
4 CON DECISIONE 9 FEBBRAIO 1981 , N . 81/35 ( GU L 39 , PAG . 35 ), LA COMMISSIONE ACCETTAVA GLI IMPEGNI ASSUNTI , NELL ' AMBITO DEL PROCEDIMENTO ANTIDUMPING , DALLE RICORRENTI ALLIED , TRANSCONTINENTAL E KAISER , NEL SENSO CHE QUESTE AVREBBERO AUMENTATO I PROPRI PREZZI AD UN LIVELLO SUFFICIENTE PER ELIMINARE I MARGINI DI DUMPING , ACCERTATI NELLA MISURA DEL 6,5 % PER LE PRIME DUE SOCIETA E DEL 5 % PER LA KAISER . COL REGOLAMENTO N . 349/81 , ADOTTATO IN PARI DATA ( GU L 39 , PAG . 4 ), IL CONSIGLIO ISTITUIVA UN DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO SUI CONCIMI CONTENENTI UNA SOLUZIONE DI UREA E DI NITRATO D ' AMMONIO , DELLA SOTTOVOCE EX 31.02 C DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE , CORRISPONDENTE AL CODICE NIMEXE EX 31.02-90 , ORIGINARI DEGLI STATI UNITI D ' AMERICA , FISSANDO DETTO DAZIO AL 6,5 % DEL VALORE IN DOGANA . NEL 23* PUNTO DELLA MOTIVAZIONE DI QUESTO REGOLAMENTO SI DICHIARA CHE LA ALLIED , LA KAISER E LA TRANSCONTINENTAL AVEVANO VOLONTARIAMENTE ASSUNTO L ' IMPEGNO DI RIALZARE I LORO PREZZI SINO AD UN LIVELLO SUFFICIENTE AD ELIMINARE I MARGINI DI DUMPING E CHE LA COMMISSIONE AVEVA ACCETTATO TALI IMPEGNI . CONSEGUENTEMENTE , L ' ART . 2 DEL REGOLAMENTO DICHIARA CHE IL DAZIO ANTIDUMPING NON SI APPLICA AI CONCIMI ESPORTATI DA TALUNE IMPRESE AMERICANE , FRA LE QUALI LE SOCIETA ALLIED , KAISER E TRANSCONTINENTAL .
5 DAL FASCICOLO RISULTA CHE , IN SEGUITO A DOMANDE DI RIESAME PRESENTATE DA UN ' IMPORTANTE ESPORTATORE STATUNITENSE ' E DALLA SOCIETA DEMUFERT , DA UN LATO , E DALL ' ORGANIZZAZIONE RAPPRESENTATIVA DELLE INDUSTRIE EUROPEE , DALL ' ALTRO , LA COMMISSIONE PUBBLICAVA , IL 16 LUGLIO 1982 , UN AVVISO DI REVISIONE DEL DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO SULLE IMPORTAZIONI DI TALUNI CONCIMI CHIMICI ORIGINARI DEGLI STATI UNITI D ' AMERICA ( GU N . C 179 , PAG . 4 ).
6 POICHE , ALLA STESSA EPOCA , CON LETTERE RISPETTIVAMENTE DATATE 7 GIUGNO E 2 LUGLIO 1982 , LA ALLIED E LA TRANSCONTINENTAL RECEDEVANO DAI PROPRI IMPEGNI , LA COMMISSIONE ISTITUIVA , COL REGOLAMENTO N . 1976/82 , UN DAZIO ANTIDUMPING PROVVISORIO SUI CONCIMI ESPORTATI DA QUESTE DUE SOCIETA , FISSANDO L ' ALIQUOTA DEL 6,5 % DEL VALORE IN DOGANA . IN SEGUITO AL TELEX 23 LUGLIO 1982 , COL QUALE ANCHE LA KAISER RECEDEVA DAI PROPRI IMPEGNI , LA COMMISSIONE MODIFICAVA , COL REGOLAMENTO N . 2302/82 , IL SUDDETTO REGOLAMENTO CONFERMANDO LA RISCOSSIONE DI UN DAZIO ANTIDUMPING DEL 6,5 % SULLE ESPORTAZIONI DELLA ALLIED E DELLA TRANSCONTINENTAL E FISSANDO UN DAZIO DEL 5 % A CARICO DELLE ESPORTAZIONI DELLA KAISER . LA PRESENTE CONTROVERSIA RIGUARDA QUESTI DUE REGOLAMENTI .
SULLA RICEVIBILITA
7 LA COMMISSIONE SOLLEVA UN ' ECCEZIONE DI IRRICEVIBILITA NEI CONFRONTI DEL RICORSO PROPOSTO DALLA DEMUFERT . ESSA FA VALERE CHE QUESTA RICORRENTE , DATA LA SUA QUALITA DI IMPORTATRICE INDIPENDENTE , NON E LEGITTIMATA , TENUTO CONTO DELL ' ART . 173 , 2* COMMA , DEL TRATTATO , A CHIEDERE L ' ANNULLAMENTO DEI DUE REGOLAMENTI DI CUI SI CONTESTA LA VALIDITA . SECONDO LA COMMISSIONE , L ' IMPOSIZIONE DEL DAZIO ANTIDUMPING CHE RISULTA DAI REGOLAMENTI CONTROVERSI - I QUALI COSTITUIREBBERO SEMPLICEMENTE ATTI COMPLEMENTARI DEL REGOLAMENTO N . 349/81 CHE ISTITUISCE UN DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO - RIGUARDANO LA DEMUFERT SOLTANTO IN RAGIONE DELLA SUA QUALITA OBIETTIVA DI IMPORTATORE . PERCIO , IN CONFORMITA ALLA COSTANTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE ( CFR ., DA ULTIMO , LA SENTENZA 6 OTTOBRE 1982 , CAUSA 307/81 , ALUSUISSE ITALIA , RACC . PAG . 3463 , PUNTO 9 DELLA MOTIVAZIONE ), GLI ATTI IMPUGNATI NON RIGUARDANO DIRETTAMENTE ED INDIVIDUALMENTE LA RICORRENTE , COME RICHIESTO DALL ' ART . 173 , 2* COMMA .
8 PER QUANTO RIGUARDA LE ALTRE RICORRENTI , LA COMMISSIONE SI LIMITA AD ESPRIMERE DUBBI CIRCA LA RICEVIBILITA DEI RICORSI . DA UNA PARTE , ESSA AMMETTE CHE LE IMPRESE IN QUESTIONE SONO CONSIDERATE IN MODO DEL TUTTO SPECIFICO SIA NEL REGOLAMENTO N . 349/81 SIA NEI REGOLAMENTI IMPUGNATI , ADOTTATI IN SEGUITO AL RECESSO DELLE RICORRENTI DAGLI IMPEGNI CH ' ESSE AVEVANO INDIVIDUALMENTE ASSUNTO ; ESSA AMMETTE ANCHE CHE AVENDO LA QUALITA DI PRODUTTORI E DI ESPORTATORI , QUESTE IMPRESE NON HANNO ALCUNA GARANZIA DI TUTELA GIURISDIZIONALE NEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA , POICHE SOLTANTO L ' IMPORTAZIONE DA LUOGO ALLA RISCOSSIONE DEL DAZIO ANTIDUMPING E PERCIO ESSE POTREBBERO PROPORRE UN RICORSO SOLTANTO TRAMITE IMPORTATORI DEI LORO PRODOTTI . D ' ALTRA PARTE , LA COMMISSIONE RITIENE CHE I REGOLAMENTI CONTESTATI NON HANNO ALTRO EFFETTO CHE QUELLO DI SOTTOPORRE LE RICORRENTI , IN SEGUITO AL RECESSO DAI LORO IMPEGNI , AL REGIME GENERALE DEL REGOLAMENTO N . 349/81 , PER IL QUALE E INCONTESTABILE CHE SI TRATTA DI UN REGOLAMENTO IN QUANTO RIGUARDA TUTTE LE IMPORTAZIONI DEL PRODOTTO IN QUESTIONE PROVENIENTI DAGLI STATI UNITI D ' AMERICA . DAL PUNTO DI VISTA DELL ' ECONOMIA PROCESSUALE , NON SAREBBE AUSPICABILE OFFRIRE UN MEZZO D ' IMPUGNAZIONE PARALLELA RISPETTO AI RICORSI EVENTUALMENTE PROPOSTI DINANZI AI GIUDIZI NAZIONALI CONTRO LA RISCOSSIONE DEL DAZIO ANTIDUMPING CONSEGUENTE ALLE DENUNCE DA PARTE DI IMPORTATORI . INFINE , LA COMMISSIONE RICHIAMA L ' ATTENZIONE SULLE ' STRANE ' CONSEGUENZE IMPLICITE NELL ' AMMISSIONE DEI RICORSI , POICHE QUESTA EQUIVARREBBE A RICONOSCERE AI PROVVEDIMENTI ANTIDUMPING DUPLICE NATURA , DAL MOMENTO CHE GLI STESSI ATTI VERREBBERO QUALIFICATI COME ' DECISIONI ' NEI CONFRONTI DI TALUNE IMPRESE E COME ' REGOLAMENTI ' NEI CONFRONTI DI TUTTE LE ALTRE .
9 DURANTE LA FASE ORALE DEL PROCEDIMENTO , LA COMMISSIONE , DOPO ESSERSI ANCORA UNA VOLTA OPPOSTA ALLA RICEVIBILITA DEL RICORSO DELLA DEMUFERT , HA FATTO PRESENTE CHE , IN DEFINITIVA , ESSA PROPENDEVA PER LA RICEVIBILITA DEL RICORSO DIRETTO DA PARTE DELLE IMPRESE DEI PAESI TERZI E , IN OGNI CASO , DELLE IMPRESE RICORRENTI , IN QUANTO QUESTE ERANO STATE ESPRESSAMENTE MENZIONATE NELLA MOTIVAZIONE E NEL DISPOSITIVO DEGLI ATTI IMPUGNATI . LA COMMISSIONE CONSIDERA CHE QUESTO MODO DI PROCEDERE AVREBBE EFFETTI FAVOREVOLI PER GLI INTERESSI DELLE IMPRESE COMUNITARIE NEI PAESI TERZI IN CASO DI PROCEDURE ANTIDUMPING NEI LORO CONFRONTI , SPECIALMENTE NEGLI STATI UNITI D ' AMERICA , IN CUI LE IMPRESE DEI PAESI TERZI HANNO AMPIE POSSIBILITA DI RICORSO . SECONDO LA COMMISSIONE , PER MOTIVI DI RECIPROCITA , SAREBBE OPPORTUNO OFFRIRE ANALOGHE GARANZIE NELL ' AMBITO DEL SISTEMA GIURISDIZIONALE DELLA COMUNITA .
10 LE QUESTIONI DI RICEVIBILITA SOLLEVATE DALLA COMMISSIONE DEVONO ESSERE RISOLTE TENENDO CONTO DEL SISTEMA ISTITUITO DAL REGOLAMENTO N . 3017/79 E , IN PARTICOLARE , DELLA NATURA DEI PROVVEDIMENTI ANTIDUMPING DA QUESTO CONTEMPLATI , ALLA LUCE DELL ' ART . 173 , 2* COMMA , DEL TRATTATO CEE .
11 A TERMINI DELL ' ART . 13 , N . 1 , DEL REGOLAMENTO N . 3017/79 , ' I DAZI ANTIDUMPING O DI COMPENSAZIONE , APPLICABILI A TITOLO PROVVISORIO O DEFINITIVO , SONO ISTITUITI TRAMITE REGOLAMENTO ' . BENCHE , PER L ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 173 , 2* COMMA , QUESTI PROVVEDIMENTI ABBIANO EFFETTIVAMENTE , PER LA LORO NATURA E PER LA LORO PORTATA CARATTERE NORMATIVO , IN QUANTO SI APPLICANO A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI , NON E TUTTAVIA ESCLUSO CHE LE LORO DISPOSIZIONI RIGUARDINO DIRETTAMENTE E INDIVIDUALMENTE QUEI PRODUTTORI ED ESPORTATORI CUI VENGONO IMPUTATE LE PRATICHE DI DUMPING . DALL ' ART . 2 DEL REGOLAMENTO N . 3017/79 RISULTA INFATTI CHE I DAZI ANTIDUMPING POSSONO ESSERE ISTITUITI SOLTANTO IN BASE AD ACCERTAMENTI EFFETTUATI MEDIANTE INDAGINI SUI PREZZI DI PRODUZIONE E SUI PREZZI D ' ESPORTAZIONE DI DETERMINATE IMPRESE .
12 NE CONSEGUE CHE GLI ATTI CHE ISTITUISCONO DAZI ANTIDUMPING POSSONO RIGUARDARE DIRETTAMENTE E INDIVIDUALMENTE LE IMPRESE PRODUTTRICI ED ESPORTATRICI CHE POSSONO DIMOSTRARE DI ESSERE STATE INDIVIDUATE NEGLI ATTI DELLA COMMISSIONE O DEL CONSIGLIO O PRESE IN CONSIDERAZIONE NELLE INDAGINI PREPARATORIE .
13 COME E STATO GIUSTAMENTE OSSERVATO DALLA COMMISSIONE , IL RICONOSCERE UN DIRITTO DI AZIONE AD IMPRESE IN TAL MODO QUALIFICATE , IN CONFORMITA AI PRINCIPI DELL ' ART . 173 , 2* COMMA , NON RISCHIA DI CREARE UNA DUPLICE GIURISDIZIONE , POICHE I GIUDICI NAZIONALI POSSONO ESSERE ADITI SOLTANTO IN SEGUITO ALLA RISCOSSIONE DEL DAZIO ANTIDUMPING , NORMALMENTE VERSATO DA UN IMPORTATORE RESIDENTE NELLA COMUNITA . IN QUESTA MATERIA , NON V ' E MOTIVO DI TEMERE UNA DIVERGENZA DI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI , POICHE , GRAZIE AL SISTEMA DEL RINVIO PREGIUDIZIALE AI SENSI DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , SOLTANTO LA CORTE DI GIUSTIZIA E COMPETENTE A PRONUNCIARSI DEFINITIVAMENTE SULLA VALIDITA DEGLI ATTI NORMATIVI CONTESTATI .
14 NE CONSEGUE CHE I RICORSI DEPOSITATI DALLA ALLIED , DALLA KAISER E DALLA TRANSCONTINENTAL SONO RICEVIBILI . IN EFFETTI , QUESTE TRE IMPRESE HANNO ASSUNTO UN IMPEGNO AI SENSI DELL ' ART . 10 DEL REGOLAMENTO N . 3017/79 ; A QUESTO TITOLO , L ' ART . 2 DEL REGOLAMENTO N . 349/81 LE RIGUARDA INDIVIDUALMENTE E , IN SEGUITO AL LORO RECESSO DAGLI IMPEGNI ASSUNTI , LA LORO SITUAZIONE PARTICOLARE HA COSTITUITO OGGETTO DEI REGOLAMENTI IMPUGNATI .
15 DIVERSA E INVECE LA SITUAZIONE DELLA DEMUFERT , POICHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN ' IMPRESA IMPORTATRICE AVENTE SEDE IN UNO DEGLI STATI MEMBRI , LA QUALE NON E STATA PRESA IN CONSIDERAZIONE DA ALCUNO DEGLI ATTI IMPUGNATI . STANDO COSI LE COSE , GLI EFFETTI DEI REGOLAMENTI CONTROVERSI RIGUARDANO QUESTA RICORRENTE SOLTANTO IN QUANTO ESSA RIENTRA , OBIETTIVAMENTE , NEL CAMPO D ' APPLICAZIONE DELLE NORME IVI CONTENUTE . LA CIRCOSTANZA , NON CONTESTATA , CHE LA DEMUFERT ABBIA AGITO , IN REALTA , COME INTERMEDIARIA PER L ' IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI DELLA SOCIETA ALLIED NON INFLUISCE SU TALE CONCLUSIONE . A DIFFERENZA , INFATTI , DI QUANTO ERA AVVENUTO NEL CASO ESAMINATO DALLA CORTE NELLA SENTENZA 29 MARZO 1979 ( CAUSA 113/77 , NTN TOYO BEARING COMPANY LTD E A ., RACC . PAG . 1185 , PUNTO 9 DELLA MOTIVAZIONE ), NELLA PRESENTE FATTISPECIE L ' ESISTENZA DEL DUMPING E STATA ACCERTATA , COME INDICATO NEL DECIMO PUNTO DEL PREAMBOLO DEL REGOLAMENTO N . 349/81 , IN BASE AL PREZZO D ' ESPORTAZIONE DEI PRODUTTORI AMERICANI E NON IN BASE AL PREZZO DI RIVENDITA PRATICATO DAGLI IMPORTATORI EUROPEI , COSICCHE LA DEMUFERT , A DIFFERENZA DEI PRODUTTORI E DEGLI ESPORTATORI , NON E STATA DIRETTAMENTE PRESA IN CONSIDERAZIONE PER GLI ACCERTAMENTI RELATIVI ALL ' ESISTENZA DI UNA PRATICA DI DUMPING . SI DEVE METTERE IN RILIEVO CHE , IN QUANTO E STATA COSTRETTA AL PAGAMENTO DI DAZI ANTIDUMPING , LA RICORRENTE HA LA POSSIBILITA DI AGIRE DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE COMPETENTE FACENDO VALERE LE PROPRIE RAGIONI CONTRO LA VALIDITA DEI REGOLAMENTI CONTESTATI .
16 NE CONSEGUE CHE IL RICORSO DELLA DEMUFERT DEV ' ESSERE DICHIARATO IRRICEVIBILE .
NEL MERITO
17 LE RICORRENTI DEDUCONO DUE SERIE DI MEZZI PER CONTESTARE LA VALIDITA DEI REGOLAMENTI CHE HANNO SOTTOPOSTO A DAZI ANTIDUMPING L ' IMPORTAZIONE DEI LORO PRODOTTI . DA UNA PARTE , ESSE SOSTENGONO CHE I REGOLAMENTI IMPUGNATI SONO , SOTTO VARI PROFILI , PRIVI DI MOTIVAZIONE . DALL ' ALTRA , ESSE CONSIDERANO CHE LA COMMISSIONE HA OMESSO DI PRENDERE IN CONSIDERAZIONE IL FATTO CHE , DOPO L ' ISTITUZIONE DEI DAZI ANTIDUMPING COL REGOLAMENTO N . 349/81 , LA SITUAZIONE E MUTATA SOTTO VARI ASPETTI E LA COMMISSIONE HA QUINDI A TORTO PRESUNTO LA PERSISTENZA DI UN EFFETTO DI DUMPING .
SUL MEZZO RELATIVO AL DIFETTO DI MOTIVAZIONE
18 SECONDO LE RICORRENTI , IN SEGUITO AL LORO RECESSO DAI PROPRI IMPEGNI , LA COMMISSIONE AVEVA ISTITUITO A LORO CARICO , COI REGOLAMENTI NN . 1976/82 E 2302/82 , UN DAZIO ANTIDUMPING IN BASE AD UNA MOTIVAZIONE PURAMENTE FORMALE , SENZA AVER EFFETTUATO UNA NUOVA INCHIESTA PER STABILIRE SE LA RISCOSSIONE DI DETTO DAZIO FOSSE GIUSTIFICATA NEL LORO CASO . ESSE RILEVANO IN PARTICOLARE CHE , NELLA MOTIVAZIONE DEL REGOLAMENTO N . 2302/82 , LA COMMISSIONE DICHIARA CHE I PRODOTTI DELLA SOCIETA KAISER , IMPORTATI DOPO CHE QUESTA AVEVA DENUNCIATO IL PROPRIO IMPEGNO , ERANO STATI ' PROBABILMENTE ' IMPORTATI A PREZZI INFERIORI A QUELLI CONCORDATI NELL ' IMPEGNO , E QUINDI IN CONDIZIONI DI DUMPING .
19 QUESTO ARGOMENTO DEV ' ESSERE VALUTATO ALLA LUCE DELLE CONDIZIONI STABILITE DALL ' ART . 10 , N . 6 , DEL REGOLAMENTO N . 3017/79 , DI CUI E OPPORTUNO RICORDARE IL TESTO :
' QUANDO UN IMPEGNO E STATO DENUNCIATO O QUANDO ESSA ABBIA MOTIVO DI RITENERE O DI SOSPETTARE CHE NON E STATO RISPETTATO E CHE E NECESSARIA UN ' ULTERIORE INCHIESTA , LA COMMISSIONE INFORMA SENZA INDUGIO GLI STATI MEMBRI E RIAPRE LA PROCEDURA . INOLTRE , SE GLI INTERESSI DELLA COMUNITA ESIGONO SIFFATTO INTERVENTO , ESSA APPLICA IMMEDIATAMENTE MISURE PROVVISORIE BASANDOSI SULLE INFORMAZIONI DI CUI DISPONE ' .
20 QUESTA DISPOSIZIONE DEV ' ESSERE INTERPRETATA ALLA LUCE DEL 15 O PUNTO DELLA MOTIVAZIONE , SECONDO CUI ' E NECESSARIO CHE IL PROCESSO DECISIONALE DELLA COMUNITA CONSENTA UN ' AZIONE RAPIDA ED EFFICACE , IN PARTICOLARE MEDIANTE MISURE ADOTTATE DALLA COMMISSIONE COME , AD ESEMPIO , LA RISCOSSIONE DI DAZI PROVVISORI ' .
21 DALLA CITATA DISPOSIZIONE RISULTA CHE , QUALORA UN IMPEGNO SIA STATO DENUNCIATO , LA COMMISSIONE DEVE APPLICARE ENTRO IL PIU BREVE TERMINE PROVVEDIMENTI PROVVISORI , QUALORA RITENGA CHE UN SIFFATTO INTERVENTO SIA DETTATO DAGLI INTERESSI DELLA COMUNITA . PRECISANDO CHE LA COMMISSIONE ADOTTA TALI PROVVEDIMENTI ' BASANDOSI SULLE INFORMAZIONI DI CUI DISPONE ' , IL REGOLAMENTO FA INTENDERE CHE LA COMMISISONE NON DEVE NECESSARIAMENTE PROCEDERE AD UNA NUOVA INCHIESTA , MA DEVE NORMALMENTE PROVVEDERE IN BASE AI DATI RACCOLTI ALL ' EPOCA IN CUI SONO STATI SOTTOSCRITTI GLI IMPEGNI NEL FRATTEMPO DENUNCIATI . POICHE LA STESSA SOTTOSCRIZIONE DI UN IMPEGNO CONSENTE DI PRESUMERE L ' EFFETTIVA ESISTENZA DEL DUMPING , NON SI PUO PRETENDERE CHE LA COMMISSIONE APRA UNA NUOVA INCHIESTA AL MOMENTO IN CUI UN SIFFATTO IMPEGNO VIENE DENUNCIATO . IN UN CASO DEL GENERE , L ' ESTENSIONE , ALLE IMPRESE DI CUI TRATTASI , DELLE DISPOSIZIONI CHE AD ESSE AVREBBERO DOVUTO APPLICARSI AL DI FUORI DI QUALSIASI IMPEGNO APPARE COME UN ATTO NORMALE DA PARTE DELLA COMMISSIONE .
22 QUALORA UN ' IMPRESA , AL MOMENTO DI DENUNCIARE IL PROPRIO IMPEGNO , RITENGA CHE ESISTANO RAGIONI PER RIESAMINARE IL SUO CASO E PER ESENTARLA , NONOSTANTE LA DENUNCIA , DALLA RISCOSSIONE DI QUALSIASI DAZIO ANTIDUMPING , SPETTA AD ESSA SOTTOPORRE ALLA COMMISSIONE GLI ADEGUATI ELEMENTI DI PROVA .
23 ORA , DAL FASCICOLO NON RISULTA CHE , ALL ' EPOCA CONSIDERATA , LE RICORRENTI ABBIANO FORNITO NUOVE PROVE ALLA COMMISSIONE . NON SI PUO QUINDI CRITICARE IL FATTO CHE QUESTA ABBIA PRESO IN CONSIDERAZIONE GLI INTERESSI DELLA COMUNITA ED ABBIA RIESAMINATO SOMMARIAMENTE LA SITUAZIONE PER ESTENDERE ALLE RICORRENTI I DAZI ANTIDUMPING QUALI APPARIVANO GIUSTIFICATI AL MOMENTO DELL ' INCHIESTA SULLA QUALE SI BASAVA IL REGOLAMENTO N . 349/81 .
24 QUANTO ALL ' USO DEL TERMINE ' PROBABILITA ' NELLA MOTIVAZIONE DEL REGOLAMENTO N . 2302/81 NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA KAISER , E SUFFICIENTE OSSERVARE CHE , TRATTANDOSI DI UN DAZIO PROVVISORIO , LA COMMISSIONE POTEVA , TENUTO CONTO DEI FATTI ACCERTATI ANTERIORMENTE , LIMITARSI A PRENDERE IN CONSIDERAZIONE LA POSSIBILITA DI IMPORTAZIONI PER ISTITUIRE UN DAZIO CORRISPONDENTE AL MARGINE DI DUMPING ANTERIORMENTE ACCERTATO , AL FINE DI IMPEDIRE VENDITE A PREZZI ANORMALMENTE BASSI .
25 QUESTI MEZZI VANNO PERCIO DISATTESI .
SUI FATTI NUOVI DEDOTTI DALLE RICORRENTI
26 LE RICORRENTI FANNO VALERE CHE , POSTERIORMENTE AL REGOLAMENTO N . 349/81 , SAREBBERO INTERVENUTI VARI FATTI NUOVI CHE LA COMMISSIONE AVREBBE OMESSO DI PRENDERE IN CONSIDERAZIONE NELL ' ADOTTARE I PROVVEDIMENTI CONTROVERSI . ESSE SI RIFERISCONO , IN PROPOSITO , A TRE ORDINI DI CIRCOSTANZE :
A ) UN COMPLESSO DI DECISIONI ADOTTATE , IL 7 DICEMBRE 1981 , DAL MINISTRO FRANCESE DELL ' ECONOMIA E DELLE FINANZE , IN SEGUITO AD UN PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA CONCORRENZA RELATIVO ALLA SITUAZIONE DELLA CONCORRENZA NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE E DELLA DISTRIBUZIONE DEI CONCIMI ( BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE ET DE LA CONSOMMATION , N . 23 , DEL 12 DICEMBRE 1981 ), DAL QUALE SI DESUMEREBBE CHE ESISTEVA , ALL ' EPOCA CONSIDERATA , UN ' INTESA IN MATERIA DI PREZZI SUL MERCATO FRANCESE DEI CONCIMI . INOLTRE , LA RICORRENTE KAISER SI RIFERISCE AI PROVVEDIMENTI DI BLOCCO DEI PREZZI ADOTTATI IL 14 GIUGNO 1982 DAL GOVERNO FRANCESE . LE RICORRENTI SOSTENGONO CHE , STANDO COSI LE COSE , I PREZZI DI VENDITA DEI CONCIMI SUL MERCATO FRANCESE ERANO STATI FALSATI , DI GUISA CHE NON SAREBBE PIU POSSIBILE ACCERTARE L ' ESISTENZA DI UN EFFETTO DI DUMPING ;
B)IL COSTANTE APPREZZAMENTO DEL DOLLARO SUL MERCATO DEI CAMBI , CHE AVREBBE IMPLICATO IL CONTINUO RINCARO DELLE IMPORTAZIONI AMERICANE SUL MERCATO EUROPEO ;
C)LA DIMINUZIONE , ALL ' EPOCA CONSIDERATA , DELLE IMPORTAZIONI DI CONCIMI IN SOLUZIONE SUL MERCATO EUROPEO . LA SOCIETA KAISER , IN PARTICOLARE , OSSERVA CHE LE PROPRIE IMPORTAZIONI ERANO TOTALMENTE CESSATE .
27 SU QUESTI ARGOMENTI E NECESSARIO FARE ANZITUTTO UN ' OSSERVAZIONE DI CARATTERE GENERALE . SECONDO L ' ART . 2 DEL REGOLAMENTO N . 3017/79 , L ' ESISTENZA DI UN MARGINE DI DUMPING VIENE ACCERTATA MEDIANTE UN RAFFRONTO TRA IL PREZZO ALL ' ESPORTAZIONE NELLA COMUNITA ED IL ' VALORE NORMALE ' DEL PRODOTTO IN QUESTIONE , CIOE , IN PRIMO LUOGO , IL PREZZO PAGATO PER L ' ANALOGO PRODOTTO DESTINATO AL CONSUMO NEL PAESE D ' ORIGINE . LE RICORRENTI NON HANNO FORNITO ALCUNA INDICAZIONE CHE CONSENTA DI RITENERE CHE IL MARGINE DI DUMPING , COSI DEFINITO , ABBIA SUBITO VARIAZIONI DOPO L ' ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO N . 349/81 CHE ISTITUIVA UN DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO . IN PARTICOLARE , SI DEVE OSSERVARE CHE , POICHE NELLA FATTISPECIE TUTTI I PREZZI CHE SERVONO A CALCOLARE IL MARGINE DI DUMPING ERANO ESPRESSI IN DOLLARI , LE OSCILLAZIONI DI QUESTA MONETA RISPETTO ALLE MONETE EUROPEE SONO PRIVE DI INCIDENZA SULLA DETERMINAZIONE DEL MARGINE DI DUMPING . NE CONSEGUE CHE I ' FATTI NUOVI ' DEDOTTI DALLE RICORRENTI POSSONO ESSERE RILEVANTI SOLTANTO AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL ' PREGIUDIZIO ' , AI SENSI DELL ' ART . 4 DEL REGOLAMENTO N . 3017/79 , SUBITO DAI PRODUTTORI EUROPEI .
28 QUANTO AI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GOVERNO FRANCESE , LA COMMISSIONE HA SVOLTO ARGOMENTI CONVINCENTI PER DIMOSTRARE CH ' ESSI NON HANNO AVUTO INFLUENZA DECISIVA SULL ' ACCERTAMENTO DELL ' ESISTENZA DI UN DANNO PER L ' INDUSTRIA EUROPEA . SENZA CONTESTARE IL FATTO CHE IL MERCATO FRANCESE COSTITUISCE LO SBOCCO PRINCIPALE PER LE IMPORTAZIONI DI CUI TRATTASI NELLA COMUNITA , LA COMMISSIONE SOSTIENE DI AVER ACCERTATO L ' ESISTENZA DI UN DANNO IN BASE AD INDAGINI INDIPENDENTI DA QUELLE DELLE AUTORITA FRANCESI . ESSA METTE IN RILIEVO CHE I PARERI DELLA COMMISSIONE PER LA CONCORRENZA E LE CORRELATIVE DECISIONI DEL MINISTRO FRANCESE DELL ' ECONOMIA E DELLE FINANZE RIGUARDANO IL MERCATO DEI CONCIMI NEL SUO COMPLESSO , NON GIA IL MERCATO SPECIFICO PER IL QUALE E STATO CONSTATATO L ' EFFETTO DI DUMPING , E CHE TALI ATTI RISALGONO AD UN PERIODO COINCIDENTE SOLO PARZIALMENTE CON QUELLO CUI SI RIFERIVANO LE VERIFICHE CHE SONO ALL ' ORIGINE DEI PROVVEDIMENTI CONTESTATI .
29 QUANTO AL RIALZO DEL CORSO DEL DOLLARO ED ALL ' ANDAMENTO DELLE IMPORTAZIONI , LA COMMISSIONE RICHIAMA L ' ATTENZIONE SUL FATTO CHE , SE E VERO CHE IL VOLUME DELLE IMPORTAZIONI DI CONCIMI AZOTATI LIQUIDI DI ORIGINE AMERICANA NELLA COMUNITA E DIMINUITO NEL 1981/82 , LE IMPORTAZIONI HANNO REGISTRATO UN NOTEVOLE AUMENTO NEL CORSO DEL PRIMO TRIMESTRE 1982 , NONOSTANTE IL RINCARO DEL DOLLARO . SE NE DEVE DESUMERE CHE QUESTO FATTORE NON HA AVUTO L ' EFFETTO DI NEUTRALIZZARE IL DANNO ARRECATO AI PRODUTTORI EUROPEI .
30 GLI ARGOMENTI SVOLTI DALLE RICORRENTI NON SONO ATTI A PROVARE CHE LA COMMISSIONE ABBIA COMMESSO ERRORI MANIFESTI NELL ' ACCERTARE L ' ESISTENZA , PER L ' INDUSTRIA EUROPEA , DI UN DANNO IN SEGUITO ALLA PRATICA DI DUMPING , SECONDO I CRITERI FISSATI DALL ' ART . 2 DEL REGOLAMENTO N . 3017/79 . L ' ESAME DEI FATTI ALLEGATI DALLE RICORRENTI PERMETTE QUINDI DI CONCLUDERE CHE ALLA COMMISSIONE ERA LECITO RITENERE CHE , IN SEGUITO ALLA DENUNCIA DEGLI IMPEGNI DELLE RICORRENTI , L ' INTERESSE DELLA COMUNITA RICHIEDESSE PROVVEDIMENTI PROVVISORI IMMEDIATI , ONDE EVITARE UN DANNO PER I PRODUTTORI COMUNITARI .
31 ANCHE QUESTI MEZZI DEVONO PERCIO ESSERE DISATTESI .
32 DA TUTTO QUANTO PRECEDE RISULTA CHE IL RICORSO DELLE SOCIETA ALLIED , TRANSCONTINENTAL E KAISER DEV ' ESSERE RESPINTO . DI CONSEGUENZA , I RICORSI PER RISARCIMENTO , CONNESSI AL RICORSO PER ANNULLAMENTO , SONO PRIVI D ' OGGETTO E DEVONO ANCH ' ESSI ESSERE RESPINTI .
SULLE SPESE
33 A NORMA DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE . LE RICORRENTI SONO RIMASTE SOCCOMBENTI ; LE SPESE VANNO QUINDI POSTE A LORO CARICO .
PER QUESTI MOTIVI ,
LA CORTE
DICHIARA E STATUISCE :
1* E IRRICEVIBILE IL RICORSO PROPOSTO DALL ' AVV . MICHEL LEVY MORELLE , IN QUALITA DI CURATORE DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA DEMUFERT ; SONO RESPINTI I RICORSI DELLE SOCIETA ALLIED CORPORATION , TRANSCONTINENTAL FERTILIZER COMPANY E KAISER ALUMINIUM AND CHEMICAL CORPORATION .
2*LE SPESE SONO POSTE A CARICO DELLE RICORRENTI .