This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 61976CV0001
Opinion of the Court of 26 April 1977. # Opinion given pursuant to Article 228 (1) of the EEC Treaty - 'Draft Agreement establishing a European laying-up fund for inland waterway vessels'. # Opinion 1/76.
Parere della Corte del 26 aprile 1977.
Parere emesso a norma dell'art. 228, n. 1, 2º comma, del trattato CEE - Accordo relativo all'istituzione di un Fondo europeo d'immobilizzazione della navigazione interna.
Parere 1/76.
Parere della Corte del 26 aprile 1977.
Parere emesso a norma dell'art. 228, n. 1, 2º comma, del trattato CEE - Accordo relativo all'istituzione di un Fondo europeo d'immobilizzazione della navigazione interna.
Parere 1/76.
Raccolta della Giurisprudenza 1977 -00741
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1977:63
PARERE DELLA CORTE DEL 26 APRILE 1977 EMESSO A NORMA DELL'ART. 228, N. 1, 2) COMMA, DEL TRATTATO CEE. - ACCORDO RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DI UN FONDO EUROPEO D'IMMOBILIZZAZIONE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA. - PARERE 1/76.
raccolta della giurisprudenza 1977 pagina 00741
edizione speciale greca pagina 00211
edizione speciale portoghese pagina 00253
edizione speciale spagnola pagina 00181
edizione speciale svedese pagina 00345
edizione speciale finlandese pagina 00357
Massima
Motivazione della sentenza
Dispositivo
1. ACCORDI INTERNAZIONALI - STIPULAZIONE DA PARTE DELLA COMUNITA - COMPETENZA
(TRATTATO CEE, ART. 210)
2. ACCORDI INTERNAZIONALI - ACCORDO RELATIVO ALLA NAVIGAZIONE SUL RENO - STIPULAZIONE DA PARTE DELLA COMUNITA - PARTECIPAZIONE DI STATI MEMBRI ALLA STIPULAZIONE - GIUSTIFICAZIONE E LIMITI
(TRATTATO CEE, ART. 234, 2* COMMA; CONVENZIONE DI MANNHEIM PER LA NAVIGAZIONE SUL RENO, RIVEDUTA, DEL 17 OTTOBRE 1968 E CONVENZIONE DI LUSSEMBURGO SULLA CANALIZZAZIONE DELLA MOSELLA, DEL 27 OTTOBRE 1956)
3. ACCORDI INTERNAZIONALI - ACCORDI CONCLUSI CON LA PARTECIPAZIONE DEGLI STATI MEMBRI - EFFETTI DEGLI ACCORDI IN FORZA DELLA STIPULAZIONE DA PARTE DELLA COMUNITA
(TRATTATO CEE, ART. 228, N. 2)
4. POLITICA COMUNE - TRASPORTI - NAVIGAZIONE INTERNA - ATTUAZIONE - ACCORDI CON STATI TERZI - ENTE PUBBLICO INTERNAZIONALE - "FONDO EUROPEO D'IMMOBILIZZAZIONE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA" - CREAZIONE COL CONCORSO DELLA COMUNITA - ATTRIBUZIONE DI POTERI DI DECISIONE - LICEITA
(TRATTATO CEE, ARTT. 74 E 75)
5. FONDO EUROPEO D'IMMOBILIZZAZIONE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA - STRUTTURA ORGANICA - POSIZIONE RISPETTIVA DELLE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA E DEGLI STATI MEMBRI - PROCESSO DI DELIBERAZIONE - MODIFICA DELLA STRUTTURA DELLA COMUNITA E DEL PROCESSO DI DECISIONE COMUNITARIO - LESIONE DELLE ESIGENZE DI UNITA E DI SOLIDARIETA - INCOMPATIBILITA COL TRATTATO
(TRATTATO CEE, PREAMBOLO, 2 O CAPOVERSO; ARTT. 3 E 4)
6. FONDO EUROPEO D'IMMOBILIZZAZIONE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA - EFFICACIA DIRETTA DEI PROVVEDIMENTI - POTERI DI MERA ESECUZIONE - (QUESTIONE NON RISOLTA)
7. FONDO EUROPEO D'IMMOBILIZZAZIONE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA - ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE - "TRIBUNALE DEL FONDO" - POSSIBILITA DI CONFLITTI DI COMPETENZA CON LA CORTE DI GIUSTIZIA - IMPOSSIBILITA PER I GIUDICI DELLA CORTE DI FAR PARTE DEL "TRIBUNALE DEL FONDO"
(TRATTATO CEE, ART. 177)
1. OGNIQUALVOLTA IL DIRITTO COMUNITARIO ABBIA ATTRIBUITO ALLE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA DETERMINATI POTERI SUL PIANO INTERNO, ONDE REALIZZARE UN CERTO OBIETTIVO, LA COMUNITA E COMPETENTE AD ASSUMERE GLI IMPEGNI INTERNAZIONALI NECESSARI PER RAGGIUNGERE TALE OBIETTIVO, ANCHE IN MANCANZA DI ESPRESSE DISPOSIZIONI AL RIGUARDO. QUESTA CONCLUSIONE S'IMPONE FRA L'ALTRO IN TUTTI I CASI IN CUI I POTERI INERENTI ALLA COMPETENZA INTERNA SIANO STATI GIA ESERCITATI AL FINE DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI DESTINATI ALL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNI, MA NON SI LIMITA, TUTTAVIA, A TALE IPOTESI. ANCHE QUALORA I PROVVEDIMENTI COMUNITARI DI CARATTERE INTERNO VENGANO ADOTTATI SOLO IN OCCASIONE DELLA STIPULAZIONE E DELL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE, LA COMPETENZA AD IMPEGNARE LA COMUNITA NEI CONFRONTI DEGLI STATI TERZI DERIVA COMUNQUE, IMPLICITAMENTE, DALLE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO RELATIVE ALLA COMPETENZA INTERNA, NELLA MISURA IN CUI LA PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITA ALL'ACCORDO INTERNAZIONALE SIA NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DI UNO DEGLI OBIETTIVI DELLA COMUNITA .
2. LA PARTECIPAZIONE DI DETERMINATI STATI MEMBRI, A FIANCO DELLA COMUNITA, ALLA STIPULAZIONE DI UN ACCORDO RELATIVO ALLA NAVIGAZIONE INTERNA E GIUSTIFICATA - TRATTANDOSI DELLA NAVIGAZIONE RENANA - DALL'ESISTENZA DI DETERMINATE CONVENZIONI INTERNAZIONALI ANTERIORI AL TRATTATO CEE, ATTE AD OSTACOLARE LA REALIZZAZIONE DEL REGIME CONTEMPLATO DALL'ACCORDO. DEVE RITENERSI CIONONDIMENO CHE LA PARTECIPAZIONE DI DETTI STATI ABBIA UNICAMENTE AD OGGETTO L'IMPEGNO DI APPORTARE A DETTE CONVENZIONI LE MODIFICHE RESE NECESSARIE DALL'ATTUAZIONE DEL REGIME PROGETTATO; ENTRO QUESTI LIMITI, TALE PARTECIPAZIONE E GIUSTIFICATA DALL'ART. 234, 2* COMMA, DEL TRATTATO, E NON PUO QUINDI ESSERE CONSIDERATA COME UN'USURPAZIONE DELLA COMPETENZA ESTERNA DELLA COMUNITA .
3. GLI EFFETTI GIURIDICI, PER GLI STATI MEMBRI, DI UN ACCORDO CONCLUSO DALLA COMUNITA NELLA SFERA DELLA PROPRIA COMPETENZA DERIVANO, IN CONFORMITA ALL'ART. 228, N. 2, DEL TRATTATO, ESCLUSIVAMENTE DALL'ATTO STIPULATO DALLA COMUNITA .
4. PER ATTUARE UNA POLITICA COMUNE, QUALE LA POLITICA COMUNE DEI TRASPORTI DISCIPLINATA DAGLI ARTT. 74 E 75 DEL TRATTATO, LA COMUNITA HA, NON SOLO LA CAPACITA DI STRINGERE RAPPORTI CONTRATTUALI CON UNO STATO TERZO, MA ANCHE LA COMPETENZA, NEL RISPETTO DEL TRATTATO, A CONCORRERE ALL'INSEDIAMENTO DI UN ENTE INTERNAZIONALE, A DOTARE QUEST'ULTIMO DI CONGRUI POTERI DI DECISIONE ED A DEFINIRE, IN MODO COERENTE CON GLI SCOPI PERSEGUITI, LA NATURA, L'ELABORAZIONE, LA MESSA IN VIGORE E GLI EFFETTI DELLE DISPOSIZIONI DA ADOTTARE IN TALE AMBITO .
5. LA CONCLUSIONE, DA PARTE DELLA COMUNITA, DI UN ACCORDO INTERNAZIONALE NON PUO AVERE COME EFFETTO LA RINUNZIA ALL'AUTONOMIA D'AZIONE DELLA COMUNITA STESSA NELLE SUE RELAZIONI ESTERNE NE LA MODIFICA DELLA SUA COSTITUZIONE INTERNA ATTRAVERSO L'ALTERAZIONE DI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA STRUTTURA COMUNITARIA, PER QUANTO RIGUARDA LE PREROGATIVE DELLE ISTITUZIONI, IL PROCESSO DI DECISIONE NELL'AMBITO DI QUESTE E LA POSIZIONE RECIPROCA DEGLI STATI MEMBRI. PIU PRECISAMENTE, LA SOSTITUZIONE, NELLA STRUTTURA ORGANICA DEL "FONDO" IN PROGETTO, DI VARI STATI MEMBRI ALLA COMUNITA ED ALLE SUE ISTITUZIONI, LA MODIFICA DEI RAPPORTI FRA STATI MEMBRI, QUALI SONO STATI FISSATI DAL TRATTATO, IN ISPECIE ATTRAVERSO L'ESCLUSIONE O IL DISINTERESSAMENTO DI DETERMINATI STATI DALLE ATTIVITA CONTEMPLATE, COME PURE L'ATTRIBUZIONE A DETERMINATI ALTRI STATI DI PARTICOLARI PREROGATIVE NEL PROCESSO DI DECISIONE SONO INCOMPATIBILI CON LA COSTITUZIONE DELLA COMUNITA E, PIU PARTICOLARMENTE, CON LE CONCEZIONI CHE SI DESUMONO DAL PREAMBOLO E DAGLI ARTT. 3 E 4 DEL TRATTATO. UN ACCORDO INTERNAZIONALE IL CUI EFFETTO SAREBBE DI CONTRIBUIRE QUINDI ALL'INDEBOLIMENTO ISTITUZIONALE DELLA COMUNITA, ALLA RINUNZIA ALLE BASI DI UNA POLITICA COMUNE ED ALLA DISINTEGRAZIONE DELL'OPERA COMUNITARIA E INCOMPATIBILE COL TRATTATO .
6. NON E NECESSARIO RISOLVERE LA QUESTIONE DEL SE VADA ANNOVERATA TRA LE FACOLTA DELLE ISTITUZIONI L'ATTRIBUZIONE, AD UN ENTE PUBBLICO INTERNAZIONALE DISTINTO DALLA COMUNITA, DEL POTERE DI ADOTTARE DECISIONI DIRETTAMENTE EFFICACI NEGLI STATI MEMBRI, DATO CHE LE DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO IN PROGETTO DEFINISCONO E DELIMITANO I POTERI DI CUI TRATTASI IN MODO TALMENTE NETTO E PRECISO CHE SI DEVE RITENERE TRATTARSI DI POTERI DI MERA ESECUZIONE .
7. DATO CHE UN ACCORDO INTERNAZIONALE CONCLUSO DALLA COMUNITA E, PER QUANTO RIGUARDA QUESTA, UN ATTO COMPIUTO DA UNA DELLE ISTITUZIONI AI SENSI DELL'ART. 177, 1* COMMA, LETT. B), DEL TRATTATO, LA CORTE E COMPETENTE A PRONUNZIARSI IN VIA PREGIUDIZIALE SULL'INTERPRETAZIONE DI DETTO ACCORDO. DATO CHE E POSSIBILE IL CONFLITTO FRA LE DISPOSIZIONI GIURISDIZIONALI DEL TRATTATO E QUELLE CONTEMPLATE DALL'ACCORDO IN PROGETTO, SECONDO L'INTERPRETAZIONE EVENTUALMENTE DATA ALLE DISPOSIZIONI DI QUESTO, IL "TRIBUNALE DEL FONDO" POTREBBE ESSERE COSTITUITO, CON LE CARATTERISTICHE IN PROGETTO, SOLO A CONDIZIONE CHE NON NE FACCIANO PARTE DEI GIUDICI CHE SIANO MEMBRI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA, DAL MOMENTO CHE QUESTI HANNO L'OBBLIGO DI PRONUNZIARSI CON ASSOLUTA IMPARZIALITA SULLE CONTROVERSIE CHE POSSONO ESSERE SOTTOPOSTE ALLA CORTE .
IL 15 SETTEMBRE 1976 ALLA CORTE DI GIUSTIZIA E PERVENUTA UNA DOMANDA DI PARERE, FORMULATA IN DATA 10 SETTEMBRE 1976 DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, AI SENSI DELL'ART. 228, N. 1, 2* COMMA, DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, NORMA SECONDO CUI:
"IL CONSIGLIO, LA COMMISSIONE O UNO STATO MEMBRO POSSONO DOMANDARE PREVENTIVAMENTE IL PARERE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA CIRCA LA COMPATIBILITA DELL'ACCORDO PREVISTO CON LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE TRATTATO. QUANDO LA CORTE DI GIUSTIZIA ABBIA ESPRESSO PARERE NEGATIVO, L'ACCORDO PUO ENTRARE IN VIGORE SOLTANTO ALLE CONDIZIONI STABILITE, A SECONDA DEI CASI, DALL'ART. 236."
I 1 IL REGIME PREVISTO DAL PROGETTATO ACCORDO E CHE SI CONCRETA NELLO STATUTO A QUESTO ALLEGATO HA LO SCOPO DI RISANARE LA SITUAZIONE ECONOMICA DEI TRASPORTI FLUVIALI IN UNA REGIONE GEOGRAFICA IN CUI I TRASPORTI EFFETTUATI PER VIA NAVIGABILE INTERNA HANNO PARTICOLARE IMPORTANZA NEL COMPLESSO DEI TRASPORTI INTERNAZIONALI. UN REGIME SIFFATTO S'INSERISCE SENZA DUBBIO, COME UN ELEMENTO DI RILIEVO, NELLA POLITICA COMUNE DEI TRASPORTI, LA CUI INSTAURAZIONE RIENTRA NELL'AZIONE DELLA COMUNITA COSI COME VIENE DEFINITA NELL'ART. 3 DEL TRATTATO CEE. PER L'ATTUAZIONE DI TALE POLITICA, L'ART. 75 DEL TRATTATO AFFIDA AL CONSIGLIO IL COMPITO DI STABILIRE, SECONDO DETERMINATE MODALITA, NORME COMUNI DA APPLICARE AI TRASPORTI INTERNAZIONALI EFFETTUATI A PARTIRE DAL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO O A DESTINAZIONE DI UNO O PIU STATI MEMBRI. QUEST'ARTICOLO COSTITUISCE PERCIO, PER QUANTO RIGUARDA LA COMUNITA, IL FONDAMENTO GIURIDICO NECESSARIO PER L'ISTITUZIONE DEL REGIME PROSPETTATO .
2 SE TUTTAVIA, NELLA FATTISPECIE, L'ADOZIONE DI NORME COMUNI IN FORZA DELL'ART. 75 DEL TRATTATO NON CONSENTE DI RAGGIUNGERE PIENAMENTE L'OBIETTIVO PERSEGUITO, CIO E DOVUTO AL FATTO CHE BATTELLI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO NON MEMBRO DELLA COMUNITA (LA SVIZZERA) PARTECIPANO TRADIZIONALMENTE ALLA NAVIGAZIONE SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN QUESTIONE, PER LE QUALI VIGE, IN FORZA DI STRUMENTI INTERNAZIONALI DI VECCHIA DATA, IL REGIME DELLA LIBERTA DI NAVIGAZIONE. E STATO QUINDI NECESSARIO ASSOCIARE LA SVIZZERA AL PROSPETTATO REGIME MEDIANTE UN ACCORDO INTERNAZIONALE CON TALE STATO NON MEMBRO .
3 LA COMPETENZA DELLA COMUNITA A CONCLUDERE UN SIFFATTO ACCORDO NON E ESPRESSAMENTE PREVISTA DAL TRATTATO. TUTTAVIA, LA CORTE HA GIA AVUTO OCCASIONE DI AFFERMARE, DA ULTIMO NELLA SENTENZA 14 LUGLIO 1976 (CAUSE 3, 4 E 6/76, KRAMER, RACC. 1976, PAG. 1279), CHE LA COMPETENZA AD ASSUMERE IMPEGNI INTERNAZIONALI PUO NON SOLTANTO ESSERE ATTRIBUITA ESPRESSAMENTE DAL TRATTATO, MA PUO ALTRESI DERIVARE IMPLICITAMENTE DALLE SUE DISPOSIZIONI. LA CORTE HA CONCLUSO, IN PARTICOLARE, CHE OGNIQUALVOLTA IL DIRITTO COMUNITARIO ABBIA ATTRIBUITO ALLE ISTITUZIONI DELLA COMUNITA DETERMINATI POTERI SUL PIANO INTERNO, ONDE REALIZZARE UN CERTO OBIETTIVO, LA COMUNITA E COMPETENTE AD ASSUMERE GLI IMPEGNI INTERNAZIONALI NECESSARI PER RAGGIUNGERE TALE OBIETTIVO, ANCHE IN MANCANZA DI ESPRESSE DISPOSIZIONI AL RIGUARDO .
4 QUESTA CONCLUSIONE S'IMPONE FRA L'ALTRO IN TUTTI I CASI IN CUI I POTERI INERENTI ALLA COMPETENZA INTERNA SIANO STATI GIA ESERCITATI AL FINE DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI DESTINATI ALL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNI, MA NON SI LIMITA, TUTTAVIA, A TALE IPOTESI. ANCHE QUALORA I PROVVEDIMENTI COMUNITARI DI CARATTERE INTERNO VENGANO ADOTTATI SOLO IN OCCASIONE DELLA STIPULAZIONE E DELL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE, COME PREVEDE NELLA FATTISPECIE LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SOTTOPOSTA DALLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO, LA COMPETENZA AD IMPEGNARE LA COMUNITA NEI CONFRONTI DEGLI STATI TERZI DERIVA COMUNQUE, IMPLICITAMENTE, DALLE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO RELATIVE ALLA COMPETENZA INTERNA, NELLA MISURA IN CUI LA PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITA ALL'ACCORDO INTERNAZIONALE SIA, COME NEL CASO IN ESAME, NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DI UNO DEGLI OBIETTIVI DELLA COMUNITA .
5 PER L'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMUNE DEI TRASPORTI, IL CUI CONTENUTO VIENE DEFINITO DAGLI ARTT. 74 E 75 DEL TRATTATO, IL CONSIGLIO HA LA FACOLTA DI ADOTTARE "OGNI. .. UTILE DISPOSIZIONE", COM'E DETTO ESPRESSAMENTE AL N. 1, LETT. C) DI QUEST'ULTIMO ARTICOLO. LA COMUNITA HA, PERTANTO, NON SOLO LA CAPACITA DI STRINGERE IN PROPOSITO RAPPORTI CONTRATTUALI CON UNO STATO TERZO, MA ANCHE LA COMPETENZA, NEL RISPETTO DEL TRATTATO, A CONCORRERE CON TALE STATO ALLA CREAZIONE DI UNA STRUTTURA ORGANICA ADEGUATA, COME L'ENTE PUBBLICO INTERNAZIONALE CHE SI PREVEDE DI CREARE SOTTO IL NOME DI "FONDO EUROPEO D'IMMOBILIZZAZIONE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA" . LA COMUNITA PUO INOLTRE, IN TALE PROSPETTIVA, CONCORRERE CON UNO STATO TERZO A DOTARE GLI ORGANI DI UN SIFFATTO ENTE DI CONGRUI POTERI DI DECISIONE, NONCHE A DEFINIRE IN MODO COERENTE CON GLI OBIETTIVI PERSEGUITI LA NATURA, LE MODALITA DI ELABORAZIONE E D'ATTUAZIONE, NONCHE GLI EFFETTI DELLE DISPOSIZIONI DA ADOTTARE SOTTO TALE PROFILO .
6 UN PROBLEMA PARTICOLARE SORGE IN RELAZIONE AL FATTO CHE L'ACCORDO PROGETTATO PREVEDE LA PARTECIPAZIONE, IN VESTE DI PARTI CONTRAENTI, NON SOLO DELLA COMUNITA E DELLA SVIZZERA, MA ANCHE DI TALUNI STATI MEMBRI. TRATTASI DEI SEI STATI CHE PARTECIPANO SIA ALLA CONVENZIONE RIVEDUTA SULLA NAVIGAZIONE DEL RENO 17 OTTOBRE 1868 (CONVENZIONE DI MANNHEIM), SIA ALLA CONVENZIONE DI LUSSEMBURGO 27 OTTOBRE 1956 SULLA CANALIZZAZIONE DELLA MOSELLA, TENUTO CONTO DELLA CONNESSIONE DI QUEST'ULTIMA CONVENZIONE CON QUELLA RENANA. A NORMA DELL'ART. 3 DELL'ACCORDO, QUESTI STATI S'IMPEGNANO AD APPORTARE ALLE DUE CONVENZIONI SUMMENZIONATE LE MODIFICHE RESE NECESSARIE DALL'APPLICAZIONE DELLO STATUTO ALLEGATO ALL'ACCORDO .
7 QUESTO SPECIFICO IMPEGNO, ASSUNTO AI SENSI DELL'ART. 234, 2* COMMA, DEL TRATTATO, SPIEGA E GIUSTIFICA LA PARTECIPAZIONE DEI SEI STATI SUDDETTI ALL'ACCORDO, A FIANCO DELLA COMUNITA. E PER L'APPUNTO GRAZIE A TALE IMPEGNO CHE POTREBBE ESSERE ELIMINATO L'OSTACOLO FRAPPOSTO DALL'ESISTENZA DI TALUNE DISPOSIZIONI DELLE CONVENZIONI DI MANNHEIM E DI LUSSEMBURGO ALL'ATTUAZIONE DEL REGIME PREVISTO DALL'ACCORDO. DEVE RITENERSI CHE LA PARTECIPAZIONE A QUEST'ULTIMO DEI SUDDETTI STATI ABBIA UNICAMENTE LO SCOPO INDICATO E NON SIA NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DEGLI ALTRI ASPETTI DEL REGIME. SECONDO L'ART. 4 DELL'ACCORDO, INFATTI, LA FORZA VINCOLANTE DI TALE ATTO, NONCHE DELLO STATUTO, SI ESTENDE AL TERRITORIO DI TUTTI GLI STATI MEMBRI, COMPRESI QUELLI CHE NON PARTECIPANO ALL'ACCORDO; SI PUO QUINDI CONSTATARE CHE - A PRESCINDERE DALL'IMPEGNO SPECIFICO DI CUI SOPRA - GLI EFFETTI GIURIDICI DELL'ACCORDO NEI CONFRONTI DEGLI STATI MEMBRI DERIVANO, IN CONFORMITA ALL'ART. 228, N. 2, DEL TRATTATO, ESCLUSIVAMENTE DALLA STIPULAZIONE DELL'ATTO DA PARTE DELLA COMUNITA. CIO POSTO, LA PARTECIPAZIONE DEI SEI STATI MEMBRI ALL'ACCORDO, IN VESTE DI PARTI CONTRAENTI, NON INCIDE SULLA COMPETENZA ESTERNA DELLA COMUNITA. NON SI PUO QUINDI AFFERMARE CHE TALE ELEMENTO DELL'ACCORDO PROGETTATO SIA INCOMPATIBILE COL TRATTATO .
II
8 LA PARTECIPAZIONE DI TALI STATI MEMBRI ALLE TRATTATIVE, BENCHE GIUSTIFICATA DALLO SCOPO SOPRA INDICATO, HA AVUTO TUTTAVIA EFFETTI ECCESSIVI RISPETTO A QUESTO E POCO CONFORMI ALLE ESIGENZE IMPLICITE NELLE NOZIONI STESSE DI COMUNITA E DI POLITICA COMUNE. LA SITUAZIONE DI CUI SOPRA SEMBRA, INFATTI, ESSERE ALL'ORIGINE DI UN EQUIVOCO QUANTO AL CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO E DELLO STATUTO. L'ART. 4 DICE, AD ESEMPIO, CHE L'ACCORDO E LO STATUTO HANNO FORZA VINCOLANTE NEL TERRITORIO DEI NOVE STATI MEMBRI E DELLA SVIZZERA, MENTRE GLI OBBLIGHI GENERALI IMPOSTI DALL'ART. 6 RIGUARDANO LE "PARTI CONTRAENTI", CIOE LA COMUNITA COME TALE ED I SETTE STATI CO-CONTRAENTI .
9 ANCHE NELLO STATUTO COMPAIONO, IN CONTESTI DIVERSI, COME SOGGETTI DI DIRITTI O DI OBBLIGHI, TALORA TUTTI GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA E LA SVIZZERA (COSI AGLI ARTT. 39, 43, 45 E 46), TALORA GLI STATI MEMBRI, AD ECCEZIONE DI UNO SOLO, E LA SVIZZERA (COME RISULTA DALL'ART. 27, RELATIVO ALLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI VIGILANZA), TALORA LA COMUNITA COME TALE E LA SVIZZERA (ART. 40, RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DEL FONDO), TALORA INFINE CINQUE STATI CUI SONO RISERVATI COMPITI SPECIALI NEL PROCESSO DI DECISIONE (ART. 27, N. 5, DELLO STATUTO). IN QUESTO COMPLESSO DI DISPOSIZIONI, IL RUOLO DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE APPARE ESTREMAMENTE LIMITATO: LA COMMISSIONE ASSUME LA PRESIDENZA E SVOLGE LE FUNZIONI DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DI VIGILANZA SENZA TUTTAVIA ESERCITARE DIRITTO DI VOTO NELL'AMBITO DELLO STESSO. I COMPITI ESSENZIALI SPETTANO, NEL FUNZIONAMENTO DEL FONDO, AGLI STATI. A NORMA DELL'ART. 27, N. 1, IL CONSIGLIO DI VIGILANZA E COMPOSTO, INFATTI, DI "RAPPRESENTANTI", CHE RICEVONO "POTERI" E "MANDATI" DAGLI STATI MEMBRI .
10 LA CORTE RITIENE CHE TALI DISPOSIZIONI, ED IN PARTICOLARE QUELLE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI VIGILANZA, ORGANO DIRETTIVO DEL FONDO, INCIDANO SULLA COMPETENZA DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE E MODIFICHINO INOLTRE, IN MODO INCOMPATIBILE COL TRATTATO, I RAPPORTI FRA STATI MEMBRI NELL'AMBITO DELLA COMUNITA, QUALI SONO STATI FISSATI ORIGINARIAMENTE E IN OCCASIONE DELL'AMPLIAMENTO DI QUEST'ULTIMA .
11 SOTTO UN PIU PRECISO PROFILO VANNO RILEVATE, IN PROPOSITO, DUE CIRCOSTANZE:
A) SOSTITUZIONE, NELLA STRUTTURA ORGANICA DEL FONDO, DI VARI STATI MEMBRI ALLA COMUNITA ED ALLE SUE ISTITUZIONI, IN UN SETTORE COMPRESO IN UNA POLITICA COMUNE CHE L'ART. 3 DEL TRATTATO HA ESPRESSAMENTE RISERVATA ALLA "AZIONE DELLA COMUNITA";
B) MODIFICA, CONSEGUENTE A TALE SOSTITUZIONE, DEI RAPPORTI FRA STATI MEMBRI, IN CONTRASTO CON UNA ESIGENZA ENUNCIATA FIN DAL SECONDO CAPOVERSO DEL PREAMBOLO DEL TRATTATO, AI SENSI DEL QUALE GLI OBIETTIVI DELLA COMUNITA DEVONO ESSERE RAGGIUNTI MEDIANTE UNA "AZIONE COMUNE", RESTANDO INTESO CHE, A NORMA DELL'ART. 4, TALE AZIONE DEV'ESSERE CONDOTTA DALLE ISTITUZIONI COMUNITARIE, CIASCUNA DELLE QUALI AGISCE NELL'AMBITO DELLA PROPRIA COMPETENZA. PIU PRECISAMENTE, APPAIONO INCOMPATIBILI CON LA CONCEZIONE CHE E ALLA BASE DI UNA SIFFATTA AZIONE COMUNE:
- LA COMPLETA ESCLUSIONE - SIA PURE VOLONTARIA - DI UN DETERMINATO STATO MEMBRO DA QUALSIASI PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA DEL FONDO;
- LA FACOLTA DI RINUNCIA ATTRIBUITA A TALUNI STATI MEMBRI DALL'ART. 27, N. 1, 3* COMMA, DELLO STATUTO, IN UNA MATERIA COMPRESA NELL'AMBITO DI UNA POLITICA COMUNE; INFINE,
- IL FATTO CHE, NEL PROCESSO PER L'ADOZIONE DELLE DECISIONI DEL FONDO, A TALUNI STATI SONO RISERVATE (IN DEROGA ALLE CONCEZIONI PREVALENTI, NELL'AMBITO DELLA COMUNITA, QUANTO ALL'ADOZIONE DI DECISIONI NEL SETTORE DELLA POLITICA COMUNE DI CUI TRATTASI) PARTICOLARI PREROGATIVE .
12 RISULTA QUINDI CHE LO STATUTO, LUNGI DAL LIMITARSI ALLA SOLUZIONE DI PROBLEMI CONNESSI ALLE ESIGENZE INERENTI ALLE RELAZIONI ESTERNE DELLA COMUNITA, IMPLICA UNA RINUNZIA ALL'AUTONOMIA D'AZIONE DELLA COMUNITA NELLE SUE RELAZIONI ESTERNE E, AL TEMPO STESSO, UNA MODIFICA DELLA COSTITUZIONE INTERNA DELLA COMUNITA, ATTRAVERSO L'ALTERAZIONE DI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA STRUTTURA COMUNITARIA, PER QUANTO RIGUARDA SIA LE PREROGATIVE DELLE ISTITUZIONI, SIA LA RECIPROCA POSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI. LA CORTE E DEL PARERE CHE LA STRUTTURA COSI DATA AL CONSIGLIO DI VIGILANZA E L'ORGANIZZAZIONE DEL PROCESSO DI DECISIONE NELL'AMBITO DI QUEST'ORGANO NON SIANO CONFORMI ALLE ESIGENZE DI UNITA E SOLIDARIETA CH'ESSA HA GIA AVUTO OCCASIONE DI SOTTOLINEARE NELLA SENTENZA 31 MARZO 1971 (CAUSA 22/70, COMMISSIONE/CONSIGLIO - AETS, RACC. 1971, PAG. 263) E, PIU DIFFUSAMENTE, NEL PARERE 1/75 DELL'11 NOVEMBRE 1975 (RACC. 1975, PAG. 1355 E GU N. C 268, PAG. 18).
13 IL TENTATIVO DI ADEGUARE IN UN SECONDO TEMPO, MEDIANTE L'ART. 5 DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO, IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI VIGILANZA A CONCEZIONI PIU CONSONE ALLE ESIGENZE DERIVANTI DAL TRATTATO, NON E UN MEZZO ADEGUATO PER CORREGGERE I DIFFETTI INERENTI ALLA STRUTTURA DEL FONDO, QUAL ESSA APPARE NEL TESTO NEGOZIATO DALLA COMMISSIONE .
14 LA CORTE HA ESAMINATO TUTTI GLI ASPETTI DELLA QUESTIONE ED HA DEBITAMENTE PRESO IN CONSIDERAZIONE LE DIFFICOLTA CHE POSSONO PRESENTARSI NELLA RICERCA DI UNA SOLUZIONE PRATICA DEI PROBLEMI CONNESSI ALL'ORGANIZZAZIONE DI UN ENTE PUBBLICO INTERNAZIONALE, GESTITO DALLA COMMISSIONE E DA UN SOLO STATO TERZO, NEL RISPETTO DELLA RECIPROCA AUTONOMIA DELLE DUE PARTI. SENZA DUBBIO LA PARTICOLARE NATURA DEGLI INTERESSI IN GIOCO PUO SPIEGARE IL DESIDERIO DI RICORRERE, NELL'AMBITO DEGLI ORGANI DI GESTIONE, ALLE AMMINISTRAZIONI CHE PIU DIRETTAMENTE SI OCCUPANO DEI PROBLEMI DELLA NAVIGAZIONE INTERNA. CI SI CHIEDE SE QUESTO SCOPO GIUSTIFICHI LA CREAZIONE DI UN'ORGANIZZAZIONE COMPLESSA, NELLA QUALE LA TUTELA DEGLI INTERESSI DELLA COMUNITA SIA GARANTITA DALLA PRESENZA DI RAPPRESENTANTI DEGLI STATI, I QUALI PARTECIPINO AL CONSIGLIO DI VIGILANZA A FIANCO DEL PRESIDENTE E DEL RAPPRESENTANTE DELLA SVIZZERA. DOPO AVER VALUTATO IL PRO E IL CONTRO, LA CORTE E GIUNTA ALLA CONCLUSIONE CHE, MENTRE L'OPPORTUNA PONDERAZIONE, NELLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DEL FONDO, E SENZA DUBBIO POSSIBILE, LA REALIZZAZIONE DELLA STESSA NON DOVREBBE TUTTAVIA PORTARE AD UN INDEBOLIMENTO ISTITUZIONALE DELLA COMUNITA E ALLA RINUNZIA ALLE BASI DI UNA POLITICA COMUNE, FOSS'ANCHE PER UN FINE SPECIFICO E LIMITATO. LA PROSPETTIVA CHE L'ACCORDO E LO STATUTO, SECONDO QUANTO AFFERMATO DALLA COMMISSIONE, POSSANO COSTITUIRE IL MODELLO DI ACCORDI FUTURI IN ALTRI CAMPI HA CONTRIBUITO A RAFFORZARE IL CONVINCIMENTO DELLA CORTE QUANTO ALLA NECESSITA DI ASSUMERE UN ATTEGGIAMENTO CRITICO: IL RIPETERSI DI SIFFATTI PROCEDIMENTI IMPLICHEREBBE INFATTI IL RISCHIO DI UNA GRADUALE DISINTEGRAZIONE DELLA COSTRUZIONE COMUNITARIA, CON CONSEGUENZE IRREVERSIBILI, TENUTO CONTO DEL FATTO CHE SI TRATTEREBBE SEMPRE D'IMPEGNI ASSUNTI NEI CONFRONTI DI STATI TERZI. E IN BASE A TALI CONSIDERAZIONI CHE UN GIUDIZIO NEGATIVO HA FINITO PER PREVALERE, IN SENO ALLA CORTE, PER QUANTO RIGUARDA QUESTO ASPETTO DELL'ACCORDO PROGETTATO .
III
15 QUANTO AI POTERI DI DECISIONE ATTRIBUITI AGLI ORGANI DEL FONDO, L'ART. 39 DELLO STATUTO DISPONE CHE LE DECISIONI DI PORTATA GENERALE ADOTTATE DA TALI ORGANI SONO OBBLIGATORIE IN TUTTI I LORO ELEMENTI E DIRETTAMENTE APPLICABILI IN TUTTI GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA ED IN SVIZZERA. E SORTA LA QUESTIONE DEL SE L'ATTRIBUZIONE DI UNA SIFFATTA COMPETENZA, PER L'INTERO AMBITO GEOGRAFICO COMUNITARIO, AD UN ENTE PUBBLICO INTERNAZIONALE DISTINTO DALLA COMUNITA RIENTRI NELLE FACOLTA DELLE ISTITUZIONI. IN PARTICOLARE, E STATO SOLLEVATO IL PROBLEMA DEL SE LE ISTITUZIONI POSSANO LIBERAMENTE TRASFERIRE AD ENTI NON COMUNITARI I POTERI LORO CONFERITI DAL TRATTATO, O PARTE DI ESSI, CREANDO IN TAL MODO PER GLI STATI MEMBRI L'OBBLIGO DI APPLICARE DIRETTAMENTE, NEI RISPETTIVI ORDINAMENTI, NORME GIURIDICHE DI ORIGINE EXTRACOMUNITARIA, ADOTTATE SECONDO MODALITA ED A CONDIZIONI CHE ESULEREBBERO DALLE PREVISIONI E DALLE GARANZIE DEL TRATTATO .
16 NON E TUTTAVIA NECESSARIO CHE IL PROBLEMA COSI SOLLEVATO VENGA RISOLTO NEL PRESENTE PARERE. LE DISPOSIZIONI DELLO STATUTO, INFATTI, DEFINISCONO E DELIMITANO I POTERI ATTRIBUITI DA TALE ATTO AGLI ORGANI DEL FONDO IN MODO TALMENTE NETTO E PRECISO CHE VA RITENUTO TRATTARSI, NELLA FATTISPECIE, DI POTERI MERAMENTE ESECUTIVI. E COSI CHE IL CAMPO NEL QUALE GLI ORGANI POSSONO AGIRE E LIMITATO ALLA VOLONTARIA IMMOBILIZZAZIONE DI CAPACITA ECCEDENTARIE DI MEZZI DI TRASPORTO FLUVIALE MEDIANTE CORRESPONSIONE DI UN INDENNIZZO FINANZIARIO A CARICO DI UN FONDO ALIMENTATO CON CONTRIBUTI IMPOSTI AI BATTELLI CHE SI SERVONO DELLE VIE NAVIGABILI PER LE QUALI IL FONDO E STATO ISTITUITO. UN'ULTERIORE PRECISAZIONE AL RIGUARDO SI TROVA NELL'ART. 1, 3* COMMA, DELL'ACCORDO, SECONDO CUI IL FONDO NON PUO AVERE LO SCOPO DI STABILIRE, NEPPURE DI FATTO, UN LIVELLO MINIMO PERMANENTE DEI NOLI PER TUTTI I PERIODI DI DEPRESSIONE, NE DI PORRE RIMEDIO A SQUILIBRI STRUTTURALI. IN PARTICOLARE, L'ALIQUOTA DEI CONTRIBUTI - E CIOE SIA L'ALIQUOTA DI BASE, SIA I COEFFICIENTI DI VALORIZZAZIONE - PER IL PRIMO ANNO DI FUNZIONAMENTO DEL REGIME VIENE STABILITA DAL TESTO STESSO DELLO STATUTO, E LE SUCCESSIVE MODIFICHE DA APPORTARE MEDIANTE DECISIONE DEL CONSIGLIO DI VIGILANZA SONO AMMESSE SOLO ENTRO CERTI LIMITI OVVERO DEVONO RISULTARE DA UNA DELIBERAZIONE ALL'UNANIMITA .
IV
17 PER QUANTO RIGUARDA L'ASPETTO GIURISDIZIONALE, L'ACCORDO PROGETTATO PREVEDE L'ATTRIBUZIONE DI UNA CERTA COMPETENZA AD UN ORGANO, IL TRIBUNALE DEL FONDO, DISTINTO, FRA L'ALTRO IN RAGIONE DELLA SUA COMPOSIZIONE, DALLA CORTE DI GIUSTIZIA ISTITUITA DAL TRATTATO. IL TRIBUNALE DOVREBBE ESSERE COMPETENTE A PRONUNCIARSI, QUANTO ALLE ATTIVITA DEL FONDO, SUI RICORSI PROPOSTI CONTRO GLI ORGANI DI QUEST'ULTIMO O CONTRO GLI STATI, ALLE CONDIZIONI DEFINITE DALL'ART. 43 DELLO STATUTO, NONCHE SUI RICORSI PER INADEMPIMENTO PROPOSTI CONTRO UNO DEGLI STATI NEL CUI TERRITORIO LO STATUTO HA FORZA VINCOLANTE (MA NON CONTRO LA COMUNITA COME TALE), ALLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 45. INOLTRE, IL TRIBUNALE DOVREBBE ESSERE COMPETENTE A STATUIRE SULLE DOMANDE PREGIUDIZIALI AD ESSO PROPOSTE DAI GIUDICI NAZIONALI, ALLE CONDIZIONI DEFINITE DALL'ART. 44. IN MERITO A QUESTE ULTIME, VA OSSERVATO CH'ESSE POSSONO RIGUARDARE NON SOLO LA VALIDITA E L'INTERPRETAZIONE DELLE DECISIONI ADOTTATE DAGLI ORGANI DEL FONDO, MA ANCHE L'INTERPRETAZIONE DELL'ACCORDO E DELLO STATUTO .
18 ORA, COME QUESTA CORTE HA GIA AVUTO OCCASIONE DI AFFERMARE, IN PARTICOLARE NELLA SENTENZA 30 APRILE 1974 (CAUSA 181/73, HEGEMANN, RACC. 1974, PAG. 449), UN ACCORDO CONCLUSO DALLA COMUNITA CON UNO STATO NON MEMBRO COSTITUISCE, PER QUANTO RIGUARDA LA COMUNITA, UN ATTO COMPIUTO DA UNA DELLE SUE ISTITUZIONI, AI SENSI DELL'ART. 177, 1* COMMA, LETT. B), DEL TRATTATO, CON LA CONSEGUENZA CHE LA CORTE, NELL'AMBITO DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO, E COMPETENTE A PRONUNCIARSI IN VIA PREGIUDIZIALE SULL'INTERPRETAZIONE DI UN SIFFATTO ACCORDO. SORGE QUINDI IL PROBLEMA DEL SE LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COMPETENZA DEL TRIBUNALE DEL FONDO SIANO COMPATIBILI CON QUELLE CHE, NEL TRATTATO, RIGUARDANO LA COMPETENZA DELLA CORTE .
19 STANDO ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE ALLA CORTE, LE NORME DELLO STATUTO RELATIVE ALLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE POTREBBERO ESSERE INTERPRETATE IN VARIO MODO. SECONDO UNA PRIMA INTERPRETAZIONE, LA COMPETENZA DEL TRIBUNALE SI SOSTITUIREBBE A QUELLA DELLA CORTE PER QUANTO RIGUARDA L'INTERPRETAZIONE DELL'ACCORDO E DELLO STATUTO. SECONDO UN'ALTRA INTERPRETAZIONE, SI AVREBBERO COMPETENZE CONCORRENTI DEL TRIBUNALE E DELLA CORTE, DI GUISA CHE IL GIUDICE NAZIONALE DI UNO STATO MEMBRO POTREBBE ADIRE L'UNO O L'ALTRO DI QUESTI DUE ORGANI GIURISDIZIONALI .
20 NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER L'EMANAZIONE DI UN PARERE A NORMA DELL'ART. 228, N. 1, 2* COMMA, DEL TRATTATO, QUESTA CORTE NON PUO PRONUNCIARSI IN MODO DEFINITIVO SULL'INTERPRETAZIONE DEI TESTI CHE COSTITUISCONO OGGETTO DELLA DOMANDA DI PARERE. PER IL MOMENTO, E SUFFICIENTE OSSERVARE CHE SPETTERA AGLI ORGANI GIURISDIZIONALI DI CUI TRATTASI PROCEDERE A DETTA INTERPRETAZIONE. PUR AUSPICANDO CHE LE RISPETTIVE INTERPRETAZIONI SIANO TALI DA EVITARE, PER QUANTO POSSIBILE, IL SORGERE DI CONFLITTI DI COMPETENZA, NON SI PUO TUTTAVIA ESCLUDERE A PRIORI CHE DETTI ORGANI GIURISDIZIONALI POSSANO PERVENIRE AD INTERPRETAZIONI DIVERGENTI, LE QUALI AVREBBERO RIPERCUSSIONI SULLA CERTEZZA DEL DIRITTO .
21 L'ISTITUZIONE DI UN SISTEMA GIURISDIZIONALE COME QUELLO PREVISTO DALLO STATUTO, IL QUALE GARANTISCE, IN COMPLESSO, AGLI AMMINISTRATI UNA EFFICACE TUTELA GIURIDICA, NON PUO SOTTRARSI AGLI IMPERATIVI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE DI UNO STATO NON MEMBRO. LA NECESSITA DI CREARE RIMEDI GIURISDIZIONALI E PROCEDIMENTI GIUDIZIARI CHE GARANTISCANO A TUTTI GLI AMMINISTRATI, SENZA DISCRIMINAZIONI, IL RISPETTO DEL DIRITTO NELLE ATTIVITA DEL FONDO, PUO GIUSTIFICARE, IN LINEA DI PRINCIPIO, LA SOLUZIONE ADOTTATA. PERCIO, PUR APPROVANDO IL DESIDERIO, CHE SI RIFLETTE NELLE DISPOSIZIONI DELLO STATUTO, DI ORGANIZZARE, NELL'AMBITO DEL FONDO, UNA TUTELA GIURISDIZIONALE ADEGUATA ALLE CIRCOSTANZE DEL CASO, LA CORTE E TUTTAVIA COSTRETTA A FORMULARE TALUNE RISERVE QUANTO ALLA COMPATIBILITA DELLA STRUTTURA DEL "TRIBUNALE DEL FONDO" COL TRATTATO .
22 QUALORA SI ACCOGLIESSE LA SECONDA INTERPRETAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 19, SUSSISTEREBBE, SECONDO QUESTA CORTE, UNA DIFFICOLTA RELATIVAMENTE ALL'ATTUAZIONE DELL'ART. 6 DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO, IN QUANTO I SEI MEMBRI DELLA CORTE CHE DOVESSERO FAR PARTE DEL TRIBUNALE DEL FONDO POTREBBERO TROVARSI AD AVER PRESO POSIZIONE SU QUESTIONI CHE SUCCESSIVAMENTE VENGANO SOTTOPOSTE ALLA CORTE DELLA COMUNITA, E VICEVERSA. LA SOLUZIONE PROSPETTATA POTREBBE TROVARE UN OSTACOLO NELL'OBBLIGO DEI GIUDICI DI PRONUNZIARSI CON ASSOLUTA IMPARZIALITA NELLE CONTROVERSIE PENDENTI DINANZI ALLA CORTE. AL LIMITE, ALLA CORTE POTREBBE ESSERE IMPOSSIBILE STATUIRE, PER MANCANZA DEL QUORUM, SU QUESTIONI CHE ABBIANO GIA COSTITUITO OGGETTO DI CONTROVERSIE DINANZI AL TRIBUNALE DEL FONDO. PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE RITIENE CHE IL TRIBUNALE DEL FONDO POTREBBE ESSERE CREATO, COSI COME PREVISTO ALL'ART. 42 DELLO STATUTO, SOLO A CONDIZIONE CHE NON VENGANO CHIAMATI A FARNE PARTE GIUDICI CHE SONO MEMBRI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA .
PER CONCLUDERE,
LA CORTE
EMETTE IL SEGUENTE PARERE:
IL PROGETTO DI ACCORDO RELATIVO ALL'ISTITUZIONE DI UN FONDO EUROPEO D'IMMOBILIZZAZIONE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA NON E COMPATIBILE COL TRATTATO CEE.