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Document 32024D0340

    Decisione di esecuzione (UE) 2024/340 della Commissione, del 22 gennaio 2024, sulle condizioni d’uso armonizzate dello spettro radio per i servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi nell’Unione, che abroga la decisione 2010/166/UE [notificata con il numero C(2024) 236]

    C/2024/236

    GU L, 2024/340, 24.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/340/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/340/oj

    European flag

    Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea

    IT

    Serie L


    2024/340

    24.1.2024

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/340 DELLA COMMISSIONE

    del 22 gennaio 2024

    sulle condizioni d’uso armonizzate dello spettro radio per i servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi nell’Unione, che abroga la decisione 2010/166/UE

    [notificata con il numero C(2024) 236]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’introduzione della connettività 5G sulle navi migliora i servizi di comunicazione per i viaggiatori, sfruttando nel contempo le più recenti tecnologie disponibili e garantendo un uso efficiente dello spettro radio. Ciò contribuisce al conseguimento degli obiettivi fissati nel piano d’azione per il 5G e alla realizzazione della strategia della Commissione in materia di connettività, definita nella comunicazione «Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea» (2) e aggiornata con la comunicazione «Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale» (3) e con la decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

    (2)

    La decisione 2010/166/UE (5) della Commissione ha armonizzato le condizioni tecniche per l’uso dello spettro radio nella banda di frequenza 900 MHz (bande di frequenza 880-915 MHz e 925-960 MHz), nella banda di frequenza 1 800 MHz (bande di frequenza 1 710-1 785 MHz e 1 805-1 880 MHz), nella banda di frequenza terrestre 2 GHz accoppiata (bande di frequenza 1 920-1 980 MHz e 2 110-2 170 MHz) e nella banda di frequenza 2,6 GHz accoppiata (bande di frequenza 2 500-2 570 MHz e 2 620-2 690 MHz). La decisione ha consentito il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV) nell’Unione con diverse tecnologie e ha stabilito le condizioni tecniche armonizzate applicabili.

    (3)

    La decisione 2010/166/UE invita gli Stati membri a tenere sotto osservazione l’uso delle bande di frequenza da parte dei sistemi che forniscono servizi MCV nelle loro acque territoriali, in particolare per quanto riguarda il perdurare della pertinenza di tutte le condizioni stabilite nella decisione e i casi di interferenze dannose. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a presentare alla Commissione una relazione sui risultati di tale sorveglianza e la Commissione è tenuta, se opportuno, a procedere a un riesame della decisione 2010/166/UE.

    (4)

    Il 16 agosto 2022 la Commissione, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, ha conferito alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) il mandato di studiare ed elaborare condizioni tecniche armonizzate con l’obiettivo di includere la tecnologia 5G per facilitare l’implementazione di servizi MCV avanzati nell’Unione.

    (5)

    In risposta a tale mandato, il 10 marzo 2023 la CEPT ha adottato il rapporto n. 83. Tale rapporto prevede condizioni tecniche armonizzate per i sistemi di antenne non attive (non-Active Antenna Systems, non-AAS) 5G New Radio (5G NR) a bordo delle navi nelle bande di frequenza 1 800 MHz e 2,6 GHz accoppiata.

    (6)

    Nel rapporto si conclude che condizioni tecniche e regolamentari simili a quelle applicate ai sistemi MCV Long Term Evolution (LTE) possono essere applicate anche ai sistemi MCV 5G NR non-AAS per proteggere sia le reti mobili terrestri LTE che quelle 5G NR.

    (7)

    Le condizioni tecniche armonizzate raccomandate nel rapporto costituiscono la base tecnica della presente decisione per il 5G NR non-AAS a bordo delle navi nelle bande di frequenza 1 800 MHz e 2,6 GHz accoppiata. Le condizioni tecniche armonizzate di cui alla decisione 2010/166/UE dovrebbero essere modificate di conseguenza, perseguendo nel contempo un approccio basato sulla neutralità tecnologica e dei servizi come stabilito nella direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

    (8)

    A fini di coerenza e chiarezza giuridica, e in linea con i principi per legiferare meglio, la decisione 2010/166/UE, contenente riferimenti alla decisione 2011/251/UE della Commissione (7) che è stata abrogata dalla decisione (UE) 2022/173 della Commissione (8), dovrebbe essere abrogata e sostituita dalla presente decisione.

    (9)

    A fini di chiarezza giuridica, è opportuno mantenere le date di attuazione fissate dalla decisione 2010/166/UE. Analogamente, la raccomandazione 2010/167/UE della Commissione (9) dovrebbe continuare ad applicarsi per quanto riguarda la presente decisione, poiché quest’ultima abroga e sostituisce la decisione 2010/166/UE.

    (10)

    La presente decisione non deve essere considerata vincolante per gli Stati membri che non hanno acque territoriali. Ciò lascia impregiudicata l’autorizzazione dei servizi MCV, che non rientra nell’ambito di applicazione della presente decisione, ma che potrebbe richiedere l’intervento degli Stati membri in conformità del diritto dell’UE per le navi che battono la loro bandiera.

    (11)

    Le specifiche tecniche MCV dovrebbero continuare a essere oggetto di riesame per garantire che restino al passo con il progresso tecnologico e gli sviluppi del mercato.

    (12)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per lo spettro radio,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La presente decisione stabilisce condizioni tecniche armonizzate per la disponibilità e l’uso efficiente delle bande di frequenza 900 MHz, 1 800 MHz, terrestre 2 GHz accoppiata e 2,6 GHz accoppiata per i sistemi che forniscono servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi nelle acque territoriali degli Stati membri dell’Unione.

    Articolo 2

    Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

    (1)

    «servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV)»: i servizi di comunicazione elettronica, quali definiti all’articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972, forniti da un’impresa per consentire alle persone a bordo delle navi di comunicare attraverso le reti pubbliche di comunicazione mediante un sistema soggetto all’articolo 3 senza stabilire un collegamento diretto con le reti mobili terrestri;

    (2)

    «banda di frequenza 900 MHz»: la banda di frequenza 880-915 MHz per il collegamento uplink (terminale emittente, stazione di base ricevente) e la banda di frequenza 925-960 MHz per il collegamento downlink (stazione di base emittente, terminale ricevente);

    (3)

    «banda di frequenza 1 800 MHz»: la banda di frequenza 1 710-1 785 MHz per il collegamento uplink (terminale emittente, stazione di base ricevente) e la banda di frequenza 1 805-1 880 MHz per il collegamento downlink (stazione di base emittente, terminale ricevente);

    (4)

    «banda di frequenza terrestre 2 GHz accoppiata»: la banda di frequenza 1 920-1 980 MHz per il collegamento uplink (terminale emittente, stazione di base ricevente) e la banda di frequenza 2 110-2 170 MHz per il collegamento downlink (stazione di base emittente, terminale ricevente);

    (5)

    «banda di frequenza 2,6 GHz accoppiata»: la banda di frequenza 2 500-2 570 MHz per il collegamento uplink (terminale emittente, stazione di base ricevente) e la banda di frequenza 2 620-2 690 MHz per il collegamento downlink (stazione di base emittente, terminale ricevente);

    (6)

    «su base di non interferenza e senza diritto a protezione»: i servizi MCV non possono causare interferenze dannose per nessun altro servizio di radiocomunicazione né esigere una protezione dalle interferenze dannose derivanti da altri servizi di radiocomunicazione;

    (7)

    «acque territoriali»: acque territoriali nell’accezione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

    (8)

    «stazione base ricetrasmittente marittima (BS marittima)»: una picocella mobile a bordo di una nave che supporta i sistemi mobili conformemente all’allegato della presente decisione.

    Articolo 3

    1.   Gli Stati membri mettono a disposizione almeno 2 MHz di spettro sia in direzione uplink sia nello spettro accoppiato corrispondente in direzione downlink nelle bande di frequenza 900 MHz e/o 1 800 MHz per i sistemi mobili elencati nell’allegato che forniscono servizi MCV su base di non interferenza e senza diritto a protezione nelle loro acque territoriali.

    2.   Gli Stati membri mettono a disposizione 5 MHz di spettro sia in direzione uplink sia nello spettro accoppiato corrispondente in direzione downlink nella banda di frequenza terrestre 2 GHz accoppiata e nelle bande di frequenza 1 800 MHz e 2,6 GHz accoppiata per i sistemi mobili elencati nell’allegato che forniscono servizi MCV su base di non interferenza e senza diritto a protezione nelle loro acque territoriali.

    3.   Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi di cui ai paragrafi 1 e 2 rispettino le condizioni e i termini di attuazione di cui all’allegato.

    Articolo 4

    Gli Stati membri tengono sotto osservazione l’uso delle bande di frequenza da parte dei sistemi che forniscono servizi MCV nelle loro acque territoriali, di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, in particolare per quanto riguarda il perdurare della pertinenza delle condizioni di cui all’articolo 3 e all’allegato e i casi di interferenze dannose.

    Articolo 5

    Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sui risultati della sorveglianza di cui all’articolo 4. Se opportuno la Commissione europea procede a un riesame della presente decisione.

    Articolo 6

    La decisione 2010/166/UE è abrogata.

    Articolo 7

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2024

    Per la Commissione

    Thierry BRETON

    Membro della Commissione


    (1)   GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

    (2)  COM(2016) 587 final.

    (3)  COM(2021) 118 final.

    (4)  Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (GU L 323 del 19.12.2022, pag. 4).

    (5)  Decisione 2010/166/UE della Commissione, del 19 marzo 2010, sulle condizioni d’uso armonizzate dello spettro radio per i servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV) nell’Unione europea (GU L 72 del 20.3.2010, pag. 38).

    (6)  Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

    (7)  Decisione di esecuzione 2011/251/UE della Commissione, del 18 aprile 2011, che modifica la decisione 2009/766/CE relativa all’armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità (GU L 106 del 27.4.2011, pag. 9).

    (8)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/173 della Commissione, del 7 febbraio 2022, relativa all’armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell’Unione e che abroga la decisione 2009/766/CE (GU L 28 del 9.2.2022, pag. 29).

    (9)  Raccomandazione 2010/167/UE della Commissione, del 19 marzo 2010, relativa all’autorizzazione dei sistemi per i servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV) (GU L 72 del 20.3.2010, pag. 42).


    ALLEGATO

    Sistemi che forniscono servizi MCV nelle acque territoriali degli Stati membri dell’Unione e condizioni che tali sistemi devono rispettare al fine di evitare interferenze dannose con le reti mobili terrestri

    1.   Elenco dei sistemi di cui all’articolo 3, paragrafo 1

    Tabella 1

    Sistema

    Termine di attuazione

    GSM conforme alle norme GSM pubblicate dall’ETSI, in particolare EN 301 502 e EN 301 511 , o a specifiche equivalenti.

    20 marzo 2011

    2.   Elenco dei sistemi di cui all’articolo 3, paragrafo 2

    Tabella 2

    Sistema

    Bande di frequenza consentite

    Termine di attuazione

    UMTS conforme alle norme UMTS pubblicate dall’ETSI, in particolare EN 301 908 -1, EN 301 908 -2, EN 301 908 -3 e EN 301 908 -11, o a specifiche equivalenti.

    Banda terrestre 2 GHz accoppiata

    2 agosto 2017

    LTE conforme alle norme LTE pubblicate dall’ETSI, in particolare EN 301 908 -1, EN 301 908 -13, EN 301 908 -14 e EN 301 908 -15, o a specifiche equivalenti.

    Banda 1 800  MHz

    e

    banda 2,6 GHz accoppiata

    2 agosto 2017

    5G NR non-AAS conforme alle norme 5G NR pubblicate dall’ETSI, in particolare EN 301 908 -24 e EN 301 908 -25, o a specifiche equivalenti.

    Banda 1 800  MHz

    e

    banda 2,6 GHz accoppiata

    Non appena possibile e comunque entro sei mesi dalla notifica della presente decisione.

    3.   Parametri tecnici

    1)

    Le condizioni che i sistemi GSM che operano nelle bande di frequenza 900 MHz e 1 800 MHz e forniscono servizi MCV nelle acque territoriali degli Stati membri devono rispettare al fine di evitare interferenze dannose con le reti mobili terrestri sono le seguenti:

    a)

    i sistemi che forniscono servizi MCV non devono essere utilizzati a una distanza inferiore a 2 miglia nautiche (1) dalla linea di base, quale definita nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

    b)

    nello spazio compreso tra 2 e 12 miglia nautiche dalla linea di base possono essere utilizzate unicamente antenne di una BS marittima situate all’interno;

    c)

    limiti per i terminali mobili usati a bordo delle navi e per le BS marittime:

    Parametro

    Descrizione

    Potenza di trasmissione/densità di potenza

    Per i terminali mobili usati a bordo delle navi e controllati dalla BS marittima nella banda di frequenza 900 MHz, la potenza massima irradiata è fissata a:

    5 dBm

    Per i terminali mobili usati a bordo delle navi e controllati dalla BS marittima nella banda di frequenza 1 800  MHz, la potenza massima irradiata è fissata a:

    0 dBm

    Per le stazioni di base a bordo delle navi, la densità massima di potenza misurata nelle zone esterne della nave prendendo come riferimento un guadagno di antenna misurato a 0 dBi è:

    –80 dBm/200 kHz

    Norme per l’accesso al canale e la sua occupazione

    Devono essere usate tecniche di mitigazione delle interferenze che garantiscano prestazioni almeno equivalenti ai seguenti fattori di mitigazione basati sulle norme GSM:

    la sensibilità del ricevitore e la soglia di disconnessione (livello ACCMIN (2) e min RXLEV (3)) del terminale mobile utilizzato a bordo della nave devono essere pari o superiori a –70 dBm/200 kHz tra 2 e 3 miglia nautiche dalla linea di base e pari o superiori a –75 dBm/200 kHz tra 3 e 12 miglia nautiche dalla linea di base;

    la trasmissione discontinua (4) è attivata nella direzione uplink del sistema MCV;

    il valore di avanzamento temporale (timing advance) (5) della BS marittima è fissato al minimo.

    2)

    Le condizioni che i sistemi UMTS nella banda di frequenza terrestre 2 GHz accoppiata che forniscono servizi MCV nelle acque territoriali degli Stati membri devono rispettare al fine di evitare interferenze dannose con le reti mobili terrestri sono le seguenti:

    a)

    i sistemi che forniscono servizi MCV non devono essere utilizzati a una distanza inferiore a 2 miglia nautiche dalla linea di base, quale definita nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

    b)

    nello spazio compreso tra 2 e 12 miglia nautiche dalla linea di base possono essere utilizzate unicamente antenne di una BS marittima situate all’interno;

    c)

    può essere utilizzata solo la larghezza di banda fino a 5 MHz (duplex);

    d)

    limiti per i terminali mobili usati a bordo delle navi e per le BS marittime:

    Parametro

    Descrizione

    Potenza di trasmissione/densità di potenza

    Per i terminali mobili che trasmettono nella banda di frequenza 1 920 -1 980  MHz usati a bordo delle navi e controllati dalla BS marittima che trasmette nella banda di frequenza 2 110 -2 170  MHz, la potenza massima irradiata è fissata a:

    0 dBm/5 MHz

    Emissioni su ponte

    Le emissioni su ponte da una BS marittima devono essere pari o inferiori a –102 dBm/5 MHz (canale pilota comune).

    Norme per l’accesso al canale e la sua occupazione

    Tra 2 e 12 miglia nautiche dalla linea di base, i criteri di qualità (livello del segnale ricevuto minimo richiesto nella cella) devono essere pari o superiori a:

    –87 dBm/5 MHz

    Il timer di selezione della rete mobile terrestre pubblica deve essere impostato su 10 minuti.

    Il parametro dell’avanzamento temporale deve essere fissato secondo un intervallo di celle per il sistema ad antenne distribuito MCV pari a 600 m.

    Il timer di rilascio per inattività utente del controllo delle risorse radio deve essere impostato su 2 secondi.

    Non allineamento con le reti terrestri

    La frequenza centrale della portante MCV non deve essere allineata con le portanti di reti terrestri.

    3)

    Le condizioni che i sistemi LTE non-AAS nella banda di frequenza 1 800 MHz e nella banda di frequenza 2,6 GHz accoppiata che forniscono servizi MCV nelle acque territoriali degli Stati membri devono rispettare al fine di evitare interferenze dannose con le reti mobili terrestri sono le seguenti:

    a)

    i sistemi che forniscono servizi MCV non devono essere utilizzati a una distanza inferiore a 4 miglia nautiche dalla linea di base, quale definita nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

    b)

    nello spazio compreso tra 4 e 12 miglia nautiche dalla linea di base possono essere utilizzate unicamente antenne di una BS marittima situate all’interno;

    c)

    può essere utilizzata unicamente una larghezza di banda fino a 5 MHz (duplex) per banda di frequenza (1 800 MHz e 2,6 GHz accoppiata);

    d)

    limiti per i terminali mobili usati a bordo delle navi e per le BS marittime:

    Parametro

    Descrizione

    Potenza di trasmissione/densità di potenza

    Per i terminali mobili usati a bordo delle navi e controllati dalla BS marittima nella banda di frequenza 1 800  MHz e nella banda di frequenza 2,6 GHz accoppiata, la potenza massima irradiata è fissata a:

    0 dBm

    Emissioni su ponte

    Le emissioni su ponte da una BS marittima devono essere pari o inferiori a –98 dBm/5 MHz (equivalenti a –120 dBm/15 kHz).

    Norme per l’accesso al canale e la sua occupazione

    Tra 4 e 12 miglia nautiche dalla linea di base, i criteri di qualità (livello del segnale ricevuto minimo richiesto nella cella) devono essere pari o superiori a –83 dBm/5 MHz (equivalenti a –105 dBm/15 kHz).

    Il timer di selezione della rete mobile terrestre pubblica deve essere impostato su 10 minuti.

    Il parametro dell’avanzamento temporale deve essere fissato secondo un intervallo di celle per il sistema ad antenne distribuito MCV pari a 400 m.

    Il timer di rilascio per inattività utente del controllo delle risorse radio deve essere impostato su 2 secondi.

    Non allineamento con le reti terrestri

    La frequenza centrale della portante MCV non deve essere allineata con le portanti di reti terrestri.

    4)

    Le condizioni che i sistemi 5G non-AAS nella banda di frequenza 1 800 MHz e nella banda di frequenza 2,6 GHz accoppiata che forniscono servizi MCV nelle acque territoriali degli Stati membri devono rispettare al fine di evitare interferenze dannose con le reti mobili terrestri sono le seguenti:

    a)

    i sistemi che forniscono servizi MCV non devono essere utilizzati a una distanza inferiore a 4 miglia nautiche dalla linea di base, quale definita nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

    b)

    nello spazio compreso tra 4 e 12 miglia nautiche dalla linea di base possono essere utilizzate unicamente antenne di una BS marittima situate all’interno;

    c)

    può essere utilizzata unicamente una larghezza di banda fino a 5 MHz (duplex) per banda di frequenza (1 800 MHz e 2,6 GHz accoppiata);

    d)

    limiti per i terminali mobili usati a bordo delle navi e per le BS marittime:

    Parametro

    Descrizione

    Potenza di trasmissione/densità di potenza

    Per i terminali mobili usati a bordo delle navi e controllati dalla BS marittima nella banda di frequenza 1 800  MHz e nella banda di frequenza 2,6 GHz accoppiata, la potenza massima irradiata è fissata a:

    0 dBm

    Emissioni su ponte

    Le emissioni su ponte della BS marittima devono essere pari o inferiori a –98 dBm/5 MHz (equivalenti a –120 dBm/15 kHz) (nota 1).

    Norme per l’accesso al canale e la sua occupazione

    Tra 4 e 12 miglia nautiche dalla linea di base, i criteri di qualità (livello del segnale ricevuto minimo richiesto nella cella) devono essere pari o superiori a –83 dBm/5 MHz (equivalenti a –105 dBm/15 kHz) (nota 1).

    Il timer di selezione della rete mobile terrestre pubblica deve essere impostato su 10 minuti.

    Il parametro dell’avanzamento temporale deve essere fissato secondo un intervallo di celle per il sistema ad antenne distribuito MCV pari a 400 m (nota 2).

    Il timer di rilascio per inattività utente del controllo delle risorse radio deve essere impostato su 2 secondi.

    Non allineamento con le reti terrestri

    La frequenza centrale della portante MCV non deve essere allineata con le portanti di reti terrestri.

    Nota 1:

    per una larghezza di banda del canale SSB diversa da 15 kHz si aggiunge un fattore di conversione di 10*log10 (SSB BW/15 kHz).

    Nota 2:

    il parametro dell’avanzamento temporale deve essere fissato secondo l’intervallo di celle corrispondente.

    e)

    Raccomandazione per il funzionamento oltre le acque territoriali

    Al fine di evitare interferenze dannose causate da un sistema operante oltre le acque territoriali verso le stazioni di base delle reti mobili terrestri, si raccomanda agli Stati membri di limitare la potenza di trasmissione (Tx) delle apparecchiature utente (UE) collegate a un sistema nelle bande di frequenza 1 800 MHz e 2,6 GHz accoppiata secondo la formula seguente:

    potenza Tx UE (dBm) = 2+(D–12)*0,75

    dove:

    D è la distanza dalla linea di base e 12 < D <= 41 miglia nautiche.

    Tale limitazione potrebbe essere inclusa nella licenza rilasciata dallo Stato di bandiera, e si applica la procedura consolidata di reclamo in caso di interferenza, contenuta nel regolamento delle radiocomunicazioni dell’UIT.


    (1)  Un miglio nautico = 1 852 metri.

    (2)  ACCMIN (RX_LEV_ACCESS_MIN); quale descritto nella norma GSM ETSI TS 144 018.

    (3)  RXLEV (RXLEV-FULL-SERVING-CELL); quale descritto nella norma GSM ETSI TS 148 008.

    (4)  Trasmissione discontinua o DTX; quale descritta nella norma GSM ETSI TS 148 008.

    (5)  Avanzamento temporale (timing advance); quale descritto nella norma GSM ETSI TS 144 018.


    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/340/oj

    ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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