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Document 32020R0219
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/219 of 17 February 2020 amending Council Regulation (EC) No 314/2004 concerning certain restrictive measures in respect of Zimbabwe
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/219 della Commissione del 17 febbraio 2020 recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/219 della Commissione del 17 febbraio 2020 recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
C/2020/977
GU L 44 del 18.2.2020, p. 17–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
18.2.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 44/17 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/219 DELLA COMMISSIONE
del 17 febbraio 2020
recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (1), in particolare l’articolo 11, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
All’allegato II della decisione 2011/101/PESC del Consiglio (2) sono elencate le persone fisiche e giuridiche a cui si applicano le restrizioni previste all’articolo 5 della medesima decisione. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 314/2004 attua la suddetta decisione nella misura in cui è necessaria un’azione a livello dell’Unione. In particolare, all’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l’elenco delle persone e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del medesimo regolamento. |
(3) |
Il 17 febbraio 2020 il Consiglio ha deciso di sopprimere la voce relativa a una persona deceduta dall’allegato II della decisione 2011/101/PESC del Consiglio. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1.
(2) Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).
ALLEGATO
«ALLEGATO III
Elenco delle persone e delle entità di cui all’articolo 6
I. Persone
Nome (ed eventuali pseudonimi) |
Informazioni sull’identità |
Motivi |
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Data di nascita 23.7.1965 Passaporto n. AD001159 ID 63-646650Q70 |
Ex segretaria della lega femminile dello ZANU-PF (Zimbabwe African National Union – Patriotic Front), coinvolta in attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell’uomo e lo Stato di diritto. È entrata in possesso dell’Iron Mask Estate nel 2002; si sostiene che ricavi illecitamente grossi profitti dalle attività di estrazione dei diamanti. |
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Comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe, generale (ex comandate dell’esercito, generale di divisione) Data di nascita 25.8.1956 Passaporto AD000263 ID 63-327568M80 |
Membro del comando operativo congiunto e complice nell’elaborazione o nella direzione della politica statale di repressione. Ha usato l’esercito per impossessarsi di aziende agricole. Durante le elezioni del 2008 è stato il principale artefice delle violenze associate al processo del ballottaggio delle elezioni presidenziali. |
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Generale di squadra aerea Data di nascita 1.11.1955 ID 29-098876M18 |
Alto ufficiale e membro del comando operativo congiunto ZANU-PF, complice nell’elaborazione o nella direzione della politica statale di oppressione. Coinvolto nelle violenze politiche, fra l’altro durante le elezioni del 2008 nel Mashonaland occidentale e a Chiadzwa. |
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Comandante dell’esercito nazionale dello Zimbabwe, generale di divisione Data di nascita 25.8.1956 o 24.12.1954 ID 63-357671H26 |
Alto responsabile dell’esercito, compromesso con il governo e complice nell’elaborazione o nella direzione della politica statale di oppressione. |
II. Entità
Nome |
Informazioni sull’identità |
Motivi |
Zimbabwe Defence Industries |
10th floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, PO Box 6597, Harare, Zimbabwe |
Associata al ministero della difesa e alla fazione ZANU-PF del governo. |