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Document 32018R1539
Council Implementing Regulation (EU) 2018/1539 of 15 October 2018 implementing Regulation (EU) 2016/1686 imposing additional restrictive measures directed against ISIL (Da'esh) and Al-Qaeda and natural and legal persons, entities or bodies associated with them
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1539 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, che attua il regolamento (UE) 2016/1686 che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1539 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, che attua il regolamento (UE) 2016/1686 che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati
ST/12372/2018/INIT
GU L 257I del 15.10.2018, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
15.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
LI 257/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1539 DEL CONSIGLIO
del 15 ottobre 2018
che attua il regolamento (UE) 2016/1686 che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio del 20 settembre 2016 che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2016/1686. |
(2) |
In considerazione della costante minaccia rappresentata dall'ISIL (Dàesh) e da Al Qaeda nonché dalle persone fisiche e giuridiche, dalle entità o dagli organismi a essi associati, è opportuno aggiungere una persona all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi che figura nell'allegato I del regolamento (UE) 2016/1686. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) 2016/1686, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2018
Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI
ALLEGATO
La persona seguente è aggiunta all'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/1686:
«3. |
Hocine BOUGUETOF; data di nascita: 1o luglio 1959; luogo di nascita: Tebessa (Algeria); cittadinanza: algerina.» |