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Document 32016D2048

    Decisione di esecuzione (UE) 2016/2048 del Consiglio, del 18 novembre 2016, relativa all'avvio in Danimarca dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici

    GU L 318 del 24.11.2016, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2048/oj

    24.11.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 318/10


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2048 DEL CONSIGLIO

    del 18 novembre 2016

    relativa all'avvio in Danimarca dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l'articolo 33,

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nella legislazione nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione.

    (2)

    L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio (3) dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui sopra relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un'esperienza pilota.

    (3)

    A norma del capo 4, punto 1.1, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal competente gruppo di lavoro del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.

    (4)

    La Danimarca ha completato il questionario sulla protezione dei dati e il questionario sullo scambio di dati dattiloscopici.

    (5)

    La Danimarca ha effettuato con successo un'esperienza pilota con la Germania.

    (6)

    Una visita di valutazione ha avuto luogo in Danimarca e il gruppo di valutazione tedesco ne ha redatto una relazione che è stata trasmessa al competente gruppo di lavoro del Consiglio.

    (7)

    È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di scambio di dati dattiloscopici.

    (8)

    Il 12 luglio 2016, il Consiglio ha concluso che la Danimarca aveva attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI.

    (9)

    Pertanto, ai fini della consultazione automatizzata di dati dattiloscopici, la Danimarca dovrebbe poter ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI.

    (10)

    La Danimarca è vincolata dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI.

    (11)

    L'Irlanda è vincolata dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI.

    (12)

    Il Regno Unito è vincolato dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipa all'adozione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Ai fini della consultazione automatizzata di dati dattiloscopici, la Danimarca può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI a decorrere dal 25 novembre 2016.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

    Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2016

    Per il Consiglio

    Il presidente

    R. KALIŇÁK


    (1)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

    (2)  Parere del 25 ottobre 2016.

    (3)  Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).


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