This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014D0776
Council Decision 2014/776/CFSP of 7 November 2014 amending Decision 2010/413/CFSP concerning restrictive measures against Iran
Decisione 2014/776/PESC del Consiglio, del 7 novembre 2014 , che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
Decisione 2014/776/PESC del Consiglio, del 7 novembre 2014 , che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
GU L 325 del 8.11.2014, p. 19–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
8.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 325/19 |
DECISIONE 2014/776/PESC DEL CONSIGLIO
del 7 novembre 2014
che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (1), in particolare l'articolo 23,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC. |
(2) |
Con sentenza del 4 giugno 2014 nella causa T-67/12 (2), il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la decisione del Consiglio volta a inserire la Sina Bank nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC. |
(3) |
È opportuno inserire nuovamente la Sina Bank nell'elenco delle persone e entità soggette a misure restrittive, sulla base di nuove motivazioni. |
(4) |
Con sentenza del 3 luglio 2014 nelle cause T-155/13, T-157/13 e T-181/13 (3), il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la decisione del Consiglio volta a inserire Babak Zanjani, Sorinet Commercial Trust Bankers e la Sharif University of Technology, rispettivamente, nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC. |
(5) |
È opportuno inserire nuovamente Babak Zanjani, Sorinet Commercial Trust Bankers e la Sharif University of Technology nell'elenco delle persone e entità soggette a misure restrittive, sulla base di nuove motivazioni. |
(6) |
In seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 28 novembre 2013, nella causa C-280/12 P (4), Fereydoun Mahmoudian e Fulmen non sono inclusi nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC. |
(7) |
Pertanto, non vi sono più motivi per mantenere un'entità nell'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC. |
(8) |
Le informazioni identificative relative a tre entità nell'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC dovrebbero essere modificate. |
(9) |
È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato II della decisione 2010/413/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2014
Per il Consiglio
Il presidente
P. C. PADOAN
(1) GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.
(2) Causa T-67/12 Sina Bank c. Consiglio, sentenza del 4 giugno 2014 (non ancora pubblicata nella raccolta).
(3) Causa T-155/13 Zanjani c. Consiglio, sentenza del 3 luglio 2014 (non ancora pubblicata nella raccolta); causa T-157/13 Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd c. Consiglio, sentenza del 3 luglio 2014 (non ancora pubblicata nella raccolta); causa T-181/13 Sharif University of Technology c. Consiglio, sentenza del 3 luglio 2014 (non ancora pubblicata nella raccolta).
(4) Causa C-280/12 P Consiglio c. Fulmen e Fereydoun Mahmoudian, sentenza del 28 novembre 2013 (non ancora pubblicata nella raccolta).
ALLEGATO
I. |
La persona e le entità indicate in appresso sono inserite nell'elenco riportato nella parte I dell'allegato II della decisione 2010/413/PESC: I. Persone ed entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran A. Persone
B. Entità
|
II. |
Le voci relative alle entità riportate nella parte I, dell'allegato II della decisione 2010/413/PESC di seguito elencate sono sostituite dalle seguenti: I. Persone ed entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran B. Entità
|
III. |
L'entità indicata in appresso è cancellata dall'elenco riportato nella parte I dell'allegato II della decisione 2010/413/PESC:
|