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Document 32013R0137
Commission Implementing Regulation (EU) No 137/2013 of 18 February 2013 amending Council Regulation (EC) No 329/2007 concerning restrictive measures against the Democratic People’s Republic of Korea
Regolamento di esecuzione (UE) n. 137/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013 , che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Regolamento di esecuzione (UE) n. 137/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013 , che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
GU L 46 del 19.2.2013, p. 19–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2017; abrog. impl. da 32017R1509
19.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 46/19 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 137/2013 DELLA COMMISSIONE
del 18 febbraio 2013
che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento CE) n. 329/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 1, lettere b), d) e e),
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre aggiornare l’allegato II del regolamento (CE) n. 329/2007 in funzione delle ultime informazioni fornite dagli Stati membri per quanto riguarda l’identificazione delle autorità competenti. |
(2) |
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi che, essendo stati designati dal Comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite conformemente al paragrafo 8, lettera d), della risoluzione UNSC 1718 (2006), sono interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento. |
(3) |
Il 2 maggio 2012 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiunto tre entità all’elenco delle persone, delle entità e degli organismi a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il 22 gennaio 2013, inoltre, la risoluzione UNSC 2087 (2013) ha aggiunto quattro persone fisiche e sei entità all’elenco delle persone, delle entità e degli organismi a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Le entità e le persone fisiche in questione devono essere inserite nell’elenco figurante nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007. |
(4) |
L’allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 elenca le persone, le entità e gli organismi non elencati nell’allegato IV che sono stati designati dal Consiglio a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), della posizione comune 2006/795/PESC. Il 18 febbraio 2013 il Consiglio ha deciso che sei entità dell’elenco, designate dall’ONU e destinate ad essere incluse nell’allegato IV, dovevano essere depennate dall’allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007. |
(5) |
Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati II, IV e V del regolamento (CE) n. 329/2007. |
(6) |
Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:
(1) |
l’allegato II è sostituito dal testo dell’allegato I del presente regolamento. |
(2) |
L’allegato IV è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento. |
(3) |
L’allegato V è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Capo del servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.
ALLEGATO I
“ALLEGATO II
Siti web per informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 5, 7, 8, 10 e 15 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea
BELGIO
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGARIA
http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html
REPUBBLICA CECA
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DANIMARCA
http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/
GERMANIA
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
ESTONIA
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLANDA
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRECIA
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPAGNA
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
ITALIA
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
CIPRO
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETTONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt/sanctions
LUSSEMBURGO
http://www.mae.lu/sanctions
UNGHERIA
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
MALTA
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
PAESI BASSI
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties
AUSTRIA
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLONIA
http://www.msz.gov.pl
PORTOGALLO
http://www.min-nestrangeiros.pt
ROMANIA
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVACCHIA
http://www.foreign.gov.sk
FINLANDIA
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SVEZIA
http://www.ud.se/sanktioner
REGNO UNITO
www.fco.gov.uk/competentauthorities
Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:
Commissione europea |
Servizio degli strumenti di politica estera (FPI) |
EEAS 02/309 |
B-1049 Bruxelles |
Belgio |
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu” |
ALLEGATO II
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:
(1) |
Le voci seguenti sono aggiunte all’elenco “A. Persone fisiche”:
|
(2) |
Le voci seguenti sono aggiunte all’elenco “B. Persone giuridiche, entità e organismi”:
|
ALLEGATO III
L’allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:
(1) |
Le voci seguenti dell’elenco “B. Persone giuridiche, entità e organismi” di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), sono soppresse:
|
(2) |
Le voci seguenti dell’elenco “D. Persone giuridiche, entità e organismi” di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), sono soppresse:
|