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Document 32012R0273

Regolamento (UE) n. 273/2012 della Commissione, del 27 marzo 2012 , che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al tasso d'inflazione dei diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 90 del 28.3.2012, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/273/oj

28.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 90/11


REGOLAMENTO (UE) N. 273/2012 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al tasso d'inflazione dei diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (1), in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali (2), le entrate dell'Agenzia europea per i medicinali (di seguito «l'Agenzia») sono composte da un contributo dell'Unione e da tasse pagate all'Agenzia dalle imprese. Il regolamento (CE) n. 297/95 fissa le categorie e gli importi di tali diritti.

(2)

I diritti vanno aggiornati in rapporto al tasso d'inflazione del 2011. Il tasso d'inflazione dell'Unione pubblicato dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat) è stato del 3,1 % nel 2011.

(3)

Per motivi di semplicità è opportuno arrotondare gli importi adeguati dei diritti al centinaio di euro più vicino.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 297/95.

(5)

Per motivi di certezza giuridica il presente regolamento non va applicato alle domande valide pendenti alla data del 1o aprile 2012.

(6)

Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 297/95, l'aggiornamento va realizzato con effetto dal 1o aprile 2012. È quindi opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 297/95 è così modificato:

1)

l'articolo 3 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera a) è così modificata:

al primo comma, «259 400 EUR» è sostituito da «267 400 EUR»,

al secondo comma, «26 000 EUR» è sostituito da «26 800 EUR»,

al terzo comma, «6 500 EUR» è sostituito da «6 700 EUR»;

ii)

la lettera b) è così modificata:

al primo comma, «100 700 EUR» è sostituito da «103 800 EUR»,

al secondo comma, «167 600 EUR» è sostituito da «172 800 EUR»,

al terzo comma, «10 000 EUR» è sostituito da «10 300 EUR»,

al quarto comma, «6 500 EUR» è sostituito da «6 700 EUR»;

iii)

la lettera c) è così modificata:

al primo comma, «77 900 EUR» è sostituito da «80 300 EUR»,

al secondo comma, «19 500 EUR e 58 400 EUR» è sostituito da «20 100 EUR e 60 200 EUR»,

al terzo comma, «6 500 EUR» è sostituito da «6 700 EUR»;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

alla lettera a), il primo comma è così modificato:

«2 800 EUR» è sostituito da «2 900 EUR»,

«6 500 EUR» è sostituito da «6 700 EUR»;

ii)

la lettera b) è così modificata:

al primo comma, «77 900 EUR» è sostituito da «80 300 EUR»,

al secondo comma, «19 500 EUR e 58 400 EUR» è sostituito da «20 100 EUR e 60 200 EUR»;

c)

al paragrafo 3, «12 900 EUR» è sostituito da «13 300 EUR»;

d)

al paragrafo 4, «19 500 EUR» è sostituito da «20 100 EUR»;

e)

al paragrafo 5, «6 500 EUR» è sostituito da «6 700 EUR»;

f)

il paragrafo 6 è così modificato:

i)

al primo comma, «93 000 EUR» è sostituito da «95 900 EUR»;

ii)

al secondo comma, «23 200 EUR e 69 700 EUR» è sostituito da «23 900 EUR e 71 900 EUR»;

2)

all'articolo 4, «64 700 EUR» è sostituito da «66 700 EUR»;

3)

l'articolo 5 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la lettera a) è così modificata:

al primo comma, «129 800 EUR» è sostituito da «133 800 EUR»,

al secondo comma, «12 900 EUR» è sostituito da «13 300 EUR»,

al terzo comma, «6 500 EUR» è sostituito da «6 700 EUR»,

il quarto comma è così modificato:

«64 700 EUR» è sostituito da «66 700 EUR»,

«6 500 EUR» è sostituito da «6 700 EUR»;

ii)

la lettera b) è così modificata:

al primo comma, «64 700 EUR» è sostituito da «66 700 EUR»,

al secondo comma, «109 700 EUR» è sostituito da «113 100 EUR»,

al terzo comma, «12 900 EUR» è sostituito da «13 300 EUR»,

al quarto comma, «6 500 EUR» è sostituito da «6 700 EUR»,

il quinto comma è così modificato:

«32 400 EUR» è sostituito da «33 400 EUR»,

«6 500 EUR» è sostituito da «6 700 EUR»;

iii)

la lettera c) è così modificata:

al primo comma, «32 400 EUR» è sostituito da «33 400 EUR»,

al secondo comma, «8 100 EUR e 24 200 EUR» è sostituito da «8 400 EUR e 25 000 EUR»,

al terzo comma, «6 500 EUR» è sostituito da «6 700 EUR»;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

la lettera a) è così modificata:

«2 800 EUR» è sostituito da «2 900 EUR»,

«6 500 EUR» è sostituito da «6 700 EUR»;

ii)

la lettera b) è così modificata:

al primo comma, «38 900 EUR» è sostituito da «40 100 EUR»,

al secondo comma, «9 700 EUR e 29 200 EUR» è sostituito da «10 000 EUR e 30 100 EUR»,

al terzo comma, «6 500 EUR» è sostituito da «6 700 EUR»;

c)

al paragrafo 3, «6 500 EUR» è sostituito da «6 700 EUR»;

d)

al paragrafo 4, «19 500 EUR» è sostituito da «20 100 EUR»;

e)

al paragrafo 5, «6 500 EUR» è sostituito da «6 700 EUR»;

f)

il paragrafo 6 è così modificato:

i)

al primo comma, «31 000 EUR» è sostituito da «32 000 EUR»;

ii)

al secondo comma, «7 800 EUR e 23 200 EUR» è sostituito da «8 000 EUR e 23 900 EUR»;

4)

all'articolo 6, «38 900 EUR» è sostituito da «40 100 EUR»;

5)

l'articolo 7 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, «64 700 EUR» è sostituito da «66 700 EUR»;

b)

al paragrafo 2, «EUR 19 500» è sostituito da «EUR 20 100»;

6)

l'articolo 8 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

al secondo comma, «77 900 EUR» è sostituito da «80 300 EUR»;

ii)

al terzo comma, «38 900 EUR» è sostituito da «40 100 EUR»;

iii)

al quarto comma, «19 500 EUR e 58 400 EUR» è sostituito da «20 100 EUR e 60 200 EUR»;

iv)

al quinto comma, «9 700 EUR e 29 200 EUR» è sostituito da «10 000 EUR e 30 100 EUR»;

b)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

al secondo comma, «259 400 EUR» è sostituito da «267 400 EUR»;

ii)

al terzo comma, «129 800 EUR» è sostituito da «133 800 EUR»;

iii)

al quinto comma, «2 800 EUR e 223 600 EUR» è sostituito da «2 900 EUR e 230 500 EUR»;

iv)

al sesto comma, «2 800 EUR e 111 900 EUR» è sostituito da «2 900 EUR e 115 400 EUR»;

c)

al paragrafo 3, «6 500 EUR» è sostituito da «6 700 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento non si applica alle domande valide pendenti alla data del 1o aprile 2012.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1.

(2)  GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.


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