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Document 32008D0216

2008/216/CE: Decisione del Consiglio, del 25 giugno 2007 , relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno Hascemita di Giordania su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

GU L 68 del 12.3.2008, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/216/oj

Related international agreement

12.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 68/14


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2007

relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno Hascemita di Giordania su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2008/216/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con il Regno Hascemita di Giordania su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio del 5 giugno 2003 che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(3)

Fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, è opportuno firmare e applicare in via provvisoria l’accordo negoziato dalla Commissione,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno Hascemita di Giordania su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata dalla Comunità, fatta salva la decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l’accordo a nome della Comunità, fatta salva la conclusione dello stesso.

Articolo 3

In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo è applicato in via provvisoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all’articolo 9, paragrafo 2 dell’accordo.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 2007.

Per il Consiglio

La presidente

A. SCHAVAN


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12.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 68/15


ACCORDO

tra la Comunità europea e il Regno Hascemita di Giordania su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA

da un lato, e

IL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA,

dall’altro,

(di seguito denominate «le parti»)

CONSTATANDO che vari Stati membri della Comunità europea e il Regno Hascemita di Giordania hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto comunitario,

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi da Stati membri della Comunità europea con paesi terzi,

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori aerei della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno diritto a un accesso senza discriminazioni alle rotte aeree fra Stati membri della Comunità europea e paesi terzi,

VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità alla legislazione comunitaria,

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra Stati membri della Comunità europea e il Regno Hascemita di Giordania che sono in contrasto con la legislazione comunitaria devono essere rese integralmente conformi a quest’ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e il Regno Hascemita di Giordania e per garantire la continuità di tali servizi aerei,

CONSTATANDO che in virtù della legislazione comunitaria i vettori aerei non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri della Comunità europea e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza,

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri della Comunità europea e il Regno Hascemita di Giordania che i) comportano o favoriscono l’adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, restringono o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, restringono o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese,

CONSTATANDO che la Comunità europea non intende, nell’ambito di questi negoziati, accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e il Regno Hascemita di Giordania, compromettere l’equilibrio fra i vettori aerei comunitari e i vettori aerei del Regno Hascemita di Giordania, né negoziare modifiche delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Ai fini del presente accordo, per «Stati membri» si intendono gli Stati membri della Comunità europea.

2.   In ciascuno degli accordi elencati nell’allegato 1, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

3.   In ciascuno degli accordi elencati nell’allegato 1, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato membro.

4.   La concessione di diritti di traffico continua ad essere effettuata mediante gli accordi bilaterali fra il Regno Hascemita di Giordania e gli Stati membri.

Articolo 2

Designazione da parte di uno Stato membro

1.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettera a) e lettera b), rispettivamente, in relazione alla designazione di vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dal Regno Hascemita di Giordania, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2.   Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, il Regno Hascemita di Giordania rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

i)

il vettore sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

ii)

lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

iii)

il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati, elencati nell’allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato.

3.   Il Regno Hascemita di Giordania può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora:

i)

il vettore non sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione ovvero non possieda una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria; oppure

ii)

il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo oppure l’autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; oppure

iii)

il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati, elencati nell’allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, e non sia da questi effettivamente controllato; oppure

iv)

il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in virtù di un accordo bilaterale concluso tra il Regno Hascemita di Giordania ed un altro Stato membro ed esercitando i suoi diritti di traffico a norma del presente accordo su una rotta che comprende un punto situato in quest’altro Stato membro, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte dall’accordo bilaterale fra il Regno Hascemita di Giordania e tale altro Stato membro; oppure

v)

il vettore aereo sia titolare di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro con il quale non esista alcun accordo bilaterale relativo a servizi aerei fra il Regno Hascemita di Giordania e tale Stato membro, e al vettore designato dal Regno Hascemita di Giordania siano stati negati i diritti di traffico verso tale Stato membro.

Nell’esercizio dei suoi diritti a norma del presente paragrafo il Regno Hascemita di Giordania non opera discriminazioni fondate sulla cittadinanza tra i vettori aerei della Comunità.

Articolo 3

Diritti relativi ai controlli regolamentari

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettera c).

2.   Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti del Regno Hascemita di Giordania in relazione alle disposizioni sulla sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e il Regno Hascemita di Giordania si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento di norme di sicurezza da parte dell’altro Stato membro e per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

Articolo 4

Tassazione del carburante per la navigazione aerea

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettera d).

2.   Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell’allegato 2, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dal Regno Hascemita di Giordania che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.

Articolo 5

Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano gli articoli di cui all’allegato 2, lettera e).

2.   Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dal Regno Hascemita di Giordania in forza di un accordo di cui all’allegato 1 che contenga una disposizione indicata nell’allegato 2, lettera e), per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea, sono soggette alla legislazione della Comunità europea.

Articolo 6

Compatibilità con le norme sulla concorrenza

1.   Nonostante qualsiasi eventuale disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell’allegato 1 i) favorisce l’adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, restringono o falsano la concorrenza; ii) rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delega ad operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscano, restringano o falsino la concorrenza.

2.   Le disposizioni contenute negli accordi elencati nell’allegato 1 che siano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non vengono applicate.

Articolo 7

Allegati dell’accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 8

Revisione o modifica

Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

Articolo 9

Entrata in vigore e applicazione transitoria

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2.   In deroga al paragrafo 1, le parti convengono di applicare in via transitoria il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.

3.   Gli accordi e le altre intese concluse tra gli Stati membri e il Regno Hascemita di Giordania che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via transitoria, sono elencati nell’allegato 1, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione transitoria.

Articolo 10

Cessazione

1.   La cessazione di uno degli accordi di cui all’allegato 1 comporta automaticamente l’inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.

2.   La cessazione di tutti gli accordi di cui all’allegato 1 comporta automaticamente l’inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Bruxelles, in duplice esemplare, il venticinque febbraio duemilaotto nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e araba.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

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За Хашемитското кралство Йордания

Por el Reino Hachemí de Jordania

Za Jordánské hášimovské království

For Det Hashemitiske Kongerige Jordan

Für das Haschemitische Königreich Jordanien

Jordaania Hašimiidi Kuningriigi nimel

Για το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας

For the Hashemite Kingdom of Jordan

Pour le Royaume hachémite de Jordanie

Per il Regno Hashemita di Giordania

Jordānijas Hāšimītu Karalistes vārdā

Jordanijos Hašimitų Karalystės vardu

A Jordán Hasimita Királyság részéről

Għar-Renju Haxemit tal-Ġordan

Voor het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië

W imieniu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego

Pelo Reino Hachemita da Jordânia

Pentru Regatul Hașemit al Iordaniei

Za Jordánske hašimovské královstvo

Za Hašemitsko kraljevino Jordanijo

Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan puolesta

För Hashemitiska konungariket Jordanien

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ALLEGATO 1

Elenco degli accordi di cui all’articolo 1 del presente accordo

a)

Accordi in materia di servizi aerei fra il Regno Hascemita di Giordania e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente accordo

Accordo sui trasporti aerei fra il governo federale austriaco e il governo del Regno Hascemita di Giordania firmato a Vienna il 16 giugno 1976, di seguito denominato «accordo Giordania – Austria» nell’allegato 2;

modificato dallo scambio di note del 23 maggio e dell’8 luglio 1993;

completato dal memorandum d’intesa riservato fatto ad Amman il 29 ottobre 1997.

Accordo fra il governo del Regno del Belgio e il governo del Regno Hascemita di Giordania diretto a stabilire servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato ad Amman il 19 ottobre 1960, di seguito denominato «accordo Giordania - Belgio» nell’allegato 2;

completato dal memorandum d’intesa riservato fatto ad Amman il 15 settembre 1994.

Accordo fra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo del Regno Hascemita di Giordania in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato a Sofia il 25 agosto 2001, di seguito denominato «accordo Giordania — Bulgaria» nell’allegato 2.

Accordo fra la Repubblica di Cipro e il Regno Hascemita di Giordania in materia di trasporti aerei, firmato ad Amman il 23 aprile 1967, di seguito denominato «accordo Giordania — Cipro» nell’allegato 2.

Accordo fra il governo della Repubblica ceca e il governo del Regno Hascemita di Giordania in materia di servizi aerei, firmato ad Amman il 20 settembre 1997, di seguito denominato «accordo Giordania — Repubblica ceca» nell’allegato 2.

Accordo fra il governo del Regno di Danimarca e il governo del Regno Hascemita di Giordania diretto a stabilire servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato ad Amman il 7 dicembre 1961, di seguito denominato «accordo Giordania — Danimarca» nell’allegato 2.

Accordo fra il governo della Repubblica di Finlandia e il governo del Regno Hascemita di Giordania in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori, firmato a Helsinki l’11 aprile 1978, di seguito denominato «accordo Giordania — Finlandia» nell’allegato 2.

Accordo fra la Repubblica francese e il Regno Hascemita di Giordania in materia di servizi aerei, firmato ad Amman il 30 aprile 1966, di seguito denominato «accordo Giordania — Francia» nell’allegato 2;

completato dal memorandum d’intesa firmato a Parigi il 16 novembre 2000.

Accordo sui trasporti aerei fra la Repubblica federale di Germania e il Regno Hascemita di Giordania, firmato a Bonn il 29 gennaio 1970, come modificato, di seguito denominato «accordo Giordania — Germania» nell’allegato 2.

Accordo fra il governo del Regno di Grecia e il governo del Regno Hascemita di Giordania in materia di servizi aerei, firmato ad Atene il 17 aprile 1967, di seguito denominato «accordo Giordania — Grecia» nell’allegato 2.

Accordo sui trasporti aerei fra il governo dell’Irlanda e il governo del Regno Hascemita di Giordania, siglato il 19 marzo 1998, in seguito denominato «accordo Giordania — Irlanda» nell’allegato 2.

Accordo fra il governo della Repubblica Italiana e il governo del Regno Hascemita di Giordania diretto a stabilire servizi aerei, firmato a Roma il 28 marzo 1980, di seguito denominato «accordo Giordania — Italia» nell’allegato 2;

da leggere in combinato disposto con il memorandum d’intesa riservato del 25 giugno 1978;

modificato dallo scambio di note del 12 luglio e dell’11 settembre 1996.

Accordo fra il governo del Granducato di Lussemburgo e il governo del Regno Hascemita di Giordania diretto a stabilire servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato ad Amman il 9 aprile 1962, di seguito denominato «accordo Giordania — Lussemburgo» nell’allegato 2.

Progetto di accordo fra il governo di Malta e il governo del Regno Hascemita di Giordania diretto a stabilire servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, siglato e allegato, sotto forma di allegato C, al memorandum di intesa fatto ad Amman il 28 settembre 1999, di seguito denominato «progetto di accordo Giordania — Malta» nell’allegato 2.

Accordo fra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo del Regno Hascemita di Giordania diretto a stabilire servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato ad Amman il 24 agosto 1961, di seguito denominato «accordo Giordania — Paesi Bassi» nell’allegato 2.

Accordo fra il governo della Repubblica di Polonia e il governo del Regno Hascemita di Giordania in materia di servizi aerei, firmato ad Amman il 22 novembre 1993, di seguito denominato «accordo Giordania — Polonia» nell’allegato 2.

Accordo sui trasporti aerei fra il governo del Portogallo e il governo del Regno Hascemita di Giordania, siglato e allegato al memorandum di intesa firmato a Lisbona il 29 gennaio 1982, di seguito denominato «progetto di accordo Giordania — Portogallo» nell’allegato 2.

Accordo fra il governo della Repubblica socialista di Romania e il governo del Regno Hascemita di Giordania in materia di trasporto aereo, firmato a Bucarest il 17 settembre 1975, di seguito denominato «accordo Giordania — Romania» nell’allegato 2.

Accordo fra il governo del Regno di Spagna e il governo del Regno Hascemita di Giordania in materia di trasporto aereo, firmato a Madrid il 18 maggio 1977, di seguito denominato «accordo Giordania — Spagna» nell’allegato 2.

Accordo fra il governo del Regno di Svezia e il governo del Regno Hascemita di Giordania diretto a stabilire servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato ad Amman il 9 gennaio 1961, di seguito denominato «accordo Giordania — Svezia» nell’allegato 2.

Accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo del Regno Hascemita di Giordania in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, firmato ad Amman il 9 agosto 1969, di seguito denominato «accordo Giordania — Regno Unito» nell’allegato 2.

Progetto di accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo del Regno Hascemita di Giordania in materia di servizi aerei, siglato ed allegato, sotto forma di allegato B, al memorandum di intesa fatto ad Amman il 13 luglio 1995, di seguito denominato «progetto di accordo riveduto Giordania — Regno Unito» nell’allegato 2.

b)

Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra la Giordania e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione transitoria alla data della firma del presente accordo

[Lasciato intenzionalmente in bianco]

ALLEGATO 2

Elenco degli articoli facenti parte degli accordi elencati nell’allegato 1 e di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo

a)

Designazione da parte di uno Stato membro:

articolo 3 dell’accordo Giordania — Austria,

articolo 2 dell’accordo Giordania — Belgio,

articolo 3 dell’accordo Giordania — Bulgaria,

articolo 3 dell’accordo Giordania — Cipro,

articolo 3 dell’accordo Giordania — Repubblica ceca,

articolo 2 dell’accordo Giordania — Danimarca,

articolo 3 dell’accordo Giordania — Finlandia,

articolo 3 dell’accordo Giordania — Germania,

articolo 3 dell’accordo Giordania — Grecia,

articolo 3 dell’accordo Giordania — Irlanda,

articolo 3 dell’accordo Giordania — Italia,

articolo 3 del progetto di accordo Giordania — Malta,

articolo 2 dell’accordo Giordania — Paesi Bassi,

articolo 3 dell’accordo Giordania — Polonia,

articolo 3 del progetto di accordo Giordania — Portogallo,

articolo 3 dell’accordo Giordania — Romania,

articolo 3 dell’accordo Giordania — Spagna,

articolo 2 dell’accordo Giordania — Svezia,

articolo 3 dell’accordo Giordania — Regno Unito,

articolo 4 del progetto riveduto di accordo Giordania — Regno Unito.

b)

Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:

articolo 4 dell’accordo Giordania — Austria,

articolo 5 dell’accordo Giordania — Belgio,

articolo 3 dell’accordo Giordania — Bulgaria,

articolo 6 dell’accordo Giordania — Cipro,

articolo 3 dell’accordo Giordania — Repubblica ceca,

articolo 3 dell’accordo Giordania — Danimarca,

articoli 3 e 4 dell’accordo Giordania — Finlandia,

articolo 6 dell’accordo Giordania — Francia,

articolo 4 dell’accordo Giordania — Germania,

articolo 6 dell’accordo Giordania — Grecia,

articolo 3 dell’accordo Giordania — Irlanda,

articolo 3 dell’accordo Giordania — Italia,

articolo 5 dell’accordo Giordania — Lussemburgo,

articolo 4 del progetto di accordo Giordania — Malta,

articolo 5 dell’accordo Giordania — Paesi Bassi,

articolo 3 dell’accordo Giordania — Polonia,

articoli 3 e 4 del progetto di accordo Giordania — Portogallo,

articolo 4 dell’accordo Giordania — Romania,

articolo 4 dell’accordo Giordania — Spagna,

articolo 3 dell’accordo Giordania — Svezia,

articolo 4 dell’accordo Giordania — Regno Unito,

articolo 5 del progetto riveduto di accordo Giordania — Regno Unito.

c)

Controllo regolamentare:

articolo 7 dell’accordo Giordania — Malta.

d)

Tassazione del carburante per la navigazione aerea:

articolo 8 dell’accordo Giordania — Austria,

articolo 3 dell’accordo Giordania — Belgio,

articolo 9 dell’accordo Giordania — Bulgaria,

articolo 7 dell’accordo Giordania — Cipro,

articolo 8 dell’accordo Giordania — Repubblica ceca,

articolo 4 dell’accordo Giordania — Danimarca,

articolo 5 dell’accordo Giordania — Finlandia,

articolo 3 dell’accordo Giordania — Francia,

articolo 6 dell’accordo Giordania — Germania,

articolo 7 dell’accordo Giordania — Grecia,

articolo 13 dell’accordo Giordania — Irlanda,

articolo 5 dell’accordo Giordania — Italia,

articolo 3 dell’accordo Giordania — Lussemburgo,

articolo 5 del progetto di accordo Giordania — Malta,

articolo 3 dell’accordo Giordania — Paesi Bassi,

articolo 8 dell’accordo Giordania — Polonia,

articolo 6 del progetto di accordo Giordania — Portogallo,

articolo 8 dell’accordo Giordania — Romania,

articolo 5 dell’accordo Giordania — Spagna,

articolo 4 dell’accordo Giordania — Svezia,

articolo 5 dell’accordo Giordania — Regno Unito,

articolo 8 del progetto riveduto di accordo Giordania — Regno Unito.

e)

Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea:

articolo 10 dell’accordo Giordania — Austria,

articolo 6 dell’accordo Giordania — Belgio,

articolo 11 dell’accordo Giordania — Bulgaria,

articolo 10 dell’accordo Giordania — Cipro,

articolo 10 dell’accordo Giordania — Repubblica ceca,

articolo 7 dell’accordo Giordania — Danimarca,

articolo 8 dell’accordo Giordania — Finlandia,

articolo 16 dell’accordo Giordania — Francia,

articolo 9 dell’accordo Giordania — Germania,

articolo 9 dell’accordo Giordania — Grecia,

articolo 7 dell’accordo Giordania — Irlanda,

articolo 8 dell’accordo Giordania — Italia,

articolo 6 dell’accordo Giordania — Lussemburgo,

articolo 10 del progetto di accordo Giordania — Malta,

articolo 6 dell’accordo Giordania — Paesi Bassi,

articolo 10 dell’accordo Giordania — Polonia,

articolo 9 del progetto di accordo Giordania — Portogallo,

articolo 7 dell’accordo Giordania — Romania,

articolo 11 dell’accordo Giordania — Spagna,

articolo 7 dell’accordo Giordania — Svezia,

articolo 8 dell’accordo Giordania — Regno Unito,

articolo 7 del progetto riveduto di accordo Giordania — Regno Unito.


ALLEGATO 3

Elenco degli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente accordo

a)

la Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo);

b)

il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo);

c)

il Regno di Norvegia (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo);

d)

la Confederazione svizzera (ai sensi dell’accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).

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