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Document 31999R1238

    Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 1238/1999 del Consiglio, del 14 giugno 1999, che inserisce i tassi per l'Austria, la Finlandia e la Svezia nell'articolo 13 dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee per quanto riguarda le indennità giornaliere di missione all'interno del territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea

    GU L 150 del 17.6.1999, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1238/oj

    31999R1238

    Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 1238/1999 del Consiglio, del 14 giugno 1999, che inserisce i tassi per l'Austria, la Finlandia e la Svezia nell'articolo 13 dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee per quanto riguarda le indennità giornaliere di missione all'interno del territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea

    Gazzetta ufficiale n. L 150 del 17/06/1999 pag. 0001 - 0002


    REGOLAMENTO (CE, CECA, EURATOM) N. 1238/1999 DEL CONSIGLIO

    del 14 giugno 1999

    che inserisce i tassi per l'Austria, la Finlandia e la Svezia nell'articolo 13 dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee per quanto riguarda le indennità giornaliere di missione all'interno del territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 283,

    vista la proposta della Commissione, presentata previo parere del comitato dello statuto(1),

    visto il parere del Parlamento europeo(2),

    visto il parere della Corte di giustizia(3),

    visto il parere della Corte dei conti(4),

    considerando che è opportuno inserire i tassi delle indennità giornaliere di missione per l'Austria, la Finlandia e la Svezia nell'articolo 13 dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee(5),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'allegato VII dello statuto, l'articolo 13 è modificato come segue:

    1) Al paragrafo 1, lettera a), è inserito il seguente testo nella tabella:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2) Al paragrafo 2 sono aggiunti i seguenti trattini nella prima frase:

    - 94,37 euro per l'Austria,

    - 144,05 euro per la Finlandia,

    - 144,05 euro per la Svezia.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1999.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    K.-H. FUNKE

    (1) GU C 152 dell'1.6.1999, pag. 5.

    (2) Parere espresso il 7 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3) Parere espresso il 12 maggio 1999.

    (4) Parere espresso il 29 aprile 1999.

    (5) Stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1) e modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 620/1999 (GU L 78 del 24.3.1999, pag. 1).

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