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Document 31997R0480
Commission Regulation (EC) No 480/97 of 14 March 1997 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff
Regolamento (CE) n. 480/97 della Commissione del 14 marzo 1997 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune
Regolamento (CE) n. 480/97 della Commissione del 14 marzo 1997 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune
GU L 75 del 15.3.1997, p. 9–23
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997; abrog. impl. da 397R2086
Regolamento (CE) n. 480/97 della Commissione del 14 marzo 1997 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 075 del 15/03/1997 pag. 0009 - 0023
REGOLAMENTO (CE) N. 480/97 DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 1997 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 288/97 della Commissione (2), in particolare gli articoli 9 e 12, considerando che i negoziati dell'Uruguay Round hanno concesso, in una certa misura, l'esenzione dai dazi doganali per determinate sostanze farmaceutiche; che la prima revisione di tali accordi per quanto riguarda detti prodotti si è svolta in sede di OMC; considerando, pertanto, che il regolamento (CE) n. 467/97 del Consiglio (3) prevede l'esenzione dai dazi per alcuni principi attivi ai quali è conferita una «denominazione comune internazionale» (DCI) dall'Organizzazione mondiale della sanità e per alcuni prodotti utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti; che esso prevede, inoltre, per alcune DCI usate prevalentemente per scopi non farmaceutici, l'abolizione dell'esenzione dai dazi riservata ai prodotti farmaceutici; considerando che risulta opportuno integrare tali modifiche nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere della sezione per la «nomenclatura tariffaria e statistica» del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato I, seconda parte, del regolamento (CEE) n. 2658/87 viene modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento. Articolo 2 L'allegato I, terza parte, sezione II, del regolamento (CEE) n. 2658/87 viene modificato nel modo seguente: 1. i prodotti che figurano all'allegato II del presente regolamento sono aggiunti all'allegato 3; 2. i prodotti che figurano all'allegato III del presente regolamento sono soppressi dall'allegato 3; 3. i prodotti che figurano all'allegato IV del presente regolamento sono aggiunti all'allegato 4; 4. i prodotti che figurano all'allegato V del presente regolamento sono aggiunti all'allegato 6. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1997. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1997. Per la Commissione Mario MONTI Membro della Commissione (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 48 del 19. 2. 1997, pag. 7. (3) GU n. L 71 del 13. 3. 1997, pag. 1. ALLEGATO I >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II Elenco delle denominazioni comuni internazionali (DCI) da aggiungere all'elenco dei prodotti esenti da dazio, che figurano all'allegato 3 del regolamento (CEE) n. 2658/87 >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III Elenco delle denominazioni comuni internazionali (DCI) che non beneficiano più dell'esenzione dal dazio, da eliminare dall'allegato 3 del regolamento (CEE) n. 2658/87 > SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO IV Elenco dei prefissi e dei suffissi i quali, combinati con le DCI, descrivono i sali, gli esteri o gli idrati delle DCI, da aggiungere all'allegato 4 del regolamento (CEE) n. 2658/87 N-ACETILGLICINATO ACETURATO ACISTRATO ACOXIL AMSONATO BENZATINA BEZOMIL BUCICLATO BUNAPSILATO BUTEPRATO terz-BUTIL terziario-BUTIL t-BUTILAMMINA terziario-BUTILAMMINA CARBESILATO CICLOPENTANPROPIONATO CICLOTATO CIPIONATO p-CLOROBENZENSOLFONATO CLOSITATO CROBEFATO CROMACATO CROMESILATO DAPROPATO DEANIL DECIL DIBUDINATO DIBUNATO DIETANOLAMMINA DIGOLIL N,N-DIMETIL-beta-ALANINA DIOLAMMINA DOCOSIL DOFOSFATO EDAMMINA EPOLAMMINA ERBUMINA ESTERE BUTILICO ETABONATO ETANOLAMMINA ETILENDIAMMINA FARNESIL FENDIZOATO FOSTEDATO IBENZATO ICLATO IDROGENOFOSFATO DI TETRADECILE o-(4-IDROSSIBENZOIL) BENZOATO ISOCAPROATO LAURIL LAURILSOLFATO LAURILSOLFATO, SALE DI SODIO MEGALLATO METEMBONATO 4-METILBICICLO[2.2.2]OTT-2-EN-1-CARBOSSILATO MOFETIL OLAMMINA OTTIL OXOGLURATO PENDETIDE 1-PIRROLIDINETANOLO PIVOXETIL PROXETIL STEAGLATO TENOATO TEPROSILATO TOFESILATO TRICLOFENATO TRIETANOLAMMINA TRIFLUTATO TROLAMMINA TROMETAMMINA TROMETAMOLO TROXUNDATO XINAFOATO ALLEGATO V Elenco dei prodotti farmaceutici intermedi, vale a dire composti utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti, da aggiungere all'elenco dei prodotti esenti da dazio, che figurano all'allegato 6 del regolamento (CEE) n. 2658/87 >SPAZIO PER TABELLA>