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Document 31997R0480

Regolamento (CE) n. 480/97 della Commissione del 14 marzo 1997 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

GU L 75 del 15.3.1997, p. 9–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997; abrog. impl. da 397R2086

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/480/oj

31997R0480

Regolamento (CE) n. 480/97 della Commissione del 14 marzo 1997 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 075 del 15/03/1997 pag. 0009 - 0023


REGOLAMENTO (CE) N. 480/97 DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 1997 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 288/97 della Commissione (2), in particolare gli articoli 9 e 12,

considerando che i negoziati dell'Uruguay Round hanno concesso, in una certa misura, l'esenzione dai dazi doganali per determinate sostanze farmaceutiche; che la prima revisione di tali accordi per quanto riguarda detti prodotti si è svolta in sede di OMC;

considerando, pertanto, che il regolamento (CE) n. 467/97 del Consiglio (3) prevede l'esenzione dai dazi per alcuni principi attivi ai quali è conferita una «denominazione comune internazionale» (DCI) dall'Organizzazione mondiale della sanità e per alcuni prodotti utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti; che esso prevede, inoltre, per alcune DCI usate prevalentemente per scopi non farmaceutici, l'abolizione dell'esenzione dai dazi riservata ai prodotti farmaceutici;

considerando che risulta opportuno integrare tali modifiche nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere della sezione per la «nomenclatura tariffaria e statistica» del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, seconda parte, del regolamento (CEE) n. 2658/87 viene modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato I, terza parte, sezione II, del regolamento (CEE) n. 2658/87 viene modificato nel modo seguente:

1. i prodotti che figurano all'allegato II del presente regolamento sono aggiunti all'allegato 3;

2. i prodotti che figurano all'allegato III del presente regolamento sono soppressi dall'allegato 3;

3. i prodotti che figurano all'allegato IV del presente regolamento sono aggiunti all'allegato 4;

4. i prodotti che figurano all'allegato V del presente regolamento sono aggiunti all'allegato 6.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1997.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 48 del 19. 2. 1997, pag. 7.

(3) GU n. L 71 del 13. 3. 1997, pag. 1.

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Elenco delle denominazioni comuni internazionali (DCI) da aggiungere all'elenco dei prodotti esenti da dazio, che figurano all'allegato 3 del regolamento (CEE) n. 2658/87

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

Elenco delle denominazioni comuni internazionali (DCI) che non beneficiano più dell'esenzione dal dazio, da eliminare dall'allegato 3 del regolamento (CEE) n. 2658/87

>

SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

Elenco dei prefissi e dei suffissi i quali, combinati con le DCI, descrivono i sali, gli esteri o gli idrati delle DCI, da aggiungere all'allegato 4 del regolamento (CEE) n. 2658/87

N-ACETILGLICINATO

ACETURATO

ACISTRATO

ACOXIL

AMSONATO

BENZATINA

BEZOMIL

BUCICLATO

BUNAPSILATO

BUTEPRATO

terz-BUTIL

terziario-BUTIL

t-BUTILAMMINA

terziario-BUTILAMMINA

CARBESILATO

CICLOPENTANPROPIONATO

CICLOTATO

CIPIONATO

p-CLOROBENZENSOLFONATO

CLOSITATO

CROBEFATO

CROMACATO

CROMESILATO

DAPROPATO

DEANIL

DECIL

DIBUDINATO

DIBUNATO

DIETANOLAMMINA

DIGOLIL

N,N-DIMETIL-beta-ALANINA

DIOLAMMINA

DOCOSIL

DOFOSFATO

EDAMMINA

EPOLAMMINA

ERBUMINA

ESTERE BUTILICO

ETABONATO

ETANOLAMMINA

ETILENDIAMMINA

FARNESIL

FENDIZOATO

FOSTEDATO

IBENZATO

ICLATO

IDROGENOFOSFATO DI TETRADECILE

o-(4-IDROSSIBENZOIL) BENZOATO

ISOCAPROATO

LAURIL

LAURILSOLFATO

LAURILSOLFATO, SALE DI SODIO

MEGALLATO

METEMBONATO

4-METILBICICLO[2.2.2]OTT-2-EN-1-CARBOSSILATO

MOFETIL

OLAMMINA

OTTIL

OXOGLURATO

PENDETIDE

1-PIRROLIDINETANOLO

PIVOXETIL

PROXETIL

STEAGLATO

TENOATO

TEPROSILATO

TOFESILATO

TRICLOFENATO

TRIETANOLAMMINA

TRIFLUTATO

TROLAMMINA

TROMETAMMINA

TROMETAMOLO

TROXUNDATO

XINAFOATO

ALLEGATO V

Elenco dei prodotti farmaceutici intermedi, vale a dire composti utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti, da aggiungere all'elenco dei prodotti esenti da dazio, che figurano all'allegato 6 del regolamento (CEE) n. 2658/87

>SPAZIO PER TABELLA>

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