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IVA: regime particolare applicabile all’oro

Lo scopo di questo documento è completare la base imponibile uniforme dell’IVA nella Comunità introducendo un regime particolare applicabile all’oro.

ATTO

Direttiva 98/80/CE del Consiglio del 12 ottobre 1998 che completa il sistema di imposta sul valore aggiunto e modifica la direttiva 77/388/CEE - Regime particolare applicabile all'oro [Gazzetta ufficiale L 281 del 17.10.1998].

SINTESI

Per favorire l’utilizzo dell’oro come strumento finanziario, la presente direttiva introduce un’esenzione da imposta per le forniture di oro da investimento. In precedenza, il regime fiscale normale si applicava anche all’oro da investimento. In base a tale regime le forniture di oro da investimento erano in linea di principio sottoposte all’IVA, ma alcuni Stati membri erano autorizzati, su base transitoria, a esentare tali forniture. La nuova direttiva elimina queste distorsioni della concorrenza tra Stati membri e nel contempo rafforza la competitività del mercato dell’oro comunitario.

Definizione di oro da investimento:

  • l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli (gli Stati membri possono escludere dal regime lingotti o placchette di peso pari o inferiore ad 1 g);
  • le monete d'oro che hanno una purezza pari o superiore a 900 millesimi, sono state coniate dopo il 1800, hanno o hanno avuto corso legale nel paese di origine e sono normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 % il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto. Ogni anno gli Stati membri indicano le monete che soddisfano tali criteri negoziate nel loro territorio. Tali elenchi sono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale.

Gli Stati membri esentano dall'imposta sul valore aggiunto la fornitura, l'acquisto intracomunitario e l'importazione di oro da investimento.

Tuttavia, esiste un’opzione di tassazione per le forniture di oro da investimento ad altri soggetti passivi, effettuate da:

  • produttori di oro da investimento o trasformatori di oro in oro da investimento (in questo caso gli Stati membri devono prevedere il diritto di opzione);
  • soggetti passivi che, nell'esercizio delle loro attività economiche, effettuano abitualmente forniture di oro utilizzato a fini industriali (in tal caso gli Stati membri possono accordare il diritto d’opzione).

Gli Stati membri determinano le modalità di esercizio di tali opzioni e ne informano la Commissione.

La direttiva prevede alcune norme che disciplinano il diritto a deduzione dei soggetti passivi che intervengono nella fornitura o nella produzione di oro da investimento o nella trasformazione di oro in oro da investimento, qualora non abbiano optato per la tassazione delle loro forniture.

Gli operatori in oro da investimento hanno degli obblighi speciali intesi ad impedire le possibilità di frode fiscale dovuta al duplice uso dell’oro (industriale e da investimento): essi devono registrare tutte le operazioni significative e conservare i documenti atti a consentire l’identificazione dei loro clienti per un periodo di almeno cinque anni.

In alcuni casi, gli Stati membri possono designare l'acquirente e non il venditore, come debitore dell'imposta (procedura di «reverse charge»), per impedire le frodi fiscali e alleviare l’onere finanziario dell’operazione.

Per quanto riguarda le operazioni sul mercato dell'oro regolamentato, gli Stati membri possono essere autorizzati a non applicare il regime particolare e a introdurre misure di semplificazione.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Direttiva 98/80/CE

17.10.1998

1.1.2000

 L 281 del 17.10.1998, pag. 31

Ultima modifica: 31.08.2006

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