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Document EESC-2020-04216-AS

Pagamenti transfrontalieri/Codificazione

EESC-2020-04216-AS

IT

INT/914

Pagamenti transfrontalieri/Codificazione

PARERE

Sezione Mercato unico, produzione e consumo

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione (codificazione)
[COM(2020) 323 final - 2020/0145 (COD)]

 

Amministratrice

Marie-Laurence DRILLON

Data del documento

13/11/2020

Relatore unico: Gonçalo LOBO XAVIER

Consultazione

Parlamento europeo, 23/07/2020

Consiglio, 15/10/2020

Base giuridica

Articolo 114, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Sezione competente

Mercato unico, produzione e consumo

Adozione in sezione

10/11/2020

Adozione in sessione plenaria

DD/MM/YYYY

Sessione plenaria n.

Esito della votazione
(favorevoli/contrari/astenuti)

…/…/…



1.Conclusioni e raccomandazioni

1.1Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore la proposta della Commissione sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione volta a ridurre i costi di tali pagamenti in euro e ad aumentare la trasparenza per quanto riguarda le commissioni di conversione valutaria.

1.2Il CESE concorda con la Commissione nel ritenere che essa dovrebbe analizzare ulteriori possibilità – e la fattibilità tecnica di tali possibilità – di estendere la norma sulla parità delle commissioni a tutte le valute dell'Unione e di migliorare ulteriormente la trasparenza e la raffrontabilità delle commissioni di conversione valutaria. L'estensione della norma sulla parità delle commissioni a tutte le valute dell'Unione consentirebbe di spingersi ancora più avanti nell'approfondimento del mercato interno e di evitare qualsiasi discriminazione nei confronti dei cittadini che vivono al di fuori della zona euro e che potrebbero, ad esempio, avviare un'operazione transfrontaliera in una valuta diversa dall'euro.

1.3Per quanto riguarda la presentazione e il periodo di riferimento della relazione intesa a valutare diversi aspetti dell'impatto della proposta di regolamento, il CESE concorda nel ritenere che essa dovrebbe essere presentata entro il 19 aprile 2022 e coprire almeno il periodo compreso tra il 15 dicembre 2019 e il 19 ottobre 2021.

1.4Trattandosi di una codificazione, e considerato che il 20 dicembre 1994 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione (dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne formano oggetto), il CESE approva pienamente il 20 aprile 2021 come data di entrata in vigore dell'attuale regolamento.

2.    La proposta della Commissione

2.1Nell'ottica di un'Europa dei cittadini, la Commissione pone l'accento sulla necessità di rendere più semplice e chiara la normativa dell'UE affinché diventi più comprensibile e accessibile ai cittadini. Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi voglia consultarle a ricercarle sia nell'atto originario sia nei successivi atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti. Per tale motivo, se si vuole che la normativa dell'Unione sia chiara e trasparente, è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche 1 .

2.2Lo scopo della proposta in esame (COM(2020) 323 final) è quello di avviare la codificazione del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001. Il regolamento (CE) n. 924/2009 è stato modificato dal regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e successivamente dal regolamento (UE) 2019/518 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 .

2.3Il nuovo regolamento proposto sostituisce i vari atti che esso incorpora, preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione 3 .

3.    Osservazioni generali

3.1I pagamenti transfrontalieri sono fondamentali per l'integrazione dell'economia dell'UE e svolgono un ruolo importante nel garantire che i cittadini e le imprese di tutti gli Stati membri dell'UE godano degli stessi diritti offerti dal mercato unico 4 . In effetti, i pagamenti sono un elemento chiave del mercato unico, che comprende la libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali. Come indicato nel documento di lavoro dei servizi della Commissione Impact Assessment accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 924/2009 as regards certain charges on cross-border payments in the Union and currency conversion charge ("Valutazione d'impatto che accompagna il documento Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria") 5 , i costi elevati dei pagamenti transfrontalieri stanno creando ostacoli al mercato unico – ostacoli effettivi alle attività transfrontaliere di famiglie (acquisto di beni/servizi in un'altra area monetaria) e imprese (ricorso a fornitori stabiliti all'estero, accesso a clienti in un'altra area monetaria). I costi elevati dei pagamenti transfrontalieri creano inoltre due diverse categorie di utilizzatori di servizi di pagamento: quelli nella zona euro, in grado di raggiungere, con i loro pagamenti, la maggioranza dei cittadini e delle imprese dell'UE a costi molto bassi, e quelli dei paesi non appartenenti alla zona euro, che, per i loro pagamenti, possono raggiungere a costi molto bassi solo un piccolo numero di persone e di imprese. La risposta più efficace a questi due problemi consiste in un intervento normativo dell'UE, peraltro in linea con gli obiettivi dei Trattati.

3.2Dall'introduzione dell'euro ad oggi, l'UE ha realizzato diverse iniziative volte a ridurre il costo delle operazioni transfrontaliere 6 . Nel corso del tempo, la normativa in materia di pagamenti transfrontalieri si è sviluppata attraverso diverse fasi volte a ridurre i costi per i cittadini e le imprese all'interno della zona euro. Tuttavia, come indicato nel documento di lavoro dei servizi della Commissione dianzi citato 7 , i pagamenti transfrontalieri in euro provenienti da paesi non appartenenti alla zona euro, nonché i pagamenti transfrontalieri in valute diverse dall'euro, quale che sia il paese di origine o di destinazione, non hanno seguito la stessa tendenza per quanto riguarda il livello delle commissioni pagate dagli utilizzatori di servizi di pagamento.

3.3L'attuale proposta della Commissione rappresenta un passo ulteriore verso la riduzione dei costi operativi. Essa modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 al fine di:

a)ridurre i costi dei pagamenti transfrontalieri in euro: in altri termini, il prezzo delle operazioni di pagamento transfrontaliere all'interno dell'UE in euro non dovrebbe essere diverso da quello delle operazioni intranazionali effettuate nella valuta nazionale degli Stati membri. Gli Stati membri che non hanno l'euro come valuta possono decidere di estendere l'applicazione del presente regolamento vigente alla propria valuta nazionale (opt-in), purché ne informino la Commissione;

b)garantire maggiore trasparenza riguardo alle commissioni di conversione valutaria, al fine di tutelare i consumatori dall'applicazione di commissioni eccessivamente elevate sui servizi di conversione valutaria e di garantire che ai consumatori siano fornite le informazioni che permettono loro di scegliere al riguardo la modalità migliore 8 .

3.4Entrambe le azioni proposte dalla Commissione rappresenterebbero un passo avanti nel garantire pari opportunità alle PMI in tutta Europa, liberando il potenziale del mercato unico 9 . Le PMI con sede nella zona euro beneficerebbero di una domanda potenzialmente più elevata da parte di consumatori e imprese stabilite in Stati membri non appartenenti alla zona euro (dove le commissioni elevate per i pagamenti transfrontalieri costituiscono un ostacolo significativo). A loro volta, le PMI stabilite in Stati membri non appartenenti alla zona euro potrebbero accedere a costi inferiori a 360 milioni di cittadini (potenziali clienti) e a 16 milioni di imprese della zona euro (clienti e fornitori) e, di conseguenza, sarebbero in grado di competere più efficacemente sul mercato dell'UE 10 . Un altro effetto atteso consiste nella promozione di una maggiore parità tra i cittadini europei per quanto riguarda l'accesso ai pagamenti transfrontalieri a basso costo.

4.    Osservazioni specifiche

4.1Il regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri ha equiparato, in tutta l'UE, le commissioni per i pagamenti transfrontalieri in euro all'interno dell'UE alle commissioni per i pagamenti intranazionali in euro (vale a dire per le operazioni all'interno dello stesso Stato membro). Gli Stati membri dell'UE non appartenenti alla zona euro possono decidere di estendere l'applicazione del presente regolamento alle rispettive valute nazionali, a condizione di informarne la Commissione.

4.2Sebbene la proposta di regolamento costituisca un passo importante verso l'approfondimento del mercato interno, sarebbe opportuno riflettere sulla possibilità di estendere la norma sulla parità delle commissioni a tutte le valute dell'Unione, come indicato al considerando 12. Si possono infatti osservare situazioni in cui alcune banche situate in Stati membri non appartenenti alla zona euro addebitano tra 15 e 30 euro per un'operazione transfrontaliera di importo pari a 100 euro.

4.3L'estensione della norma sulla parità delle commissioni a tutte le valute dell'Unione sarebbe vantaggiosa per i consumatori di servizi finanziari, i quali sarebbero trattati allo stesso modo indipendentemente dallo Stato membro o dalla valuta in cui effettuano un'operazione transfrontaliera. Tale estensione rappresenterebbe un passo ancora più ambizioso, in quanto, così facendo, i prestatori di servizi di pagamento allineerebbero le loro commissioni per tutte le operazioni transfrontaliere tra paesi dell'UE in qualsiasi valuta dell'UE a quelle per le operazioni intranazionali, comprese le operazioni in valute diverse da quelle del paese di origine o di destinazione. Gli utilizzatori di servizi di pagamento trarrebbero sicuramente vantaggio da tale opzione, che comporterebbe però costi significativi per i prestatori di servizi di pagamento, tra l'altro anche in termini di infrastrutture 11 .

4.4La Commissione europea dovrebbe senz'altro riflettere ulteriormente su questa possibilità, analizzandone costi e benefici per tutte le parti interessate.

Bruxelles, 10 novembre 2020

Alain COHEUR

Presidente della sezione Mercato unico, produzione e consumo

_____________

(1)       COM(2020) 323 final .
(2)       Idem .
(3)       Ibidem .
(4)      Cfr. la nota informativa del PE Cross-border euro transfers and currency conversions – A step forward in favour of the single market ("Trasferimenti transfrontalieri in euro e conversioni valutarie - Un passo avanti a favore del mercato unico"). https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628291/EPRS_BRI(2018)628291_EN.pdf
(5)      Cfr. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL%3AST_7844_2018_ADD_1&from=FR
(6)      Cfr. ad esempio il regolamento SEPA (UE) n. 260/2012 , che ha introdotto una serie di norme per le operazioni in euro (bonifici SEPA, addebiti diretti SEPA) o le direttive sui servizi di pagamento che hanno aumentato la trasparenza delle commissioni e consentito l'ingresso sul mercato di nuovi operatori.
(7)      Cfr. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL%3AST_7844_2018_ADD_1&from=FR
(8)      Cfr. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628291/EPRS_BRI(2018)628291_EN.pdf
(9)       Idem .
(10)      Cfr. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL%3AST_7844_2018_ADD_1&from=FR
(11)      Cfr. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CONSIL%3AST_7844_2018_ADD_1&from=FR
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