RELAZIONE
1.CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO
A norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose, almeno una volta all'anno la Commissione è tenuta a riesaminare, sulla base degli sviluppi registrati nel diritto dell'Unione e nell'ambito della convenzione di Rotterdam, l'elenco delle sostanze chimiche di cui all'allegato I di detto regolamento. Dall'ultimo riesame dell'allegato I è stata adottata una serie di interventi normativi concernenti alcune sostanze chimiche in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Sono state inoltre prese in considerazione le prescrizioni giuridiche di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), al regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti e al regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio. In occasione della nona riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma, tenutasi a Ginevra dal 29 aprile al 10 maggio 2019, sono state adottate decisioni per includere altre sostanze chimiche nell'allegato A della convenzione.
Inoltre, l'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 649/2012 impone alla Commissione di rivedere la classificazione nell'ambito della nomenclatura combinata dell'Unione europea delle sostanze chimiche elencate nell'allegato I alla luce di eventuali modifiche apportate alla nomenclatura del sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane o alla nomenclatura combinata europea in relazione alle sostanze chimiche in questione.
2.CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO
Il 5 novembre 2020, il 23 aprile 2021 e il 14 ottobre 2021 il progetto di modifica è stato presentato a un gruppo di esperti (riunione "autorità nazionali designate PIC"), le cui osservazioni sono state prese in considerazione. Il gruppo è composto da rappresentanti di tutti i portatori di interessi pertinenti: Stati membri, Agenzia europea per le sostanze chimiche, industria chimica e società civile.
Dal 19 ottobre al 16 novembre 2021 è stata condotta una consultazione pubblica sul progetto di regolamento delegato, nel corso della quale sono pervenute sei osservazioni. La maggior parte di queste sottolinea come l'inserimento nella parte 1 dell'allegato I del "benzene come componente di altre sostanze in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso" comporterebbe un onere elevato per gli esportatori, dal momento che li obbligherebbe a trasmettere molte notifiche di esportazione. I portatori di interessi hanno pertanto chiesto deroghe all'obbligo di notificare tali esportazioni. Poiché l'inserimento del "benzene come componente di altre sostanze in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso" è pienamente in linea con gli obiettivi e le norme stabiliti nel regolamento (UE) n. 649/2012, non sono state apportate modifiche.
3.ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO
L'atto delegato modifica gli elenchi delle sostanze chimiche di cui agli allegati I e V sulla base degli sviluppi registrati nel diritto dell'Unione e nell'ambito della convenzione, come richiesto dall'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 649/2012. La base giuridica dell'atto delegato è l'articolo 23, paragrafo 4, lettere a), b), c) e d), del regolamento (UE) n. 649/2012.
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 10.2.2022
che modifica il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'iscrizione di pesticidi, sostanze chimiche industriali, inquinanti organici persistenti e del mercurio e un aggiornamento dei codici doganali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4, lettere a), b), c) e d),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 649/2012 attua la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale ("convenzione di Rotterdam" o "convenzione").
(2)Con regolamenti di esecuzione (UE) 2020/1280, (UE) 2020/892, (UE) 2020/1276, (UE) 2020/18, (UE) 2020/17, (UE) 2020/1246, (UE) 2020/2087, (UE) 2019/1606, (UE) 2020/23 e (UE) 2020/1498, la Commissione ha deciso di non rinnovare l'approvazione delle sostanze benalaxyl, beta-ciflutrin, bromoxynil, clorpirifos, clorpirifos metile, fenamifos, mancozeb, metiocarb, tiacloprid e tiofanato‑metile, rispettivamente, come sostanze attive ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tali atti normativi definitivi hanno come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego di tali sostanze nella categoria "pesticidi", data l'assenza di approvazione per qualsiasi altro loro impiego in detta categoria. È pertanto opportuno iscrivere tali sostanze negli elenchi di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(3)Il ritiro delle sostanze attive epossiconazolo e mecoprop dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 è stato disposto dall'industria. Il ritiro ha come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego di tali sostanze nella categoria "pesticidi", data l'assenza di approvazione per un qualsiasi altro loro impiego in detta categoria. Inoltre, la classificazione armonizzata dell'epossiconazolo e del mecoprop a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio costituisce una prova sufficiente del fatto che le sostanze suscitano preoccupazioni per la salute umana e per l'ambiente. È pertanto opportuno iscrivere l'epossiconazolo e il mecoprop negli elenchi di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(4)Il ritiro della sostanza attiva bifentrin dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 è stato disposto dall'industria. Tale ritiro ha come conseguenza il divieto dell'uso del bifentrin nella sottocategoria "pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari". Il divieto costituisce una rigorosa restrizione dell'uso di tale sostanza a livello della categoria "pesticidi", considerando che, a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, il bifentrin è approvato soltanto ai fini dell'uso in biocidi del tipo di prodotto 8 nella sottocategoria "altri pesticidi, compresi i biocidi", e che non esistono autorizzazioni nazionali per l'uso di biocidi contenenti bifentrin a norma di tale regolamento. Inoltre, la classificazione armonizzata del bifentrin a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 è prova sufficiente del fatto che la sostanza suscita preoccupazioni per la salute umana e per l'ambiente. È pertanto opportuno iscrivere il bifentrin negli elenchi di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(5)Con la decisione di esecuzione (UE) 2018/1251 la Commissione ha deciso di non approvare l'empentrina come principio attivo a norma del regolamento (UE) n. 528/2012. Tale atto normativo definitivo ha come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego dell'empentrina nella categoria "pesticidi", data l'assenza di approvazione per un qualsiasi altro suo impiego in detta categoria. È pertanto opportuno iscrivere l'empentrina negli elenchi di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(6)Il ritiro delle sostanze attive azinfos-etile, ferbam e esazinone dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 è stato disposto dall'industria. Il ritiro ha come conseguenza il divieto di qualsiasi impiego di tali sostanze nella categoria "pesticidi", data l'assenza di approvazione per un qualsiasi altro loro impiego in detta categoria. È pertanto opportuno iscrivere l'azinfos-etile, il ferbam e l'esazinone nell'elenco di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(7)Il ritiro della sostanza attiva metomil dalla procedura di approvazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 è stato disposto dall'industria. Tale ritiro ha come conseguenza il divieto d'impiego del metomil nella sottocategoria "pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari". Ciò costituisce un divieto d'impiego della sostanza a livello della categoria "pesticidi", data l'assenza di approvazione per un qualsiasi altro impiego del metomil in detta categoria. È pertanto opportuno iscrivere il metomil nell'elenco di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(8)Le sostanze 2,4-dinitrotoluene (2,4 DNT) e 4,4'-diamminodifenilmetano (MDA) sono elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio in quanto precedentemente identificate come sostanze estremamente preoccupanti. Di conseguenza, tali sostanze sono soggette ad autorizzazione a norma del titolo VII del regolamento (CE) n. 1907/2006. Poiché non è stata rilasciata alcuna autorizzazione, il 2,4-dinitrotoluene (2,4-DNT) e il 4,4'-diamminodifenilmetano (MDA) sono soggetti a rigorose restrizioni per uso industriale. È pertanto opportuno iscrivere tali sostanze negli elenchi di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(9)L'uso della sostanza mercurio è limitato dal regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, dal regolamento (CE) n. 1907/2006, dalla direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva n. 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; pertanto l'uso del mercurio è soggetto a rigorose restrizioni per tutti gli usi industriali. È pertanto opportuno iscrivere il mercurio negli elenchi di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(10)L'uso della sostanza cadmio e dei suoi composti è soggetto a rigorose restrizioni dal regolamento (CE) n. 1907/2006 nella sottocategoria "sostanze chimiche industriali ad uso pubblico". Ciò comporta una severa restrizione dell'uso della sostanza a livello della categoria "sostanze chimiche industriali", tenendo conto del fatto che il cadmio e i suoi composti sono soggetti a rigorose restrizioni anche nella sottocategoria "sostanza chimica industriale per uso professionale". È pertanto opportuno iscrivere il cadmio e i suoi composti nell'elenco di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(11)L'uso della sostanza piombo è soggetto a rigorose restrizioni dal regolamento (CE) n. 1907/2006 nella sottocategoria "sostanza chimica industriale ad uso pubblico". È pertanto opportuno iscrivere il piombo nell'elenco di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012, per la sottocategoria in questione.
(12)L'uso della sostanza benzene come costituente di altre sostanze è soggetto a rigorose restrizioni dal regolamento (CE) n. 1907/2006 nella sottocategoria "sostanza chimica industriale ad uso pubblico". È pertanto opportuno iscrivere il benzene come costituente di altre sostanze nell'elenco di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012, per la sottocategoria in questione.
(13)L'uso delle sostanze ossido di bis(pentabromofenile) (decaBDE), e acido perfluoroottanoico (PFOA), dei suoi sali e dei composti ad esso correlati, è soggetto a rigorose restrizioni dal regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio per tutti gli usi industriali. È pertanto opportuno iscrivere tali sostanze nell'elenco di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(14)Con regolamento di esecuzione (UE) 2017/1506 la Commissione ha deciso di rinnovare l'approvazione della sostanza attiva idrazide maleica in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009; pertanto l'impiego di detta sostanza e dei suoi sali di colina, di potassio e di sodio non è più vietato nella sottocategoria "pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari". È pertanto opportuno rimuovere tali sostanze dall'elenco di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(15)In occasione della sua sesta riunione, svoltasi dal 28 aprile al 10 maggio 2013, la conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam ha deciso di iscrivere nell'allegato III della convenzione il pentabromodifeniletere commerciale, compresi il tetrabromodifeniletere e il pentabromodifeniletere, e l'ottabromodifeniletere commerciale, compresi l'esabromodifeniletere e l'eptabromodifeniletere; pertanto queste sostanze sono ora soggette alla procedura di previo assenso informato prevista dalla convenzione. Con regolamento delegato (UE) 2015/2229 della Commissione le sostanze sono state pertanto aggiunte all'elenco di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parte 3, del regolamento (UE) n. 649/2012. Al fine di agevolare l'attuazione di tale elenco e, in particolare, la trasmissione di notifiche di esportazione per determinati articoli, è opportuno che tali sostanze chimiche siano elencate anche nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(16)La voce relativa all'ottabromodifeniletere commerciale nell'allegato I, parte 3, del regolamento (UE) n. 649/2012 comprende anche la sostanza ottabromodifeniletere elencata nell'allegato I, parti 1 e 2, dello stesso regolamento. È pertanto opportuno rimuovere l'ottabromodifeniletere dagli elenchi di sostanze chimiche di cui all'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(17)In occasione della sua nona riunione, tenutasi dal 29 aprile al 10 maggio 2019, la conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti ("la convenzione di Stoccolma") ha deciso di iscrivere la sostanza dicofol nell'allegato A di tale convenzione. Tale sostanza è stata quindi elencata nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 e dovrebbe pertanto essere aggiunta all'elenco delle sostanze chimiche di cui all'allegato V, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012. Poiché l'inserimento nell'elenco di cui all'allegato V, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012 vieta l'esportazione di una sostanza senza alcuna deroga, l'inserimento del dicofol nell'allegato I, parti 1 e 2, di tale regolamento non è più necessario e dovrebbe essere soppresso.
(18)In occasione della sua nona riunione tenutasi dal 29 aprile al 10 maggio 2019, la conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma ha deciso di includere la sostanza acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti ad esso correlati nell'allegato A di tale convenzione, con una serie di deroghe e con l'obbligo per le parti di vietare l'esportazione di schiume antincendio contenenti tali sostanze chimiche. L'acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e i composti ad esso correlati sono stati quindi elencati nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 e dovrebbero pertanto essere aggiunti all'elenco delle sostanze chimiche di cui all'allegato V, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012 in relazione alla loro presenza nelle schiume antincendio.
(19)In occasione della sua settima riunione, tenutasi dal 4 al 15 maggio 2015, la conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma ha deciso di iscrivere le sostanze pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri nell'allegato A di tale convenzione. Tali sostanze sono state quindi elencate nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 e dovrebbero pertanto essere aggiunte all'elenco delle sostanze chimiche di cui all'allegato V, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(20)In occasione della sua quarta riunione, tenutasi dal 4 all'8 maggio 2009, la conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma ha deciso di aggiungere le sostanze acido perfluorottano sulfonato (PFOS), i suoi sali e il floruro di perfluorottano e sulfonile, nell'allegato B di tale convenzione. Tale voce è stata successivamente modificata dalla decisione SC-9/4 nel 2019. Tali sostanze sono elencate nell'allegato I, parte A, del regolamento (UE) 2019/1021 e dovrebbero pertanto essere aggiunte all'elenco delle sostanze chimiche di cui all'allegato V, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(21)L'allegato V, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012 contiene una voce relativa agli articoli contenenti una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso di tetra-, penta-, esa- ed eptabromodifeniletere, quando prodotti in toto o in parte da materiali riciclati o da materiali di scarto preparati per il riutilizzo. Tale voce si basa su una restrizione di cui al regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le disposizioni relative a tali sostanze sono state modificate dal regolamento (UE) 2019/1021, che riduce le concentrazioni consentite negli articoli e aggiunge il decabromodifeniletere all'elenco degli eteri di difenile polibromurato. È opportuno che tali modifiche trovino riscontro nell'allegato V, parte 1, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(22)Il regolamento (UE) 2017/852 vieta l'esportazione di mercurio, nonché di alcune miscele di mercurio metallico con altre sostanze, di alcuni composti di mercurio e di alcuni prodotti con aggiunta di mercurio. È opportuno che tali divieti di esportazione trovino riscontro nell'allegato V, parte 2, del regolamento (UE) n. 649/2012.
(23)Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 649/2012, alla Commissione incombe di rivedere la classificazione di ogni sostanza chimica elencata nell'allegato I del regolamento alla luce di eventuali modifiche apportate alla nomenclatura del sistema armonizzato dell'Organizzazione mondiale delle dogane o alla nomenclatura combinata europea. Una serie di classificazioni delle sostanze chimiche nella nomenclatura combinata dell'Unione europea sono state modificate da quando le sostanze sono state aggiunte all'allegato I del regolamento (UE) n. 649/2012. È opportuno che tali modifiche trovino riscontro nell'allegato in questione.
(24)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 649/2012.
(25)Occorre concedere un lasso di tempo sufficiente sia alle parti in causa per adottare le misure necessarie a conformarsi al presente regolamento sia agli Stati membri per adottare le misure necessarie ad attuarlo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 649/2012 è così modificato:
a)
l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento;
b)
l'allegato V è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a partire dal... [OP, inserire la data: il primo giorno del primo mese successivo al 45º giorno dopo la pubblicazione del presente regolamento].
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10.2.2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN