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Document C(2022)6763

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda il massimale di sostegno per i ritiri dal mercato ai fini della distribuzione gratuita di ortofrutticoli

C/2022/6763 final

RELAZIONE

1.CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli stabilisce norme per quanto riguarda le organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli. Tale regolamento conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare taluni atti delegati e atti di esecuzione.

In virtù di tale potere la Commissione ha adottato, tra l'altro, il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione 2 . Alla luce dell'esperienza scaturita dall'attuazione dei programmi operativi da parte delle organizzazioni di produttori riconosciute, è necessario aggiornare alcuni aspetti del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione onde agevolare lo svolgimento di detti programmi operativi.

2.CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Le consultazioni, cui hanno partecipato esperti di tutti i 27 Stati membri, si sono svolte nell'ambito del gruppo di esperti per i mercati agricoli istituito a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare nel corso delle riunioni del 25 marzo e del 31 maggio 2022.
Tali riunioni hanno consentito alla Commissione di presentare le sue idee sull'ambito di applicazione dell'atto delegato e sulle necessarie modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione e hanno permesso uno scambio di opinioni con gli esperti.
A seguito della consultazione pubblica di quattro settimane (portale "Legiferare meglio") che si è conclusa il 2 settembre 2022, la Commissione ha ricevuto due contributi.

3.ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il presente atto delegato modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione per quanto riguarda l'importo massimo del sostegno per i ritiri dal mercato ai fini della distribuzione gratuita di ortofrutticoli, con l'obiettivo di limitare l'importo cumulato delle diverse spese e indennità prese in considerazione rispetto al livello dei prezzi di mercato.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 26.9.2022

che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda il massimale di sostegno per i ritiri dal mercato ai fini della distribuzione gratuita di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio 3 , in particolare l'articolo 37, lettera d), punto iv),

considerando quanto segue:

(1)Il titolo II del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione 4 stabilisce le norme relative alle attività e ai programmi operativi delle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli. Il capo III del suddetto titolo contiene norme sulle misure di prevenzione e gestione delle crisi, compresi, tra l'altro, i ritiri dal mercato.

(2)Il regolamento delegato (UE) 2021/652 5 ha modificato il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda il sostegno per i ritiri dal mercato di ortofrutticoli trasformati destinati alla distribuzione gratuita, al fine di evitare la sovracompensazione di tali ritiri.

(3)L'esperienza degli Stati membri e delle organizzazioni di produttori nell'attuazione dei requisiti relativi a tali ritiri dal mercato previsti dal regolamento delegato (UE) 2017/891, modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/652, ha tuttavia mostrato che alcuni di tali requisiti si sono rivelati estremamente difficili o impossibili da rispettare. In particolare, l'articolo 45, paragrafo 1, quarto comma, del suddetto regolamento stabilisce che la somma dell'indennità di ritiro, delle spese di cernita e imballaggio e delle spese di trasporto non deve superare il prezzo medio del prodotto trasformato in questione nella fase di "uscita dal trasformatore" o di "uscita dall'organizzazione di produttori" nei tre anni precedenti se la distribuzione gratuita avviene dopo la trasformazione. Tuttavia, l'indennità di ritiro nell'ambito della distribuzione gratuita di ortofrutticoli si riferisce al prodotto allo stato fresco, sottoposto a cernita, confezionato e giunto nel luogo di destinazione presso l'istituzione caritativa che ne beneficia, mentre il prezzo medio di mercato da non superare si riferisce a un prodotto trasformato che si trova nel luogo di spedizione ("uscita dall'organizzazione di produttori" o "uscita dal trasformatore"). Dall'analisi fornita dagli Stati membri e dalle organizzazioni di produttori risulta che tali condizioni non potevano essere affatto soddisfatte per determinati prodotti, in particolare la frutta estiva, a causa della diversa natura degli elementi confrontati (ad esempio, prodotti freschi giunti nel luogo di destinazione rispetto a prodotti trasformati che si trovano nel luogo di spedizione). Le pertinenti disposizioni del regolamento delegato (UE) 2017/891 andrebbero pertanto modificate, mantenendo nel contempo elementi sufficienti a evitare qualsiasi forma di sovracompensazione dei ritiri dal mercato.

(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/891.

(5)Per garantire la parità di trattamento delle organizzazioni di produttori che ritirano dal mercato ortofrutticoli ai fini della distribuzione gratuita durante l'anno di produzione 2022, il nuovo metodo di calcolo dovrebbe coprire l'intero periodo di raccolta. Poiché la raccolta delle pesche e delle pesche noci inizia nell'aprile di ogni anno, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1º aprile 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/891

Il regolamento delegato (UE) 2017/891 è così modificato:

(1)all'articolo 45, paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"La somma delle spese di cernita e imballaggio degli ortofrutticoli ritirati dal mercato ai fini della distribuzione gratuita, di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 ed elencate all'allegato V dello stesso regolamento, aggiunta all'importo del sostegno per i ritiri dal mercato di cui al primo comma del presente paragrafo, non supera l'80 % del prezzo medio di mercato nella fase di "uscita dall'organizzazione di produttori" del prodotto in questione allo stato fresco nei tre anni precedenti.";

(2)all'articolo 46, paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri possono autorizzare il pagamento in natura da parte dei beneficiari della distribuzione gratuita di ortofrutticoli ritirati dal mercato e sottoposti a trasformazione se tale pagamento copre unicamente le spese di trasformazione, cernita e imballaggio e se lo Stato membro in cui ha luogo il pagamento ha adottato disposizioni per garantire che i prodotti trasformati siano destinati al consumo da parte dei destinatari finali di cui al secondo comma del presente paragrafo. Si applica il limite di cui all'articolo 45, paragrafo 1, quarto comma.".

Articolo 2
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° aprile 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26.9.2022

   Per la Commissione

   La presidente
   Ursula VON DER LEYEN

(1)    Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
(2)    Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 4).
(3)    GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(4)    Regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 4).
(5)    Regolamento delegato (UE) 2021/652 della Commissione, del 10 febbraio 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda le attività e i programmi operativi delle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli (GU L 135 del 21.4.2021, pag. 4).
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