REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) …/... DELLA COMMISSIONE
del 25.1.2022
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1859 che stabilisce regole ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alla raccolta di taluni dati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio 1 , in particolare l'articolo 10,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1859 della Commissione 2 obbliga i costruttori, per quanto riguarda taluni veicoli pesanti nuovi, a monitorare e comunicare il file CSV (comma separated values), recante lo stesso nome del file di lavoro, con estensione .vsum, che comprende i risultati aggregati per profilo di emissione e di condizione di carico simulati, generati dallo strumento di simulazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2400 3 nella versione interfaccia grafica utente (GUI) (file "sum exec").
(2)Tale obbligo è stato scaglionato nel tempo in base alla data di simulazione dei veicoli: per quelli con le prime date di simulazione (dal 1º gennaio 2019 al 30 settembre 2019), i dati sono da comunicare solo entro la più recente delle due date di comunicazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1859, al fine di tenere conto del fatto che i costruttori potrebbero dover ripetere la simulazione dei veicoli che rientrano in tale gruppo per motivi che esulano dalla loro responsabilità.
(3)La valutazione dei dati ottenuti per il primo periodo di comunicazione, con termine 30 settembre 2020, ha nel frattempo confermato che l'analisi basata su quel primo gruppo di file "sum exec" ricevuti a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1859 dà risultati stabili. Per questo motivo non è più necessario obbligare i costruttori a comunicare i dati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1859 e tale lettera dovrebbe essere soppressa.
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1859.
(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1859
All'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1859, la lettera b) è soppressa.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.