Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C(2018)1079

DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../… DELLA COMMISSIONE che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione per alcuni componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica

C/2018/1079 final

RELAZIONE

1.CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

La presente direttiva delegata della Commissione modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) 1 , per quanto riguarda l'esenzione relativa alle applicazioni contenenti piombo.

La direttiva 2011/65/UE limita l’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, come disposto all’articolo 4. La direttiva è entrata in vigore il 21 luglio 2011.

Le sostanze soggette a restrizioni d'uso sono elencate nell'allegato II della direttiva in oggetto. Le restrizioni relative a piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati e difenileteri polibromurati sono già in vigore, le restrizioni relative a bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), butil benzil ftalato (BBP), dibutil ftalato (DBP) e diisobutil ftalato (DIBP) si applicano a decorrere dal 22 luglio 2019 o successivamente. Gli allegati III e IV della direttiva 2011/65/UE elencano i materiali e i componenti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) per applicazioni specifiche esentate dalle restrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della stessa direttiva.

L'articolo 5 stabilisce disposizioni relative all'adeguamento al progresso tecnico e scientifico (inclusione, rinnovo, modifiche e revoca delle esenzioni) degli allegati III e IV. A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), le esenzioni sono incluse negli allegati III e IV purché tale inclusione non indebolisca la protezione della salute umana e dell'ambiente offerta dal regolamento (CE) n. 1907/2006 2 e qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni: la loro eliminazione o sostituzione mediante modifiche alla progettazione o mediante materiali e componenti che non richiedono alcuno dei materiali o delle sostanze di cui all'allegato II è scientificamente o tecnicamente impraticabile; l'affidabilità dei sostituti non è garantita; o è probabile che le conseguenze negative complessive sull'ambiente, la salute e la sicurezza dei consumatori causate dalla sostituzione superino i benefici complessivi per l'ambiente, la salute e la sicurezza dei consumatori.

L'articolo 5, paragrafo 1, prevede inoltre che la Commissione europea (la Commissione) includa materiali e componenti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche per applicazioni specifiche negli elenchi degli allegati III e IV mediante singoli atti delegati, in conformità all'articolo 20. L'articolo 5, paragrafo 3 e l'allegato V stabiliscono la procedura per la presentazione delle domande di concessione, rinnovo o revoca di un'esenzione.

2.CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

In seguito alla pubblicazione della direttiva 2011/65/UE, la Commissione ha ricevuto dagli operatori economici numerose richieste 3 , sia per la concessione di nuove esenzioni, sia per il rinnovo di quelle esistenti, a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, e dell’allegato V.

L’attuale esenzione 7 c)-I dell'allegato III consente l’uso di piombo in componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica diversa dalla ceramica dielettrica dei condensatori, per esempio dispositivi piezoelettrici, o in una matrice di vetro o ceramica. La Commissione ha ricevuto dieci domande di rinnovo dell'esenzione in questione a dicembre 2014 e a gennaio 2015. L’esenzione 7 c)-I, sebbene dovesse scadere il 21 luglio 2016 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10 4 , conformemente a quanto disposto dalla direttiva 2011/65/UE (articolo 5, paragrafo 5, secondo comma), continua ad applicarsi finché la Commissione non adotta una decisione sulla domanda di rinnovo. Inoltre, nel novembre 2014 la Commissione ha ricevuto una domanda di nuova esenzione (domanda n. 2015-1) per l’uso di piombo in elementi di sensori elettronici a film sottile quali sensori piroelettrici o sensori piezoelettrici, un'applicazione che rientra nella voce 7c)-I. Nel corso delle consultazioni successive dei portatori di interessi è stato concordato con il richiedente di valutare la domanda di esenzione 2015-1 nel più ampio contesto dell’esenzione 7 c)-I.

Al fine di valutare la domanda di esenzione, la Commissione ha avviato uno studio per effettuare la valutazione tecnica e scientifica prescritta, comprensivo di una consultazione online aperta dei portatori di interesse in relazione a tale domanda, della durata di otto settimane 5 . Sono stati ricevuti cinque contributi.

La relazione finale, contenente la valutazione della domanda, è stata pubblicata 6 , notificandone i portatori di interessi.

La Commissione ha quindi consultato il gruppo di esperti degli Stati membri per gli atti delegati nell’ambito della direttiva 2011/65/UE nella riunione del 15 dicembre 2016, in cui sono state trattate anche le presentazioni dei richiedenti e delle parti interessate maggiormente coinvolte. Il progetto presentato dalla Commissione è stato avallato dagli esperti, anche se una larga maggioranza dei membri era assente o non si è espressa. In conformità agli orientamenti per legiferare meglio, il progetto di direttiva delegata è stato pubblicato sul portale "Legiferare meglio" per un periodo di quattro settimane per raccogliere le osservazioni del pubblico. Sono pervenute due osservazioni, entrambe a sostegno del progetto di atto. Sono state intraprese tutte le azioni necessarie relative alle esenzioni dalle restrizioni di cui all'articolo 5, paragrafi da 3 a 7. A causa dell’elevato numero di domande di esenzione simultanee e dei requisiti amministrativi associati, nella procedura di decisione la Commissione ha seguito scadenze alternative conformemente all’articolo 5, paragrafo 5. Il Consiglio e il Parlamento sono stati informati di tutte le attività.

La relazione finale ha sottolineato in particolare le seguenti informazioni e valutazioni di tipo tecnico:

Il piombo conferisce alla ceramica particolari proprietà dielettriche, piezoelettriche, piroelettriche, ferroelettriche, semiconduttive e magnetiche per un'ampia gamma di usi in termini di temperature, voltaggi e/o frequenze. Il piombo conferisce al vetro proprietà fondamentali, quali l’abbassamento del punto di fusione e del punto di rammollimento, che migliorano la lavorabilità, la lavorabilità a macchina, la stabilità chimica e non solo. Il vetro contenente piombo può essere utilizzato per una vasta gamma di applicazioni, tra cui isolamento, protezione, resistenza, fissaggio, chiusura ermetica.

Attualmente la sostituzione o l’eliminazione del piombo dal vetro e/o dalla ceramica è ancora scientificamente o tecnicamente impraticabile.

I risultati della valutazione per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10 mostrano che la domanda di esenzione relativa alla voce 7 c)-I dell'allegato III soddisfa almeno uno dei criteri pertinenti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a). Poiché per le applicazioni interessate al momento non vi sono alternative sufficientemente affidabili, né se ne prevede la commercializzazione entro tempi brevi è giustificato un periodo di validità fino al 21 luglio 2021; poiché non sono ancora disponibili materiali sostitutivi affidabili, per questo periodo non sono previste conseguenze socioeconomiche negative dovute alla sostituzione. Il periodo di validità concesso, inoltre, non dovrebbe avere ripercussioni negative sull’innovazione, mentre un frazionamento non assolutamente necessario dell'esenzione in più voci e un periodo più breve potrebbero generare inutili oneri amministrativi a carico delle imprese. Al fine di evitare la sovrapposizione dei campi di applicazione delle esenzioni nell’ambito dell’allegato III, la formulazione proposta chiarisce che le applicazioni oggetto dell'esenzione 34 sono escluse dall’esenzione 7 c)-I.

Per le categorie diverse da quelle da 1 a 7 e 10, l'esenzione resta in vigore per i periodi di validità di cui all'articolo 5, paragrafo 2. L'esenzione specifica non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute garantita dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), conformemente all'articolo 5 della direttiva 2011/65/UE.

3.ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

La direttiva delegata concede un'esenzione dalle restrizioni delle sostanze di cui all’articolo 4, paragrafo 1, da inserire nell'elenco di cui all'allegato III della direttiva 2011/65/UE, per l'impiego di piombo in applicazioni specifiche.

Lo strumento è una direttiva delegata, come stabilito dalla direttiva 2011/65/UE, in particolare nel rispetto dei pertinenti criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a).

L'obiettivo della direttiva delegata è contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente e garantire e operare una convergenza delle disposizioni relativa al funzionamento del mercato interno nel settore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, consentendo l'uso di sostanze altrimenti vietate in applicazioni specifiche, in ottemperanza alle disposizioni e alle condizioni della direttiva 2011/65/UE e alla procedura di adeguamento al progresso tecnico e scientifico stabilita agli allegati III e IV.

Conformemente al principio di proporzionalità, la misura non va al di là di quanto necessario per il conseguimento del suo obiettivo.

La proposta non incide sul bilancio dell'UE.

DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../… DELLA COMMISSIONE

del 27.2.2018

che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione per alcuni componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche 7 , in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

1)    La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano piombo.

2)    L’attuale esenzione 7 c)-I dell'allegato III della direttiva 2011/65/UE consente l’uso di piombo in componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica diversa dalla ceramica dielettrica dei condensatori, per esempio dispositivi piezoelettrici, o in matrici di vetro o ceramica, fino al 21 luglio 2016. La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo di tale esenzione per le categorie da 1 a 7 e la categoria 10 prima del 21 gennaio 2015, conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE. Inoltre, nel novembre 2014 la Commissione ha ricevuto una domanda di nuova esenzione (domanda n. 2015-1) per l’uso di piombo in elementi di sensori elettronici a film sottile quali sensori piroelettrici o sensori piezoelettrici, un'applicazione che rientra nella voce 7c)-I. Nel corso delle consultazioni successive dei portatori di interessi è stato concordato con il richiedente di valutare la domanda di esenzione 2015-1 nel più ampio contesto dell’esenzione 7 c)-I.

3)    Il piombo conferisce alla ceramica particolari proprietà dielettriche, piezoelettriche, piroelettriche, ferroelettriche, semiconduttive e magnetiche per un'ampia gamma di usi in termini di temperature, voltaggi o frequenze. Il piombo conferisce al vetro proprietà fondamentali, quali l’abbassamento del punto di fusione e del punto di rammollimento, che migliorano la lavorabilità, la lavorabilità a macchina, la stabilità chimica e non solo. Il vetro contenente piombo può essere utilizzato per una vasta gamma di applicazioni, tra cui isolamento, protezione, resistenza, fissaggio, chiusura ermetica.

4)    Attualmente la sostituzione o l’eliminazione del piombo dal vetro e/o dalla ceramica è ancora scientificamente o tecnicamente impraticabile.

5)    Poiché per le applicazioni interessate dalle categorie da 1 a 7 e 10, attualmente non sono disponibili alternative sufficientemente affidabili, né se ne prevede la disponibilità sul mercato nel prossimo futuro, è giustificato il rinnovo dell'esenzione con validità fino al 21 luglio 2021, mentre un frazionamento non assolutamente necessario dell'esenzione in più voci e un periodo più breve potrebbero generare inutili oneri amministrativi. Al fine di evitare la sovrapposizione dei campi di applicazione delle esenzioni nell’ambito dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE, la formulazione proposta chiarisce che le applicazioni oggetto dell'esenzione 34 sono escluse dall’esenzione 7 c)-I. Per le categorie diverse da quelle da 1 a 7 e 10, l'esenzione resta in vigore per i periodi di validità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE.

6)    La direttiva 2011/65/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro [l'ultimo giorno del dodicesimo mese dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [l'ultimo giorno del dodicesimo mese dopo l'entrata in vigore della presente direttiva + 1 giorno].

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27.2.2018

   Per la Commissione

   Il presidente
   Jean-Claude JUNCKER

(1)    GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.
(2)    GU L 396 dell'30.12.2006, pag. 1.
(3)    L'elenco è disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/adaptation_en.htm .
(4)    Si tratta delle seguenti categorie: 1. grandi elettrodomestici; 2. piccoli elettrodomestici; 3. apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; 4. apparecchiature di consumo; 5. apparecchiature di illuminazione; 6. strumenti elettrici ed elettronici; 7. giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; 10. distributori automatici. Le categorie delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) sono elencate nell'allegato I della direttiva 2011/65/UE.
(5)     Periodo di consultazione : dal 21.8.2015 al 16.10.2015
(6)

    https://bookshop.europa.eu/en/assistance-to-the-commission-on-technological-socio-economic-and-cost-benefit-assessment-related-to-exemptions-from-the-substance-restrictions-in-electrical-and-electronic-equipment-pbKH0416554/ .

(7)    GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.
Top

ALLEGATO

Nell'allegato III della direttiva 2011/65/UE, la voce 7 c)-I è sostituita dalla seguente:

"7 c)-I

Componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica diversa dalla ceramica dielettrica dei condensatori, per esempio dispositivi piezoelettrici, o in una matrice di vetro o ceramica

Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10 (ad eccezione delle applicazioni di cui alla voce 34) e scade il 21 luglio 2021.

Per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali la scadenza è il 21 luglio 2021;

per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8 la scadenza è il 21 luglio 2023;

per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11 la scadenza è il 21 luglio 2024".

Top